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IMU 2012 UN RIASSUNTO DELLE NORME CHE REGOLANO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO di Celeste Vivenzi MODALITA, TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU In attesa delle aliquote ufficiali deliberate dai Comuni il versamento di giugno potrà essere calcolato con l'applicazione delle aliquote del 4 X mille e del 7,60 x mille (in dicembre verrà effettuato il versamento a conguaglio). Con la conversione in Legge del Decreto semplificazioni viene stabilito che il versamento andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (da dicembre è ammesso anche il bollettino postale) alle seguenti date: 100 % unica soluzione al 18 giugno 2012 50% al 18 giugno 2012 50% al 17 dicembre 2012 ovvero in tre rate nelle seguenti date (se il versamento riguarda l'abitazione principale): 100 % unica soluzione al 18 giugno 2012 33% al 18 giugno 2012 33% al 17 settembre 2012 33% al 17 dicembre 2012 Si segnala che non possono essere effettuati in tre rate i versamenti relativi agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli IACP. NB. I COMUNI POSSONO MODIFICARE LE ALIQUOTE IMU PER IL 2012 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012.

La dichiarazione IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto nel 2012 dovrà essere trasmessa al Comune entro il 30 settembre 2012. Nel modello F24 devono essere indicate separatamente le quote dovute al Comune e le quote dovute alla Stato. Con la risoluzione n.35/e l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: 3912 per abitazione e pertinenza (non occorre indicazione di altro codice in quanto l'imposta è tutta del Comune); 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (solo Comune); 3914 quota per terreni (Comune); 3915 quota terreni (Stato); 3918 quota per il Comune riferita agli altri fabbricati; 3919 quota per lo Stato Riferita agli altri fabbricati; 3923 interessi accertamento (Comune); 3924 sanzioni accertamento (Comune). E' stato anche predisposto un nuovo modello F24 ma l'agenzia ha specificato che fino al 31 maggio 2013 si potrà utilizzare la versione vecchia del mod. F24 compilando la sezione ICI. Il decreto semplificazioni n. 16-2012 ha inoltre disposto la possibilità di usare il bollettino postale per il pagamento dell'imu con scadenza Dicembre 2012. N.B. SI SEGNALA COMUNQUE CHE, COME PER L'ICI, I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE F24 TELEMATICO. Con il versamento di giugno,stante le poche delibere Comunali probabilmente approvate, sarà praticamente impossibile versare l'imu in unica soluzione in maniera corretta.

I Contribuenti che utilizzano il modello 730 potranno scomputare il credito scaturente dalla dichiarazione per compensare l 'IMU compilando l'apposito quadro I IMU e presentando il modello F24 a zero in banca. L'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello F24 che ha sostituito la sezione ICI con la sezione IMU ma l Amministrazione, nello stesso tempo, ha previsto la possibilità di usare il modello F24 vecchio fino al 31 maggio 2013. Il versamento dell'imu deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro ed è soggetto ad un limite minimo pari a 12 euro. I cittadini non residenti in Italia dovranno provvedere al versamento tramite vaglia internazionale o bonifico bancario in modo unitario per tutti gli Immobili posseduti anche se ubicati in Comuni diversi. Si segnala infine che dal 01/06/2012 è utilizzabile per il pagamento anche il modello F24 semplificato (approvato dall'agenzia delle Entrate lo scorso 25 maggio 2012) indicando il soggetto destinatario del versamento nel seguente modo: ER (ERARIO), RG (REGIONI) E EL (ENTI LOCALI). Con un apposito comunicato stampa del 24 maggio 2012 l Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il campo rateazione/ mese rif va compilato esclusivamente per il versamento della prima casa (al fine di indicare il numero delle rate) mentre non va compilato in tutti gli altri casi. Quindi per quanto riguarda la rateizzazione dell IMU relativa alla prima casa oltre all indicazione del numero delle rate deve essere barrata anche la casella ACC. Nel versamento a saldo il campo rateazione /mese rif. non dovrà essere compilato ma dovrà essere barrata la sola casella saldo. Infine per il versamento IMU relativo a tutti gli altri Immobili (seconde case,terreni, fabbricati strumentali...) l Agenzia ha ribadito che dovranno essere barrate solo la caselle acc. e saldo mentre non andrà compilata la casella rateazione in quanto tale modalità di pagamento non è prevista per le tipologie di immobili in oggetto. L'Agenzia, sempre con lo stesso comunicato, ha comunque precisato che le deleghe di versamento già compilate senza l'indicazione della casella rateazione/mese rif. sono valide e devono pertanto essere accettate dagli intermediari finanziari.

ESEMPIO RATEIZZAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Si ipotizzi che il contribuente decida di pagare la relativa Imu a rate per il seguente immobile prima casa di proprietà al 100 %: rendita 1000 euro rendita rivalutata 1050 euro renditra riv. X 160 168000 euro 168000 x 0,4% = 672 euro Detrazione 200 Detr. X figli zero IMU NETTA DOVUTA 472 EURO Secondo la norma se si sceglie di versare in tre rate occorre versare il 33% in data 18 giugno, il 33% in data 17 settembre la rimanenza in data 17 dicembre 2012. FAC SIMILE F24

Il modello F24 deve essere compilato come segue: RATA DEL 18 giugno 2012 Codice ente B157 Barrare casella Acconto. Numero Immobili 1 Codice Tributo 3912 Rateazione 0102 anno riferimento 2012 importo a debito 157. RATA DEL 17 settembre 2012 Codice ente B157 Barrare casella Acconto. Numero Immobili 1 codice Tributo 3912 Rateazione 0202 anno riferimento 2012 importo a debito 157. RATA DEL 17 Dicembre 2012 Codice ente B157 Barrare casella saldo. Numero Immobili 1 Codice Tributo 3912 Rateazione (non compilare) anno riferimento 2012 importo a debito 157 (salvo conguaglio). IMMOBILI POSSEDUTI ALL ESTERO: INTRODOTTA NUOVA IMPOSTA I proprietari di immobili situati all estero dal 2012 dovranno corrispondere un imposta pari all aliquota del 7,6 x mille sul valore degli immobili in oggetto; il valore cui applicare l aliquota è dato dal costo storico d acquisto o in mancanza dal valore di mercato dell immobile nel paese ove si trova. L'imposta non è dovuta se non supera i 200 euro (se però si devono pagare 210 euro si paga tutto l'importo); la tassazione si compie con la compilazione del modello Unico quadro RM. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,40 % per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato Italiano se si tratta di abitazione principale con il diritto alla detrazione di 200 euro per la prima casa e la detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente nell'abitazione. Per gli Immobili situati nella Comunità Europea o nei Paesi aderenti allo Spazio Europeo il valore per il calcolo dell'imposta può coincidere con quello in uso nel Paese d'origine al fine di pagare le imposte sul Patrimonio. Si segnala che le istruzioni del Modello unico non prendono in considerazioni le novità introdotte dal Decreto legge 16-2012. 13 giugno 2012 Celeste Vivenzi