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Indice Quadro di sintesi Aspetti soggettivi Cosa cambia dal 2015 e dal 2016 Esempio 1 (ravvedimento di omesso versamento IVA annuale) Esempio 2 (ravvedimento di maggiore IRES da infedele dichiarazione) Aspetti critici 2

Quadro di sintesi Dal 1 gennaio 2015 al contribuente sono riconosciute nuove possibilità di ravvedersi per sanare omessi versamenti o errori nelle proprie dichiarazioni che si riassumono nella seguente tabella, in cui sono riportati sia gli istituti già previsti in precedenza e tutt ora esistenti, sia quelli nuovi in vigore dal 2015: Rif. normativo Violazione Termine Art. 13(1), 2 periodo, D. Lvo 471/97 Art. 13(1), lett. a) D. Lvo Art. 13(1), lett. a-bis) D. Lvo Art. 13(1), lett. b) D. Lvo Art. 13(1), lett. b-bis) D. Lvo Art. 13(1), lett. b-ter) D. Lvo Art. 13(1), lett. b- quater) D. Lvo Art. 13(1), lett. c) D. Lvo Omesso/insufficien te versamento Omesso/insufficien te versamento Tardivo invio UNICO 14 giorni dalla scadenza Riduzione sanzioni dal 1/1/2015 0,2% per ogni giorno Riduzione fino al 31/12/2014 0,2% per ogni giorno 30 giorni dalla scadenza 1/10 1/10 90 giorni dalla dichiarazione dell anno di riferimento o 90 giorni dalla scadenza 30/09 dell anno della violazione (1 anno) 30/09 dell anno successivo a quello della violazione (2 anni) Oltre il 30/09 dell anno successivo a quello della violazione (oltre 2 anni) Dopo notifica di PVC e prima di notifica di Avviso di accertamento 1/9 Non prevista 1/8 1/8 1/7 Non prevista 1/6 Non prevista 1/5 Non prevista Entro 90 giorni dalla scadenza 1/10 1/10 3

Aspetti soggettivi Ambito soggettivo tutte le persone fisiche, sia privati, sia lavoratori dipendenti e autonomi, sia imprenditori, tutte le persone giuridiche e tutti i sostituti di imposta tenuti ad adempiere ai propri obblighi dichiarativi o di versamento di imposte dirette (IRPEF e addizionali, IRES ed IRAP e relative imposte sostitutive), indirette (IVA, Registro, Ipotecaria e catastale). Requisiti soggettivi da verificare in capo al contribuente per ravvedere errori di versamento o dichiarativi in riferimento a tributi gestiti dall Agenzia delle Entrate (Imposte dirette, Ritenute, IRAP, IVA, Registro, Ipotecaria e catastale): al momento in cui si effettua il ravvedimento: mancata notifica di Avvisi li liquidazione emessi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e dell art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, aventi ad oggetto le medesime imposte che si intendono ravvedere, con la precisazione che si possono comunque sanare irregolarità non riscontrate con tale procedura (Cfr. Circ. 6/E del 19/02/2015, par. 10,4); mancata notifica di Avvisi di accertamento o di Avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni; mancata notifica di avvisi di recupero crediti e di violazione delle sanzioni; la notifica di un PVC o di un invito al contraddittorio non è più causa ostativa al ravvedimento ed è inoltre possibile effettuare la selezione delle violazioni oggetto di ravvedimento (c.d. "ravvedimento selettivo"). Decorrenza 1 gennaio 2015 con riferimento sia alle violazioni commesse da tale data, sia a quelle commesse in precedenza, pur nel rispetto dei requisiti sopra evidenziati. Per quanto riguarda i tributi non amministrati dall Agenzia delle Entrate (IMU, TASI, TARI, Dazi doganali, etc.) il ravvedimento rimane precluso sia nel caso in cui siano stata contestata la violazione per mezzo della notifica di apposito atto, sia nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si è già avuta formale conoscenza. Per tali tributi non è inoltre possibile avvalersi dei «nuovi» termini di ravvedimento successivi al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui si è commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione. 4

Cosa cambia dal 2015 e dal 2016 Dal 1 gennaio 2015 sarà possibile: sanare errori di versamento o dichiarativi, oltre che nei termini e con le riduzioni delle sanzioni già previste fino al 31 dicembre 2014, anche nelle seguenti scadenze e con le rispettive nuove riduzioni: o entro 90 giorni dal termine dal termine di presentazione della dichiarazione dell anno di riferimento dell imposta non versata o non dichiarata correttamente, oppure, qualora non sia prevista dichiarazione, entro 90 giorni dall omissione con riduzione delle sanzioni ad 1/9; o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, oppure, qualora non sia prevista dichiarazione, entro 2 anni dall omissione con riduzione delle sanzioni ad 1/7 *; o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, oppure, qualora non sia prevista dichiarazione, oltre 2 anni dall omissione con riduzione delle sanzioni ad 1/6 *; o In seguito alla notifica di PVC da parte dell Amministrazione finanziaria con riduzione delle sanzioni ad 1/5; applicare per la determinazione degli interessi da ravvedimento del periodo di ritardo dal 1 gennaio 2015, il nuovo tasso dello 0,5%; si ricorda che nel periodo precedente compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014 il tasso era pari all 1%, mentre per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013 era pari al 2,5%. (*) non effettuabile per il ravvedimento di tributi che non sono di competenza dell Agenzia delle Entrate Dal 1 gennaio 2016 non sarà più possibile: definire gli inviti al contraddittorio notificati dall agenzia delle Entrate con riduzione delle sanzioni ad 1/6; definire i PVC entro 30 giorni dalla data di notifica con riduzione delle sanzioni ad 1/6; Definire gli Avvisi di accertamento non preceduti da PVC o inviti al contraddittorio con riduzione delle sanzioni ad 1/6. Pertanto, con l abrogazione degli strumenti deflattivi (che comunque restano in vigore per tutto il 2015), i contribuenti in sede di acquiescenza degli atti accertativi, potranno beneficiare della sola riduzione delle sanzioni ad 1/3. 5

Esempio 1 Il caso: omesso versamento dell IVA relativa al mese di dicembre 2014 per un importo pari ad Euro 40.000. Il termine ordinario per il versamento dell imposta è il 16/01/2015 e la sanzione "piena" per omesso versamento è pari al 30% dell imposta, ovvero Euro 12.000. Si illustrano di seguito le diverse ipotesi di ravvedimento con le differenti misure sanzionatorie. Norma applicata Termine Riduzione Sanzione ridotta Pagamento rateale Art. 13, c.1, 2 periodo, D. 471/97 Dal 17/01/2015 al 30/01/2015 0,20%-2,80% Euro 80-1.120 No Art. 13, c.1, lett. a) D. Lvo Entro il 15/02/2015 3,00% Euro 1.200 No Art. 13, c.1, lett. a-bis) D. Lvo Entro il 16/04/2015 3,33% Euro 1.332 No Art. 13, c.1, lett. b) D. Lvo Entro il 30/09/2016 3,75% Euro 1.500 No Art. 13, c.1, lett. b-bis) D. Lvo Art. 13, c.1, lett. b-ter) D. Lvo Entro il 30/09/2017 4,29% Euro 1.716 No Dopo il 01/10/2017 5,00% Euro 2.000 No Art. 2, D. Lvo 462/97 30 giorni da Avviso artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/73, art. 54-bis DPR 633/72 10% Euro 4.000 * Sì, fino a un massimo di 20 rate trimestrali (*) Non si tratta di un ravvedimento vero e proprio, ma della possibilità di pagare le maggiori imposte liquidate con la riduzione delle sanzioni ad 1/3 6

Esempio 2 Il caso: infedele dichiarazione da cui deriva una maggiore IRES per l anno di imposta 2014 pari ad Euro 20.000. La sanzione "piena" per infedele dichiarazione è pari al 100% dell imposta (Euro 20.000). Si illustrano di seguito le diverse ipotesi di ravvedimento con le differenti misure sanzionatorie, laddove in sede di ravvedimento si procede anche alla presentazione di una dichiarazione integrativa in cui sono rideterminati gli imponibile e le relative imposte: Norma applicata Termine Riduzione Sanzione ridotta Pagamento rateale Art. 13, c.1, lett. a-bis) D. Lvo Entro il 29/12/2015 11,11% Euro 2.222 No Art. 13, c.1, lett. b) D. Lvo Entro il 30/09/2016 12,50% Euro 2.500 No Art. 13, c.1, lett. b-bis) D. Lvo Art. 13, c.1, lett. b-ter) D. Lvo Art. 13, c. 1, lett. b-quater) D. Entro il 30/09/2017 14,29% Euro 2.857 No Dopo il 01/10/2017 16,67% Euro 3.333 No Dopo la notifica del PVC 20,00% Euro 4.000 No Art. 15 D. Lvo 218/1997 Entro 60 giorni da notifica Avviso di accertamento 33,33% Euro 6.667 Sì, massimo 8 rate trimestrali (*) Non si tratta di un ravvedimento vero e proprio, ma della possibilità di pagare le maggiori imposte accertate con la riduzione delle sanzioni ad 1/3 rinunciando al ricorso 7

Aspetti critici In alcuni casi occorrerà valutare attentamente l opportunità di avvalersi dei nuovi termini per il ravvedimento con conseguente invio della dichiarazione integrativa "a sfavore, in quanto, alla luce delle novità introdotte, possono sorgere alcune criticità. Si evidenzia infatti che: la Legge di Stabilità 2015 ha modificato l art. 2, comma 8, del DPR n. 322/98 in merito all invio della c.d. dichiarazione integrativa "a sfavore" del contribuente, stabilendo che attraverso lo strumento del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D. Lvo n. è possibile ritrattare la propria dichiarazione, rendendo così, salvo successivi chiarimenti in materia, i due istituti (ravvedimento e dichiarazione integrativa), inscindibili; la regolarizzazione attuata mediante ravvedimento delle imposte ed invio della dichiarazione integrativa non precludono comunque l apertura o la prosecuzione di delle attività di controllo o di accertamento (Cfr. co. 1-quater del novellato art. 13 del D. Lvo ); l art. 1, comma 640, della Legge di Stabilità 2015 prevede una nuova decorrenza dei termini per l accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento a partire dalla data di invio delle dichiarazioni integrative "limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione", ovvero, nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica (Imposta di Registro, Ipotecaria, Catastale ed Imposta sulle successioni e sulle donazioni) dalla data di regolarizzazione spontanea degli errori; il ravvedimento operoso, anche nella sua attuale e novellata disciplina, non prevede la rateazione delle somme da versare, con la conseguenza che in alcuni casi ciò potrebbe costituire un ostacolo alla fruizione del rimedio e rendere più conveniente attendere la notifica degli Avvisi di liquidazione ex artt. 36-bis o 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/54, per i quali resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento con sanzioni ridotte al 10% diluendo il pagamento delle somme fino ad un massimo di 20 rate trimestrali; con il ravvedimento operoso non è possibile applicare l istituto del cumulo giuridico e pertanto in alcuni casi potrebbe risultare meno conveniente rispetto all adesione o all acquiescenza dell Avviso di accertamento, dal momento che il ravvedimento non consente di considerare l eventuale continuazione tra le diverse violazioni; nella Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 è stato chiarito che, con riferimento alla definizione di violazioni già constatate, la regolarizzazione di violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) è distinta da quella delle violazioni consequenziali (omesso versamento e infedele dichiarazione). 8