Strumenti Finanziari Derivati

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Strumenti Finanziari Derivati Dal 1 gennaio 2016 e per effetto del D.Lgs. n.139/15 di recepimento della Direttiva UE/2013/34, i contratti derivati entrano a pieno titolo nelle voci di bilancio. A tal fine la struttura del bilancio è stata modificata per tenere conto di tale obbligo. In Stato patrimoniale sono state introdotte le seguenti voci: Attivo B.III.4) Strumenti finanziari derivati attivi (Immobilizzazioni finanziarie) C.III.5) Strumenti finanziari derivati attivi (Attività finanziarie non immobilizzate) Passivo A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (Patrimonio netto) B.3) Strumenti finanziari derivati passivi (Fondi rischi e oneri) A conto economico sono state introdotte le seguenti voci: Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie D.18.d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D.19.d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati L OIC (Organismo Italiano di Contabilità), organo deputato dal legislatore ad emanare i principi contabili nazionali, ha pubblicato in data 12 aprile 2016 la bozza per consultazione del nuovo principio contabile OIC XX Strumenti finanziari derivati. La versione definitiva del principio non è ancora stata rilasciata, pertanto le indicazioni sottostanti sono da considerarsi provvisorie fino all emanazione dell OIC Derivati, prevista per fine 2016. Iscrizione e valutazione dei derivati Ai sensi dall articolo 2426 comma 1) numero 11 bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value. Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio alla sottoscrizione del derivato e a ogni chiusura di esercizio va quindi calcolato il fair value del derivato. Rilevazione iniziale In sede di rilevazione iniziale il singolo derivato va iscritto per il valore corrispondente al fair value, nell attivo o nel passivo di stato patrimoniale, con contropartita una voce di riserva ovvero di conto economico a seconda del tipo di derivato (nel primo caso per i derivati di copertura di flussi finanziari, nel secondo caso per i derivati di copertura di fair value e per quelli speculativi). Rilevazioni successive La variazione di fair value da iscrivere alla data di chiusura dell esercizio rispetto al valore dell esercizio precedente, o rispetto alla rilevazione iniziale, è rilevata: - a conto economico (voce D.18.d) o d.19.d)) per i derivati speculativi (non di copertura) - a conto economico (voce D.18.d) o d.19.d)) per i derivati di copertura del fair value (c.d. Fair value hedge) [ad es. derivato Interest Rate Swap a copertura di un mutuo a tasso fisso] - in stato patrimoniale nell apposita riserva in caso di derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. Cash flow hedge) [ad es. derivato Interest Rate Swap a copertura di un mutuo a tasso variabile]. 1

La contropartita delle suddette voci sono rappresentate dalle voci di attivo Strumenti finanziari derivati attivi o dalla voce del passivo Strumenti finanziari derivati passivi (nei fondi rischi e oneri) Variazioni di Fair value degli strumenti finanziari derivati Funzione economica dello strumento finanziario Derivato di copertura Derivato NON di copertura Cash flow hedge Fair value hedge Stato patrimoniale Conto economico Conto economico A.VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi D) Rivalutazioni - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati D) Rivalutazioni - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati Relazione di copertura La bozza dell OIC XX Derivati pone delle condizioni per poter considerare un derivato come di copertura (paragrafo 69 e seguenti), in assenza delle quali il derivato non è di copertura (è quindi speculativo): a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili; b) ai sensi dell articolo 2426 c. 1 n. 11-bis si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Pertanto all inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell effettuare la copertura. La documentazione deve includere l individuazione dello strumento di copertura, dell elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura); c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: i. vi è un rapporto economico tra l elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 70) sia quantitativi (paragrafo 71); ii. l effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Pertanto ci si attende che il 2

rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell elemento coperto; iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell elemento coperto). La verifica dell efficacia della copertura va quindi effettuata sia sotto il profilo qualitativo [paragrafo 70 OIC XX] (correlazione nozionale con elemento coperto, date di regolazione, scadenza) sia quantitativo [paragrafo 71 OIC XX] al fine di verificare ogni anno l eventuale componente di inefficacia della copertura, da imputare a conto economico. Test quantitativo: un metodo per il calcolo della copertura e della relativa efficacia è la c.d. Ratio Analysis, per la quale se il rapporto di copertura derivante dalla formula che segue è compreso nell intervallo tra l 80% e il 125% allora il test è da considerarsi superato (copertura efficace): Variazione del fair value dello strumento di copertura Rapporto di copertura = ------------------------------------------------------------------------ X 100 Variazione del fair value dell elemento coperto Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici Nel tentativo di semplificare per quanto possibile l applicazione della normativa, l OIC XX Derivati ha introdotto la casistica di contabilizzazione delle coperture contabili per le relazioni di copertura semplici [paragrafi 99 104]: La semplificazione consiste nel non dover elaborare un test quantitativo di cui al paragrafo 71, ossia: - calcolare annualmente la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari (in caso di Cash flow hedge), per cui la variazione di fair value va interamente imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi senza dover scomporre la componente inefficace da imputare a conto economico; - determinare autonomamente il fair value dell elemento coperto nelle coperture di fair value (in caso di Fair value hedge). Risulta quindi sufficiente la sola analisi qualitativa (paragrafo 70) per le operazioni di copertura poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari ed il sottostante (definite relazioni di copertura semplici ) [par. 54 OIC XX Derivati]. Condizioni per applicare le relazioni di copertura semplici: a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 55-58) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi 59-64); b) all inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell effettuare la copertura. La documentazione deve includere l individuazione dello strumento di copertura, dell elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura); c) la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che: a. gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e b. il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto. 3

Prima applicazione / Rilevazione iniziale Per le operazioni di copertura preesistenti il 2016, il fair value del derivato va imputato alla data del 01/01/16 prendendo a riferimento il fair value del 31/12/15 secondo le seguenti regole [par. 119 OIC XX]: a) verifica a tale data dei criteri di ammissibilità (comprese quelle di coperture semplici) b) Fair value hedge: il fair value del derivato è interamente imputato agli utili o perdite di esercizi precedenti c) Cash flow hedge: il fair value del derivato è interamente imputato (in caso di coperture semplici) alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (tale riserva lavora sia in dare che in avere). Ove non ci siano le condizioni per applicare la contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici la componente inefficace va imputata a utili o perdite di esercizi precedenti. Separazione dei derivati incorporati L articolo 2426 comma 1) numero 11 bis del codice civile introduce l obbligo di individuare e contabilizzare i derivati impliciti in contratti ibridi, infatti gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value. Un contratto ibrido è formato da un contratto primario (finanziario o non [es. contratto affitto]) e un derivato incorporato, contrattualmente non separabile dal contratto primario. Se le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario allora il derivato implicito deve essere scorporato, altrimenti non c è l obbligo. L OIC prevede che l analisi dell esistenza o meno di un derivato incorporato sia effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o quella di modifica delle clausole contrattuali; pertanto tale analisi non deve essere ripetuta a ogni redazione del bilancio e la decisione inziale di separazione dei due contratti (primario e derivato) non deve essere modificata a seguito delle variazioni successive delle condizioni di mercato (ad esempio variazione tassi di interesse, quotazioni di borsa, tassi di cambio etc.). L appendice C dell OIC XX Derivati propone esempi di derivato implicito da scorporare e non. Sono esempi di derivati impliciti da non scorporare quelli relativi a contratti di affitto indicizzati all inflazione o all indice dei prezzi al consumo (punto C.14 appendice C), oppure un contratto di vendita in valuta diversa da quella funzionale (Euro) se non contiene un opzione e se i pagamenti vengono fatti in una delle valute funzionali delle parti contrattuali o se la valuta utilizzata è di comune utilizzo [es. dollaro per operazioni sul petrolio] (punto C.13 appendice C). Documentazione da predisporre Uno dei requisiti perché sia comprovata l esistenza di una relazione di copertura, anche semplice, è la presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperti e quelle dello strumento di copertura (art. 2426 c. 1 n. 11-bis). Ciò significa che la società dovrà documentare, all inizio della relazione di copertura (per i contratti preesistenti si fa riferimento al 01/01/16): 1. obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell effettuare la copertura 2. individuazione dello strumento di copertura, dell elemento coperto 3. descrizione della natura del rischio coperto 4. descrizione di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. 4

OIC 3 Le informazioni volte ad identificare la relazione di copertura di uno strumento derivato sono le seguenti: l obiettivo della copertura: (fair value o flussi di cassa dell elemento coperto) la tipologia della copertura: (fair value hedge, cash flow hedge, copertura di un investimento netto in un operazione estera) lo strumento di copertura: (descrizione delle principali caratteristiche dello strumento finanziario di copertura) l elemento coperto: (descrizione delle principali caratteristiche dello strumento che si intende coprire) l efficacia della copertura: (modalità di effettuazione del test di efficacia, metodologia prescelta per effettuare il test di efficacia retrospettiva e prospettica). Nota integrativa Le informazioni richieste dall articolo 2427 bis comma 1 per ciascuna categoria di derivati sono le seguenti: a) il loro fair value b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell esercizio. (Aggiornato a Ottobre 2016) 5