COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 23/2016

Documenti analoghi
Circolare N. 142 del 18 Ottobre 2016

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI CONTRIBUISCE CON UNA DONAZIONE

Ufficio legislativo SCHEDA SPRECHI ALIMENTARI. Sintesi del contenuto. 5 agosto a cura di Sara Battaglia

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE CAPO I FINALITA E DEFINIZIONI ART. 1. (Finalita ).

INDICAZIONI IGIENICO- SANITARIE REGIONALI PER IL RECUPERO DEL CIBO AL FINE DI SOLIDARIETA SOCIALE. Emanuela Ammoni - DG Welfare - UO Prevenzione

- C.C. BANCARIO IBAN :IT20 E IN ESSERE PRESSO LA B.C.C. MONTE PRUNO DI ROSCIGNO & LAURINO FILIALE DI ROFRANO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Finalita'

Legge 19 agosto 2016, n. 166; G.U. del 30 agosto 2016, n. 202

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

OGGETTO: 5X1000: richiesta di ammissione agli elenchi degli enti beneficiari

Donazioni e lasciti nei confronti di associazioni e Onlus

SOGGETTI IRES ART. 27 LEGGE N. 133 DEL Prot. F126/RNS Bologna, 12 settembre 2016

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 7/2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Capo I. Finalità e definizioni

I CASI DI UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Scadenze fiscali: ipotesi per una nuova calendarizzazione

Milano, 20 settembre 2010

RISOLUZIONE N 8/E ROMA 19/01/2017

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

LE CESSIONI GRATUITE DI BENI E SERVIZI ACQUISTO DI BENI DA DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

Incontro del 12 settembre 2012

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 63, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto Trattamento fiscale

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

NUOVO REGIME DEI MINIMI

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34

Altavilla Vicentina, 10 febbraio Ai gentili Clienti. Loro sedi

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Novità introdotte dalla legge n. 166/2016 detta Antispreco

Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili:

REGIME FORFETTARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTATISTICHE

L IVA e la documentazione delle vendite

Oggetto: LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DI OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PROMOZIONALI IN VIGORE DAL 2009

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Periodico informativo n. 61/2011. Distruzione dei beni: la procedura per la distruzione diretta dopo il Decreto sviluppo

EROGAZIONI LIBERALI ALLE IMPRESE RIASSUNTE NELLA GUIDA DELL UFFICIO PUBBLICAZIONI FISCALI

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

Ufficio Legislativo e Affari Giuridici. Roma, 6 settembre Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Provvedimento Agenzia Entrate

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLA LEGGE 398/1991

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. 23/12/10 Pag. 1

Nuove lettere d intento e la gestione di quelle emesse nel periodo transitorio

Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus )

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016

RISOLUZIONE N. 85/E. Oggetto: Mostre culturali.trattamento tributario ai fini IVA e certificazione dei corrispettivi

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Le nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d intento dall

AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER LIBERALITÀ DISPOSTE IN FAVORE DI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA

REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

Thiene, 15 aprile 2016

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

A chi potrei donare?

INTRODUZIONE ALLA PARTITA IVA E ADEMPIMENTI FISCALI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

San Marino fuori dalla black list

CIRCOLARE 2/2010 SOCIETA AGRICOLE E TASSAZIONE CATASTALE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

RISOLUZIONE N. 16 /E

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

L autocontrollo e la possibilità di semplificazione, per ridurre i costi e migliorare la competitività. Clelia Lombardi

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale trova specifiche limitazioni in base all ammontare dello stesso.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti nelle Start Up Innovative

ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Scadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Art Bonus. La soluzione più vantaggiosa per sostenere il Teatro Regio di Parma

Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

QUADERNO DI NORMATIVA Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Modifiche al codice civile (7)

Differenze tra associato e tesserato

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

IMU TASI 2016 NOTE INFORMATIVE

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Roma, 26 agosto Oggetto: MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI, REDDITI 2012.

Modalità di accesso ad una DOP/IGP

a) euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

Distruzione dei beni: un breve ripasso delle procedure da seguire

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Circolare N.171 del 5 Dicembre Omaggi natalizi

Omaggi natalizi. Il trattamento IRPEF/IRES. IAF & Partners srl

Transcript:

Como, 30.9.2016 INFORMATIVA N. 23/2016 DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETA SOCIALE NOVITA DELLA L. 19.8.2016 N. 166 INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Aspetti generali della disciplina... pag. 2 2.1 Ambito soggettivo... pag. 2 2.2 Requisiti per la cessione delle eccedenze alimentari... pag. 2 2.3 Donazione di medicinali a Onlus... pag. 3 3 Imposte sui redditi... pag. 3 3.1Ambito oggettivo... pag. 3 3.2 Destinatari... pag. 3 3.3 Adempimenti... pag. 4 4 IVA... pag. 4 4.1 Ambito oggettivo... pag. 4 4.2 Destinatari... pag. 5 5 Superamento della presunzione di cessione... pag. 5 5.1 Modalità e termini della comunicazione agli uffici... pag. 5 5.2 Esonero dalla comunicazione agli uffici... pag. 6 6 Riduzione della TARI... pag. 6 Informativa n. 23/2016 pag. 1

1 PREMESSA La L. 19.8.2016 n. 166, pubblicata sulla G.U. 30.8.2016 n. 202 e in vigore dal 14.9.2016, ha introdotto disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. La legge persegue la finalità della riduzione degli sprechi nell intera filiera del settore alimentare e farmaceutico, o di altri settori, per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti. Sono previste, in particolare, agevolazioni sul piano fiscale, ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. 2 ASPETTI GENERALI DELLA DISCIPLINA Ai sensi dell art. 3 della L. 166/2016, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricando un altro soggetto donatario. A loro volta, i soggetti donatari sono tenuti a destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute: prioritariamente a favore di persone indigenti, nel caso di eccedenze alimentari idonee al consumo umano; nel caso di eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, al sostegno vitale di animali e all autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico. 2.1 AMBITO SOGGETTIVO Gli operatori del settore alimentare, ai fini della disciplina in esame, sono costituiti dai soggetti: pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro; che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. 2.2 REQUISITI PER LA CESSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI Gli operatori del settore alimentare che effettuano cessioni gratuite di eccedenze alimentari: devono effettuare una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità ed igienicosanitari; devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti; sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione; devono adottare le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti oggetto di cessione e destinati ad impieghi diversi. Le cessioni sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l integrità dell imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Informativa n. 23/2016 pag. 2

2.3 DONAZIONE DI MEDICINALI A ONLUS L art. 15 della L. 166/2016 prevede la possibilità di effettuare la donazione di medicinali non utilizzati nei confronti di ONLUS, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della Salute (da emanare entro il 13.12.2016). Le ONLUS potranno: utilizzare detti medicinali, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l efficacia originarie, con esclusione dei medicinali: da conservare in frigorifero a temperature controllate; contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; dispensabili solo in strutture ospedaliere; distribuire gratuitamente i medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica (ove necessaria), a condizione che dispongano del personale sanitario secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Con il predetto decreto ministeriale saranno definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti dalle ONLUS. 3 IMPOSTE SUI REDDITI L art. 16 co. 5 della L. 166/2016, modificando l art. 13 co. 2 e 4 del DLgs. 4.12.97 n. 460, prevede che, ai fini della determinazione del reddito d impresa, non siano considerati come destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa, ai sensi dell art. 85 co. 2 del TUIR, i prodotti alimentari e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Di conseguenza, posto che il citato art. 85 co. 2 del TUIR ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa, qualora destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa stessa, ne discende che i beni ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale di cui trattasi non determinano la produzione di ricavi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito d impresa. 3.1 AMBITO OGGETTIVO I prodotti per i quali si applica la disciplina agevolativa ai fini delle imposte sui redditi sono i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, costituiti da: derrate alimentari; prodotti farmaceutici; ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017). 3.2 DESTINATARI I soggetti identificati come donatari dalla L. 166/2016, per i quali si applica la disciplina descritta sono: Informativa n. 23/2016 pag. 3

le ONLUS; gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, il possesso della qualifica di ONLUS non costituisce condizione irrinunciabile per l esclusione delle predette cessioni gratuite dalla determinazione dei ricavi ai fini del reddito d impresa. 3.3 ADEMPIMENTI Affinché operi la descritta disciplina, per ogni singola cessione deve essere predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l indicazione: della data della cessione gratuita; degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto; della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti. Inoltre, pena la decadenza dall agevolazione fiscale di cui sopra, il soggetto beneficiario è tenuto a: redigere un apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell impresa cedente, con l indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; realizzare l effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. 4 IVA L art. 16 co. 6 della L. 166/2016, modificando l art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133, prevede che si considerino distrutti, ai fini dell IVA, i prodotti alimentari e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, laddove non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza. 4.1 AMBITO OGGETTIVO La disposizione agevolativa ai fini IVA concerne: i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l integrità dell imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; i prodotti farmaceutici; Informativa n. 23/2016 pag. 4

gli ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017). 4.2 DESTINATARI Si considerano distrutti, ai fini IVA, i prodotti di cui sopra ceduti gratuitamente nei confronti di: enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; ONLUS; enti pubblici ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. 5 SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CESSIONE L art. 16 co. 1-4 della L. 166/2016 ha definito la disciplina per il superamento della presunzione di cessione, di cui all art. 1 del DPR 441/97, con riferimento: ai beni che rientrano nell attività propria dell impresa, ceduti gratuitamente nei confronti di ONLUS ed altri soggetti in regime di esenzione IVA ai sensi dell art. 10 co. 1 n. 12) del DPR 633/72; ai prodotti alimentari, ai prodotti farmaceutici ed agli altri prodotti individuati con apposito decreto ministeriale, ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro ai sensi dell art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133. Secondo l art. 2 co. 2 del DPR 441/97 (che dovrà essere adeguato a quanto disposto dall art. 16 co. 1 e 2 della L. 166/2016), non opera la presunzione di cessione per le cessioni gratuite di cui trattasi, nel rispetto delle seguenti condizioni: è fornita comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici dell Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza; è emesso documento di trasporto progressivamente numerato; è redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il soggetto ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza con i dati contenuti nel documento di trasporto. 5.1 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI In base alla nuova disciplina, la comunicazione agli Uffici fiscali (Agenzia delle Entrate e Comando della Guardia di finanza di competenza) dovrà: essere effettuata telematicamente; pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate; contenere le seguenti indicazioni: Informativa n. 23/2016 pag. 5

data, ora e luogo di inizio del trasporto dei beni; destinazione finale dei beni; ammontare complessivo, sulla base dell ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti. Le modalità operative della suddetta comunicazione saranno definite mediante apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate (da emanare entro il 13.11.2016). 5.2 ESONERO DALLA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI In base alla nuova disciplina, la comunicazione delle cessioni gratuite dei beni in esame potrà non essere inviata qualora: il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15.000,00 euro, per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese di riferimento; i beni ceduti siano facilmente deperibili (in questo caso l esonero opera a prescindere dal valore dei beni stessi). 6 RIDUZIONE DELLA TARI Ai fini della determinazione della TARI, in alternativa ai criteri delineati dal DPR 27.4.99 n. 158 e nel rispetto del principio chi inquina paga, i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In questi casi, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di prevedere la riduzione della TARI a favore delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che: producono o distribuiscono beni alimentari; a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l alimentazione animale. Il Comune può applicare, quindi, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Studio Gorini s.t.p. a r.l. Informativa n. 23/2016 pag. 6