QUALI REGOLE NELL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DA FORNO Paola Rebufatti Torino, 15 maggio 2013
ETICHETTATURA principale normativa di riferimento 1. D.L.vo n. 109/1992 s.m.i. 2. D.P.R. 502 del 30/11/1998 3. Legge 4 luglio 1967, n. 580 4. Circolare ministeriale n. 168, 10/11/03 5. Decreto 22 luglio 2005 6. Circolare REGOLAMENTO Ministeriale n. 7021 UE del 1169/2011 3 dicembre 2009
REQUISITI OBBLIGATORI PER L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI Denominazione di vendita Elenco ingredienti Quantità TMC o Data di scadenza Fabbricante/confezionatore/venditore CEE Titolo alcolometrico volumico Sede stabilimento Lotto Modalità di conservazione* Istruzioni per l uso* Luogo di origine * Quantità di taluni ingredienti *
PANE E GRISSINI PANE. E il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale (cloruro di sodio) La denominazione completata dalle seguenti menzioni: sfarinati di produzione, ottenuto da pane parzialmente cotto/surgelato, surgelato, ingredienti particolari GRISSINI. E il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580 D.P.R n. 502 del 30/11/1998
PANE Sfarinato impiegato Denominazione grano tenero tipo 00 Pane di tipo 00 grano tenero tipo 0 Pane di tipo 0 grano tenero tipo 1 Pane di tipo 1 grano tenero tipo 2 Pane di tipoo 2 farina integrale Pane di tipo integrale semola di grano duro Pane di semola semolato di grano duro Pane di semolato rimacine di semola Pane di semola rimacinata rimacine di semolato Pane di semolato rimacinato Miscelazione di farine alimentari, sfarinati di grano: pane al Impiego, oltre agli ingredienti di base, di altri ingredienti alimentari: pane con
PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO ETICHETTATURA La legislazione italiana disciplina in modo specifico la produzione e la vendita di alcuni prodotti dolciari da forno: panettoni, colombe, pandoro, savoiardi, amaretti.. DECRETO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE del 22 luglio 2005 Art.8 Etichettatura
PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO DECRETO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE del 22 luglio 2005 Art.8 Etichettatura Richiamo al D.Lgs. n. 109/92 Possibilità di uso diminutivi per panettone, colomba e pandoro (piccole dimensioni) Indicazione nella denominazione di vendita dell eventuale assenza di uvetta e/o scorza agrumi canditi in panettone e colomba Indicazione nella denominazione di vendita della colomba dell eventuale assenza della caratteristica glassatura con relativo decoro di mandorle e granella di zucchero (o di decoro senza mandorle e/o granella di zucchero). Eventuali aggiunte rispetto all impasto base (es. farciture, coperture, glassature) possono essere indicate in etichetta separatamente dagli ingredienti dell impasto
PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO DECRETO MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE del 22 luglio 2005 Art.8 Etichettatura Tali prodotti speciali e arricchiti possono essere presentati in forme diverse da quelle tradizionali purchè l etichettatura presenti un indicazione o una rappresentazione grafica delle caratteristiche di forma del prodotto; la loro denominazione di vendita può essere quella di panettone, colomba, ecc, purchè completata dall indicazione dei principali ingredienti caratterizzanti eventualmente utilizzati in aggiunta o in sostituzione agli ingredienti tradizionali, elencati nel decreto L etichetta del savoiardo deve indicare la percentuale di uova* L etichetta dell amaretto e dell amaretto morbido deve indicare la percentuale di mandorle di albicocca e di mandorle * * secondo quanto previsto da art.8 del D.Lgs. n.109/92 s.m.i. (QUID)
PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 68 INGREDIENTE CARATTERIZZANTE EVIDENZIATO L indicazione della quantità di un ingrediente è obbligatoria: qualora l ingrediente figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; qualora l ingrediente sia messo in rilievo nell etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; qualora l ingrediente sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto
ETICHETTATURA Alimenti sfusi CARTELLO Denominazione di vendita Elenco degli ingredienti Modalità di conservazione* Data di scadenza solo per le paste fresche Titolo alcolometrico volumico Percentuale di glassatura
ETICHETTATURA a) Pasticceria b) Gelateria c) Panetteria Alimenti sfusi Per i prodotti di: d) Gastronomia Cartello unico ingredienti
PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO Circolare n.165 del 31 marzo 2000 (linee guida relative al principio di dichiarazione della quantità degli ingredienti).