In.Te.Gra S.r.l. Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

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In.Te.Gra S.r.l. Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Approvato con determinazione A.U. del 22.12.2014 1/16

Sommario 1. Ambito applicativo ed obiettivi...3 2. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro...5 3. I Processi sensibili...9 4. I Principi generali di comportamento...10 5. I controlli dell Organismo di Vigilanza...16 2/16

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI La presente Parte Speciale riguarda i reati omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Si tratta di una disposizione introdotta dall art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale l ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti si estende ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della disciplina a tutela dell igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Vengono in questo caso in rilievo le condotte realizzate dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dai delegati in materia di sicurezza, dai preposti e dai lavoratori le cui condotte commissive ed omissive in materia di sicurezza sul lavoro abbiano cagionato la verificazione di infortuni sul lavoro da cui sia conseguita la morte o la lesione grave o gravissima della persona. La presente Parte Speciale ha lo scopo di: individuare ed illustrare le fattispecie di reati omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in conseguenza dei quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali nell interesse o a vantaggio della Società 1, può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 in capo a In.Te.Gra S.r.l.; indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di In.Te.Gra S.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione Modello con riguardo ai reati in esame; fornire all Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali 1 In presenza di reati colposi, l interesse o il vantaggio della Società alla base della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 non può e non deve ricercarsi nel verificarsi dell evento del reato, ma deve essere individuato nell infrazione delle norme giuridiche e comportamentali da cui tale evento è stato originato. Nel caso di specie, in particolare, il vantaggio dell ente deve essere ravvisato nel risparmio di costi conseguito dalla Società grazie alla mancata adozione delle misure antiinfortunistiche previste dalla legge. 3/16

gli elementi di riferimento per l esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 4/16

2. GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE SUL LAVORO I reati previsti all art. 25-septies sono: Omicidio colposo (art. 589 c.p.) [1] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [2] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [3] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. [4] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può' superare gli anni quindici. Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. L elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un qualunque comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall ordinamento giuridico. È circostanza aggravante del reato comune l aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similarmente si ricorda che la responsabilità dell ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme antiinfortunistiche e a tutela dell igiene e della salute sul lavoro. A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare la morte di una persona, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, intraprendendo una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con scarsa visibilità. 5/16

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) [1] Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. [2 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00. [3]Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [4]Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. [5]Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [6]Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Nel caso di specie l interesse tutelato è l incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un qualsiasi comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell articolo 583 del codice civile. La lesione è grave quando dal fatto deriva: una malattia che mette in pericolo la vita della persona; un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni; l indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è gravissima quando dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l arto inservibile; la perdita dell uso di un organo; 6/16

la perdita della capacità di procreare; una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione del viso; lo sfregio permanente del viso. Inoltre, nell art. 25-septies, lo specifico richiamo al comma 3 dell art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e non anche in quelle sulla tutela dell igiene e della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all art. 2 del D. Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale. Tuttavia, a favore di un interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell art. 25-septies alle norme a tutela dell igiene e della salute sul lavoro, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali. A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare una mutilazione che renda inservibile un braccio di una persona, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, causando un sinistro in corrispondenza del passaggio pedonale, a causa dell alta velocità. In questa sede è, peraltro, opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che: Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 7/16

prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. La norma individua, pertanto, le aree considerate a rischio e che devono essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito alla concreta possibilità di realizzazione di reati. 8/16

3. I PROCESSI SENSIBILI Nell ambito delle attività svolte da In.Te.Gra S.r.l. i processi sensibili attinenti ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono: gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico; gestione operativa attività aziendali di tipo amministrativo; monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica; monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa antinfortunistica nel caso di affidamento di appalti lavori; All interno di tali categorie devono intendersi richiamati, per i vari settori di attività, i processi individuati dall art. 30 del D. Lgs. 81/2008. 9/16

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO Nell ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare quanto più possibile il rischio che, a causa della mancata ottemperanza alle prescrizioni antiinfortunistiche, si verifichi uno dei reati previsti nel Decreto. I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all osservanza delle norme antinfortunistiche. In particolare, si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di In.Te.Gra S.r.l., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner esclusivamente in forza di specifiche clausole contrattuali. La presente Parte Speciale prevede l espresso divieto di: a) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all interno del luogo di lavoro; b) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; c) rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ovvero compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; d) svolgere mansioni lavorative per le quali non si siano preventivamente ricevute adeguate istruzioni sulle modalità operative; e) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati alla formazione sull uso di impianti, macchinari o dispositivi; f) operare pressioni, anche di tipo economico su Soggetti Esterni, con particolare riferimento ai Soggetti affidatari, inducendoli a non ottemperare alle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 10/16

g) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001); h) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. Nell ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di: assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutti gli adempimenti connessi; assicurare il rispetto di tutte le procedure aziendali in materia Qualità, Ambiente e Sicurezza, che si intendono integralmente richiamate; assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di In.Te.Gra S.r.l.; uniformarsi agli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge e dai regolamenti relativamente a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, applicabili alla realtà aziendale; partecipare, se richiesti, alle attività di valutazione dei rischi propedeutiche alla predisposizione e revisione periodica del documento di cui all art. 28 del D. Lgs. 81/2008; partecipare, se richiesti, alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e alle eventuali altre occasioni di consultazione indette dal Datore di Lavoro; contribuire, in base al proprio ruolo e agli eventuali incarichi ricevuti, all attuazione delle misure organizzative previste dal Datore di Lavoro per la gestione delle emergenze, della lotta antiincendio e del primo soccorso; segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente eventuali situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori che dovessero verificarsi; segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente i malfunzionamenti di macchinari e attrezzature e dei dispositivi di sicurezza posti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; segnalare tempestivamente al preposto di riferimento, al dirigente e al Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza il verificarsi di infortuni e quasi infortuni; 11/16

contribuire, in base al proprio ruolo e agli incarichi eventualmente ricevuti, a garantire la corretta gestione degli appalti, in modo tale da assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la corretta cooperazione con gli altri soggetti coinvolti negli stessi, adottando ogni misura e precauzione necessaria a minimizzare il rischio di interferenze; segnalare senza indugio al preposto di riferimento e al dirigente eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori che, in virtù di un regolare contratto d appalto o d opera, prestano la propria attività, anche temporaneamente, nella sede, nelle unità locali o nei cantieri della Società; sottoporsi diligentemente alle visite mediche obbligatorie, consentendo il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e l esecuzione dei controlli periodici programmati dal Medico Competente; partecipare diligentemente alle attività di addestramento, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste per i lavoratori, sia in fase di nuova assunzione e di modifica delle mansioni del lavoratore, sia periodicamente al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie mansioni e dei compiti operativi, garantendo il rispetto di tutte le misure precauzionali previste per legge o disposte dal Datore di Lavoro; segnalare al preposto di riferimento la necessità di addestramento ulteriore per l uso di macchinari, dispositivi od impianti; vigilare, in base al proprio ruolo e agli eventuali incarichi ricevuti, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori. Ai fini dell attuazione dei comportamenti di cui sopra: 1. il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), verificando che il soggetto incaricato sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale ruolo; 2. il Datore di Lavoro provvede alla nomina del Medico Competente mediante un contratto e/o lettera di nomina, garantendo l adeguata verifica dei requisiti di competenza del medico; 3. il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, redige ed adotta personalmente l organigramma aziendale relativo al presidio della salute 12/16

e sicurezza sul lavoro, designando tramite apposite lettere di incarico il personale chiamato a svolgere le funzioni attribuite ai Dirigenti ed ai Preposti dall art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 81/2008, e precisandone in forma scritta le specifiche mansioni e responsabilità; 4. il RSPP collabora con il Datore di Lavoro per le attività di valutazione dei rischi, nel corso delle quali vengono coinvolti i Responsabili delle singole aree o funzioni, il RLS ed i lavoratori e viene sentito il Medico competente per le parti di competenza; 5. il Datore di Lavoro, sentito il RSPP, ove lo ritenga necessario, si avvale della collaborazione di consulenti esterni qualificati per la valutazione di specifiche aree di rischio; 6. il Datore di Lavoro assicura che il DVR sia redatto in conformità alle normative cogenti; il documento, con data certa, è sottoscritto dal Datore di Lavoro e dal RSPP e, per presa visione, dai RLS e dal Medico Competente; 7. il Datore di Lavoro, allo scopo di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, definisce annualmente gli obiettivi da raggiungere con riferimento al presidio di salute e sicurezza sul lavoro e gli impegni che l organizzazione si assume per il loro raggiungimento; 8. con cadenza annuale, il Datore di Lavoro, in collaborazione con i responsabili dei processi aziendali, il RSPP, i RLS, ed il Medico Competente effettuano la riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008, nel corso della quale provvedono all aggiornamento della valutazione dei rischi e alla disamina dello stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi; 9. la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi viene effettuata nel pieno rispetto di un apposita procedura redatta dal RSPP e approvata dal Datore di Lavoro; 10. il Datore di Lavoro designa tramite apposite lettere di incarico il personale incaricato di svolgere le mansioni di primo soccorso, lotta antincendio ed emergenze, in conformità a quanto previsto dalla procedura vigente in materia; 11. il Datore di Lavoro, anche tramite altro soggetto specificamente incaricato, assicura che i presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza presenti in azienda siano sottoposti a controlli e verifiche periodiche al fine 13/16

di accertarne ed assicurarne la disponibilità, l efficienza e l efficacia in caso di emergenza, in conformità a quanto previsto dalle procedure vigenti in materia; per la registrazione delle attività di sorveglianza, controlli, revisione e manutenzione delle dotazioni antincendio viene utilizzato un apposito registro; 12. gli Addetti al primo soccorso assicurano che il contenuto dei presidi di primo soccorso sia sottoposto a sorveglianza periodica, secondo le modalità previste nella procedura vigente in materia; 13. il Datore di Lavoro, il RSPP ed i coordinatori per l emergenza approvano il piano di emergenza e le planimetrie degli ambienti di lavoro sulle quali sono riportate le dotazioni antincendio e di sicurezza di possibile impegno in caso di emergenza, affisse negli ambienti lavorativi; la versione aggiornata ed in vigore di tali documenti è custodita presso la sede aziendale a cura del RSPP; 14. il RSPP segnala al Datore di Lavoro la necessità di aggiornamento, completamento o revisione dei documenti relativi alla gestione delle emergenze e della prevenzione incendi in base all esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o dei RLS; 15. il Datore di Lavoro, anche tramite altro soggetto specificamente incaricato, assicura che le segnalazioni di situazioni o comportamenti pericolosi, incidenti o infortuni siano processate e registrate; 16. il Datore di Lavoro, anche tramite altro soggetto specificamente incaricato, assicura che le esercitazioni antiincendio siano condotte secondo la metodologia e la frequenza, prestabilite dalla procedura vigente in materia; 17. il Datore di Lavoro assicura che la scelta di nuove risorse strumentali sia effettuata in collaborazione con i Responsabili di funzione interessati e con il RSPP e che, all esito delle valutazioni tecniche, si preferisca, a parità di prestazioni, l attrezzatura di lavoro che garantisce il maggior livello di sicurezza; 18. i Preposti sono responsabili del controllo sull uso corretto di macchine ed attrezzature ed assicurano il rispetto delle Istruzioni Operative di sicurezza aziendali, l utilizzo dei dispositivi e la sicurezza di macchine ed attrezzature secondo il libretto di uso e manutenzione ad essi relativo; 14/16

19. il Datore di Lavoro, anche tramite altro soggetto specificamente incaricato, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di uso e manutenzione e della normativa cogente e tecnica applicabile individua le tipologie di controllo periodico volto a garantire e mantenere la sicurezza e la salute dei lavoratori che le utilizzano e garantiscono il rispetto delle scadenze previste per il controllo e la manutenzione di ogni impianto, macchina ed attrezzatura; 20. la formazione e l informazione dei Lavoratori sono progettate a cura del RSPP sentiti i responsabili di funzione, tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, dei rischi generici e specifici individuati dal documento di valutazione dei rischi, delle segnalazioni di fabbisogni formativi da parte dei reparti e dal RSPP e delle caratteristiche, del grado di istruzione e della nazionalità dei soggetti; 21. il RSPP assicura che per i principali corsi di formazione svolti sia effettuata una verifica sull effettivo grado di apprendimento dei destinatari che potrà essere svolta utilizzando diverse metodologie e strumenti, scelti dal personale docente in base al tipo di attività formativa realizzata, alla metodologia didattica ed agli strumenti utilizzati per la comunicazione. In generale, tutti Destinatari del Modello Organizzativo devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali. 15/16

5. I CONTROLLI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA L Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello. Inoltre, l Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute. In particolare è compito dell Organismo di Vigilanza: a) verificare che l azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate relative a: una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni; gli atteggiamenti da assumere nell ambito delle Attività a rischio; i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni. b) monitorare l efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso controlli a campione; c) esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi lavoratore dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. A tal fine, il datore di lavoro consegna all Organismo di Vigilanza tutta la documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi, l organigramma della società, i verbali delle riunioni periodiche effettuate ai sensi dell art. 35 D.Lgs. 81/2008 e le statistiche degli infortuni. 16/16