Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013



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Ai Gentili Clienti Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013 Con i co. da 324 a 335 dell unico articolo della L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), l ordinamento italiano recepisce diverse novità in tema di fatturazione, contenute nella direttiva 2010/45/UE. Tra le più importanti novità, a partire dal 1.1.2013, vi è il nuovo obbligo di fatturazione per: (i) le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, effettuate nei confronti di soggetti debitori d imposta in un altro Stato membro della UE; (ii) tutte le operazioni effettuate al di fuori della UE. In particolare, sulla fattura dovranno essere poste le seguenti annotazioni: (i) inversione contabile per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti debitori d imposta in un altro Stato UE; (ii) operazione non soggetta a IVA per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE (come già richiesto per i beni in regime di transito o presso depositi doganali o zone franche). Inoltre, tali operazioni, a partire dal 1.1.2013, concorreranno alla formazione del volume d affari del soggetto nazionale fornitore dei beni o dei servizi. Dal punto di vista passivo dell operazione, la nuova disciplina estende l obbligo di integrazione della fattura alla totalità delle operazioni intra UE, ossia anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non generici. L integrazione del documento, ai sensi dell art. 46 del DL 30.8.1993 n. 33, diventa così la procedura ordinaria di assolvimento degli obblighi IVA negli scambi intracomunitari. 1

Nuove regole per le Operazioni effettuate da soggetti stabiliti in altri paesi UE e extra UE La direttiva 2010/45/UE ha apportato numerose innovazioni al sistema comunitario dell IVA. L ordinamento italiano, con vari interventi normativi e, da ultimo, con la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha recepito a livello nazionale tali novità. In questo intervento si intende focalizzare l attenzione sull obbligo, efficace per le operazioni effettuate dal 1.1.2013, di emettere fattura per: le cessioni di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente effettuate nei confronti di soggetti debitori d imposta in altro Stato UE; totalità delle operazioni effettuate al di fuori della UE, a prescindere dallo status del cessionario o committente. Sulle fatture di cui al primo punto dovrà essere riportata l annotazione inversione contabile ; sulle fatture di cui al secondo punto l annotazione operazione non soggetta. OSSERVA Ai fini del nuovo obbligo di fatturazione, la disciplina fa espresso riferimento alle operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 26.10.1972 n. 633, che definiscono i criteri per la rilevanza territoriale dell imposta. Tabella di riepilogo Obbligo di fatturazione Operazione Cessioni di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente, ad eccezione di quelle di cui all art. 10 co. 1 nn. 1-4), 9) del DPR 26.10.1972 n. 633 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative). Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE Effettuate al di fuori della UE Annotazione richiesta Inversione contabile Operazione non soggetta 2

Alla luce di quanto premesso, significativa è la differenza tra le prestazioni operazioni effettuate all interno della UE o al di fuori della UE: per le operazioni intra UE, ai fini della fatturazione, oltre all assenza del presupposto territoriale in Italia, è opportuno verificare che l imposta sia assolta dal cessionario o committente nel Paese di appartenenza con il meccanismo dell inversione contabile; per le operazioni extra UE, ai fini dell obbligo di fatturazione è, invece, sufficiente verificare l assenza del presupposto territoriale in Italia. Operazioni intra UE Per le operazioni intracomunitarie, è opportuno verificare chi sia il soggetto debitore d imposta: se il cedente o prestatore di servizi nazionale ovvero il cessionario o committente stabilito in un altro Stato UE: se il soggetto debitore d imposta è il soggetto estero, il fornitore nazionale dovrà emettere fattura con dicitura inversione contabile, coerentemente con quanto previsto dal nuovo art. 6-bis del DPR 26.10.1972 n. 633; se il soggetto debitore d imposta è il fornitore nazionale, egli dovrà fatturare l operazione secondo le previsioni dello Stato UE di destinazione, ma non sarà soggetto all obbligo di fatturazione in Italia. OSSERVA Prima dell entrata in vigore delle nuove disposizioni di matrice comunitaria, l obbligo di fatturazione per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale era circoscritto alle: prestazioni di servizi c.d. generiche, di cui all art. 7-ter del DPR 26.10.1972 n. 633, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della UE; cessioni di beni viaggianti allo Stato estero; beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; beni che si trovano in punti franchi. La generalità delle operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA in altri Stati UE non era soggetta ad obbligo di fatturazione. 3

Esclusione dall obbligo di fatturazione Sono escluse dal nuovo obbligo di fatturazione verso soggetti non residenti le operazioni esenti di cui all art. 10 co. 1 nn. 1), 2), 3), 4), 9) del DPR 26.10.1972 n. 633: concessione, negoziazione e gestione di crediti; operazioni di finanziamento e assunzione di impegni di natura finanziaria; assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione delle stesse da parte dei concedenti; dilazioni di pagamento e gestioni similari; servizio bancoposta; operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni o altri effetti commerciali, ad esclusione del recupero dei crediti; gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al DLgs. 21.4.1993 n. 124; operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione di biglietti e monete da collezione; operazioni di copertura dei rischi di cambio; operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, ad eccezione della custodia e dell amministrazione; operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, ad eccezione della custodia e dell amministrazione (in particolare i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari e le relative opzioni; le opzioni su valute o su indici finanziari); prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni finanziarie di cui ai nn. da 1) a 7) del comma in esame e alle operazioni in oro e in valute estere, qualora poste in essere dalla Banca d Italia e dall Ufficio italiano dei cambi. Sanzioni Le sanzioni previste per inossservanza dell obbligo di fatturazione per le operazioni fuori campo IVA sono le medesime già applicabili ai casi di omessa fatturazione. Con l entrata in vigore della nuova disciplina, infatti, si estende l applicabilità delle sanzioni relative agli obblighi di documentazione e registrazione, di cui all art. 6 co. 2 del DLgs. 18.12.1997 n. 471, anche alle operazioni territorialmente non rilevanti. 4

OSSERVA In base al dettato dell art. 6 co. 2 del DLgs. 18.12.1997 n. 471, per le violazioni concernenti le operazioni esenti e non imponibili, la sanzione è: compresa tra il 5 ed 10% dei corrispettivi non documentati, come regola generale. In tal caso, rimane fermo il minimo di 516,00 euro per ogni violazione, come stabilito dall art. 6 co. 4 del DLgs. 471/97 (C.M.25.1.99 n. 23, 2.4); da euro 258,00 a euro 2.065,00, se la violazione non rileva né ai fini IVA né ai fini delle imposte sul reddito. Il co. 327 della legge di stabilità modifica l art. 6 del DLgs. 471/97, ricomprendendo nella fattispecie descritta altresì le operazioni escluse. Termini di fatturazione La Legge di stabilità 2013 ha fissato anche nuovi termini per assolvere gli obblighi di fatturazione, con riferimento alle seguenti operazioni: servizi generici resi tra soggetti UE; servizi generici resi o ricevuti da soggetti passivi extra UE. La nuova disciplina fissa il termine per la fatturazione nel giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione. OSSERVA Analoga prescrizione (emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione) era già vigente per le cessioni intracomunitarie di beni e, con le novità della L. 24.12.2012 n. 228, è estesa anche alle cessioni intracomunitarie non imponibili. Per gli acquisti intracomunitari è introdotto l obbligo, per il cessionario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Tale giorno corrisponderà al 15 del terzo mese successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata. 5

Tabella di riepilogo Termini di fatturazione Operazione Documento Termine per l emissione Nel caso in cui l acquirente non abbia Acquisti ricevuto la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello intracomunitari Autofattura in cui l operazione è stata effettuata, di beni emette fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Cessioni intracomunitarie di beni Prestazione di servizi generica resa a un soggetto passivo UE Prestazione di servizi generica resa a un soggetto passivo extra-ue Prestazione di servizi generica ricevuta da un soggetto passivo extra-ue Fattura Fattura Fattura Autofattura Giorno 15 del mese successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata Giorno 15 del mese successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata Giorno 15 del mese successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata Giorno 15 del mese successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata Volume d affari In seguito all entrata in vigore delle nuove disposizioni, le operazioni extraterritoriali descritte (effettuate tanto nei confronti di un soggetto passivo in altro paese UE quanto nei confronti di un soggetto extra UE) concorrono alla formazione del volume d affari annuo del cedente o prestatore di servizi. In particolare, viene abolita la previsione di cui all art. 20 del DPR 26.10.1972 n. 633 in base alla quale si consideravano escluse dal volume d affari del fornitore nazionale le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, anche qualora sottoposte ad obbligo di fatturazione. 6

Operazioni rilevanti ai fini della determinazione del volume d affari a partire dal 1.1.2013 Prestazioni di servizi generiche effettuate nei confronti di un soggetto stabilito in altro Stato UE Eliminazione dell esclusione ai fini della determinazione del volume d affari (modifica dell art. 20 del DPR 26.10.1972 n. 633) Cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Stato UE Nuovi obblighi di fatturazione e Registrazione (nuovo art.6-bis del DPR 26.10.1972 n. 633) Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dalla UE Nuovi obblighi di fatturazione e Registrazione (nuovo art. 6-bis del DPR 26.20.1972 n. 633) OSSERVA L inclusione delle operazioni territorialmente non rilevanti ai fini del computo del volume d affari incrementerà il valore dello stesso per i contribuenti. Tra i principali istituti agevolativi connessi al livello di volume d affari si ricordano: possibilità di eseguire le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale (volume d affari non superiore a 400.000,00 euro o 700.000,00 euro, a seconda della tipologia di operazioni); possibilità di accedere alla liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa, di cui all art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83 (volume d affari non superiore a 2.000.000,00 euro, limite applicabile previo benestare del Comitato IVA); possibilità di richiedere il rimborso IVA infrannuale, di cui all art. 30 co. 3 lett. b) del DPR 26.10.1972 n. 633 (volume d affari delle operazioni non imponibili superiore al 25% del volume d affari della totalità delle operazioni effettuate dal contribuente). 7

Determinazione dello status di esportatore abituale Ai fini della sospensione di imposta per gli esportatori abituali, le operazioni fuori campo IVA, di cui al nuovo art. 6-bis del DPR 26.10.1972 n. 633, non concorrono alla formazione del volume d affari. OSSERVA In altre parole, in base al riformulato art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, oltre alle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72, non si tiene conto nel conteggio del volume d affari delle operazioni di cui all art. 21 co. 6- bis del DPR 633/72, ossia: delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE. Non concorrono, inoltre, alla formazione del volume d affari, ai sensi dell art. 20 co. 1 del DPR 26.10.1972 n. 633: le cessioni di beni ammortizzabili, comprese le voci B.I.3) e B.I.4) dell attivo dello stato patrimoniale (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili); i passaggi interni di beni e servizi in caso di applicazione separata dell imposta di cui all art. 36 co. 5 del DPR 26.10.1972 n. 633. Integrazione della fattura Va sottolineato che a seguito delle modifiche della L. 24.12.2012 n. 228, l obbligo di integrazione delle fatture ai sensi dell art. 46 del DL 30.8.1993 n. 331, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso alla totalità delle operazioni rese da soggetti passivi in un altro Stato UE. L obbligo di integrazione, per le operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013, è dunque applicabile: a tutte le prestazioni di servizi ricevute (in precedenza era limitato ai servizi generici di cui all art. 7-ter del DPR n. 633/72); agli acquisti di beni. 8

Fattura semplificata Infine, va ricordato che l art. 21-bis del DPR 633/72, introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2013 dall art. 1, comma 325 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, contiene la disciplina della nuova fattura semplificata, adottabile già dalle operazioni effettuate dalla predetta data, sia pure tenendo conto che non mancano gli aspetti critici. In questa sede secondo quanto stabilito dal comma 2 dell art. 21-bis, la fattura semplificata non può essere emessa in relazione a due tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie di beni, di cui all art. 41 del DL 331/93, ed operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta in altro Stato Ue, che siano debitori del tributo in detto altro Stato (soggette all obbligo di fatturazione ai sensi dell art. 21, comma 6-bis, lett. a), del DPR 633/72). Cessioni intracomunitarie di beni, di cui all art. 41 del DL 331/93, Operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) carenti del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta in altro Stato Ue, che siano debitori del tributo in detto altro Stato (soggette all obbligo di fatturazione ai sensi dell art. 21, comma 6-bis, lett. a), del DPR 633/72). Il divieto si riferisce esclusivamente alle cessioni intracomunitarie di beni (1) Il richiamo è alle operazioni fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, per le quali sussiste l obbligo di fatturazione, ma limitatamente a quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi in altro Stato Ue, debitori del tributo per l operazione in questione (si pensi, ad esempio ad una prestazione di servizi generica, di cui all art. 7-ter, resa ad un soggetto passivo IVA in altro Stato Ue) 2. NO fattura semplificata NO fattura semplificata 1 Nessuna limitazione è prevista per le esportazioni, di cui all art. 8 del DPR 633/72, ovvero per le altre operazioni assimilate (artt. 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), nel qual caso, tuttavia, è necessario, a norma della lett. e) del comma 1 dell art. 21-bis, indicare ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, non potendo applicare la semplificazione concernente la sola indicazione della partita IVA o del codice fiscale, in quanto prevista solamente se la controparte sia soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (fattispecie eventualmente verificabile nelle triangolazioni tra primo cedente e cessionario nazionale), ovvero in altro Stato Ue. 9

2 Resta quindi ferma la possibilità di utilizzare la fattura semplificata: per le operazioni di cui all art. 21, comma 6-bis, lett. b), del DPR 633/72 (anch esse soggette all obbligo di fatturazione), ossia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla Ue, che potrebbero riguardare anche operazioni con controparte un soggetto passivo d imposta Ue (si pensi, ad esempio, ad una prestazione di servizi relativa ad un bene immobile situato in Svizzera, nei confronti di un committente soggetto passivo d imposta in Francia, esclusa da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto effettuata in Svizzera); per le operazioni che territorialmente sono rilevanti in Italia, a prescindere dalla controparte dell operazione, atteso che tali operazioni non rientrano in alcun modo tra quelle disciplinate dall art. 21-bis, comma 6, lett. a), del DPR 633/72. Si pensi, ad esempio, ad una cessione di beni effettuata nei confronti di una società tedesca, con consegna dei beni stessi in Italia, ovvero ad una prestazione alberghiera eseguita nei confronti di una società francese relativamente ad un albergo situato nel nostro Paese. Tabella di riepilogo Riteniamo utile concludere il presente intervento riepilogando, con l ausilio di una tabella, le principali novità introdotte con la Legge di stabilità 2013, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. Legge di Stabilità 2013 Legge 24.12.2012, n.228 Le novità in materia di fatturazione Decorrenza delle novità IVA di cui all art. 1 co. 325 334 Le disposizioni di cui ai co. da 325 a 334 dell art. 1 della L. 228/2012 si applicano alle operazioni effettuate a partire dall 1.1.2013. In base al riformulato art. 21 co. 2 del DPR 633/72, le novità riguardanti il contenuto minimo obbligatorio della fattura sono relative all indicazione: del numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco (es. 1/2003); Fattura cartacea e Fattura elettronica del numero di partita IVA del cessionario/committente, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, del numero di identificazione IVA; nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell esercizio d impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale. Fattura elettronica L art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce la fattura elettronica come la fattura che è stata emessa e ricevuta 10

in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. Oltre al previo accordo tra le parti, l art. 21 co. 3 del DPR 633/72 stabilisce, quale ulteriore presupposto per la fatturazione elettronica, che siano garantiti: l autenticità dell origine; l integrità del contenuto; la leggibilità della fattura. L origine e l integrità del documento elettronico devono essere garantiti dal soggetto emittente, il quale ha la possibilità di stabilire le relative modalità. In particolare, oltre all apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantiti mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Il nuovo art. 21 co. 4 lett. c) e d) del DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione per i servizi generici : resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE; Termine di emissione della fattura per i servizi generici resi e ricevuti resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE. Estensione della fatturazione differita alle prestazioni di servizi In base al nuovo art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura: recante il dettaglio delle operazioni; entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. 11

Estensione dell obbligo di integrazione per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti in altri Paesi UE Estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali In base al nuovo art. 17 co. 2 del DPR 633/72, la procedura di integrazione e registrazione prevista, dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93, per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi generici resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è stata estesa, più in generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non generiche, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. Il nuovo art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72, se effettuate da soggetti passivi italiani. L obbligo riguarda: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione inversione contabile ; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione operazione non soggetta. In base al nuovo art. 13 co. 4 del DPR 633/72, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo: il cambio del giorno di effettuazione dell operazione; Base imponibile ovvero, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura; ovvero, in mancanza, la quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 12

Il nuovo art. 21-bis del DPR 633/72 stabilisce che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all art. 26 del DPR 633/72, può essere emessa in modalità semplificata. Fattura semplificata Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell Economia e delle Finanze può innalzare fino a 400,00 euro il limite in esame, ovvero consentire l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi in tema di determinazione della base imponibile per le operazioni in valuta estera e di contenuto della fattura ordinaria. Contenuto minimo obbligatorio Le indicazioni minime che devono essere riportate sono: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del cedente/prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dell art. 2 del DPR 633/72, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 13

Operazioni escluse La fattura semplificata non può essere emessa per: le cessioni intracomunitarie di beni; le operazioni di cui all art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Paesi UE. In base al nuovo art. 39 del DL 331/93: Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal Paese UE di partenza dei beni a quello di destinazione (nella specie, l Italia); la norma, in buona sostanza, prevede che il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari coincide con quello delle corrispondenti cessioni, senza quindi neppure più distinguere, a differenza della previgente disciplina, se, ai fini dell individuazione del momento impositivo degli acquisti intracomunitari, il trasporto avviene con mezzi del cedente o del cessionario; il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo non integra più, limitatamente all importo pagato, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. Resta, invece, confermato che il momento impositivo si considera verificato in caso di emissione anticipata della fattura, limitatamente all importo fatturato; le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese. 14

Sono stati modificati i termini di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni sono stati modificati. Termine di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie In base al nuovo art. 46 co. 2 del DL 331/93, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità e dell eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. L art. 47 co. 4 del DL 331/93 dispone che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse: Termini di Emissione e di registrazione delle fatture per le cessioni e gli acquisti intracomunitari secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione; con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. Termine di registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari Ai sensi del nuovo art. 47 co. 1 del DL 331/93, le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura; con riferimento al mese precedente; secondo l ordine della numerazione; con l indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Ai fini dell esercizio del diritto di detrazione, le fatture vanno annotate distintamente anche nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l imposta. 15

Procedura di regolarizzazione in caso di omessa o irregolare fatturazione Riguardo alla procedura di regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente identificato in altro Paese UE, il riformulato art. 46 co. 5 del DL 331/93 dispone che se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il cessionario deve emettere un autofattura, in un unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. In caso, invece, di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria. In base al nuovo art. 47 co. 1 del DL 331/93, tanto l autofattura quanto la fattura integrativa devono essere annotate: entro il termine di emissione; con riferimento al mese precedente. Ai fini dell esercizio del diritto di detrazione, è prevista la distinta annotazione anche nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l imposta. Sanzioni su operazioni escluse Ai sensi dell art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97, per le violazioni concernenti le operazioni esenti e non imponibili, la sanzione è: compresa tra il 5 ed 10% dei corrispettivi non documentati, come regola generale; da euro 258,00 a euro 2.065,00, se la violazione non rileva né ai fini IVA né ai fini delle imposte sul reddito. Il co. 327 della legge di stabilità modifica l art. 6 del DLgs. 471/97, ricomprendendo nella fattispecie descritta altresì le operazioni escluse. 16

Emissione delle Fatture tramite i Registratori di cassa Determinazione dello status di esportatore abituale Le fatture di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, le fatture possono recare, ai fini dell identificazione del cedente/prestatore, in luogo delle generalità di quest ultimo, i relativi dati identificativi. In base al riformulato art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale, oltre alle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72, non si tiene conto nel conteggio del volume d affari delle operazioni di cui all art. 21 co. 6- bis del DPR 633/72, ossia: delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. Le circolari sono pubblicate nel sito web della Professionisti Associati Srl www.professionistiassociati.biz 17