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Tavecchio & Associati Dottori Commercialisti - Revisori Contabili ANDREA TAVECCHIO MASSIMO CALDARA ELISABETTA DE LORENZI GERARDO CAVALIERE NICOLA COLUCCI FABIO GALLIANI ALESSANDRA MUSARÒ PAOLA RADAELLI of counsel CLAUDIA CRIVELLI LLM MONICA SGARBI Milano, 3 Dicembre 2014 Spettabile Cliente CIRCOLARI INFORMATIVE TEMATICHE D.lgs. recante disposizioni in materia di Semplificazioni fiscali Il 30 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il D.lgs. recante disposizioni in materia di Semplificazioni fiscali, in attuazione dell art. 7 della delega di cui alla L. 23/2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014. Riportiamo alcune delle novità di maggior rilievo per i clienti del Nostro Studio. VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO TEL +39 (02) 58431307 FAX +39 (02) 89075932 STUDIO@COMFANTE.NET Semplificazioni fiscali, black list: comunicazione con cadenza annuale Il provvedimento contiene novità e misure di semplificazione per quanto riguarda la comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi Black List. Secondo la normativa vigente, i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive, di importo superiore a 500 Euro, intrattenute con operatori stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black List) elencati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001. In particolare, le categorie di operazioni attive e passive da comunicare sono le seguenti: cessione di beni; acquisto di beni; prestazione di servizi ed acquisto di servizi. Il modello di comunicazione è presentato, telematicamente, con cadenza: Trimestrale : dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 Euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle categorie sopra riportate. Mensile : in tutti gli altri casi non compresi nel precedente punto. L articolo 21 del decreto Semplificazioni prevede l introduzione delle seguenti novità: Fissa l obbligo di comunicazione qualora l ammontare annuale complessivo delle operazioni Black List sia superiore a Euro 10.000; Fissa la periodicità della comunicazione con cadenza annuale. Pertanto, i soggetti tenuti alla comunicazione non avranno più l obbligo di presentare le comunicazioni Black List con cadenza mensile e trimestrale. WWW.TAVECCHIOEASSOCIATI.NET P.IVA 05995930962

Dalla formulazione del testo del decreto, si evince che le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, dunque dal 1 gennaio 2014. Quanto alla data di scadenza, per la trasmissione del modello telematico, non è ancora stata resa nota. Semplificazioni fiscali, dichiarazioni d intento La vigente normativa prevede che, ai fini dell applicazione del regime di non imponibilità IVA, l esportatore abituale deve comunicare al proprio fornitore l intenzione di avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione del IVA attraverso la dichiarazione d intento (redatta in conformità al modello approvato). Tale dichiarazione può essere emessa con riguardo alle operazioni che saranno realizzate tra le parti, individuate in relazione : (i) ad un predeterminato periodo temporale ( che non può eccedere oltre l anno) o fino a revoca, ovvero (ii) ad un ammontare prestabilito di operazioni. Spetta al fornitore comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta, esclusivamente per via telematica, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione IVA periodica in cui confluiscono le operazioni oggetto di dichiarazione. Dal 2015 l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento non spetterà più al fornitore, ma all esportatore abituale, il quale per beneficiare del regime di non imponibilità dovrà consegnare le dichiarazioni d intento, unitamente alle ricevute dell avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore o alla dogana. Nei confronti del fornitore è stato, invece, posto l obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. Infine, il regime sanzionatorio, oggetto di modifiche, prevede che il fornitore è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell IVA non esposta in fattura, se effettua le operazioni in regime di non imponibilità prima di aver ricevuto dall esportatore abituale la dichiarazione d intento corredata dalla ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate. Nuovi limiti di detraibilità ai fin IVA per omaggi e spese di rappresentanza Secondo l attuale normativa, l indetraibilità oggettiva dell IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese di rappresentanza, come definite dall articolo 108, co. 2 e dall articolo 54, co. 5 del (TUIR), risulta derogata solo per l acquisto di beni avente costo unitario non superiore a 25,82 euro. Conseguentemente, l IVA assolta 2

sulle spese di rappresentanza è detraibile esclusivamente in caso di acquisto di beni con costo unitario non superiore a 25,82 euro. Invece, ai fini delle imposte sui redditi, sono integralmente deducibili gli acquisti di beni omaggio di valore unitario inferiore a 50,00 euro. Il Decreto Semplificazioni prevede il superamento del disallineamento tra i due limiti sopra citati, attraverso l'aumento da 25,82 a 50,00 euro del limite di detraibilità dell IVA assolta sugli acquisti di beni destinati alla cessione gratuita a titolo di omaggio, cosi come previsto dall'art. 19-bis comma 1 lettera h) del DPR 633/72. Archivio VIES I soggetti che in sede d inizio attività, oppure in una fase successiva, intendano effettuare operazioni intracomunitarie (scambi di beni e/o di servizi con altri paesi dell Ue), esprimono tale intenzione all atto della presentazione dei modelli di attribuzione o variazione dati ai fini IVA. A seguito di questa manifestazione di volontà, l Agenzia delle Entrate procede ad alcuni riscontri, all esito dei quali decide se iscrivere oppure no il soggetto nell archivio VIES (la banca dati nella quale sono inseriti i soggetti passivi abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie). In caso di esito positivo dei controlli, il richiedente è iscritto nell archivio VIES a decorrere dal trentunesimo giorno successivo a quello della presentazione dei modelli. Con il i contribuente che esprimeranno la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie saranno iscritti immediatamente nell archivio VIES all atto di presentazione dei modelli di attribuzione o variazione dati ai fini IVA. La norma prevede anche l esclusione dall archivio VIES degli operatori autorizzati nel caso in cui non abbiano presentato alcun elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi. Modelli Intrastat La novità prevista dal Decreto Semplificazioni - in merito alla riduzione del contenuto informativo degli elenchi Intrastat, - riguarda gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche, cioè diverse da quelle di cui agli articoli 7- quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. L Agenzia delle Dogane con un provvedimento direttoriale, da emanare entro 90 giorni dall entrata in vigore del decreto, ridurrà il contenuto degli elenchi relativi alle prestazioni sopra menzionate, alle sole informazioni riguardanti: a) i numeri di identificazione IVA delle controparti; b) il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; 3

c) il Paese di pagamento. La semplificazione, diretta ad allineare il contenuto degli elenchi a quello previsto dall art. 264, direttiva n. 2006/112/CE, viene espressamente riferita ai modelli relativi sia alle prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell Unione europea, sia a quelle da questi ultimi ricevute. Società in perdita sistematica Si ricorda che il D.L. n. 138/2011 ha stabilito l applicazione della disciplina delle società di comodo anche a quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, viene ampliato da tre a cinque anni il periodo di osservazione per l applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Pertanto le società diventano non operative quando dichiarano perdite per cinque periodi d imposta consecutivi, ovvero quattro esercizi in perdita più uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo derivante dal c.d. test di operatività. Rettifica IVA per crediti non riscossi È stata introdotta la possibilità di portare in detrazione l IVA, ai sensi dell art. 26, D.P.R. n. 633/1972, anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, lettera d). Dichiarazione dei redditi precompilata Entro il 15 aprile di ciascun anno, l Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente. Si partirà in via sperimentale dal 2015. La dichiarazione precompilata è resa disponibile entro il 15 aprile mediante i servizi telematici dell Agenzia o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF). Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Per le dichiarazioni dei redditi precompilate, presentate senza modifiche, direttamente alle Entrate o tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, l Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo formare sugli oneri deducibili o detraibili, forniti alle 4

Entrate da soggetti terzi, mentre per le dichiarazioni presentate, con o senza modifiche, tramite un centro di assistenza fiscale o professionista abilitato, effettuerà il controllo formale nei confronti del Caf o professionista. Certificazioni sostituti d imposta Al fine di fornire all'amministrazione finanziaria i dati necessari per l'invio ai contribuenti del mod.730 precompilato, il decreto introduce l'obbligo a carico dei sostituti di imposta di trasmettere, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le somme ed i valori erogati ai soggetti sostituiti. In tal senso è modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, nel quale all articolo 4, dopo il comma 6-quater, è inserito il comma 6-quinquies che introduce anche la sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs.n.472 del 1997 che, come noto disciplina il concorso di più violazioni e la loro continuità. In caso di errata trasmissione, il sostituto avrà, però, cinque giorni di tempo per effettuare le correzioni senza incorrere nella predetta sanzione. I tempi per la trasmissione dei dati del CUD sono, quindi, strettissimi considerato che fino al 28 febbraio il sostituto d'imposta può ancora operare i previsti conguagli di fine anno. Il modello 770 semplificato continuerà ad essere inviato entro il 31 luglio. Esercizio di opzione Vengono semplificate e razionalizzate le operazioni riguardanti l ingresso nei regimi di trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax nonché per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio da parte dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria. In luogo degli attuali termini e degli appositi modelli l opzione viene inserita all interno della dichiarazione presentata nel periodo a partire dal quale essa esplica effetto. Abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti Il decreto dispone l abrogazione integrale della responsabilità fiscale in caso di irregolarità dei versamenti per le prestazioni di appalto e subappalto, che residuava per le sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente, eliminando di conseguenza l obbligo di acquisire la documentazione attestante la regolarità degli adempimenti. Resta in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappalti. 5

L elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. A cura di: Dott.ssa Elisabetta de Lorenzi Dott. Fabio Galliani 6