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DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 7/2013 del 01 marzo 2013 Egregi Signori, trasmettiamo la settima circolare dell anno 2013. Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti. Studio Servidio STUDIO SERVIDIO VIA SANTO STEFANO, 11 40125 BOLOGNA ITALY TEL. (+39) 051 26.06.20 FAX (+39) 051 22.16.19 scrivi@studioservidio.it www.studioservidio.com

Pagina 2 di 13 SOMMARIO LA NUOVA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013 LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2013 PER IL PERIODO D IMPOSTA 2012 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS 2

Pagina 3 di 13 OGGETTO: LA NUOVA DEDUCIBILITA DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013 La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificando l art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell esercizio di imprese, arti e professioni. Ciò con effetto dal 1 gennaio 2013. Viene così di fatto superata, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013. La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%. Restano ferme, invece, all 80% la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico. NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013 AUTO AZIENDALI: COSTI DEDUCIBILI Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell esercizio d impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a: carburanti e lubrificanti; tassa di proprietà; assicurazione RC auto; pedaggi autostradali; custodia; manutenzioni e riparazioni non incrementative; Iva indetraibile corrisposta al momento dell acquisto delle autovetture. DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI FINO AL 2012 (art. 164, comma 1, Tuir, in vigore fino al 31.12.2012) TIPO DI VEICOLO FINO AL 2012 40% entro il seguente limite max. di spesa 1 : in caso di acquisto o leasing, a: VEICOLI AZIENDALI 18.075,99 (ragguagliati ad anno in (NON utilizzati esclusivamente come caso di leasing), per le autovetture e beni strumentali) gli autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in 1 Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione. 3

Pagina 4 di 13 caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori; VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del 90% periodo d'imposta) VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 80% (nel limite max di spesa di 25.822,84) VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI (quelli senza i quali l'attività non può essere 100% esercitata; es.: autovetture possedute da impresa di autonoleggio) VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI DAL 2013 (art. 164, comma 1, Tuir, in vigore dal 01.01.2013) La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70%. La percentuale di deducibilità resta, invece, all 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1 gennaio 2013. Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro. Restano ferme, invece, le altre misure previste. 4

Pagina 5 di 13 Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati): TIPO DI VEICOLO Deducibilità costi fino al 2012 Deducibilità costi dal 2013 VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali) 40% 20% VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI 90% 70% (per la maggior parte del periodo d'imposta) VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E 80% 80% RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME 100% 100% BENI STRUMENTALI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% 100% EFFETTI SUGLI ACCONTI D'IMPOSTA 2013 IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETRAIBILITA' DELL'IVA Gli acconti d imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. E fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato. Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la detraibilità dell Iva, la quale resta ferma al: 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali; 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio; 40% negli altri casi. 5

Pagina 6 di 13 OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA DEL MODELLO 730/2013 PER IL PERIODO D IMPOSTA 2012 Con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013 è stato approvato il modello 730/2013, che consente di dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2012: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 sono: pensionati o lavoratori dipendenti; persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: al sostituto d imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013; ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d imposta che dovrà effettuare il conguaglio; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell anno 2012 al mese di giugno dell anno 2013; lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. I termini per la presentazione del modello 730/2013 sono i seguenti: entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d imposta; entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato. Nella presente scheda, analizziamo le novità contenute nel modello da presentare quest'anno. 6

Pagina 7 di 13 LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2013 A partire dall anno 2012, nel caso di terreni non affittati, l Imu sostituisce l Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi 2. Pertanto, chi presta l assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l Imu che l Irpef. Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l esenzione dall Imu (ad esempio, sono esenti dall Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984). In tal caso, va barrata la nuova casella Esenzione Imu (colonna 9). QUADRO A (REDDITI DEI TERRENI) In caso di società semplici costituite per l esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili in relazione al reddito dominicale e/o agrario attribuito dalla società (Modello UNICO SP 2013). Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti. A tal fine, devono riportare nella Colonna 2 (Titolo) del Quadro A, il Codice 5 (reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società) e/o il nuovo Codice 10 (reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società). E' stata inserita una nuova Colonna (Colonna 10) che deve essere barrata dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola: in tal caso, chi presta assistenza fiscale calcolerà gli acconti 2013 rivalutando i redditi dominicali (se imponibili Irpef) e agrari del 5% (in tutti gli altri casi, invece, la rivalutazione sarà del 15%). QUADRO B (REDDITI DEI FABBRICATI) Analogamente a quanto avviene per il Quadro A, anche qui è stata introdotta una nuova Colonna (Colonna 12) in cui indicare se si è in un caso di esenzione IMU: barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a IRPEF (e relative addizionali). 2 Si ricorda, infatti, che il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l attività agricola. 7

Pagina 8 di 13 A partire dall anno 2012, l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 Utilizzo dei righi da B1 a B10: 3 locazione a canone libero; 4 equo canone; 8 locazione a canone concordato agevolato; 11 locazione parziale dell abitazione principale a canone libero; 12 locazione parziale dell abitazione principale a canone concordato agevolato; 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo; 16 immobile di società semplice locato. Il Quadro tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico, come modificate dal D.L. n. 16/2012: per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%; per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale. Infine, analogamente a quanto avviene per il reddito dei terreni, i soci di società semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Utilizzo) del Quadro B, i nuovi Codici 16 (reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef - fabbricati locati o con esenzione Imu) e/o 17 (reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef - fabbricati non locati senza esenzione Imu). QUADRO C (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI) E' stata inserita una nuova casella Rientro in Italia per permettere di usufruire delle agevolazioni previste per il rientro in Italia dei lavoratori dipendenti che si trovano all estero (legge 30 dicembre 2010, n. 238) e dei ricercatori che si trovano all estero e dei docenti e ricercatori scientifici (art. 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). E' stato previsto il nuovo Codice 4, nella Colonna 1 (Tipologia di reddito) dei Righi da C1 a C3 per indicare i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato. Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro. 8

Pagina 9 di 13 Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività. Il rigo C14 tiene conto della proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d imposta entro il limite di 145,75 euro. All'interno del Rigo C15 è stata recepita la sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l illegittimità costituzionale dell art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, che prevedeva la riduzione per i dipendenti pubblici ai fini del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che supera i 300.000 euro lordi annui. QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. II (SPESE DEDUCIBILI) E' stata inserita la nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede 40 euro e non più totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma del lavoro Fornero). E' possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della: Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale; Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Chiesa Apostolica in Italia. QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. III-A (DETRAZIONE 36%/50%) Con l inserimento di appositi codici, si prevede l aumento, per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e sino al 30 giugno 2013, della percentuale di detrazione (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da 48.000 euro a 96.000 euro). La stessa detrazione si applica ora anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, dal 2012, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali: pertanto, tutti i contribuenti devono ripartire la detrazione in 10 rate annuali. QUADRO E (ONERI E SPESE), SEZ. IV (DETRAZIONE 55%) La sezione tiene conto della proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico le cui spese sono sostenute fino al 30.06.2013, oltre che della sua estensione anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 9

Pagina 10 di 13 QUADRO F (ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE ED ALTRI DATI) Vengono introdotte le Colonne da 7 a 10, nel Rigo F1, per indicare i dati relativi agli acconti per l anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. SCELTA DESTINAZIONE 8 DELL'IRPEF E' ora possibile destinare l otto per mille del gettito Irpef alla: Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale; Chiesa apostolica in Italia; Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia. 10

Pagina 11 di 13 OGGETTO: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 PER LA GESTIONE SEPARATA INPS La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati. A partire dal 1 gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie: i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria; tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Con la Circolare Inps n. 27 del 12 febbraio 2013, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l anno 2013, pari al: 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità; 20% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Viene, così, recepito l aumento del 2% dell'aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro Fornero, come modificata da ultimo dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012. Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur svolgendo un attività il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l esclusione dall obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2013 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps: GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2013 CONTRIBUENTI OBBLIGATI Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps: i c.d. professionisti senza cassa, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; i soggetti che, pur svolgendo un attività il cui esercizio è subordinato all iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta; i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui 11

Pagina 12 di 13 prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a 5.000 con riferimento a ciascun committente; i lavoratori autonomi occasionali 3, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale); i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all interpretazione autentica dell art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l obbligo di iscrizione: sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2013 (Circolare Inps n. 27 del 12.02.2013) MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2013 Soggetti privi di altra copertura 27,72% previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% 4 ) Altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti 20% di altra tutela pensionistica obbligatoria) Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l anno 2013 è pari a 99.034,00. Il minimale di reddito valido per l accredito dei contributi per il 2013 è, invece, pari a 15.357,00. Di conseguenza: i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo pari ad 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici); tutti gli altri soggetti: avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di 3.071,40. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2012 si considerano percepite nel periodo d imposta precedente, il 2012 (principio di cassa allargato Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) 3 In base all art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l assenza di subordinazione nei confronti del committente. 4 Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. 12

Pagina 13 di 13 e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2012. RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA DI VERSAMENTO Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica: TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Co.Co.Co Co.Co.Pro. Venditore porta a porta Lavoratore autonomo occasionale RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO 1/3 a carico del collaboratore 2/3 a carico del committente SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO Committente TERMINE DI VERSAMENTO Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24 CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%) C10 per gli altri soggetti (20%) Associato in partecipazione 45% a carico dell associato 55% a carico dell associante Associante (committente) Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso CXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%) C10 per gli altri soggetti (20%) Lavoratore autonomo: senza cassa ; non iscritto alla Cassa di appartenenza; 100% a carico del lavoratore autonomo Lavoratore Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1 acconto 2013 e 2 acconto 2013) PXX se privi di altra copertura previdenzial e (27,72%) P10 per gli altri soggetti (20%) 13