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Transcript:

Delibera n. 19274 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Dietmar Peter Atz, presidente della società Prestige Network Life s.r.l.e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della stessa Prestige Network Life s.r.l., per violazione dell art. 30, comma 4, deld.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; CONSIDERATO che nel periodo agosto 2009 - febbraio 2010 sono pervenute alla Consob segnalazioni in base alle quali la società Prestige Network Life s.r.l. (di seguito Prestige ) stava proponendo al pubblico, attraverso lo svolgimento di incontri in diverse località italiane, un investimento (denominato anche API Prestige ), consistente nell apertura di un conto corrente presso la [ omissis ] (all epoca dei fatti, impresa autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Germania), al fine di investire nel mercato dei CFD (Contract For Difference) tramite la [ omissis ], società iscritta nell elenco Consob delle imprese di investimento comunitarie con succursale (notifica di iscrizione n. [ omissis ] del 17 dicembre 2009); CONSIDERATO che, in relazione a quanto emerso, la Divisione Intermediari, in data 23 ottobre 2009 ha inviato alla Prestige una richiesta di informazioni, con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito all operatività sui CFD e alle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un attività che si sarebbe potuta configurare come servizio di investimento, per la cui prestazione la normativa italiana prevede un apposita autorizzazione e che, a tale nota, hanno fattoseguito ulteriori richieste di informazioni alla medesima Società(marzo 2010 e dicembre 2010); TENUTO CONTO che, in risposta alle predette richieste di chiarimenti, Prestige hadichiarato di non operare come tied agent di [ omissis ] in Italia ma solo in Germania a seguito di regolare iscrizione nel registro dell Autorità di Vigilanza tedesca (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht - BAFIN) e, in ogni caso, di non avere svolto nel territorio italiano attività rilevanti ai sensi dell art. 1, lett. t), del TUF, ma di avere prestato soltanto un attività pubblicitaria per i propri fornitori, per i quali aveva predisposto un portale internet personalizzato, il cui costo di acquisto era pari a 2.340,00; RILEVATO che, al fine di delineare i confini e la reale natura dell attività svolta dalla Prestige in Italia, la (allora) Divisione Emittenti, Ufficio OPA e Assetti Proprietari della Consob, con nota del 28 settembre 2010 ha incaricato la Divisione Ispettorato di effettuare gli opportuni accertamenti sul web in merito alla suddetta attività; 1

TENUTO CONTO che dalle verifiche effettuate è risultato, tra l altro, che nel forum web di discussione Forex Forum erano presenti numerosi interventi concernenti una presunta opportunità di investimento denominata API Prestige, collegata alla banca tedesca [ omissis ] presso la quale aprire un conto corrente gestito. Per l iscrizione al servizio e per l apertura di detto conto corrente era previsto il pagamento di una quota di 2.340,00; RILEVATO che, stante quanto sopra, in data 15 febbraio 2011 la Divisione Emittenti ha inviato una richiesta di collaborazione alla Guardia di Finanza ex art. 22 della legge n. 262/2005, al fine di acquisire informazioni utili sull investimento API Prestige ; VISTE la nota del 27 luglio 2011 e la successiva documentazione della Guardia di Finanza con la quale sono state comunicate alla Consob le suddette informazioni; RILEVATO, in particolare, che la Guardia di Finanza ha esaminato anche il conto corrente bancario della Prestige, nonché raccolto testimonianze di alcuni soggetti autori di bonifici a favore del citato conto corrente e che, nello specifico: - dagli accertamenti bancari espletati è emerso un significativo flusso di denaro in entrata ed in uscita. Relativamente al flusso di denaro in entrata, risultano essere state eseguite da persone fisiche operazioni di accreditamento di assegni e bonifici per un importo complessivo pari a circa 823.000,00, recanti causali riferibili all acquisto di software per gestioni finanziarie, all adesione/iscrizione ad una quota API CFD, e all acquisto di servizi trading CFD. Relativamente alla movimentazione di denaro in uscita, risultano essere stati effettuati, tra gli altri: - bonifici per un importo pari a 155.000,00, per la maggior parte a favore di soggetti che avevano precedentemente acquistato il citato software ovvero avevano aderito al servizio API ; - addebiti per il pagamento dell affitto di sale ubicate in vari alberghi dislocati sul territorio nazionale; - le testimonianze raccolte hanno confermato che nel periodo settembre 2009-febbraio 2010 la Prestige ha organizzato una serie di incontri in diverse località italiane, nel corso dei quali i partecipanti venivano invitati ad eseguire bonifici a favore della stessa Prestige per l acquisto di un pacchetto di servizi (definito da alcuni anche pacchetto relativo al Forex ), consistente nell apertura di un conto presso la banca [ omissis ], una piattaforma personalizzata, con gestione attiva e illimitata del proprio conto trading da parte della [ omissis ]; TENUTO CONTO che ad esito degli ulteriori accertamenti è emerso che la [ omissis ] e la [ omissis ] erano imprese di investimento autorizzate al servizio di investimento di gestione di portafoglio e di consulenza e che Prestige era stata nominata tied agent di [ omissis ] in Germania dall 11 marzo 2009 al 31 ottobre 2010; VISTE le note di contestazione del 12 luglio 2013, notificate agli interessati il 21 luglio 2014,con le quali, sulla base delle evidenze acquisite e delle circostanze sopra rappresentate, la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato, tra gli altri, al Sig.Dietmar Peter Atz, Presidentedella società PrestigeNetwork Life s.r.l.,e, a titolo di responsabilità solidale, alla stessa PrestigeNetwork Life s.r.l., la violazione dell art. 30, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per avere la Prestige offerto fuori sede servizi di investimento di terzi senza l autorizzazione prevista dalla vigente normativa. In particolare: 2

a) la società ha svolto attività di offerta fuori sede di un pacchetto servizi, comprendente anche il servizio (denominato anche API Prestige ) consistente nella gestione ad opera della [ omissis ] di un conto(aperto presso la [ omissis ]) per il trading su contract for difference (CFD). A tal fine la Prestige ha organizzato incontri sul territorio nazionale, nell ambito dei quali, oltre a proporre, l acquisto del suddetto pacchetto servizi - comprensivo anche del servizio di gestione trading al costo di 2.340,00 - prospettava alla clientela anche di aumentare i propri rendimenti attraverso il procacciamento di altri clienti cui fare sottoscrivere la proposta in argomento; b) la proposta era articolata nella sottoscrizione dei seguenti contratti: - Contratto per trading e management di CFD, avente ad oggetto la gestione di portafogli prestata dalla [ omissis ]. Nel contratto, redatto in lingua italiana su carta intestata della [ omissis ], è specificato che [ omissis ] è incaricata di acquisire strumenti finanziari(nella forma dei CFD) [e] di rivenderli tramite la piattaforma commerciale di [ omissis ] ; - Richiesta di apertura conto, intestato alla [ omissis ] in collaborazione con la [ omissis ]. Tale contratto, redatto in lingua italiana, fa riferimento all apertura di un conto corrente Margin, presso la suddetta [ omissis ], e contiene un questionario adeguatezza cliente necessario al fine di acquisire informazioni sull esperienza e conoscenza finanziaria del potenziale cliente. Dall esame del contratto in discorso è emerso che, nonostante la definizione di conto corrente, si trattava in realtà di un conto da utilizzare specificamente per il trading; - Accordo integrativo per il trading e la gestione di CFD tra [ omissis ], [ omissis ] e il cliente, redatto in italiano e tedesco, avente ad oggetto l incarico del cliente (sottoscrittore di un contratto di gestione con [ omissis ]) alla [ omissis ] medesima ad effettuare in suo nome e per suo conto con la Banca nell arco della gestione del suo patrimonio anche operazioni CFD. A questo scopo il cliente aprirà tra l altro presso la Banca un conto Margini ; - Contratto di collaborazione di primo livello per la promozione dei servizi di consulenza, con cui veniva offerta alla clientela anche la possibilità di incrementare i propri rendimenti attraverso il procacciamento di altri clienti cui far sottoscrivere la sopra descritta proposta. Nel contratto era indicato chiaramente come la Prestige si avvalesse, per la promozione del pacchetto servizi di una rete di collaboratori che ricevevano, per tale attività, una provvigione a partire da 200,00 per pacchetto venduto; RILEVATO che i soggetti interessati non hanno presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né hanno presentato istanza di accesso o hanno richiesto di essere auditi; VISTA la nota del 1 agosto 2014, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertata la violazione contestata; VISTE le note del 3 settembre 2014, ricevute dagli interessati il successivo 7 ottobre 2014, con le quali l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Atz e alla società Prestige l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in discorso, rendendoli edotti della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; 3

TENUTO CONTO che anche in tale fase procedimentale i soggetti interessati non si sono avvalsi di nessuno degli strumenti di difesa a loro disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 10 novembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha ritenuto accertata la violazione dell art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 da parte del Sig. Dietmar Peter Atz, in qualità di Presidente della Prestige Network Life s.r.l., ed ha formulato conseguente proposta in merito alla sanzione da applicare; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Dietmar Peter Atz nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO accertato, relativamente alla qualificazione dei fatti: - sotto il profilo oggettivo, che l attività in questione si configuri quale offerta fuori sede, presso il pubblico italiano, di servizi ed attività di investimento, così come definita dall art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, che la qualifica come la promozione ed il collocamento presso il pubblico ( ) di servizi ed attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta ( ) il servizio, e che l effettuazione di tale attività richiede, ai sensi dell art. 30, comma 4, del citato d.lgs. n. 58/98, l autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento previsti dall art. 1, comma 5, lett. c), o c-bis) del medesimo Testo Unico, della quale la medesima società è risultata sprovvista. Dalle indagini svolte è infatti emerso che la Prestige Network Life s.r.l. ha offerto fuori sede, presso il pubblico italiano, l acquisto di un pacchetto di servizi, comprendente il servizio di gestione di portafogli consistente nel conferimento dell incarico all impresa di investimento comunitaria tedesca [ omissis ] di movimentare il conto di trading su contract for difference fatto attivare al cliente presso l impresa di investimento tedesca [ omissis ]; - che la violazione di cui trattasi, sia ascrivibile al Sig. Dietmar Peter Atz, considerato il ruolo effettivamente svolto dal medesimo nella commissione dell illecito; - relativamente al profilo soggettivo della condotta, che la stessa sia imputabile al Sig. Atz titolo di colpa; RITENUTO, relativamente alla quantificazione della sanzione, che: 4

- l art. 190, comma 1, del d.lgs. prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione, tra l altro, dell articolo 30, comma 4, del medesimo decreto legislativo; - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; - nel caso di specie, in base al complesso delle informazioni disponibili, si è tenuto conto dei seguenti parametri: - sotto il profilo oggettivo, va osservato in generale che la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale, nei confronti del pubblico italiano, dell attività di offerta fuori sede di servizi di investimento altrui, di cui all art. 30, comma 4, del TUF, è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tali attività in conformità al quadro normativo di riferimento. Stando alle evidenze in atti, si ritiene che la condotta illecita accertata a carico del Sig. Dietmar Peter Atz sia di apprezzabile gravità, considerato il ruolo effettivamente svolto dal medesimo nella commissione dell illecito, seppure considerato il breve arco temporale in cui è stata posta in essere la condotta illecita (che va quantomeno da settembre 2009 a febbraio 2010); - con riferimento all elemento soggettivo, dell ascrivibilità dell illecito a titolo di colpa come sopra accertata; D E L I B E R A: 1) nei confronti del Sig. Dietmar Peter Atz, Presidente della società Prestige Network Life s.r.l., nato a Bolzano il 26 giugno 1964 e già residente [ omissis ], è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento; 2) stante l avvenuta applicazione, nei confronti della Sig.ra Marte Tejada Teresa De Jesus della sanzione amministrativa pecuniaria dell importo di 5.000,00 (delibera n. 18950 del 18 giugno 2014),è ingiunto a Prestige Network Life s.r.l., con sede a Verona, in via della Valleverde n. 73, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, d.lgs. n. 58 del 1998, il pagamento dell importo complessivo di 15.000,00, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni di cui sopra. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale, ad ogni buon conto, si allega fac-simile precompilato alla presente delibera. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 5

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6