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Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

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STUDIO ASSOCIATO PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI Via G. Frua, 24 Sergio Pagani 20146 Milano Paolo D. S. Pagani Tel. +39 (02) 46.07.22 Raffaella Pagani Fax +39 (02) 49.81.537 Ornella Marzi e-mail: studiopagani@studiopagani.net Alessandra Pagani web site: www.studiopagani.net Paola Bariati P.IVA 09906120150 CIRCOLARE N 3 DEL 19/03/2014 Alla spettabile clientela alla c.a. della Direzione OGGETTO: la deducibilità delle perdite su crediti alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 e della novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 1. La rilevazione in bilancio delle perdite su crediti La rilevazione delle perdite su crediti risponde all esigenza di rappresentare una situazione di parziale o integrale inesigibilità di un credito iscritto nell attivo. Ciò si verifica tendenzialmente in due momenti: a) processo valutativo interno ispirato al valore di presumibile realizzo (al 31/12 viene esaminata l esposizione creditoria della società); b) atto di realizzo del credito (ad es. la cessione del credito o una transazione col debitore). Il legislatore fiscale prevede che la deduzione del costo così rilevato possa avvenire secondo due meccanismi, applicabili in funzione dell apprezzamento del grado certezza dell inesigibilità del credito (comunque non coperto da assicurazione): a) meccanismo di deduzione analitico qualora la perdita su crediti, ossia l inesigibilità del credito, sia definitiva. Si è di fronte ad un oggettiva situazione di insolvenza del debitore, di carattere non temporaneo, che necessariamente viene esaminata caso per caso : più chiaramente ragioni oggettive dimostrano l impossibilità di ottenere in futuro l integrale o parziale adempimento dell obbligazione da parte del debitore; b) meccanismo di deduzione forfettario: qualora l inesigibilità totale o parziale del credito sia soltanto potenziale, l importo del credito può essere rettificato da una svalutazione/perdita su crediti fiscalmente deducibile sulla base di parametri predeterminati (0,5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, ecc.), ossia in una misura limitata stabilita dallo stesso legislatore. Il caso affrontato dalla presente circolare è il primo, quello di una perdita su crediti associata ad un inesigibilità definitiva del credito. 2. Principio generale di deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, c. 5 T.U.I.R.) L inesigibilità definitiva del credito deve essere provata da elementi certi e precisi: la corrispondente perdita deve essere certa nell esistenza ed oggettivamente determinabile nell importo. Soltanto quando ricorrono entrambi i presupposti il costo è definitivo e, dunque, fiscalmente deducibile nel periodo d imposta di competenza. Quest ultimo è individuato dal momento in cui si manifestano certezza e precisione. CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL PRACTICE GROUP

La regola generale degli elementi certi e precisi che attestano la definitività della perdita trova sistematica applicazione per singolo credito ( caso per caso ) ad eccezione della circostanza in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. 3. Elementi certi e precisi in concreto nella perdita su crediti da valutazione La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 32/E del 1 agosto 2013 riporta alcuni casi concreti in cui il contribuente riesce a dimostrare certezza e precisione della perdita su crediti emersa a seguito di un processo interno di valutazione. Di seguito citiamo alcuni elementi di prova oggetto di esemplificazione: decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore ; tutti i documenti attestanti l esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l infruttuosità delle stesse risulti anche da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva ; la generale dimostrazione della non convenienza ad attivarsi in giudizio verso il debitore alla luce di un oggettiva situazione di incapienza patrimoniale; la dimostrazione dell antieconomicità dell azione esecutiva del credito attraverso il confronto tra i costi di recupero del credito (ad es. vari preventivi ottenuti da soggetti preposti al recupero crediti) e l importo stesso della perdita su crediti. Va osservato che nel tempo si è consolidato un orientamento volto a sollevare il contribuente dalla ricerca di rigorose prove formali nella circostanza di crediti di modesto importo. Una volta affermata l antieconomicità dell azione di recupero veniva reputato sufficiente attestare che il creditore si fosse attivato nel proprio diritto d incassare anche tramite raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento. Tuttavia tale fattispecie è stata assorbita dal nuovo specifico regime di deducibilità delle perdite sui cd. mini crediti (si veda il successivo par. 5). 4. Elementi certi e precisi nella perdita su crediti in ipotesi realizzative La stessa circolare dell Agenzia delle Entrate procede ad affrontare i presupposti di deducibilità delle perdite su crediti che emergono contestualmente ad atti di natura realizzativa, ossia eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l estinzione del credito. Cessione del credito Preliminarmente occorre distinguere tra la cessione pro solvendo (il contratto di cessione contiene una clausola che attribuisce al creditore acquirente il diritto di retrocessione nei confronti del creditore cedente nel caso di inadempimento del debitore ceduto) e la cessione pro soluto (non vi è alcuna garanzia resa dal cedente al cessionario del credito rispetto al mancato pagamento da parte del debitore ceduto). Infatti, sin tanto che permane una clausola di retrocessione, l eventuale perdita non potrà dirsi definitiva e, pertanto, deducibile, mentre il cedente continua legittimamente ad operare l accantonamento al fondo svalutazione crediti. Nel caso, invece, di cessione pro soluto non vi è alcun rischio di retrocessione gravante sul cedente per cui il credito viene rimosso dall attivo patrimoniale e l eventuale perdita su crediti rilevata può essere dedotta. L Amministrazione finanziaria prevede che la cessione sia operata verso banche o intermediari qualificati vigilati, che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto. In tal caso si ritiene che la metodologia di valutazione del credito adottata dall intermediario sia sufficientemente attendibile. Diversamente gli elementi certi e precisi possono essere argomentati con l antieconomicità (costo del recupero>perdita) o la non convenienza ad agire in giudizio nei confronti del debitore stante la sua provata insolvenza. Caso particolare è quello di cessione di un credito da finanziamento concesso a società partecipata ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, tale da configurare una perdita su crediti. 2

L Amministrazione finanziaria, infatti, disconosce la deducibilità dell eventuale perdita in quanto la cessione viene assimilata ad una rinuncia da parte del creditore cedente. Di conseguenza quanto viene incassato in meno costituisce un incremento del costo fiscalmente riconosciuto alla partecipazione detenuta nella società debitrice finanziata. In generale, le perdite su crediti da realizzo sono atti, fatti, negozi dei quali può essere accertato il carattere elusivo e quindi pronunciato il disconoscimento dei relativi effetti tributari. A titolo esemplificativo si evidenzia come la cessione pro soluto del credito ad un prezzo simbolico (in assenza della prova di aver esperito tentativi di recupero del credito) genera una perdita non deducibile dal reddito imponibile. Questo naturalmente è il parere dell Agenzia. Rinuncia La dichiarazione resa dal creditore al debitore di rinunciare al proprio diritto estingue l obbligazione e determina una perdita sul credito. Tuttavia la sua deducibilità ai fini fiscali non è immediata, ma vanno ancora dimostrate l oggettiva situazione di insolvenza non temporanea del debitore, l antieconomicità o la non convenienza a promuovere azioni esecutive. Più chiaramente il contribuente è tenuto a provare come la scelta apparentemente antieconomica della rinuncia non esprima un atto di liberalità, bensì una giustificabile scelta di convenienza. Transazione col debitore La transazione tra creditore e debitore soddisfa intrinsecamente i requisiti di certezza e precisione della perdita nella misura in cui essa asserisce tanto l incapacità patrimoniale del debitore quanto la definitività della perdita derivante dalla concessione del creditore alla base della transazione stessa. Tale generale principio è condiviso dall Amministrazione Finanziaria a condizione che: a) creditore e debitore non appartengano al medesimo gruppo e b) la difficoltà finanziaria del debitore sia documentabile. 5. Casi in cui la presunzione d esistenza degli elementi certi e precisi opera automaticamente Cd. mini crediti Sulla scia dell esclusione dall obbligo di fornire rigorose prove formali della definitiva inesigibilità dei crediti di modesto importo, il legislatore con il Dl n. 83/2012 ha introdotto una nuova fattispecie, in cui il requisito generale di certezza e precisione per la deducibilità delle perdite su crediti è considerato automaticamente verificato. Si tratta dei crediti (non coperti da garanzia assicurativa) di entità modesta e già scaduti da almeno sei mesi. In particolare, il credito è di importo modesto se non supera i 2.500 euro per le imprese che hanno volume d affari o di ricavi inferiore ai 100 milioni di euro, mentre la soglia è elevata a 5.000 euro per le imprese con volume d affari o ricavi superiore ai 100 milioni di euro. Tale qualificazione va appurata con riferimento al valore nominale (indipendentemente da svalutazioni civilistiche o fiscali, comprensivo di Iva, esclusi gli interessi di mora, al netto di quanto eventualmente incassato) o al costo d acquisto del credito fiscalmente riconosciuto. Verificato il requisito quantitativo, qualora il credito risulti scaduto da almeno sei mesi, sono automaticamente (ossia senza fornire ulteriori prove o documentazione) soddisfatti i presupposti di legge per poter procedere alla deduzione della relativa perdita. E stato a più riprese chiarito come l entità vada indagata con riferimento ad ogni credito corrispondente ad un obbligazione contenuta nel singolo rapporto contrattuale. Ne deriva che vanno esaminati distintamente più crediti vantati rispetto ad uno stesso debitore se riconducibili ad autonomi e separati rapporti contrattuali (nell arco di uno stesso periodo d imposta rilevo più crediti scaduti da sei mesi, tutti però generati da diverse operazioni di vendita). Al contrario occorre procedere alla verifica dell importo cumulativo di crediti ascrivibili ad un rapporto unitario (ad esempio per i contratti di somministrazione o per i premi periodici di un polizza assicurativa). La circolare n. 26/E del 1 agosto 2013 ha poi chiarito che una volta che le due condizioni quantitative e temporali risultino realizzate in un periodo d imposta, non è più necessario ripetere la verifica nei successivi periodi d imposta al fine di procedere alla deduzione della perdita. In altre parole, qualora un mini credito sia scaduto da almeno sei mesi nel 2012 ed in tale periodo d imposta 3

non sia stato dedotto (anzitutto perché non iscritto in bilancio), è possibile dedurlo nel 2013, ritenendosi già assolta l esistenza degli elementi certi e precisi. E importante osservare come la presunzione di automatica sussistenza legittimi la deduzione fiscale se e solo se la perdita su crediti è rilevata in conto economico. Assumendo un credito di importo non superiore a 2.500 euro (o 5.000 euro per le imprese di maggiori dimensioni), si delineano pertanto le seguenti situazioni di deducibilità dal reddito imponibile: perdita su crediti iscritta in bilancio nello stesso esercizio in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza; sono già decorsi sei mesi dalla scadenza del credito, tuttavia nello stesso esercizio non viene iscritta la perdita su crediti coerentemente ad una valutazione oggettiva del redattore del bilancio (ad esempio perché si ravvisano comunque ragioni per cui sperare in un futuro incasso); la perdita su crediti è già stata iscritta in bilancio quando non sono ancora decorsi i sei mesi dalla scadenza. In tale periodo d imposta viene operata una variazione in aumento in sede dichiarativa, mentre nel periodo d imposta in cui il credito risulterà scaduto da almeno sei mesi è possibile procedere anche alla deduzione della corrispondente componente negativa di reddito (variazione in diminuzione). La condizione indispensabile della previa imputazione in conto economico pone in luce un altro aspetto significativo: la perdita su crediti è comunque deducibile nel limite dell importo iscritto in bilancio. Infine, il richiamo normativo al coordinamento con l art. 106 T.U.I.R. stabilisce che l importo della perdita fiscalmente deducibile è soltanto quello eccedente l ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi su crediti già dedotti nei precedenti esercizi. Si impone, pertanto, la necessità di imputare alla perdita su crediti l importo del fondo svalutazione fiscalmente rilevante. Prescrizione del credito La presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi della definitiva inesigibilità del credito opera anche nel caso in cui il diritto ad incassare il credito sia prescritto. Tale deroga ha rilevanza indipendentemente dall entità del credito, salvo il potere dell Amministrazione finanziaria di contestare il mancato azionamento del diritto nel termine previsto dalla legge interpretandolo come un implicita volontà liberale. Cancellazione del credito dal bilancio Originariamente prevista soltanto per i soggetti IAS adopter, l automatica deducibilità delle perdite su crediti scaturite da un evento estintivo che ne ha imposto la cancellazione dal bilancio è stata estesa, a partire dal periodo d imposta 2013, anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali. Questa è la novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. In base ai principi contabili nazionali la cancellazione dei crediti dal bilanci (da cui la deducibilità automatica della corrispondente perdita) si ha per effetto di contratti di forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito, vendita o cartolarizzazione del credito con cessione pro soluto che implichi il trasferimento sostanziale dei rischi sul credito. Tuttavia permane in ogni caso il potere dell Amministrazione Finanziaria di accertare il carattere elusivo dell operazione. 6. Il periodo di competenza della perdita su crediti nel caso di debitore assoggettato a procedura concorsuale Gli elementi certi e precisi non vanno ricercati e provati con riferimento alla perdite su crediti vantati nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concorsuale o che abbia stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. L art. 101, c. 5 del T.U.I.R. ha sempre attribuito rilevanza fiscale alla perdita su crediti emersa in tali circostanze a partire dalla data: della sentenza dichiarativa di fallimento; del decreto di ammissione al concordato preventivo; del decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 4

del decreto che dispone l amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi. Tuttavia prima della Circolare n. 26/E/2013 mancava un univoca interpretazione del concetto di a partire dalla data. Più chiaramente il dubbio consisteva nella possibilità di dedurre, anche solo parzialmente, la perdita in modo legittimo in un periodo d imposta successivo. Se è pacifico che da tale data si abbia certezza dell insolvenza definitiva del debitore, altrettanto non può dirsi in relazione all entità della perdita che si assume di subire. Si pensi ad un fallimento nel quale il creditore obiettivamente non iscrive in bilancio una perdita pari all importo integrale del credito in quanto attende di conoscere l entità delle pretese degli altri creditori insinuati (lo stato passivo esecutivo/relazione semestrale) e/o anche l entità dell attivo che il curatore potrà realizzare e ripartire tra i creditori concorrenti (programma di liquidazione dell attivo/relazione semestrale). Finalmente l Amministrazione Finanziaria ha ufficialmente riconosciuto rilevanza fiscale alle stesse oggettive motivazioni che suggeriscono al redattore del bilancio l opportunità di posticipare l iscrizione della perdita su crediti ad un periodo successivo a quello di apertura della procedura (la data a partire dalla quale è corretto dedurre la componente negativa di reddito). In conclusione, è possibile dedurre la perdita verso un fallito anche se il fallimento è stato dichiarato in esercizi precedenti. Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. *** Studio Associato Pagani 5