Jobs Act Il decreto n. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali

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Transcript:

Jobs Act Il decreto n. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali Confindustria Chieti Pescara 23 ottobre 2015 Avv. Andrea Bonanni Caione Managing Partner LABLAW 1

JOBS ACT WORK IN PROGRESS Legge n. 78 del 16 maggio 2014 - in vigore dal 20 maggio 2014 Modifica il contratto a termine, l apprendistato e la somministrazione Legge di stabilità n. 190-23 dicembre 2014 Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 - vigente dal 16.12.2014 contenente deleghe al in materia di riforma di ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché della attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro D.Lgs. N. 23/2015 04 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti e nuove misure a sostegno del reddito D.Lgs. N. 81/2015 15 giugno 2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni D.Lgs. N. 148/2015 14 settembre 2015 Riordino ammortizzatori sociali D.Lgs. N. 149/2015 14 settembre 2015 Riforma dell attività ispettiva D.Lgs. N. 150/2015 14 settembre 2015 Servizi per il lavoro e politiche attive D.Lgs. N. 151/2015 14 settembre 2015 Rapporti di lavoro e pari opportunità Legge di stabilità 2016 15 ottobre 2015 2

SEMPLIFICAZIONE FORME CONTRATTUALI E RAPPORTI DI LAVORO L idea di partenza Decreto bozza 20.2.2014 - Semplificazione forme contrattuali - Abrogazione/revisione del contratto a progetto - Revisione contratto a termine/somministrazione e staff leasing - Revisione part time - revisione partita IVA - Revisione contratto a chiamata/job sharing etc - nuovo regime delle mansioni 2013 c.c. 3

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORME CONTRATTUALI E RAPPORTI DI LAVORO semplificazione, modifica e superamento delle tipologie contrattuali esistenti l introduzione di un testo organico semplificato del lavoro (TOS) delle i. discipline delle tipologie contrattuali e dei ii. rapporti di lavoro abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni del TOS, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto ad altri tipi di contratto in termini di oneri diretti ed indiretti (vd. sgravi contributivi Legge di stabilità 190/2014, confermati anche se in misura diversa dalla Legge di Stabilità 2015) introduzione per gli assunti dal 07 marzo 2015 del Contratto a tutele crescenti con esclusione della reintegrazione per licenziamento economico ma con indennizzi crescenti/anzianità in caso di licenziamento illegittimo (reintegrazione eventuale solo per licenziamenti nulli e giusta causa residuali) 4

LE PRESTAZIONI LAVORO PREVALENTEMENTE PERSONALI COORDINATE E CONTINUATIVE 5

COSA ACCADE AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE? Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 6

TRE CATEGORIE GENERALI COLLABORAZIONI AUTONOME AUTO-DETERMINAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA COLLABORAZIONI ORGANIZZATE (PARASUBORDINATO) ETERO ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA LAVORO SUBORDINATO ETERO-DIREZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 7

QUALE E L EFFETTO GIURIDICO DELLA NORMA? NO TRASFORMAZIONE DELLA NATURA DEL RAPPORTO DA AUTONOMO A SUBORDINATO MA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PROPRIA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON RIFERIMENTO A: 1. Sicurezza e igiene 2. Inquadramento professionale (retribuzione diretta e differita) 3. Limiti di orario 4. Ferie 5. Cessazione del rapporto di lavoro 8

QUALE E L EFFETTO PRATICO DELLA NORMA? 1. ASSORBIMENTO DI TUTTE LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NELL ALVEO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO. 2. MAGGIOR ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONI SVOLTE AL DI FUORI DEL PERIMETRO AZIENDALE (PER LE QUALI NON E PIU NECESSARIO NEMMENO IL PROGETTO ). Un ritorno al passato? La legge n. 80/1898 sulla assicurazione per gli infortuni distingueva solo in base alla localizzazione della prestazione all interno o meno dell opificio. 9

Non si trasformeranno in contratti di lavoro subordinato le collaborazioni: - per cui gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche giustificate da particolari esigenze produttive (call center); - prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in Albi; - prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. -Nelle quali l assenza della etero organizzazione sia frutto di certificazione ai sensi dell art. 76 d.lgs. N. 2767/2003. 10

COSA ACCADE AL CONTRATTO A PROGETTO? Art. 52 Superamento del contratto a progetto 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto (APPLICAZIONE TRANSITORIA). 2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile. 1. SOLO CONTRATTI IN ESSERE 2. TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORO A CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE, CONTINUATIVE E COORDINATE CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO 11

ART. 54 BENEFICI IN CASO DI TRASFORMAZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO AL FINE DI PROMUOVERE LA STABILIZZAZIONE DELL OCCUPAZIONE MEDIANTE IL RICORSO A CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso tra l entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che: 12

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una sede protetta. b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 13

L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell assunzione. 14

No divieti (che invece sussistevano nella disciplina del contratto a progetto) di dare vita a forme di lavoro autonomo continuativo a tempo indeterminato al di là dei tipi già regolati dalla legge

L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 16

COSA SUCCEDE PER LE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE? Art. 53 Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro 1. Modifica 2549 c.c. abrogazione comma 2-3 2. Abrogazione dell art. 1, comma 30, l. n. 92/2012 I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all articolo 69- bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 17

COSA SUCCEDE PER LE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE? I contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione 18

LAVORO ACCESSORIO 19

NOVITA Obbligo di tracciabilità I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente i dati anagrafici e il Codice Fiscale del lavoratore. (Articolo 52 del decreto) Elevazione dell'importo massimo che un lavoratore può percepire in un anno, svolgendo lavoro accessorio a 7 mila euro anziché 5mila 20

CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE 21

Il Contratto di Lavoro a Tempo Determinato (Artt. 19 e ss Dlgs 81/2015) 1 Comma: Al singolo contratto di Lavoro Subordinato può essere opposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. 2 Comma: In caso di successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dal periodi di interruzione la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto periodi di missione di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato. Il limite di 36 mesi riferito alla successione di contratti a termine può essere derogato dalla CCNL e non trova applicazione nel caso di attività stagionali.

D I V I E T I: 1) Sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero 2) Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi e non che hanno avuto e hanno in corso una procedure di mobilità - che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni salvo in caso di ctd concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mese. 3) Nelle unità produttive nelle quali sono operanti ci sia un accordo di cassa integrazione e/o di solidarietà - una sospensione di orario di lavoro e/o riduzione che coinvolga lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato 4) Mancata valutazione del rischio Sanzione: trasformazione del contratto a tempo indeterminato

Proroghe e Rinnovi Proroga: Il numero massimo di proroghe è cinque nell arco dei trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Stop and go: trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di riassunzione del lavoratore prima che siano decorsi 10 gg/20gg dalla scadenza dell ultimo contratto Min/Max sei mesi. Non trova applicazione in caso di attività stagionali. Deroga ai limiti della proroga e dello stop and go: Start up innovative per un periodo di 4 anni Continuazione dei rapporti oltre la scadenza Fermi i limiti di durata massima se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza inizialmente fissato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione pari al 20% sino al decimo giorno e al 40% per ciascun ulteriore giorno. Nel caso in cui il rapporto di lavoro continui oltre il 30 giorno o 50 giorno a seconda che il i contratto sia inferiore o superiore a sei mesi il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini

LIMITI PERCENTUALI Salvo diversa previsione dei Contratti Collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno si assunzione con arrotondamento all unità superiore qualora sia uguale o superiore allo 0,5. Nel caso di impresa che occupi fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Esenzioni: 1) Avvio di nuove attività 2) Start up innovative 3) Attività stagionali 4) Settore dello spettacolo o programmi radiofonici sportivi 5) Per la sostituzione di lavoratori assenti 6) Assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni Sanzioni: sanzione amministrativa.viene espressamente esclusa la trasformazione/riconoscimento dell assunzione a tempo indeterminato

D I R I T T O D I P R E C E D E N Z A Salvo diversa disposizione dei Contratti Collettivi, il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni espletate nei rapporti a termine. In caso di attività stagionali il diritto di precedenza è anche ai nuovi contratti a tempo determinato. DECADENZE Impugnazione entro 120 gg dalla cessazione del contratto, perde efficacia se non è seguita dal deposito del ricorso o dalla comunicazione della controparte della richiesta di tentativo di conciliazione entro i 180 gg successivi. Nel caso di trasformazione del contratto a tempo il Giudice condanna al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura che va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 dell ultima mensilità funzionale al calcolo del TFR.

ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEL CTD 1) I rapporti instaurati ai sensi dell art. 8 comma 2 della L. 223 del 1991 2) Rapporti di lavoro dell agricoltura 3) Corpo nazionale dei vigili del fuoco (richiami al servizio) 4) Dirigenti 5) Servizi di durata non superiore a tre gg (settore Turismo e Alberghiero) 6) Contratti con personale ATA e dirigenti nel settore sanitario 7) L. 30 dicembre 2010 n. 240 (Pubblica Istruzione)

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro (Artt. 30 e ss Dlgs 81/2015) Art. 31 1 Comma: Salvo diversa previsione dei Contratti Collettivi applicati dall utilizzatore il numero di lavoratori somministrati con CS a tempo indeterminato non può eccedere il 20%del numero dei lavoratori del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l utilizzatore dal 1 gennaio. Art. 31 2 Comma: la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dal Contratti Collettivi applicati dall utilizzatore. E in ogni caso esente dai limiti quantitativi la somministrazione a TD di lavoratori assunti ai sensi dell art. 8 comma 2 della L. 223/1990, di soggetti disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione da almeno sei mesi o di ammortizzatori sociali, o di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

D I V I E T I: 1) Sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero 2) Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni salvo in caso di ctd concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. 3) Nelle unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione di orario di lavoro e/o riduzione in regime di cassa integrazione guadagni che coinvolga lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato 4) Mancata valutazione del rischio Sanzione: trasformazione del contratto a tempo indeterminato

Disciplina dei rapporti di lavoro tra lavoratore e APL Assunzione a tempo determinato: disciplina del capo III del lgs 81/2015 on espressa esclusione di: Art. 19 commi 1 (durata massima singolo contratto), 2 Durata massima in caso di successione di contratto), 3 (Proroga assistita) Art. 21 Proroghe e rinnovi (stop and go) Art. 23 Limiti % Art. 24 Diritto di precedenza

Somministrazione irregolare Mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione: nullità del contratto, il lavoratore è da intendersi a tutti gli effetti alle dipendenze dell utilizzatore Nel caso in cui la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti di cui agli artt. 31 1c (STI 20%) 2c (STD % individuata dal CCNL utilizzatore) art. 32 (divieti) art. 33 (forma del contratto di somministrazione) il lavoratore può chiedere anche soltanto nei confronti dell utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest ultimo con effetto dall inizio della somministrazione. Impugnazione: trova applicazione l art. 6 della L. 604 del 1966 per cui il termine è di 60 gg e l impugnazione perde efficacia se nei successivi 180 gg dall impugnazione non viene depositato il ricorso e/o la controparte non richiede l esperimento di un tentativo di conciliazione.

PART-TIME 32

PART-TIME LAVORO SUPPLEMENTARE ovvero prestazioni svolte oltre l orario concordato fra le parti ai sensi dell articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. SE PREVISTO DAL CCNL SE NON PREVISTO DAL CCNL Nel rispetto della contrattazione collettiva, entro i limiti dell orario normale di lavoro, di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ovvero 8 ore giornaliere e 40 settimanali, In misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate con maggiorazione della retribuzione predeterminata al 15%. Il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. ESEMPIO: per un part-time di 20 ore settimanali il limite delle ore supplementari sarà 5. In questo caso il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 33

PART-TIME CLAUSOLE ELASTICHE ovvero accordi che consentono di modifica re la collocazione della prestazione di lavoro (elastiche) o di variare in aumento la durata della prestazione concordata (ex flessibili) SE PREVISTE DAL CCNL Pattuite per iscritto clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, con un preavviso di due giorni lavorativi (derogabile) nonché a specifiche compensazioni (CCNL). SE NON PREVISTE DAL CCNL Pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Contenuto tipico: a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale con maggiorazione del 15 per cento. 34

LAVORO STRAORDINARIO TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO PART-TIME ALTRI ISTITUTI È consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall articolo 1, comma 2, lettera c), del D. Lgs n. 66 del 2003, ovvero oltre le ore normali di lavoro ossia 8 ore giornaliere e 40 settimanali (in base comunque al CCNL). Lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (reversibile). Al posto del congedo parentale, purché con una riduzione d orario non superiore al 50 per cento. 35

LAVORO INTERMITTENTE 36

LAVORO INTERMITTENTE - Disciplina in vigore dal 25 giugno 2015; - Casi determinati dalla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, o, in mancanza, da decreto non regolamentare del Ministero del Lavoro (superamento del Regio Decreto n. 2657/1923?) - Viene confermata anche l attuale modalità tecnologica, attraverso sms o posta elettronica, di tracciabilità dell attivazione del contratto. 37

APPRENDISTATO 38

APPRENDISTATO Ulteriore riforma rispetto al D.L. 34/2014 conv. in L. n. 78/2014 semplificazione adempimenti burocratici. - stipulazione in forma scritta ai soli fini della prova; - piano formativo redatto in forma sintetica; - rimessione della disciplina anche agli accordi interconfederali oltre che ai contratti collettivi nazionali. 39

APPRENDISTATO Particolare focus sull apprendistato di primo livello (per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca): - cambia la denominazione dell apprendistato di primo livello, che prima era per la qualifica e per il diploma professionale ; - vengono ridotti i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell ottica di favorirne l utilizzo in coerenza con le norme sull alternanza scuola-lavoro (ad es. esonero totale dalla retribuzione per le ore di formazione nell istituto di provenienza) - piano formativo predisposto dall istituzione formativa di provenienza; - Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi può costituire motivo di licenziamento (solo per il contratto di apprendistato di primo livello). 40

GRAZIE! a.bonanni@lablaw.com 41 41

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