La voluntary disclosure e la lotta internazionale all'evasione Michele Rinaldi Savigliano, 28 maggio2015
La voluntary disclosure e la lotta internazionale all'evasione La VD non rappresenta un intervento isolato del nostro ordinamento, ma si inserisce in un mutato contesto internazionale di riferimento in cui la lotta all'evasione è diventato il principale obbiettivo da raggiungere. La VD è coerente anche con il mutato contesto normativo nazionale che negli ultimi anni si è mosso nella stessa direzione. 1
Il nuovo contesto internazionale : G20 I paesi del G20 hanno a più riprese dichiarato che la lotta all'evasione rappresenta l'azione fondamentale per una svolta dell'economia globale. E stato osservato che gli schemi di evasione ed elusione fiscale crossborder, sempre più frequenti in un contesto di globalizzazione possono rappresentare non solo una minaccia in termini di mancata riscossione, ma anche alimentare la perdita di certezza giuridica e di sfiducia del contribuente nei confronti degli stessi sistemi fiscali ed avere un impatto sull economia globale. 2
Il nuovo contesto internazionale : OCSE L' OCSE ha portato/sta portando avanti diverse azioni: ha indirizzato l'attenzione verso l'infedeltà fiscale degli High Net Worth Individual prevedendo come soluzione l'adozione da parte dei Paesi di una legislazione che favorisca la VD, non in un ottica di premialità, ma quanto come tappa intermedia verso la fedeltà fiscale (vedi rapporto Ocse 2010); ha promosso un progetto d'azione contro l'elusione fiscale da parte delle multinazionali denominato BEPS (Base Erosion Profit Shifting) individuando un pacchetto di raccomandazioni mirate a risolvere la problematica dell'elusione fiscale (luglio 2013 e settembre 2014); 3
Il nuovo contesto internazionale : OCSE ha rivisitato il modello di scambio di informazioni intervenendo sull'articolo 26 del modello di convenzione, ora ispirato alla trasparenza (abrogazione del segreto bancario e segreto professionale, individuazione del beneficial-owner) ed all'effettiva possibilità di richiedere in tempi ragionevoli informazioni agli altri Stati; ha promosso, dopo l'esperienza americana del Fatca, lo scambio automatico delle informazioni (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Infomation in Tax Matters) con l'adozione del c.d. Common Reporting Standard, cui hanno già aderito 93 giurisdizioni (di cui 58, tra cui l'italia attueranno il CRS già nel 2017 e le restanti, tra cui la Svizzera nel 2018 (luglio 2014 e novembre 2014). 4
Il nuovo contesto internazionale : UE L Unione Europea: ha approvato un Piano d Azione per la lotta alla frode e all evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva attuata sfruttando i disallineamenti dei sistemi fiscali vigenti nelle giurisdizioni di diversi Paesi, invitando questi ultimi ad adottare una norma anti abuso generale ha rafforzato in ambito europeo lo scambio di infomazioni automatico, estendendolo dal primo gennaio 2016 anche alle informazioni finanziarie. 5
Il nuovo contesto internazionale : gli Stati Nazionali Gli stati nazionali stanno mostrando una certa determinazione nell affrontare il tema dell evasione e dell elusione. Dopo la crisi finanziaria globale, le riforme fiscali si stanno focalizzando soprattutto sulla tassazione di aziende grandi e multinazionali, di banche ma anche nei confronti dei cosiddetti High Net Worth Individuals. La nuova normativa statunitense Fatca impone agli intermediari finanziari di segnalare la presenza di rapporti con clienti US, con comunicazione annuale ed in via automatica di tutti i dati degli stessi, pena applicazione di ritenuta del 30%. 6
Il contesto nazionale Il legislatore nazionale ha agito su due livelli: il primo ha riguardato la lotta all'evasione e l'elusione fiscale, il secondo la costruzione di un terreno favorevole all'introduzione della VD. Gli interventi legislativi degli ultimi anni riguardanti il primo livello sono stati numerosi ed hanno riguardato: le CFC rules; l'esterovestizione; Il Transfer Pricing; la revisione dell'accertamento sintetico; Il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali; Il rafforzamento della disposizione antielusiva e l'abuso del diritto di matrice giurisprudenziale. 7
Il contesto nazionale Il secondo livello ha riguardato: Il restyling delle disposizione sul monitoraggio fiscale soprattutto nella parte sanzionatoria, con riduzione delle stesse ed eliminazione della confisca dei beni (L. n.97/2013); Il rafforzamento dell'anagrafe dei conti con la possibilità che le informazioni in essa custodite possano essere utilizzate ed elaborate per masse al fine di individuare comportamenti rilevanti per le analisi di rischio e per generare liste selettive di contribuenti a rischio di evasione (Legge di stabilità 2015 art.1 comma 314); Gli accordi raggiunti nel corso del 2015 con i paesi Black List per un effettivo scambio di informazioni (23 febbraio Svizzera, 26 febbraio Liechtenstein, 2 marzo Principato di Monaco per fermarsi ai più importanti). 8
L'esperienza della VD negli altri Paesi Francia. Costo della procedura: fino al 30%, ammenda fino al 3% per ciascun periodo d'imposta più interessi. Ambito oggettivo: imposte sul reddito. Soggetti: persone fisiche. Cause ostative: inizio verifica. Ambito temporale: prescrizione fiscale 10 anni. UK. Costo della procedura: applicazione imposte e interessi e sanzione del 10% con copertura penale. Ambito oggettivo: capitali detenuti in Liechtenstein. Soggetti: persone fisiche britaninche. Procedura: anonimato e contradditorio con A.F.. Ambito temporale: 10 anni. USA. Costo della procedura: imposta sostitutiva del 27.5% delle attività detenute all'estero, 50% in caso di intermediario sottoposto ad indagine. Ambito oggettivo: attività finanziarie detenute all'estero. Soggetti: persone fisiche e giuridiche. Cause ostative: inizio verifica. Ambito temporale: 8 anni 9
Le fasi evolutive della VD nel nostro ordinamento La VD di tipo amministrativo (C.M. n.25/e del 2013): caratterizzata da fase no name, da un forte sconto delle sanzioni fino alla metà del minimo ex art.7 comma 4 del D.Lgs.n.472/97, dalla mancata copertura penale; La VD di fonte legislativa introdotta con l'articolo 1 il D.L.28 gennaio 2014 n.4, poi lasciato decadere per conteneva essa stessa alcune criticità: limitata copertura penale, eccessiva complessità della procedura e adempimenti antiriciclaggio; 10
Conclusioni Esiste un'effettiva spinta del sistema ad indurre gli operatori a riconsiderare le proprie condotte dirette a sottrarre reddito attraverso l'allocazione fittizia all'estero della residenza e l'illecita detenzione all'estero di attività produttive di reddito. In tale ambito la VD, sia essa internazionale che domestica, rappresenta effettivamente per i contribuenti non solo l'occasione per definire la propria posizione fiscale, ma anche la possibilità per iniziare a costruire un rapporto con l'a.f. ispirato ai principi della spontaneità, della completezza e della veridicità (C.M. 13 marzo 2015 n.10/e). 11