Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N. 1 08.01.2016 La cessione all esportazione triangolare (c.d. triangolazione) A cura di Diana Pérez Corradini e Matilde Fiammelli Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie Oggetto Domanda La cessione all esportazione triangolare (c.d. triangolazione) Come deve comportarsi una società italiana, la quale cede merci a soggetto sammarinese, le quali merci sono state acquistate in Italia e destinate ad uscire dal territorio? Risposta Il caso proposto è il classico caso di triangolazione, nel quale un soggetto italiano cede ad altro soggetto italiano, il quale a sua volta cede a soggetto sammarinese. Le esportazioni dirette in triangolazione sono operazioni particolari nelle quali sono coinvolti tre soggetti, appunto: un primo soggetto A detto promotore della triangolazione/secondo cedente, il quale acquista beni da B e vende tali beni a C indicando a tale scopo a B di consegnare i beni direttamente a C; un secondo soggetto B (c.d. primo cedente ) che vende i beni ad A e, su indicazione di quest ultimo, li consegna direttamente a C; un terzo soggetto C (c.d. cessionario finale ) che acquista da A i beni, i quali gli sono consegnati da B. 1
IT1 (promotore della triangolazione/secondo cedente) acquista beni da da IT2 (primo cedente); IT2 (primo cedente) su indicazione di IT1 (promotore della triangolazione/secondo cedente), consegna la merce al soggetto SM (cessionario finale), a cui IT1 fatturerà la merce. IT1 Promotore della triangolazione/ secondo cedente Cessione della merce acquistata da A presso B Operazione non imponibile ex art. 8, co.1, DPR 633/72 Acquisto di merce presso B - Operazione non imponibile ex art. 8, co.1, DPR 633/72 (prova dell esportazione) IT2 Primo cedente Consegna/trasporto della merce acquistata da A e ceduta a C Operazione non imponibile ex art. 8, co.1, DPR 633/72 SM Cedente finale La particolarità della tipologia di operazione appena illustrata risiede nel fatto che un terzo soggetto italiano (IT2), cede ad altro soggetto italiano (IT1) merce che a sua volta quest ultimo consegnerà ad un terzo soggetto di origine sammarinese (SM). L operazione intercorrente fra i IT1 E IT2 sarebbe normalmente soggetta ad IVA, ma dal momento che la merce è destinata ad uscire dal territorio italiano e a configurare una cessione non imponibile ai sensi dell art. 8, co.1, lett. a) D.P.R. 633/72 se ne assimila il contenuto ad una cessione all esportazione. 2
In conclusione: IT2 emetterà fattura alla IT1 recante la dicitura non imponibile art. 8, co.1, lett. a), D.P.R. 633/72; a sua volta la IT1 emetterà fattura con l indicazione non imponibile art. 8, co.1, lett. a), D.P.R. 633/72 alla SM. PASSIAMO ORA ALL ILLUSTRAZIONE DI UN CASO PRATICO. Il caso La società Italia srl cede 5.000 capi di abbigliamento alla San Marino SA. Acquista tali capi di abbigliamento presso la Abbigliamento spa. Vediamo quali sono gli adempimenti da porre in essere al fine di concludere in maniera corretta la presente operazione. Italia srl Cessione di beni, art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/72 San Marino SA Cessione di beni, art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/72 Abbigliamento spa Trasporto e consegna della merce Obblighi di Italia Srl A. Cede la merce a San Marino Fashion SA, acquistandola dalla Abbigliamento spa. B. Emette fattura ai sensi dell art. 8, co.1, lett. a), D.P.R. 633/72 a San Marino sa. C. Riceve la fattura da Abbigliamento spa. D. Registra la fattura di cui al punto precedente nel registro delle vendite. 3
Emissione della fattura Tornando al caso proposto, Italia Srl emetterà a San Marino Fashion SA la seguente fattura non imponibile. Italia srl riceve la fattura per l acquisto, CHE REGISTRERÀ NEL PROPRIO REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO. 4
Italia Srl, emetterà San Marino sa una fattura composta come segue. Registrazione della fattura La registrazione della fattura dovrà semplicemente avvenire sul registro delle fatture di vendita, con le seguenti modalità: se si tratta di fattura immediata, cioè che accompagna la merce durante il suo trasporto, fino alla destinazione, allora essa andrà registrata entro 15 giorni dalla data di emissione (data indicata sulla fattura medesima); se si tratta di fattura differita, cioè la merce viaggia con il c.d. DDT 5
(documento di trasporto), il quale permette di rinviare la fatturazione ad un secondo momento, allora la fattura va emessa entro il 15 giorno del mese successivo e registrata entro tale termine, facendola tuttavia concorrere alla liquidazione dell IVA nel periodo, mese o trimestre, nel quale l operazione è stata effettuata. Fattura Registrazione entro 15 giorni dall emissione Emissione Fattura differita Registrazione entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione La fattura dell esempio è stata emessa in data 15/12/2015, secondo le regole appena enunciate accade quanto segue: se trattasi di fattura immediata, la registrazione deve avvenire entro il 15 giorno dall emissione, cioè 30/12/2015; se trattasi di fattura differita, la registrazione può avvenire entro il 15/1/2016, ma con obbligo di far concorrere l operazione alla liquidazione del mese di dicembre 2015 o dell ultimo trimestre 2015. Compilazione del modello INTRASTAT È molto importante porsi il problema della compilazione o meno dei modelli INTRASTAT, poiché è sì vero che la Repubblica di San Marino non è un territorio comunitario, tuttavia è altrettanto vero che vige tale particolare regola: L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT VIGE SOLO NEL CASO DELLE CESSIONI DI BENI E NEL CASO IN CUI LO STESSO OPERATORE NAZIONALE ABBIA EFFETTUATO, OLTRE A CESSIONI VERSO SAN MARINO, ANCHE CESSIONI VERSO ALTRI STATI MEMBRI, ANCHE SE NON NELLO STESSO PERIODO DI RIFERIMENTO IN CUI HA EFFETTUATO LE VENDITE A SAN MARINO. 6
A questo punto Italia Srl deve porsi la seguente domanda: abbiamo effettuato altre operazioni di cessione intracomunitaria? Se la risposta è SI, allora nei modelli INTRASTAT vanno incluse anche le cessioni verso San Marino (NEL CASO SPECIFICO NON VERRANNO INDICATE LE SOMME RISCOSSE AI SENSI DELL ART. 9, A TITOLO DI TRASPORTO MERCE). Se la risposta è NO, nessun obbligo vige di compilazione dei modelli INTRASTAT. Cessione di merce a San Marino Operazione regolata dall art. 71, D.P.R. 633/72 e disciplinata dall art. 8, co.1, lett. a) D.P.R. 633/72: SE SI INCARICA UN SOGGETTO TERZO DEL TRASPORTO/CONSEGNA OCCORRE CONSIDERARE L OPERAZIONE DI TRASPORTO AI SENSI DELL ART. 9, D.P.R. 633/72. FATTURA IMMEDIATA FATTURA DIFFERITA REGISTRAZIONE ENTRO IL 15 GIORNO DALL EMISSIONE REGISTRAZIONE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO MODELLI INTRASTAT COMPILAZIONE SÌ SE NEL PERIODO DI COMPETENZA SONO STATE POSTE IN ESSERE ALTRE OPERAZIONI COMPILAZIONE NO SE NEL PERIODO DI COMPETENZA NON SONO STATE POSTE IN ESSERE ALTRE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Riproduzione riservata - 7