RELAZIONI SINDACALI DIRITTI SINDACALI STANDA La contrattazione Standa ha consolidato nel tempo un sistema di relazioni sindacali articolato e completo, prevedendo tre livelli di informazione e confronto (vedi CIA 2001). Analogamente, sul piano dei diritti sindacali (ore permessi retribuiti e ore assemblea), fin dal 1974 sono state conseguite condizioni superiori al CCNL. BILLA AG Trattandosi di un contratto integrativo regionale, i livelli di confronto sono limitati al territorio. Istituita la rappresentanza sindacale di bacino per le filiali inferiori ai 16 dipendenti. In tema di diritti sindacali vigono le norme del CCNL INQUADRAMENTO PROFESSIONALITÀ STANDA La contrattazione Standa ha disciplinato nel corso degli anni tutte le figure professionali e le mansioni svolte nelle proprie filiali. In particolare per le funzioni specialistiche dei reparti Freschi (specialista macelleria, specialista salumi/formaggi/gastronomia, specialista pesce, specialista ortofrutta) ha stabilito le declaratorie professionali nel dettaglio e ha previsto la corresponsione di quote salariali fisse mensili legate alla professionalità. L indennità, rivolta a Capi Reparto (2 livello) e personale specialistico (3 livello) dei reparti Carne, Gastronomia/Salumeria, Ortofrutta, Pesce, viene introdotta nel contratto integrativo Standa 1989. Costituisce elemento fisso della retribuzione di fatto, incide su tutti gli istituti contrattuali con l eccezione delle mensilità supplementari. Essa è pari a lire 30.000 mensili per i 2 livelli. e lire 20.000 per i 3 livelli. La mancata corresponsione determina: danno economico da calcolarsi su 12 mensilità cui aggiungere PART TIME STANDA Anche in questo caso la contrattazione Standa ha previsto norme e trattamenti più favorevoli del CCNL e, in taluni casi, della legislazione vigente: ne è un esempio l accordo di rinnovo del 10.09.2001 che mantiene il diritto di priorità nel passaggio a full time, la volontarietà del lavoro supplementare e il diritto al consolidamento delle ore supplementari (tutte norme abolite dal Dlgs 276\03); in tema di clausole elastiche, questo accordo prevede la corresponsione di una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto pari al 20% per i lavoratori che volontariamente sottoscrivono il patto e la sua denunciabilità (diritto di ripensamento successivamente abolito dal DLgs 276\03). BILLA AG La contrattazione Billa AG riconosce il diritto di priorità nel passaggio a full time e la volontarietà del lavoro supplementare. Non prevede il diritto al consolidamento e non disciplina le clausole elastiche o flessibili. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STANDA Il contratto integrativo Standa 10.09.2001 prevede che I lavoratori che abbiano prestato attività con contratto a tempo determinato presso l Azienda, hanno diritto di precedenza nell assunzione con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione : trattasi di condizione migliorativa rispetto alla norma del DLgs 368\01. BILLA AG La contrattazione Billa AG prevede il diritto di priorità nell assunzione a tempo indeterminato solo per il caso di cui all art. 8 legge 79\1983 e solo in presenza di valutazione aziendale positiva.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ORARIO DI LAVORO STANDA L intera tematica dell organizzazione del lavoro, dei nastri orari complessivi, dell orario di vendita, le aperture festive, gli organici è assegnata al confronto a livello di filiale tra le Direzioni e le rappresentanze sindacali: ogni singolo dipendente è tutelato attraverso accordi collettivi che regolamentano questi aspetti. BILLA AG La contrattazione Billa AG non prevede alcun confronto sulla materia. STANDA In tema di orario di lavoro, la contrattazione Standa prevede una quantità di 37 ore ½ settimanali (retribuite per 40 ore) con 20 minuti di pausa giornaliera a carico azienda per il personale full time assunto ante 1.10.2001; la quantità di 38 ore settimanali (retribuite per 40 ore) con 20 minuti di pausa giornaliera a carico azienda per il personale full time assunto post 1.10.2001 (vedi allegati CIA 1989, verbale di incontro 15.12.1989, verbale di accordo 18.07.1990, CIA 10.09.2001) Il contratto integrativo Standa 1985 riduce l orario di lavoro da 40 a 38 ore settimanali, attraverso l utilizzo settimanale di 72 ore di permesso retribuito del lavoratore (ex art. 41 CCNL 18.03.1983) e l erogazione di ulteriori 24 ore di permesso a carico dell azienda: il totale di 96 ore annue, suddiviso per 48 settimane utili (al netto delle ferie), consente una prestazione pari 38 ore lavorative effettive, ferma restando la retribuzione corrispondente a 40 ore. Il personale a full time effettua un orario settimanale di 38 ore; il personale part time beneficia della riduzione attraverso l incremento del monte ore permessi retribuiti, mantenendo invece invariata la propria prestazione effettiva settimanale (es. 20 ore). Il contratto integrativo Standa 1989 riduce ulteriormente l orario di lavoro da 38 a 37,5 ore settimanali: le 24 ore annue necessarie vengono ricavate da 16 ore di permessi retribuiti del lavoratore (ex vacanze invernali) e dall erogazione di 8 ore a carico dell azienda. Lo stesso contratto integrativo Standa 1989 riconosce la possibilità, previo specifico accordo locale, di realizzare una riduzione dell orario di lavoro a 36 ore settimanali. A tale risultato si può pervenire mediante una riduzione della pausa retribuita dei lavoratori (10 minuti al giorno = 1 ora settimanale = 48 ore annuali) ed una quota aggiuntiva a carico azienda (0,5 ora settimanale = 24 ore annuali). Con il verbale del 18.07.1990 la riduzione di orario a 36 ore settimanali viene riconosciuta anche al personale part time, in quota proporzionale. Il contratto integrativo Standa 2001 corregge l orario di lavoro settimanale: per i nuovi assunti full time dal 1.10.2001, l orario si attesta a 38 ore settimanali secondo quanto previsto dal CCNL. per il personale full time già in forza attestato a 36 ore settimanali, viene ripristinato l orario di 37,5 ore settimanali attraverso la riattribuzione ai lavoratori della quota di permessi retribuiti a carico azienda per il personale part time già in forza in filiali con orario a 36 ore settimanali, viene riconosciuta pro quota la stessa quantità di permessi retribuiti a carico azienda ed inoltre un indennità mensile di lire 40.000 lorde per 12 mensilità. PAUSA E formalizzata nel contratto integrativo Standa 1989 (pur essendo già in essere da tempo), nella misura di 20 minuti giornalieri retribuiti per il personale full time che ne può fruire anche per l effettuazione degli acquisti in filiale; il part time ha diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti, ma non impiegabili per gli acquisti che devono essere effettuati al di fuori dell orario di lavoro.
Nel caso di filiali ad orario settimanale pari a 36 ore, il personale full time usufruisce di 10 minuti giornalieri di pausa retribuita. Dal contratto integrativo Standa 2001, il personale precedentemente in forza, ripristinandosi l orario settimanale a 37,5 ore, torna ad usufruire di una pausa retribuita di 10 minuti per ogni mezza giornata di lavoro: il part time gode quindi di una pausa di 10 minuti giornalieri, il full time di 20 minuti. I nuovi assunti da 1.10.2001 prestano un orario settimanale di 38 ore, beneficiando anche essi di una pausa retribuita giornaliera nella misura di 10 minuti per ogni mezza giornata di lavoro inferiore a 4,5 ore. BILLA AG L orario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali, con possibile ricorso alla flessibilità plurisettimanale, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Non è prevista una pausa nell orario di lavoro. La mancata corresponsione dell indennità part time di cui al CIA 2001 determina uno squilibrio nel concetto di proporzionalità di trattamento tra part time e full time; danno economico da calcolarsi su 12 mensilità, oltre al La pretesa aziendale di ripristinare l orario di lavoro settimanale a 38 ore deve comportare la restituzione delle 16 ore vacanze invernali assorbite all atto del passaggio a 37,5 ore con il CIA 1989. Il mancato riconoscimento della pausa determina: per un lavoratore full time una maggiore prestazione settimanale di 100/120 minuti non retribuita; nel caso di un lavoratore part time, una maggiore prestazione settimanale di 50/60 minuti non retribuita. LAVORO DOMENICALE E FESTIVO STANDA Nel CIA Standa 1989 viene previsto che, in occasione di attività svolta in giornate domenicali o festive del periodo natalizio, il lavoratore abbia diritto alla corresponsione, oltre che della normale retribuzione, della sola maggiorazione del 30% della retribuzione oraria più la compensativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto ; inoltre l Azienda corrisponderà un premio di un importo arrotondato pari alla somma delle ore lavorate in occasione delle suindicate festività (comunque sino ad un massimo di 8 ore giornaliere). Per il part time il recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Trattasi in sostanza del riconoscimento di un trattamento complessivamente pari al 230% della normale retribuzione. Con il CIA Standa del 2001 si prevede inoltre un miglior trattamento per il lavoro prestato nelle domeniche o festività al di fuori del mese di dicembre: per le altre aperture in deroga, riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione oraria del 65% riferita alle ore di effettiva presenza al lavoro. Tale norma viene applicata gradualmente in Atlanta Market Srl, con due scaglionamenti nel 2002 e nel 2003. BILLA AG La contrattazione Billa AG prevede la volontarietà del lavoro domenicale solo in presenza di un adesione sufficiente al fabbisogno aziendale. Sono riconosciute maggiorazioni differenziate: da un massimo del 90% ad un minimo del 35%. Non è previsto il recupero della giornata. INDENNITA DISAGIO STANDA Il CIA Standa 1989 prevede la maggiorazione del 15% della normale retribuzione oraria per le ore lavorate tra le 21,00 e le 7,00 nella misura del 15% della normale retribuzione (paga base + contingenza + scatti di anzianità + 3 elemento provinciale + premio aziendale).
BILLA AG La contrattazione Billa AG non prevede nulla in proposito. La mancata corresponsione determina: danno economico da calcolarsi su 11 mensilità cui aggiungere SALARIO STANDA Istituito con il contratto integrativo Standa 1974, nella misura di lire 24.850 al 4 livello riparametrato (compreso 4 super e 4 extra). Costituisce elemento fisso della retribuzione di fatto, incide su tutti gli istituti contrattuali; viene riconosciuto a tutto il personale fin dalla data di assunzione. Esteso su 14 mensilità con accordo del 6.07.1979. Aumentato nella misura di lire 25.400 al 4 livello riparametrato con il contratto integrativo Standa 1980, per un totale corrispondente a lire 50.250. Ulteriormente incrementato con il contratto integrativo Standa del 1985, con il consolidamento della produttività espressa nel triennio 1985\1987, nella misura di lire 35.000 a decorrere dal 1.05.1988; il nuovo valore diviene pertanto pari a lire 85.250. Infine, aumentato con il contratto integrativo Standa del 1989 nella misura di lire 45.000 dal 1.06.1990 e di ulteriori lire 37.000 dal 1.06.1991, per un valore finale complessivo di lire 167.250 per 14 mensilità e riparametrato. Con il contratto integrativo Standa 2001 il premio aziendale viene corrisposto gradualmente ai nuovi assunti: il 50% dell ammontare dopo 12 mesi di anzianità e il 100% dopo 24 mesi. A tal fine sono utili anche i periodi effettuati con contratto a tempo determinato, successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato. Nello stesso accordo viene previsto che nell ambito di nuove aperture di punti vendita, ovvero di acquisizioni di punti vendita, nonché per le assunzioni connesse alla realizzazione di rilevanti interventi di ristrutturazione e/o ampliamento dei punti vendita già oggi operanti il personale di nuova assunzione percepisca il premio aziendale entro il termine massimo di 48 mesi secondo un apposita tabella di gradualità. BILLA AG La contrattazione Billa AG non prevede un premio aziendale mensile fisso. STANDA A partire dai CIA 1985 e 1989 vengono istituite anche quote di salario collegate a risultati di produttività ed efficienza, di natura variabile con trattamento contributivo particolare e privi di incidenza su altri istituti contrattuali. BILLA AG La contrattazione Billa AG prevede un premio di presenza giornaliera, il cui ammontare potenziale massimo risulta pari a 73,84 (contro 87,47 del Premio aziendale Standa) Nel CIA 2002 sono stati istituiti sistemi di salario variabile collegati a miglioramenti del fatturato di filiale, dell incidenza delle differenze inventariali, della produttività oraria. La mancata corresponsione determina: danno economico da calcolarsi su 14 mensilità cui aggiungere MALATTIA STANDA Fin dagli anni 50 il dipendente di Standa ha diritto all integrazione dell indennità di malattia corrisposta dall Inps fino al raggiungimento dell integrale retribuzione netta mensile. La mancata corresponsione determina: danno economico da calcolarsi nella misura del 25% per i casi di malattia da 4 a 20 giorni; danno contributivo ai fini pensionistici
VISITE SPECIALISTICHE STANDA A partire dal CIA 1989, Standa riconosce al dipendente permessi retribuiti per visite specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, solo per una volta l anno e limitatamente al tempo strettamente necessario. DIRITTO ALLO STUDIO STANDA Per permettere ai lavoratori di meglio avvalersi del diritto allo studio i permessi retribuiti previsti dal secondo comma dell art. 44 del CCNL del 21.11.1973, vengono elevati a 160 ore nell arco del biennio, a decorrere dal 1.07.1974 (CIA 1974).