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LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE - PROCEDURA AGGRAVATA (art.138 cost) La legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA NELLA SECONDA APPROVAZIONE MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 NELLA SECONDA APPROVAZIONE REFERENDUM CONFERMATIVO se lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 2

Referendum conferma-vo/ cos-tuzionale Il referendum cos/tuzionale è cara5erizzato dall'assenza del quorum. La riforma cos/tuzionale, quindi, è approvata se il SI o>ene la maggioranza dei vo/ validi. 3

Punto 1: un nuovo Senato Il Senato diventerà un organo rappresenta/vo delle autonomie regionali (Senato delle regioni). Sarà composto da 100 senatori, che non saranno ele> dire5amente dai ci5adini. 95 saranno ele; dai Consigli Regionali (76 consiglieri e 21 Sindaci) 5 saranno nomina- dal P.d.R. per un massimo di 7 anni (restano senatori a vita solo gli ex P.d.R). La loro durata coinciderà con la carica per cui sono sta/ ele>. La Camera dei deputa/ diventa l unico organo ele5o dai ci5adini a suffragio universale dire5o. 4

Indennità e altre preroga-ve I deputa/ con/nueranno a ricevere un'indennità economica. I senatori, dal momento che ricevono già un compenso come consiglieri regionali o Sindaci, non percepiranno alcun compenso aggiun/vo come senatori. Ai senatori saranno riconosciute le stesse preroga/ve riconosciute agli a5uali parlamentari: insindacabilità per le opinioni espresse e i vo/ da/, immunità dagli arres/, dalle perquisizioni e dalle interce5azioni, divieto di mandato impera/vo ecc. 5

Punto 2: competenze del Senato Potere di inizia/va legisla/va (se la proposta è votata a maggioranza assoluta) Approvazione insieme alla Camera di alcune leggi su specifiche materie Presentazione di modifiche alle leggi di competenza della Camera Elezione del Presidente della Repubblica 6

Competenza legisla-va del Senato l Senato avrà piena competenza legisla/va (discuterà e voterà insieme alla Camera) su tu5e le leggi che riguardano: i rappor/ tra Stato, Unione Europea e territorio, leggi cos/tuzionali leggi sui referendum popolari leggi ele5orali leggi sulla Pubblica Amministrazione leggi su organi di Governo sulle funzioni specifiche di Comuni e Ci5à Metropolitane. 7

Modifiche alle leggi Il Senato può decidere, entro 10 giorni e su richiesta di 1/3 dei suoi componen/, di chiedere alla Camera di modificare una legge. La Camera può decidere di ignorare queste modifiche con un voto a maggioranza semplice (cioè la maggioranza dei presen/ alla Camera durante la votazione) e approvare il disegno di legge senza ascoltare il Senato. 8

Modifiche alle leggi Sulle leggi riguardan/ competenze che vengono assegnate esclusivamente alle Regioni, la Camera può non tener conto delle modifiche del Senato solo con un voto a maggioranza assoluta. 9

Il nuovo Senato NON voterà più la fiducia al Governo NON delibererà più lo stato di guerra NON avrà competenze su leggi riguardan/ amnis/a e indulto NON avrà competenza nemmeno su leggi che ra/ficano tra5a/ internazionali, tranne quelle che riguardano la permanenza o meno dell Italia nell Unione Europea. 10

Approvazione rapida Per consen/re l approvazione rapida di un disegno di legge reputato essenziale per l a5uazione del programma, il Governo può chiedere alla Camera una via preferenziale per l approvazione di una data legge. La Camera ha tempo 5 giorni per accogliere questa richiesta e, se lo fa, deve discutere e approvare tale legge entro 70 giorni. Questa possibilità non è prevista per le leggi di competenza del Senato, oltre a una serie di leggi essenziali e non discu/bili in tempi brevi (in par/colare: le leggi ele5orali, la ra/fica dei tra5a/ internazionali, le leggi di amnis/a e indulto, le leggi di bilancio). 11

Punto 3: l inizia-va legisla-va popolare Fino ad oggi, per fare una proposta di legge di inizia/va popolare era richiesto, oltre al testo della legge reda5o in ar/coli, la firma di 50.000 ele5ori. Con la Riforma, sono richieste 150.000 firme La proposta di legge avrà la garanzia cos/tuzionale che verrà discussa e votata in Parlamento. 12

Punto 4: elezione del Presidente della Repubblica Il P.d.R verrà ele5o solo da deputa/ e senatori (scompaiono quindi i 59 delega/ regionali). Rimane uguale il quorum delle prime tre votazioni: maggioranza qualificata dei 2/3. Sale il quorum dal quarto scru-nio al sesto scru/nio: servirà la maggioranza di 3/5 dei componen- contro l'a5uale maggioranza assoluta (metà più uno dei componen/). Cambia il quorum dal sesto scru-nio in poi: servirà la maggioranza di 3/5 dei votan- (esclusi assen/ e astenu/). 13

Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei Deputa/, e non più anche il Senato. Il Presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato e farà le veci del Presidente della Repubblica in caso di impedimen/ di quest ul/mo. 14

Punto 5: eliminazione di en-/organi Vengono elimina/ dalla Cos/tuzione: Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L) le Province 15

Punto 6: nuovi rappor- Stato-Regioni Le novità più eviden/ riguardano l art. 117 della Cos/tuzione: Aumentano delle materie di competenza esclusiva dello Stato (ad esempio la tutela della salute, le poli/che sociali, la sicurezza del lavoro, l'ordinamento scolas/co, disposizioni generali e comuni sulle a>vità culturali e sul turismo; ecc.) Sono eliminate le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. 16

Clausola di supremazia Su proposta del Governo, la legge dello Stato può comunque intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale. 17

Punto 7: referendum abroga-vo La novità riguarda il quorum necessario per la validità dei referendum abroga/vi. Nel caso in cui il referendum sia presentato raccogliendo almeno 800.000 firme di ele5ori, il referendum è valido se parteciperà la maggioranza dei votan- all ul-ma elezione della Camera dei deputa/. La legge sarà abrogata se è raggiunta la maggioranza dei vo/ validamente espressi 18

Punto 8: Corte Cos-tuzionale La riforma prevede modifiche per l'elezione dei cinque giudici della Corte cos/tuzionale di competenza del Parlamento. I cinque giudici non sono più ele> in seduta comune, ma in sedute disgiunte: - la Camera dei deputa/ elegge 3 giudici, - il Senato elegge 2 giudici 19

UNA NUOVA FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Le leggi elerorali che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputa/ e del Senato della Repubblica possono essere so5oposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preven-vo di legi;mità cos-tuzionale da parte della Corte Cos-tuzionale, su ricorso mo/vato presentato da almeno un quarto dei componen/ della Camera dei deputa/ o da almeno un terzo dei componen/ del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge ( ). In caso di dichiarazione di illegi>mità cos/tuzionale, la legge non può essere promulgata. 20