Ammortamento, leasing e oneri pluriennali Incontro Assolombarda 9 febbraio 2009 Enrico Tedesco- Tax Management & Planning
Abrogazione deduzioni EC Ripristinato principio della previa imputazione a conto economico Si tratta di un intervento compensativo della riduzione delle aliquota nominale Ha una finalità di semplificazione => elimina la necessità di dover gestire il doppio binario tra valori civilistici e valori contabili generato dal regime delle deduzioni extra-contabili In linea di principio il carico tributario da rilevare a conto economico dovrebbe restare invariato e l effetto negativo dovrebbe essere circoscritto ad aspetti finanziari page 2
Abrogazione deduzioni EC Punti critici: - Rischio inquinamento del bilancio civilistico (piccole imprese) - Nuova norma antelusiva - Possibile disincentivo ai nuovi investimenti - Gestione riallineamento page 3
Ammortamento beni materiali Soppressione ammortamento accelerato e anticipato La regola della previa imputazione a conto economico e il limite di deduzione nel limite dei coefficienti tabellari determinano un regime in cui l impresa deduce in ogni caso l importo minore tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale Sopravvivenza della piena deducibilità per i beni di valore inferiore a 516 euro: difficoltà di applicazione Recepita legislativamente l interpretazione sulla natura sull ammortamento degli immobili effettuato ante DL 223/2006 page 4
Beni immateriali e oneri pluriennali R&D: se capitalizzate, le spese diventano deducibili solo all esito (negativo o positivo) della ricerca Spese di pubblicità: se capitalizzate, difficile coordinamento con disposizioni art. 108, comma 2 Imprese IAS: marchi d impresa e avviamento indipendentemente dall imputazione a conto economico. Disallineamento normativa IRES e IRAP page 5
Leasing Per le imprese che utilizzano il metodo finanziario, viene meno la possibilità di dedurre la quota del canone di locazione che eccede l ammortamento e gli interessi passivi imputati a conto economico (disparità di trattamento tra soggetti IAS e soggetti che adottano i principi contabili nazionali) Prolungamento della durata minima del contratto necessaria al fine di consentire la deduzione (simmetria con modifiche periodo di ammortamento) Leasing e limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. page 6
Le spese di rappresentanza: le novità Con le modifiche apportate all articolo 108 del TUIR e con l emanzione del decreto attuativo : 1) Le spese di rappresentanza diventano deducibili nell esercizio di sostenimento a condizione di rispondere a determinati requisiti 2) E stabilità la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza entro una certa percentuale dei ricavi dell impresa (abbandono criterio proporzionale 1/3) 3) Deducibili beni distribuiti gratuitamente di valore inferiore a 50 euro page 7
Le spese di rappresentanza: definizione di inerenza s Il DM stabilisce che una spesa di rappresentanza è inerente (e quindi deducibile) quando: è effettivamente sostenuta e documentata (?) è effettuata a titolo gratuito viene effettuata con finalità promozionali o di pubbliche relazioni risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l impresa ovvero risulta comunque coerente con le pratiche commerciali di settore page 8
Le spese di rappresentanza: i casi tipizzati Con un elenco (non tassativo) il DM individua alcune fattispecie specifiche che rientrano tra le spese di rappresentanza: le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenime nto organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenime nto organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma. page 9
Le spese di rappresentanza: il tetto di deducibilità 1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni; O,5% dei ricavi ed altri proventi inclusi tra 10 e 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi ed altri proventi eccedenti 50 milioni Su richiesta dell amministrazione finanziaria, il contribuente deve poter esibire la documentazione comprovante l ammontare complessivo delle spese sostenute (distinte per natura) e dei ricavi e degli altri proventi assunti come base di calcolo per determinare l ammontare deducibile page 10
Le spese a inerenza rafforzata Sono espressamente escluse dalle spese di rappresentanza (= sono deducibili senza alcuna proporzionalità ai ricavi) le spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute a favore dei clienti, anche potenziali, ospitati in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall impresa O in occasione di visite a sedi, stabilimenti ed unità produttive. Condizione per la deduzione è la conservazione di apposita documentazione da cui risulti: - la generalità dei soggetti ospitati; - la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione; - la natura dei costi sostenuti page 11
Altre disposizioni in materia Limitazione al 75% della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande Indetraibilità IVA delle spese di rappresentanza (e beni erogati gratuitamente di valore superiore a 25,82 euro) Quando il ricavo si connette direttamente al sostenimento di una spesa, la stessa dovrebbe essere considerata integralmente deducibile in quanto spesa gestionale (casistica pareri comitato consultivo?) page 12