Corso per RSPP Modulo C PRESENTAZIONE DEL CORSO MODULO C Nel quadro degli obblighi di formazione per i Responsabili dei Servizi aziendali di Prevenzione e Protezione, il "Modulo C" corrisponde a quanto specificato dall art. 32 comma 2 del D.Lgs.81-2008: Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre al titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + moduli A e B, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali". 1
PRESENTAZIONE DEL CORSO MODULO C Il pronunciamento della Conferenza Stato Regioni indica gli obiettivi di apprendimento, gli argomenti, organizzati in 4 sottomoduli, e le corrispondenti durate minime. Obiettivi Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di fare loro acquisire elementi di conoscenza su: sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e gestione dei processi formativi aziendali". I moduli formativi modulo C1 8 ore Organizzazione e sistemi di gestione. La valutazione del rischio come: a. processo di pianificazione della prevenzione b. conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c. elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi: Il sistema di gestione della sicurezza: Linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.); Il processo del miglioramento continuo; Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnicoamministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 2
I moduli formativi modulo C2 4 ore 1) II sistema delle relazioni e della comunicazione a. Il sistema delle relazioni: RLS, Medico Competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.; b. Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; c. Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione; d. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica; e. Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 2) Rischi di natura psicosociale a. Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burnout; b. Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute; c. Strumenti metodi e misure di prevenzione; d. Analisi dei bisogni didattici I moduli formativi modulo C3 4 ore 1)Rischi di natura ergonomica: a. L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature; b. L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale; c. L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 3
I moduli formativi modulo C4 8 ore 1) Ruolo dell'informazione e formazione: a. Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 81-2008 e altre direttive europee); b. Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro; c. Metodologie per una corretta informazione in. azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze seminar! informativi ecc); d. Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete ecc); e. Elementi di progettazione didattica: analisi dei fabbisogni definizione degli obiettivi didattici scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda Art.15 misure generali di tutela - del D.Lgs. 81-2008 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 4
Art.15 misure generali di tutela - del D.Lgs. 81-2008 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:. d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Art.15 misure generali di tutela - del D.Lgs. 81-2008 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:. g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 5
Art.15 misure generali di tutela - del D.Lgs. 81-2008 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:. s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Pericolo (definizione): Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81-2008) Fonte di possibili lesioni o danni alla salute (norma UNI EN 292 parte I) 6
Rischio (definizione): Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (D.Lgs. 81-2008) Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (norma UNI EN 292 parte I) Valutazione dei Rischi (definizione): Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.Lgs. 81-2008) Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa, per scegliere le adeguate misure di sicurezza (norma UNI EN 292 parte I) 7
La Sicurezza non è una situazione di mancanza di pericoli, assenza di rischi, ma una condizione in cui vi sia la presenza di uno o più rischi che, valutati e ridotti a residuali, siano accettabili in quanto controllati attraverso misure di prevenzione. Rischio Accettabile (definizione) viene definito rischio accettabile, quel rischio residuale derivante da valutazione dei rischi, non ulteriormente riducibile, modellato con l adozione di idonee misure di prevenzione. 8
Valore dell Indice di Rischio R = p x M Dove R = Indice di Rischio p = probabilità dell evento M = Magnitudo o entità del danno Prevenzione e Protezione R = p x M La p (probabilità dell evento) diminuisce grazie alla prevenzione La M (Magnitudo o entità del danno) diminuisce grazie alla protezione 9
Accettabilità, Prevenzione e Protezione Probabilità Riduzione del rischio Prevenzione Area di accettabilità Protezione Magnitudo Evento- Tipi di Rischio Fuga di fluido Nube Tossica Incendio Esplosione Radiazione termica Fiamma Picchi di Pressione Proiettili Morte Danneggiamenti fisici permanenti Ferite e danni temporanei 10
Step della Valutazione dei Rischi 1. Valutazione preliminare 2. Verifica documentale 3. Identificazione di pericoli e rischi associati 4. Valutazione vera e propria di ogni rischio 5. Misure migliorative e scadenziario di attuazione Dalla Valutazione dei Rischi alle Misure Migliorative (Documento Programmatico) In base alla valutazione dei Rischi, vanno individuate e programmate azioni mirate a ridurre i rischi ritenuti non accettabili o sui quali si può comunque intervenire. Le misure Migliorative devono comprendere: La Relazione sulla Valutazione dei Rischi L individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione Il programma delle misure ritenute opportune per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 11
come Processo Input: Nuove Leggi, Introduzione Personale Acquisto nuovi macchinari, ecc Output: Riduzione dei rischi Nuovo DVR Rischi Residui Requisiti per strutture, formazione, ecc. come Processo Identificazione fonti di pericolo Valutazione Entità dei Rischi Identificazione personale esposto Pianificazione azioni di riduzione Realizzazione delle azioni Misurazioni Verifica adeguatezza e rischi residui 12
Misure Migliorative Strutturali: (es.: Rifacimento pavimentazione) Impiantistiche: (es. Miglioramento dell impianto di luce artificiale) Innovazione Tecnologica : (Es. Sostituzione di un processo con uno meno pericoloso) Organizzative : (Es. Regolamentazione della circolazione interna) Piano di Controllo Il Sistema di Sicurezza aziendale, basato sulla realizzazione del piano programmatico, deve essere tenuto sotto controllo con verifiche almeno quadrimestrali, ed eventuali slittamenti nelle scadenze, devono essere portati a conoscenza del Datore di Lavoro 13
Rischio e costi della prevenzione Rischio Costi di prevenzione Costi della non sicurezza Diretti: Perdita di produzione Danni a strutture, macchinari Ore straordinario per recupero perdite produzione Aumento premio assicurativo Spese legali Rimborso danno biologico 14
Costi della non sicurezza Indotti (indiretti): Danno di immagine Eventuali ritardi nelle consegne, disservizi di fornitura Diminuzione della motivazione del personale e del senso di appartenenza, peggioramento del clima Conseguenze giudiziarie Pianificazione delle azioni La Pianificazione è parte del sistema di gestione della sicurezza Segue la definizione di Politiche Precede l implementazione, il controllo, le azioni correttive, i riesami 15
Quali interventi pianificare riguardanti il fattore umano? Interventi di informazione e formazione Selezione e valutazione del personale Azioni di coinvolgimento Campagne o programmi di miglioramento Discussioni di gruppo (ad es. per esame di incidenti avvenuti, per valutare nuovi DPI, ecc.) Sistemi incentivanti (come e chi incentivare per i risultati di sicurezza? E per quali risultati?) Azioni per conoscere lo stato delle competenze o del clima Comunicazione interna (circolari, moduli) Sistemi basati sul feedback positivo o negativo Controllo e sanzionamento; behavior based safety 16