USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI

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USI CLINICI E SPERIMENTALI DI NUOVI RADIOFARMACI Maria Nicotra 18 Aprile 2015

Dichiarazione di trasparenza/interessi* Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l AIFA Interessi nell industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 anni Da oltre 2 a 5 anni precedenti Oltre 5 anni precedenti (facoltativo) Interessi diretti: Impiego in una società X Consulenza per una società X Consulente strategico per una società X Interessi finanziari X Titolarità di un brevetto X * Maria Nicotra, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Interessi indiretti: Gazzetta Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli esperti. N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento Sperimentatore principale X è regolato dalla contrattazione collettiva. Sperimentatore X Sovvenzioni o altri fondi finanziari X

Sperimentazioni cliniche profit e non profit con radiofarmaci: aspetti regolatori e peculiarità Sperimentazione clinica Fase I-III Radiofarmaco industriale per sperimentazione profit/no profit GMP Radiofarmaco allestito in ospedale per sperimentazione no profit Art. 16 DLgs 200/2007

Sperimentazione clinica Direttive europee 2001/20/CE e 2005/28/CE D.Lgs 211/2003 e D.Lgs 200/2007 Recenti novità legislative Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) D.M. 8 Febbraio 2013 Regolamento 536/2014

D.M. 17 Dicembre 2004

Legge 189/2012 (Decreto autorizzazioni di SC. Balduzzi) Art. 12, commi 10 e 11: la rete nazionale dei CE viene riorganizzata e Art. 12, comma 9: l AIFA diventa AC centrale per tutte le il loro numero significativamente ridotto. I criteri per la composizione e il funzionamento dei CE vengono definiti nel D.M. 8 Febbraio 2013. Art. 12, comma 12: gestione telematica dei flussi autorizzativi delle SC (e- submission). Centralizzazio ne AC Drastica e-submission riduzione CE

D.M. 8 Febbraio 2013: principali novità Polivalenza del CE (farmaci, dispositivi medici, integratori, tecniche chirurgiche) Criteri per definire la numerosità su base regionale: numero più europeo Nuova composizione: necessità di riorganizzazione interna Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica Necessità di interazione con AIFA (AC) SOPs obbligatorie Soggetti a ispezione periodica Definizione di una nuova rete di CE in Italia

Regolamento 536/2014 Nato dall esigenza di maggiore armonizzazione fra SM e di ridurre al minimo l autonomia normativa a livello nazionale (Direttiva Regolamento) rendere più competitiva l Europa nella ricerca clinica assicurare l affidabilità e la robustezza dei dati garantendo la sicurezza del paziente maggiore trasparenza dei risultati dei CTs

Regolamento 536/2014: principali Portale unico per la domanda di autorizzazione novità Maggiore trasparenza (risultati disponibili anche per il pubblico) Interazione di tutte le AC europee coinvolte Coinvolgimento dei CE nella procedura di valutazione Modalità di interazione AC/CE lasciate alle decisioni dei singoli SM Riduzione tempi di autorizzazione (45 giorni per le SC) Introduzione di SC a basso livello di intervento Previsti SC in situazioni di emergenza, cluster trials, popolazioni vulnerabili e co-sponsorizzazione Obbligo per gli SM di garantire risarcimento di eventuali danni subiti

Regolamento 536/2014 Sarà applicabile a partire dal 1/7/2016 dopo l implementazione del Portale e DB unico gestito da EMA Per 1 anno (2017) sarà ancora possibile la presentazione della CTA secondo la vecchia direttiva o il nuovo regolamento e per 3 anni (2019) i CTs autorizzati sulla base della Direttiva potranno continuare con le vecchie regole Sono previsti Atti delegati della CE per l aggiornamento dei documenti in vigore.

Cosa cambierà nelle SC con Radiofarmaci?

e sino all entrata in vigore del nuovo Regolamento Radiofarmaco industriale per sperimentazione profit/no profit GMP Radiofarmaco allestito in ospedale per sperimentazione no profit Art. 16 DLgs 200/2007

Con l inserimento di tale articolo, il legislatore ha inteso consentire, in ambito ospedaliero e solo per sperimentazioni no profit, la preparazione di RF sperimentali effettuata all interno dei reparti di MN in conformità alle NBP-MN, riportate come Supplemento alla XI edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana.

La possibilità di produrre RF sperimentali in siti che non sono Officine Farmaceutiche, secondo le NBP-MN della Farmacopea italiana, in assenza di una Persona Qualificata (PQ), rappresenta una significativa deroga alla norma, che regola la produzione di tutti gli altri medicinali sperimentali; per questo motivo il legislatore ha mantenuto i compiti attribuiti alla PQ previsti dai commi 3, lettera a), e 4 (escluso il secondo periodo) dell'articolo 13 del D.L.vo 211/2003, assegnandoli al Responsabile della Produzione (RdP)

3. La Persona Qualificata vigila affinché: a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati in Italia, ogni lotto di medicinale sia stato prodotto e controllato secondo i requisiti di buona pratica di fabbricazione dei medicinali di uso umano stabiliti dalla normativa comunitaria, in conformità al fascicolo di specifica del prodotto (FSP) e secondo l'informazione notificata a norma dell'articolo 9, comma 2; 4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti è necessario attenersi a quanto stabilito dall'allegato 13 alle norme di buona fabbricazione europee (GMP). In tutti i casi, la Persona Qualificata deve attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione è conforme alle disposizioni del presente articolo. Il registro deve essere aggiornato contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deve restare a disposizione del personale ispettivo che svolge gli accertamenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per un periodo di 5 anni.

e sino all entrata in vigore del nuovo Regolamento Radiofarmaco industriale per sperimentazione profit/no profit GMP Radiofarmaco allestito in ospedale per sperimentazione no profit Art. 16 DLgs 200/2007

Case study Studio profit di un farmaco sperimentale freddo (GMP) da marcare con una soluzione di radionuclide con AIC in ospedale prima della somministrazione al paziente per eseguire indagine strumentale Protocollo: controllo della purezza radiochimica prima della somministrazione del prodotto marcato al paziente Art. 8.3 D.L.vo 200/2007 GMP

Case study Studio profit di un farmaco sperimentale freddo (GMP) da marcare con una soluzione di radionuclide con AIC in ospedale prima della somministrazione al paziente per eseguire indagine strumentale Protocollo: controllo della purezza radiochimica prima della somministrazione del prodotto marcato al paziente e con il nuovo Regolamento

http://www.eanm.org/pub_press/pressservice/docs/2014_05_13_newregulationoncl inicaltrials_ivan%20penuelas_revac-jrb.pdf? navid=59&phpsessid=mkbou4ji2oevn8vh91e4ag9jf2

E la preparazione di radiofarmaci sperimentali utilizzati a scopo terapeutico?

Sperimentazione clinica Direttive europee 2001/20/CE e 2005/28/CE D.Lgs 211/2003 e D.Lgs 200/2007 Regolamento 536/2014 Art. 16

Sino all entrata in vigore del Regolamento 536/14 Dopo l entrata in vigore del Regolamento 536/14 RF sperimentali diagnostici e terapeutici RF sperimentali diagnostici Studi NO PROFIT in strutture ospedaliere Preparazione secondo Art. 16 Studi PROFIT/NO PROFIT in strutture ospedaliere NO GMP RF sperimentali terapeutici NO GMP Studi PROFIT/NO PROFIT Quali requisiti di qualità?

Qualità di un IMP

Predisposizione di un Investigational Medicinal Product Dossier La struttura del documento ricalca il CTD (Common Technical (IMPD) Document) Contiene i dati di Qualità, Non clinica e Clinica Deve essere compilato secondo la struttura indicata nel D.M. 21/12/2007 (Appendici 1, 2 e 3) Le varie sezioni devono contenere documentazione atta a dimostrare che il processo impiegato, i controlli analitici, i contenitori e le condizioni di conservazione e scadenza garantiscano una qualità del farmaco idonea perché il prodotto sia sicuro ed efficace per il paziente. Garanzia di requisiti GMP, GLP e GCP nel caso di studi PROFIT

nuove sfide e opportunità per il settore dei radiofarmaci?

Usi clinici di RF non di interesse industriale ma di uso clinico consolidato Standard di qualità delle preparazioni magistrali a base di p.a. di medicinali con AIC Preparazione di RF sperimentali terapeutici in ambito ospedaliero: quale normativa applicare?

CONTATTI t 06 5978 4281 e m.nicotra@aifa.gov.it www.agenziafarmaco.gov.it