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CIRCOLARE n. 05/2011 Spett.li Clienti Loro SEDI Pesaro, 18 gennaio 2011 1 L autorizzazione per effettuare operazioni IntraUe: 1.1 - L autorizzazione per i soggetti che iniziano l attività; 1.2 - Il controllo da parte dell agenzia delle entrate; 1.3 - La sospensione della soggettività passiva; 1.4 - L autorizzazione per i soggetti già in attività; 1.5 - I controlli da parte dell agenzia delle entrate; 1.6 - Iscrizione nell archivio dei soggetti autorizzati; 1.7 Presentazione istanza entro 29 01-2011. 1 - L AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA UE Come previsto dall Art. 27, DL 78/2010 della c.d. Manovra correttiva, l effettuazione di una o più operazioni in ambito UE (cessioni / acquisti di beni) richiede l autorizzazione dell Agenzia delle Entrate e la conseguente iscrizione nell archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES). In merito alla suddetta autorizzazione, che si ritiene concessa con il silenzio-assenso, si evidenzia che per i soggetti: - che iniziano l attività, va richiesta in sede di domanda di attribuzione della partita IVA; - già in attività, sono previsti specifici adempimenti a seconda della data d inizio dell attività. Di recente, l Agenzia delle Entrate ha emanato 2 specifici Provvedimenti con i quali sono state fissate rispettivamente: - le modalità di diniego o revoca dell autorizzazione ad effettuare operazioni intra-ue UE; - le modalità ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA nell archivio informatico VIES (VAT Information Exchange System) dei soggetti autorizzati all effettuazione di operazioni intraue. La nuova disciplina prevede che i soggetti che intendono effettuare operazioni intraue devono

ottenere dall Agenzia delle Entrate una specifica autorizzazione a seguito della quale avviene l iscrizione nell archivio dei soggetti autorizzati (VIES). Tale disciplina prevede una procedura differente in capo ai soggetti: - che iniziano l attività; - già in attività. 1.1 - L AUTORIZZAZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L ATTIVITÀ L Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento n. 2010/188376 dispone che i soggetti che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA la volontà di porre in essere operazioni intraue, ossia acquisti/cessioni di beni intracomunitari). La suddetta manifestazione di volontà va comunicata direttamente all Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica con le modalità di seguito schematizzate: 1.2 - IL CONTROLLO DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle Entrate ricevuta la dichiarazione di volontà ad effettuare operazioni intraue effettua una specifica attività di verifica/controllo entro 30 giorni, verifica e valuta i correlati fattori di rischio. Se tale verifica/valutazione ha esito: - positivo, il soggetto richiedente viene iscritto nell archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES); - negativo, l Agenzia emana un provvedimento di diniego. N.B. In merito l Agenzia precisa che il provvedimento di diniego può essere emesso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di porre in essere operazioni [intraue]. In caso contrario, al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie ; È espressamente previsto che i provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle

Commissioni tributarie territorialmente competenti entro sessanta giorni dalla data di notificazione. 1.3 - LA SOSPENSIONE DELLA SOGGETTIVITÁ PASSIVA Nelle motivazioni dei Provvedimenti in esame si riscontra che al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA. Ciò significa che nei 30 giorni successivi alla richiesta della partita IVA il soggetto potrà effettuare solo operazioni interne. Dal 31 giorno, salvo provvedimento di diniego, potrà effettuare anche operazioni intraue. 1.4 - L AUTORIZZAZIONE PER I SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ Da quanto sopra esaminato si desume che i soggetti che intendono effettuare operazioni intraue devono, in buona sostanza, risultare iscritti nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue (VIES). Dalla lettura dei citati Provvedimenti emerge che in linea generale i soggetti già in possesso della partita IVA sono di diritto iscritti nel suddetto archivio. Tali soggetti saranno vagliati dall Agenzia delle Entrate al fine dell esclusione o meno dallo stesso. I soggetti in commento che: - hanno effettuato gli specifici adempimenti, di seguito analizzati, rimarranno iscritti nel suddetto archivio; - non hanno effettuato gli specifici adempimenti saranno, entro il 28.2.2011, esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati, salva la possibilità di presentare un apposita istanza per rimanere iscritti nello stesso. Si propone, di seguito, uno schema di sintesi che evidenzia la disciplina prevista per i soggetti già in attività che intendono effettuare operazioni intraue.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA Dal 31.05.2010 ad 28.02.2011 Prima del 31.05.2010 ADEMPIMENTI NON ha dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei modelli Iva; Nel secondo semestre 2010 NON ha effettuato operazioni IntraUe e presentato i relativi modelli Intra Ha dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei modelli Iva; Nel secondo semestre 2010 ha effettuato operazioni intraue e presentato i relativi modelli Intra Non ha presentato i modelli Intra nel 2009-2010; Non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 Ha presentato i modelli intraue nel 2009-2010; Ha adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 EFFETTI Entro il 28.02.2011 sarà escluso dall archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue; Per effettuare operazioni intraue l interessato dovrà presentare un apposita istanza all Ag. Entrate Rimane iscritto nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue Entro il 28.02.2011 sarà escluso dall archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue; Per effettuare operazioni intraue l interessato dovrà presentare un apposita istanza all Ag. Entrate Rimane iscritto nell archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue 1.5 - I CONTROLLI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il Provvedimento in esame, in merito ai soggetti già in attività che intendono effettuare operazioni intraue dispone che coloro: - che presentano l' apposita istanza all'agenzia delle Entrate per essere inclusi nel citato archivio dei soggetti autorizzati saranno soggetti alle sopra esaminate operazioni di verifica che possono comportare, in caso di esito negativo, un provvedimento di diniego, entro 30 giorni, o di revoca entro 6 mesi per i soggetti inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati; - che rimangono inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati e per i quali alla data di conferma in archivio non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà saranno soggetti alle suddette operazioni di verifica; - che rimangono inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati e per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà saranno soggetti ai

citati controlli più approfonditi (che in caso di esito negativo possono determinare la revoca) entro il 31.7.2011. 1.6 - ISCRIZIONE NELL ARCHIVIO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI Il Provvedimento individua i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nel citato archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraue. In particolare il citato Provvedimento n. 2010/188381 individua, al fine dell inserimento nel citato archivio, i criteri di valutazione del rischio di possibili finalità evasive dei soggetti richiedenti l autorizzazione facendo riferimento: - alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente; - alla posizione fiscale del soggetto richiedente; in particolare, assumono rilevanza omissioni e\o incongruenze nell adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; - al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente; - a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi. L Agenzia delle Entrate nel Provvedimento in esame precisa che: - i suddetti elementi di rischio saranno valutati sulla base del confronto delle informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e di quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell Agenzia delle entrate ; - nell ambito dell attività di controllo saranno verificate l esattezza e la completezza dei dati dichiarati dai soggetti in possesso della partita IVA. Come già analizzato se entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà l Agenzia non si esprime negativamente, emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31 giorno dalla manifestazione di volontà) il soggetto richiedente sarà inserito nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraue. Sul punto l Agenzia precisa che: Il soggetto dalla stessa data, potrà constatare l avvenuta inclusione della propria posizione nell archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli.

FAC SIMILE DI ISTANZA PER L EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRAUE Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio di Il/La sottoscritto/a, nato/a a, il, residente a, Via, n., C.F., titolare / legale rappresentante della ditta individuale / società, con sede in, Via, n., P.IVA, DICHIARA ai sensi del Provvedimento dell'agenzia delle Entrate 29.12.2010, prot. n. 2010/188376: l'intenzione di effettuare operazioni intraue ex Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, per i seguenti importi presunti: acquisti di beni cessioni di beni In merito si rammenta all'ufficio destinatario che la dichiarazione di inizio attività é stata presentata: dal 31.5.2010 al 28.2.2011; anteriormente al 31.5.2010; la revoca dell'opzione di porre in essere operazioni intraue. Luogo e data Firma 1.7 - PRESENTAZIONE DELL ISTANZA ENTRO IL 29.1.2011 Come sopra evidenziato i soggetti già in attività che non hanno posto in essere i suddetti specifici adempimenti saranno, entro il 28.2.2011 esclusi (o meglio cancellati) dall archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraue (VIES). Quindi, un soggetto che sarà cancellato, per poter effettuare operazioni intraue dovrà inviare l istanza di iscrizione nell archivio all Agenzia delle Entrate per la quale, dopo i 30 giorni dalla ricezione, opera il silenzio assenso. Ciò comporta, che il soggetto che prevede di effettuare operazioni intraue e che intende disporre del silenzio assenso entro il 28.2.2011 dovrà inviare l apposita istanza, alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29.1.2011.

Di conseguenza è possibile ritenere che per una buona parte dei soggetti che risulteranno cancellati dall archivio l istanza di iscrizione all Agenzia delle Entrate dovrà essere presentata solo all occorrenza. Lo studio Giampaoli & Partners Consulting rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.