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Informativa per la clientela di studio del 18.11.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati alle regole da seguire per il calcolo ed il versamento dell acconto 2016 relativo all'irpef, irap, ires e cedolare secca, ciò alla luce della scadenza del prossimo 30/11/2016 in cu si è chiamati a versare il secondo o unico acconto. 1) Versamento Acconto IRPEF INTRODUZIONE Il 30 Novembre prossimo, i soggetti Irpef (persone fisiche senza partita IVA e soggetti con partita IVA) sono chiamati a versare il secondo (o unico) acconto d imposta per il 2016. Il primo acconto (se dovuto) andava versato entro: il 16/06/2016 (o 18/07 con maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti non beneficiari della proroga disposta con il DPCM del 15 giugno scorso; il 6/07/2016 (o 22/08 con maggiorazione dello 0,40%) per coloro che hanno beneficiato della proroga disposta con il già citato DPCM. In particolare, per il calcolo dell acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia: storico (si basa sull imposta pagata per il 2015); previsionale (si basa sull imposta che si presume dover pagare per il 2016 in considerazione dei minori redditi/ricavi e/o di maggiori oneri detraibili/deducibili che si prevedono di avere per lo stesso anno). METODO STORICO Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell acconto Irpef 2016 con il metodo storico. Rigo RN34 (differenza) Modello Unico PF/2016 Superiore a 51,65 euro Uguale o inferiore a 51,65 euro Acconto Si/No Acconto 2016 dovuto = 100% di RN34 Acconto 2016 non dovuto 1

Le regole per il versamento: 100% di RN34 Versamento Acconto 2016 Uguale o superiore a 257,52 euro Non superiore a 257,52 euro I acconto = 40%; II acconto = 60% Unica soluzione Regole per il versamento: Cosa Codice tributo Note Rigo di riferimento Modello Unico/2016 I acconto 2016 4033 Rateizzabile massimo fino a novembre 2016 Colonna 1 (rigo RN62) II o unico acconto 2016 4034 Non rateizzabile Colonna 2 (rigo RN62) È possibile utilizzare eventuali crediti d imposta in compensazione per il versamento del secondo acconto Irpef (il modello F24 va presentato al versamento anche se il saldo finale è pari a 0). Ad ogni modo ai fini del versamento del Modello F24 occorre tenere in considerazione le regole che seguono. Se trattasi di soggetto non titolare di partita IVA, sussiste obbligo di utilizzo del modello F24 telematico nei seguenti casi (Decreto Legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, in vigore dal 1 ottobre 2014): se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale è di importo pari a zero; nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo; nel caso in cui il saldo finale è di importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni (tale ultimo punto dovrebbe essere abrogato con la prossima conversione in legge del DL 193/2016 in dirittura d arrivo). Se trattasi di soggetto titolare di partita IVA, per questi in ogni caso (indipendentemente dalla presenza o meno di compensazioni ed indipendentemente dall importo da versare) l F24 va versato sempre in via telematica. In merito alle modalità di versamento telematico, invece: 2

Soggetto Titolari di partita IVA Non titolare di partita IVA Modalità di versamento F24 telematico direttamente il contribuente mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; oppure tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). direttamente il contribuente tramite l home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline); oppure tramite intermediario abilitato. METODO PREVISIONALE È possibile utilizzare per il calcolo dell acconto anche il metodo previsionale. Nulla vieta, comunque, al contribuente, di poter procedere ora, in sede di versamento del secondo o unico acconto, al suo ricalcolo adottando il metodo previsionale in luogo di quello storico, e procedere così al versamento di un importo in misura inferiore. A tal proposito, tuttavia, è consigliabile provvedere al ricalcolo con il metodo in commento solo qualora si è sicuri che le previsioni fatte si verificheranno, poiché se così non fosse, si presenterebbe poi la necessità di provvedere, prima del versamento del saldo 2016 (da pagarsi in sede di Modello Unico/2017) a ravvedere l omesso o insufficiente versamento dell acconto 2016. 2) Versamento acconto IRAP INTRODUZIONE Il 30.11.2016 scadono anche i termini per il calcolo ed il versamento degli acconti IRAP. Le regole da applicare per il calcolo del secondo acconto IRAP sono le medesime dell anno passato, pertanto i contribuenti saranno chiamati a dover versare il 100% a titolo di acconto derivante dall applicazione di detta percentuale al rigo IR21 denominato Totale Imposta. È necessario ricordare che l importo non è dovuto se inferiore alle misure di: euro 51,65 per le persone fisiche; euro 20,66 per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. 3

REGOLA GENERALE SECONDO ACCONTO IRAP Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell acconto IRAP 2016 utilizzando il metodo storico. Rigo IR21 Acconto Si/No Modello IRAP/2016 Uguale o inferiore a 20,66 euro (o 51,65 se trattasi di persone Acconto 2016 NON dovuto fisiche/società di persone) Superiore a 20,66 euro (o 51,65 se trattasi di persone Acconto 2016 dovuto = fisiche/società di persone) 100% di IR21 Di seguito, invece, le regole per il versamento: l'acconto IRAP è pagato in due rate (la prima pari al 40%), salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Ipotesi Versamento Acconto 2016 40% di IR21 inferiore o uguale a 103 euro Acconto IRAP 2016 in unica soluzione Due rate di cui: 40% di IR21 superiore a 103 euro 40% come I acconto; 60% come II acconto Termini di versamento: Cosa Termini Codice tributo Note 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) se trattasi di contribuente I acconto IRAP 2016 NON interessato da proroga del DPCM 15 giugno/2016; 6 luglio (o 22 agosto con luglio con 3812 Possibilità di rateizzazione massimo fino maggiorazione dello 0,40%) se trattasi di a novembre contribuente interessato da proroga del DPCM 15 giugno/2016. II o unico acconto IRAP 2016 30/11/2016 3813 Non rateizzabile 4

CASI PARTICOLARI Ne caso di soggetti che esercitano attività agricole, non sarà dovuto il secondo acconto, come nel caso del primo. Infatti: Dal 1.1.2016 Art. 1, co. 70, L. 208/2015 Sono esclusi dal calcolo dell IRAP: i soggetti che esercitano un attività agricola ai sensi dell articolo 32 del TUIR; le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227); le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Art. 1, co. 70, L. 208/2015 Eliminazione dell art. 45, D.Lgs. 446/97 relativo all aliquota dell 1,9% del settore agricolo. Non sarà quindi necessario, come in realtà non lo è stato per il primo acconto estivo, procedere con il calcolo del secondo acconto in scadenza il 30.11. L acconto versato per sbaglio qualora invece tali soggetti procedessero per mero errore ad effettuare un versamento a titolo di acconti IRAP, la soluzione sarà presto risolvibile: richiedendo il rimborso tramite istanza in carta libera, almeno entro 48 mesi dal versamento; oppure: esponendo i maggiori versamenti in Unico 2017, relativamente all anno 2016 nel quadro X, nella colonna eccedenza o credito precedente indicando il codice tributo opportuno e decidendo eventualmente di destinare tale eccedenza in compensazione 5

3) versamento acconto IRES INTRODUZIONE Il 30.11.2016 scadono i termini per il calcolo ed il versamento degli acconti IRES. Il calcolo dell acconto, ad oggi è un calcolo già effettuato poiché esso si basa sul conteggio del 100% dell importo IRES dovuto dalla società o ente non commerciale prendendo a riferimento il rigo RN17 del Mod. Unico SC/2016 (o rigo RN28 di Unico ENC/2016 per gli enti non commerciali). REGOLA GENERALE SECONDO ACCONTO IRES Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell acconto IRES 2016 (Società di Capitali) utilizzando il metodo storico. Rigo RN17 Modello Unico SC/2016 Uguale o inferiore a 20,66 euro Superiore a 20,66 euro Acconto Si/No Acconto 2016 NON dovuto Acconto 2016 dovuto = 100% di RN17 (in caso di Unico SC) Acconto 2016 dovuto = 100% di RN28 (in caso di Unico ENC) Di seguito, invece, le regole per il versamento: l'acconto IRES è pagato in due rate (la prima pari al 40%), salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Ipotesi Versamento Acconto 2016 40% di RN17 (o RN28) inferiore o uguale a 103 euro Acconto IRES 2016 in unica soluzione 40% di RN17 (o RN28) superiore a 103 euro Due rate di cui: 40% come I acconto; 60% come II acconto. 6

Termini di versamento: Cosa Termini Codice tributo Note I acconto IRES 2016 Entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (oppure entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%). 2001 Possibilità di rateizzazione in massimo 6 rate II o unico acconto IRES 2016 Entro l ultimo giorno dell 11 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta 2002 Non rateizzabile CASI PARTICOLARI DI OBBLIGO DI RICALCOLO Esistono tuttavia alcuni casi in cui diviene obbligatorio procedere al ricalcolo dell acconto dovuto al 30.11, ciò in virtù di alcune disposizioni di legge che ne inducono il ricalcolo medesimo. In particolare l obbligo di ricalcolo per i soggetti IRES ricorre relativamente a: deduzione forfettaria concessa ai distributori di carburante; super ammortamento di beni strumentali nuovi. In questi due specifici casi, il soggetto chiamato a dover versare l acconto IRES in data 30.11, non dovrà considerare quale base di calcolo per l acconto il 100% dell importo IRES dovuto dalla società o ente non commerciale prendendo a riferimento il rigo RN17 del Mod. Unico SC/2016 (o rigo RN28 di Unico ENC/2016 per gli enti non commerciali), bensì dovrà procedere a ricalcolo partendo direttamente dalla base imponibile che non consideri le deduzioni di cui sopra, deduzioni che invece sono state contemplate nel reddito imponibile in sede di calcolo del saldo 2015. Il calcolo degli acconti e il super ammortamento L art. 1, co. da 91 a 94 e co. 97, l. 208/2015 ha permesso a tutti i contribuenti di beneficiare di maggiori quote di ammortamento in deduzione relativamente ai macchinari acquisiti dal 15.10.2015 a tutto il 2016. Brevemente, a scopo illustrativo, si chiarisce il meccanismo con un esempio: in sede di dichiarazione dei redditi, come anche chiaramente illustrato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO SC/2016, il contribuente ha beneficiato della maggiore quota così calcolata: A. Costo del bene: euro 300.000 B. Maggiorazione del 40%: euro 120.000 C. Quota ordinaria di ammortamento (per semplicità 20%): euro 60.000 (20% di euro 300.000) D. Maggiore quota di ammortamento: euro 24.000 (20% di euro 120.000) 7

CASI PARTICOLARI DI VERSAMENTO In alcuni casi particolari, non necessariamente il soggetto che deve procedere al versamento degli acconti è effettivamente colui che ha contratto il debito. È il caso delle operazioni straordinarie. In questi casi sono previsti vari comportamenti e regole specifiche da applicare a seconda del tipo di operazione straordinaria che è stata posta in essere. Infatti, per effetto delle operazioni societarie di solito si ha una compenetrazione di soggetti giuridici, della quale occorre tener conto nella determinazione dei soggetti tenuti al versamento degli acconti. Fusioni e scissioni Al fine di comprendere su quale dei soggetti gravi l onere di versamento degli acconti occorre distinguere fra: 1. operazione straordinaria successiva alla data di versamento dell acconto; 2. operazione straordinaria antecedente alla data di versamento dell acconto. Aiutiamoci con la seguente immagine: 30.11.2016 Operazione di fusione/scissione ante 30.11 Operazione di fusione/scissione post 30.11 L onere degli acconti grava sul nuovo soggetto L onere degli acconti grava sui soggetti precedenti all operazione 8

4) Versamento Acconto CEDOLARE SECCA INTRODUZIONE La cedolare secca (aliquota 21% o 10%) dovuta sui contratti di locazione abitativi (per i quali si è scelto tale regime) è versata (come l IRPEF) in acconto e saldo. In particolare per il calcolo dell acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia: storico (si basa sulla cedolare pagata per il 2015); previsionale (si basa sulla cedolare che si presume dover pagare per il 2016). METODO STORICO Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell acconto 2016 della cedolare secca con il metodo storico. Rigo RB11 (colonna 3) Modello Unico/2016 Superiore a 51,65 euro Acconto Si/No Acconto 2016 dovuto = 95% di colonna 3 rigo RB11 Uguale o inferiore a 51,65 euro Acconto 2016 non dovuto Le regole per il versamento: 95% di RB11 (colonna 3) Versamento Acconto 2016 Uguale o superiore a 257,52 euro Non superiore a 257,52 euro I acconto = 40% II acconto = 60% Unica soluzione Il secondo o unico acconto va versato entro il 30/11/2016 (codice tributo 1841). A differenza del primo acconto, il secondo (o unico) acconto non può essere rateizzato. METODO PREVISIONALE È possibile utilizzare per il calcolo dell acconto anche il metodo previsionale (ossia in base a ciò che si prevede dover pagare come cedolare per lo stesso anno 2016). 9

CASI PARTICOLARI È possibile tener conto di quanto segue, nel caso in cui si sia optato per la cedolare secca nel 2016 oppure la cedolare secca è terminata nel 2016: Casi particolari Ipotesi Opzione cedolare secca avvenuta nel 2016 Cedolare secca cessata nel 2016 Soluzione possibile Nessun acconto è dovuto per la cedolare 2016 È possibile applicare il metodo previsionale così da determinare l acconto della cedolare in misura inferiore o non versarlo proprio. 5) Versamento acconto Regime di Vantaggio INTRODUZIONE I soggetti che operano in regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità o in regime di vantaggio versano un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali. Tale imposta è versata con aliquota pari a: 5% per chi opera in regime di vantaggio; 15% per chi opera in regime forfettario (5% per i primi 5 anni se trattasi di nuova attività). Anche l imposta sostitutiva dovuta dai predetti soggetti va versata in acconto e saldo. In particolare per il calcolo dell acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia: storico (si basa sull imposta pagata per il 2015); previsionale (si basa sull imposta che si presume dover pagare per il 2016). METODO STORICO Di seguito si riportano le regole generali per il calcolo dell acconto 2016 con applicazione del metodo storico. Rigo LM42 (differenza) Modello Unico PF/2016 Acconto Si/No Superiore a 51,65 euro Uguale o inferiore a 51,65 euro Acconto 2016 dovuto = 100% di LM42 Acconto 2016 non dovuto Di seguito, invece, le regole per il versamento: 10

100% di LM42 Versamento Acconto 2016 Uguale o superiore a 257,52 euro I acconto = 40%; II acconto = 60% Non superiore a 257,52 euro Unica soluzione Termini di versamento: Cosa Termini Codice tributo Note 6 luglio (o 22 agosto con luglio I acconto 2016 con maggiorazione dello 0,40%) poiché trattasi di contribuenti interessati da proroga del DPCM 15 giugno/2016. 1793 (regime di vantaggio) 1790 (regime forfettario) Rateizzabile massimo fino a novembre 2016 II o unico acconto 2016 30 novembre 2016 1794 (regime di vantaggio) Non rateizzabile 1791 (regime forfettario) METODO PREVISIONALE È possibile utilizzare per il calcolo dell acconto anche il metodo previsionale (ossia in base a ciò che si prevede dover pagare come imposta sostitutiva per lo stesso anno 2016). 11

CASI PARTICOLARI È possibile tener conto di quanto segue, nel caso in cui si sia optato per la cedolare secca nel 2016 oppure la cedolare secca è terminata nel 2016: Ipotesi Soggetto che nel 2015 era nel regime di vantaggio (aliquota 5%) e che nel 2016 passa al forfettario (applicando l aliquota del 15% e non quella per le start-up ossia il 5%) Forfettario che fuoriesce dal 2016 Contribuente ordinario che nel 2016 è passato al forfettario Soggetto che fuoriesce dal regime di vantaggio dal 2016 Casi particolari Soluzione possibile Se si applica il metodo storico si determina l acconto sulla base dell imposta sostitutiva (5%) dovuta per il 2015 (quando si era nel regime di vantaggio); Se si applica il metodo previsionale si determina l acconto 2016 utilizzando come aliquota quella del 15%. Non si devono versare acconti per il 2016. Tuttavia, nulla toglie a questi di determinare e versare gli acconti con metodo previsionale (utilizzando i codici tributo previsti per acconti Irpef) sulla base dei compensi/ricavi ed oneri deducibili/detraibili che questi presume di avere per il 2016. Non bisogna versare acconti per il 2016. Tuttavia, nulla toglie a questi di determinare e versare gli acconti con metodo previsionale (da versare con codici tributo del forfettario) sulla base dei compensi/ricavi e contributi previdenziali che questi presume di avere per il 2016. se nel 2016 entra nel forfettario si determina l acconto 2016 con metodo storico (base di calcolo è l imposta sostitutiva versata per il 2015 quando si era ancora nel regime di vantaggio) o metodo previsionale (basando sull imposta sostitutiva prevista per il forfettario che si presume dover pagare per il 2016); se nel 2016 si passa al regime ordinario si può calcolare l acconto 2016, comunque, con metodo storico che sarà poi recuperato al quadro RN del Modello Unico/2017). Distinti saluti 12