Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:

Documenti analoghi
PARTE QUARTA - le forme del reato

Unità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza

DIRITTO PENALE I M - Z

R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale personalmente punizioni collettive personale soggettivo

La legge sul processo lungo

INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità

R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

Diritto oggettivo: insieme di norme giuridiche

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

4. È ammessa l «analogia» in diritto penale?

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU)

CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a

NORME SOCIALI Norme GIURIDICHE

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

quindici lezioni di diritto costituzionale

Rideterminazione della pena in materia di stupefacenti: quali i poteri del giudice dell esecuzione?, di Angela Della Bella

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

Modelli di costituzione: costituzioni ottocentesche e costituzioni moderne.

DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DIRITTO PENALE I A - L

PARTE SPECIALE Terza Sezione. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE

DIRITTI FONDAMENTALI (CORSO JEAN MONNET)

CAPITOLO PRIMO 1. Introduzione.

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Profili Penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli

VIG_CodicePenaleLeggiComplementari_2014_1.indb 63 11/03/

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo

DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE

Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Orbene, l articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le

Capitolo I INTRODUZIONE

La natura composita delle fonti

Seth Gecko. Diritto Penale Italiano. -Un introduzione- Università Imperiale l Osservatore Imperiale Editore

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Copyright Esselibri S.p.A.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

PERCORSO GUIDATO ALLO STUDIO DELLE NORME GIURIDICHE

I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - L' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO

G.A.M. S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO P A R T E S P E C I A L E K

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA


DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

INTRODUZIONE AL DIRITTO

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Parte prima FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI CAPO I LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

LA NORMA E I PRECEDENTI STORICI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO. PARTE PRIMA Nozioni introduttive. CAPITOLO 1 Introduzione. Brevi nozioni sul diritto penale in generale...3

TRIBUNALE DI NOVARA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA (VC) PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI

Premessa... pag. 5 Prefazione... 7

Libertà e diritti dei cittadini

Capitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI (Paolo Veneziani)

FONTE DEL DIRITTO NORME GIURIDICHE. È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

IL CONCORSO APPARENTE DI NORME.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M.

Le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE RECIDIVA RILIEVO AI FINI DEL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO

INDICE. Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO. CAPITOLO I La struttura del reato

LEZIONE DI PENALE FOCUS SULLA CORTE COSTITUZIONALE. a cura di Massimiliano Di Pirro

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

LA LEGGE PER MANDARE A CASA I DIPENDENTI PUBBLICI CHE NON LAVORANO C È GIÀ E DEVE SOLTANTO ESSERE APPLICATA: È LA LEGGE BRUNETTA

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Falso in bilancio: aspetti problematici della nuova fattispecie

Diritti dei cittadini e dei consumatori

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como

Sommario. Introduzione Origine ed evoluzione del diritto penale moderno PARTE PRIMA DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE XIII

DOMANDA DI ADESIONE A MEDIATORE DI CONCILIUM A.D.R.

Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

Transcript:

Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto penale: FUNZIONE del diritto penale è quella di assicurare la tutela degli interessi umani fondamentali CARATTERISTICA del diritto penale è quella di prevedere per la violazione dei suoi comandi e dei suoi divieti sanzioni che incidono direttamente o indirettamente su un bene di importanza fondamentale: la libertà personale. I valori, i principi espressi dalla Costituzione in materia di diritto penale hanno dunque la funzione di garantire i cittadini dal rischio di soprusi da parte dello Stato e dei suoi organi. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi: Principio della riserva di legge in materia penale Principio della determinatezza e tassatività della legge penale Principio di irretroattività della legge penale

Il principio della riserva di legge Art. 25 c. 2 e 3 Cost. «2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.» Art. 1 c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.» Art. 199 c.p. «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.» FONTI del diritto penale sono dunque soltanto le LEGGI, ovvero gli atti emanati dal Parlamento (leggi in senso formale), nonché i decreti-legge e i decreti delegati (leggi in senso materiale). Non sono invece ammissibili come fonti del diritto penale le LEGGI REGIONALI. Con riferimento alle FONTI SECONDARIE (cioè ai regolamenti governativi) da un lato deve escludersi la legittimità di regolamenti che incriminino condotte o che prevedano sanzioni; dall altro le fonti secondarie possono essere necessarie ed utili per integrare o specificare il contenuto del precetto posto dalla legge. La ratio di garanzia sottostante all art.25 Cost. non consente l incriminazione di condotte attraverso la CONSUETUDINE. Nemmeno la consuetudine a contenuto abrogativo può ritenersi ammessa perché si realizzerebbe una violazione del sistema di gerarchia fra le fonti.

Il principio di determinatezza e tassatività Art. 25 c. 2 Cost. «2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge [ ] Art. 1 c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.» Art. 14 Preleggi: «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» In base a questo principio (che peraltro può ritenersi implicito anche nell art. 25 co. 2 Cost.), i precetti e le sanzioni devono essere determinati nel modo più certo e preciso possibile, in modo che: ognuno possa orientare i propri comportamenti il giudice non sia dotato di eccessiva discrezionalità nell applicazione della legge. DETERMINATEZZA (valenza interna) riguarda il modo di costruzione della fattispecie, che deve prestarsi ad interpretazioni il più possibile univoche ESEMPI0: La Corte costituzionale ha utilizzato il parametro della determinatezza quando nel 1981, con la sentenza n. 96, ha dichiarato incostituzionale il delitto di plagio. (Art. 603 c.p.: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») TASSATIVITA (valenza esterna) impedisce la possibilità di riferire la norma ad ipotesi non ricomprese in essa. Il principio di tassatività si concretizza nel divieto di analogia, in base al quale le norme penali non si possono applicare al di fuori dei casi in esse stabiliti. N.B. In quanto principio di garanzia per il cittadino, il divieto di analogia vale soltanto per le norme incriminatrici.

Il principio di irretroattività della legge penale Art. 25 c.2 Cost. «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.» Art. 2 c.1 c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.» Art. 11 Preleggi «La legge non dispone che per l avvenire, essa non ha effetto retroattivo.» In virtù del principio di irretroattività, una legge penale non può essere applicata ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, così che: il potere legislativo non possa operare soprusi e discriminazioni incriminando condotte perfettamente lecite nel momento della loro realizzazione il cittadino possa orientare consapevolmente i propri comportamenti. In realtà il principio riguarda solo le norme sfavorevoli al reo, mentre non si applica alle norme favorevoli che, successivamente al fatto, abrogano la previsione incriminatrice o introducono un trattamento + favorevole per il reo. Queste disposizioni non si applicano alle leggi eccezionali o temporanee, che prevedono fattispecie o regole destinate a fronteggiare determinate situazioni di emergenza; in caso contrario, tali leggi perderebbero la loro la forza deterrente. Art. 2 c.2 e 3 c.p. «2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penali. 3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.» Art.2 c.4 c.p. «Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.»

Il principio di personalità della responsabilità penale Art. 27 c.1 Cost. «La responsabilità penale è personale.» Il principio ha due significati: vige un divieto di responsabilità per fatto altrui per infliggere una sanzione penale non è sufficiente la realizzazione materiale del reato, ma è necessaria la verifica dell elemento psicologico in capo all agente, dunque la possibilità di muovergli un rimprovero Presupposto della responsabilità penale è dunque la colpevolezza, che talora è ravvisabile perché il soggetto si è posto consapevolmente in contrasto il precetto penale, in altri perché avrebbe potuto e dovuto essere consapevole dell illiceità delle sue azioni Dunque forme di responsabilità oggettiva non sono conformi al precetto costituzionale: tuttavia, come vedremo, il nostro codice ne prevede alcune.

Il principio di umanità e la funzione rieducativa delle pene Art. 27 c.3 Cost. «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.» SENSO DI UMANITA FUNZIONE RIEDUCATIVA è un concetto in buona parte relativo al grado di sviluppo storico e culturale di una determinata civiltà, ma impone comunque il rispetto della dignità e della personalità del condannato ed il riconoscimento dei diritti non incompatibili con lo stato di detenzione. è una delle principali funzioni della pena. Certo non si può richiedere il ravvedimento interiore del soggetto, (perché esso non può essere imposto); rieducare significa recuperare il soggetto alla vita associata correggendone l antisocialità.lo strumento attraverso il quale si realizza la funzione rieducativi è il c.d. trattamento, termine polisenso, non privo di contraddizioni, che oggi indica l offerta di opportunità al condannato. Art. 27 c.4 Cost. «Non è ammessa la pena di morte.» Prima della l.cost. 1/2007, l art. 27 c.4 Cost. recitava: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». La pena di morte, per i reati previsti dal codice penale, è stata abrogata e sostituita con l ergastolo dal d. lgt. (decreto luogotenenziale) 224/1944. Solo con la 589/1994 n. 589, la pena di morte è stata abrogata e sostituita con la pena detentiva massima anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.