Piano sanzionatorio del Regolamento 1169/2011

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Transcript:

Piano sanzionatorio del Regolamento 1169/2011 Napoli, 29 Maggio 2015 Avv. Chiara Marinuzzi 1

Nuovo regolamento quali sanzioni? I regolamenti comunitari non sono dotati di un proprio apparato sanzionatorio Si applicano norme nazionali ove previste ovvero viene adottato un provvedimento nazionale ad hoc. www.avvocatogaetanoforte.it 2

Situazione attuale Il regolamento 1169/11 introduce nuovi precetti rispetto al vecchio D.lgs. 109/92. Il D.lgs. 109/92 non è ancora formalmente abrogato ma di fatto superato dal nuovo regolamento in virtù del principio di gerarchia delle fonti e successione di leggi nel tempo. www.avvocatogaetanoforte.it 3

I chiarimenti del Ministero (Nota MISE 06.03.2015) Le disposizioni sanzionatorie previste dall art. 18 del D.lvo 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal Regolamento. www.avvocatogaetanoforte.it 4

Quali sono le violazioni attualmente sanzionabili? Etichettatura ingannevole 3500/18000 Indicazioni obbligatorie Data scadenza 1600/9500 Modalità menzioni obbligagorie www.avvocatogaetanoforte.it 5

Denominazione di vendita; Lista ingredienti; Aromi; QUID; Quantità 600/3500 TMC; Sede stabilimento; Titolo alcolometrico; Lotto; Sfusi BTB www.avvocatogaetanoforte.it 6

Possibilità di continuare ad applicare le sanzioni previste dall art. 18 del D.lvo 109/1992 alle violazioni delle disposizioni dello stesso decreto che restano in vigore in quanto non armonizzate dal Regolamento quali: lotto di produzione prodotti alimentari venduti sfusi e preincartati. www.avvocatogaetanoforte.it 7

E le nuove disposizioni? la tabella di concordanza allegata alla circolare, associa le sanzioni del vecchio decreto 109/92 alla violazione delle norme contenute nel Regolamento UE 1169/2011 Estensione analogica in violazione del principio di legalità. www.avvocatogaetanoforte.it 8

Quali sanzioni saranno previste? Schema decreto sanzionatorio in corso di approvazione Sanzioni amministrative molto articolate (quasi una sanzione per ogni precetto) Sanzioni variano da 500 a 150.000; www.avvocatogaetanoforte.it 9

Casi più gravi Operatore che: - modifica le informazioni inducendo in errore o riducendo il livello di protezione ( 2000/25000); - Omette le indicazioni obbligatorie ; pratiche commerciali scorrette ( 5000/50,000) in particolare uso di indicazioni vanti di proprietà medicamentose ( 10000/100,000) Omissione di sostanze utilizzate ( 5000/50,000) Omissione indicazione allergeni ( 25.000/150.000) Attribuzione origine italiana e omissione dell indicazione di origine ove prescritta ( 25.000/150.000) applicabilità con atti di esecuzione UE www.avvocatogaetanoforte.it 10

e il penale? Es. Omessa indicazione allergeni Art. 444 c.p Commercio di sostanze alimentari nocive delitto doloso o colposo (pericolo concreto per la salute pubblica) Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa. www.avvocatogaetanoforte.it 11

Pratiche commerciali scorrette Art. 515 c.p Frode in commercio delitto doloso Reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2065 www.avvocatogaetanoforte.it 12

Falso made in Italy Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci delitto doloso Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 L. 350/2003 www.avvocatogaetanoforte.it 13

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy» www.avvocatogaetanoforte.it 14

49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 www.avvocatogaetanoforte.it 15

Aspetti procedurali Competenza Regioni e Province ICQRF per materie di propria competenza Pagamento da parte dell operatore responsabile figurante in etichetta Violazioni successive alla prima non costituiscono reiterazione se commesse in tempi ravvicinati; Microimpresa paga al 50% Sequestro con obbligo rietichettatura Violazioni minori messa in mora adeguamento entro 30 gg www.avvocatogaetanoforte.it 16

GRAZIE PER L ATTENZIONE Via Garibaldi n 90 44121 Ferrara Tel. +39 0532/212049 Fax + 39 0532/416367 www.avvocatogaetanoforte.it www.avvocatogaetanoforte.it 17