- Primo Presidente f.f. - Presidente Sez. R.G /2015 Cron. )5 Gg 4. Dott. Maria Margherita CHIARINI. Dott. Camilla DI IASI.

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re, 11569 4 15 REPUBBLICAITALIANA INNOMEDELPOPOLOITALIANO LACORTESUPREMADICASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Dott. Renato RORDORF Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Maria Margherita CHIARINI Dott. Pietro CURZIO Dott. Camilla DI IASI Dott. Stefano PETITTI Dott. Biagio VIRGILIO Dott. Alberto GIUSTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA - Primo Presidente f.f. - Presidente Sez. Rel. R.G. 11454/2015 Cron. )5 Gg 4 Rep. Ud. 21.7.2015 sulla istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 14/2015, depositata il 10 marzo 2015, impugnata con ricorso iscritto al R.G. n. 11454/15 proposto da: rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Filippo Tortorici, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, viale Mazzini n. 134; contro iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti - revoca - istanza di sospensione - ricorrente - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avvocato Renato Tobia, presso lo studio del quale in Roma, viale Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliato; nonché nei confronti di con troricorrente PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA; - intimato -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 luglio 2015, dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, confermate in camera di consiglio dall'avvocato Generale Dott. Umberto Apice, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario; uditi gli Avvocati Filippo Tortorici, per il ricorrente, e Renato Tobia, per il resistente; udito il P.M., in persona dell'avvocato Generale Dott. Umberto Apice, il quale si è riportato, nel merito, alle conclusioni scritte, e ha concluso altresì per la improcedibilità del ricorso. Ritenuto in fatto L'Abogado iscritto all'ordine degli Abogados di Lucena (Spagna) dal 7 gennaio 2012, chiedeva in data 12 marzo 2012 l'iscrizione all'albo degli Avvocati stabiliti presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma di Roma, autocertificando l'assenza di carichi pendenti e di sentenze di condanna. In data 15 marzo 2012 il COA di Roma iscriveva l'istante all'albo degli Avvocati stabiliti e gli chiedeva di comprovare i requisiti autocertificati; cosa che l'abogado faceva depositando certificato generale del casellario e dei carichi pendenti presso il Tribunale di Alessandria. Acquisita informazione da parte della Procura di Perugia della pendenza di procedimenti penali nei confronti dello nonché di una sentenza disciplinare comportante la cancellazione, emessa nei confronti del medesimo avvocato dal COA di Trani, il COA di Roma richiedeva ulteriori accertamenti e, all'esito, con delibera dei 20 novembre 2012, revocava la sua iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli Avvocati stabiliti di Roma. L'Abogado proponeva ricorso al CNF che, con sentenza depositata il 10 marzo 2015, lo rigettava. In particolare, il CNF riteneva che la richiesta di iscrizione all'albo degli Avvocati stabiliti non facesse venire meno la necessità che il professionista fosse in possesso del requisito della condotta - 2 -

specchiatissima e illibata, prescritta dall'ordinamento forense (condotta irreprensibile ai sensi della legge n. 247 del 2012), anche per le sezioni speciali dell'albo degli Avvocati, non potendosi limitare la possibilità di verifica del requisito alla mera segnalazione al Consiglio dello Stato membro per i provvedimenti di competenza. Il CNF osservava, infatti, che se così fosse il COA nazionale non potrebbe svolgere alcun accertamento sul rispetto, da parte dell'iscritto alla sezione speciale, delle regole deontologiche. Nel merito, il CNF riteneva che i precedenti penali irrevocabili, unitamente alla falsa autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti per la iscrizione, giustificassero la decisione assunta dal COA. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma. Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione della esecutorietà della decisione impugnata. Acquisite le conclusioni della Procura generale, è stata fissata la trattazione della istanza per la camera di consiglio del 21 luglio 2015. In prossimità dell'adunanza camerale il COA di Roma ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso e dell'istanza per vizio della notificazione del ricorso e per mancata notificazione della istanza di sospensione. Quanto al ricorso, è sufficiente rilevare che ogni possibile invalidità della notificazione dello stesso risulta sanata dall'avvenuta costituzione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma. Quanto alla istanza di sospensione, è ben vero che la stessa è stata solo depositata dal ricorrente presso la cancelleria di questa Corte, e non notificata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 247 del -.3-

2012, il quale prevede che l'esecuzione delle decisioni del CNF considerate nel medesimo articolo può essere sospesa da queste Sezioni Unite, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente, sono state richieste al P.M. presso questa Corte le conclusioni scritte che sono poi state notificate al difensore costituito del COA di Roma, il quale ha quindi potuto svolgere le proprie difese nel merito della istanza di sospensione proposta. Tanto basta per escludere che vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e per ritenere, quindi, procedibile la richiesta di sospensione. 2. - Il ricorrente sostiene che il COA sarebbe sprovvisto di ogni potere in ordine alla iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti e rileva che le vicende considerate dal COA di Roma per revocare l'iscrizione erano relative a periodi precedenti alla iscrizione e quindi irrilevanti a fini disciplinari. 3. - Deve preliminarmente essere affermata l'ammissibilità della proposta istanza di sospensione, atteso che l'art. 36, comma 1, della legge n. 247 del 2012, attribuisce al CNF competenza giurisdizionale, tra l'altro, sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e che il comma 7 del medesimo articolo, come già rilevato, stabilisce che la proposizione del ricorso avverso le decisioni giurisdizionali del CNF non ha effetto sospensivo, prevedendo tuttavia, che l'esecuzione possa essere sospesa da queste Sezioni Unite, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente. 4. - L'istanza deve essere rigettata. Invero, a prescindere dalla questione se il COA possa procedere ad autonoma valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge nazionale per la iscrizione all'albo degli Avvocati anche con riferimento alle domande di iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli Avvocati stabiliti, e se, per effetto di tale autonoma valutazione, possa poi procedere in autotutela alla revoca della iscrizione già disposta, osta all'accoglimento della istanza, sotto il profilo della carenza del requisito del fumus boni iuris, il rilievo che l'iscrizione richiesta dal ricorrente all'albo degli Avvocati stabiliti appare connotata da elementi che lasciano fondatamente ipotizzare la natura abusiva della richiesta. - 4 -

, 4.1. - In proposito, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente ebbe a depositare, unitamente alla richiesta di iscrizione all'albo degli Avvocati stabiliti, una autocertificazione attestante la insussistenza di carichi pendenti e di condanne penali; che la segreteria del COA di Trani ha trasmesso al COA di Roma una sentenza disciplinare del 17 novembre 1992, con la quale era stata disposta la cancellazione dell'avvocato dal registro dei praticanti avvocati; che il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha inoltrato al COA di Roma una segnalazione circa l'esistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'abogado Tali circostanza non sono, nella loro obiettività, state contestate dal ricorrente, il quale invoca la preclusione di ogni valutazione, da parte del COA, in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità ai fini della iscrizione all'albo degli Avvocati stabiliti. 4.2. - Tale condotta, ad avviso del Collegio, appare ad una prima delibazione, strettamente finalizzata alla decisione sulla istanza cautelare, sintomatica dell'esistenza di un abuso del diritto. Invero, se deve escludersi l'abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita (Corte di Giustizia dell'unione europea, sentenza 17 luglio 2014, resa nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13), è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa. 1 r^ ( E, nella specie, la verifica di tali elementi effettuata dal CNF nella sentenza impugnata evidenzia la sussistenza di entrambi gli elementi, atteso che un cittadino che si trovasse nelle medesime non contestate condizioni dell'abogado Zagarni non potrebbe certamente svolgere l'attività che invece il ricorrente, con l'iscrizione nell'albo degli Avvocati stabiliti, poi revocata, avrebbe potuto svolgere; d'altra parte, emerge evidente la consapevolezza, da parte del ricorrente, della impossibilità di svolgere la professione di - 5 -

:, avvocato in Italia, se non attraverso un utilizzo improprio della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione, volte a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. 5. - In conclusione, deve ritenersi insussistente il fumus boni iuris per l'accoglimento della istanza cautelare, che va quindi rigettata. La regolamentazione delle spese del procedimento va rimessa alla decisione sul merito del ricorso. PER QUESTI MOTIVI La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza del CNF n. 14 del 2015. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 21 luglio 2015. -6-