IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Vittorio Santoro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 29 maggio 2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO In data 01/04/2011, l interessato presentava formale reclamo all intermediario, lamentando la mancata applicazione del disposto di cui all art. 118 T.U.B. in relazione ad un libretto di risparmio postale nominativo aperto in data 12/08/2004. Più precisamente, spiegava che il 30/03/2011, in sede di aggiornamento del libretto, rilevava una discrasia tra i tassi di interesse attivi applicati dall intermediario al libretto di risparmio nel periodo 2009-2010 e quelli applicati in precedenza. Con il reclamo il cliente chiedeva, pertanto, che gli fosse offerto in visione il prospetto delle variazioni dei tassi di interesse del 2009 e 2010 applicati al libretto di risparmio, nonché che venisse effettuato il riaccredito, nel caso in cui il calcolo fosse risultato a lui sfavorevole, degli eventuali maggiori interessi calcolati secondo l aliquota applicata al periodo antecedente il 2009: tutte le successive variazioni, infatti, sarebbero risultate inefficaci perché non precedute da una comunicazione ai sensi dell art. 118 T.U.B. Il reclamo rimaneva privo di riscontro. Il cliente provvedeva, quindi, a presentare ricorso all ABF in data 12/08/2011, illustrando la vicenda nei termini appena esposti. Provvedeva a indicare, inoltre, i tassi di interesse applicati nel periodo 2009-10 al libretto di risparmio postale, così come gli erano stati comunicati presso alcuni uffici dell intermediario, senza specificare, tuttavia, se si trattasse di tassi netti oppure lordi: Anno 2009: gennaio tasso al 2,20%, non so se successivamente è diminuito non avendo ricevuto nessuna comunicazione. Tassi 2010: gennaio = 1,25%; dall 01/02 al 30/04 = 1%; dall 01/05 al 31/08 = 0,85%, dall 01/09 al 31/12 = 1%. Soggiungeva, inoltre, che la somma depositata sul libretto nel periodo 2009-10 era sempre rimasta costante nel tempo ed era pari ad Euro 44.000,00. Su tale capitale, risultava che gli interessi corrisposti fossero stati pari ad Euro 435,00 per il 2009 e ad Euro 310,00 per il 2010. Pag. 2/6
Il cliente chiedeva, dunque, che gli venisse riconosciuta la differenza, nel caso fosse risultata positiva, fra gli interessi a lui corrisposti sulla base del calcolo effettuato secondo i tassi indicati dall intermediario (che avevano subito variazioni) e quelli ante 2009. Ancora una volta indicava come dirimente, ai fini della propria richiesta, la mancata osservanza, da parte della resistente, della previsione di cui all art. 118 del D. Lgs. 385/1993. Con le proprie controdeduzioni, pervenute presso la Segreteria Tecnica dell ABF il 30/11/2011 (termine ultimo previsto per la loro ricezione: 21/11/2011), la resistente sottolineava come i libretti di risparmio postale fossero un prodotto della Cassa Depositi e Prestiti, la quale provvede annualmente a liquidare gli interessi sulla base delle somme depositate e annotate sul libretto. Proseguiva, poi, sostenendo che il tasso di interesse è suscettibile di variazione, così come previsto dall art. 11, comma 2, del Contratto di Collocamento del Libretto di risparmio postale, richiamando altresì l art. 9, commi 3 e 4 del D.M.E.F. del 06/10/2004, sulla scorta del quale le variazioni contrattuali sfavorevoli (ivi comprese quelle concernenti il tasso di interesse) sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e mediante avviso affisso negli Uffici Postali, oltre che sui siti web della CDP e Poste italiane. Inoltre, l intermediario segnalava la possibilità, in capo al cliente, di recedere dal contratto senza penalità entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle variazioni contrattuali. Nelle controdeduzioni veniva fornito il prospetto dettagliato delle variazioni dei tassi di interesse, riferito al periodo 2009-10, che si riporta qui di seguito: Infine, l intermediario riferiva che al libretto di risparmio postale in oggetto veniva applicata per il 2010 la classe di rendimento Oro, anziché quella normale denominata Giallo, permettendo di ottenere così una maggiorazione del tasso applicato nei vari periodi dello 0,50%. La resistente chiedeva così il rigetto della domanda formulata da controparte, dal momento che gli importi accreditati a titolo di interesse sarebbero stati calcolati in modo corretto e nell osservanza delle norme vigenti. Le controdeduzioni dell intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al cliente con mail del 23/12/2011. L esame del ricorso è avvenuto in prima battuta in occasione della riunione dell 8 maggio 2012. In quell occasione il Collegio ha ritenuto di sospendere il procedimento per chiedere all intermediario resistente di produrre copia del contratto di collocamento del libretto postale. A fronte della richiesta del Collegio, la convenuta ha inteso produrre copia del Contratto di collocamento del Libretto di Risparmio Postale intestato al ricorrente e da lui sottoscritto in data 12/08/2004. Pag. 3/6
DIRITTO La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell operato dell intermediario in merito alla variazione dei tassi di interesse applicati alle somme relative ad un libretto postale intestato al ricorrente. Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Risulta, anzitutto, pacifica in atti l esistenza del libretto di risparmio postale intestato al ricorrente, così come i movimenti intervenuti sullo stesso libretto nel 2010 e l ammontare dei tassi di interesse attivi applicati nel periodo 2009 2010. I tassi riportati dall intermediario nelle proprie controdeduzioni coincidono con quelli indicati dal cliente nel proprio ricorso e risultano inferiori rispetto a quelli goduti in precedenza (2,2% fino al febbraio 2009). Con le proprie controdeduzioni, l intermediario ha prodotto un modulo di un Contratto di collocamento del Libretto di Risparmio Postale Edizione Dicembre 2005. Tale modulo reca, sulla seconda pagina, la seguente formula: Il richiedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara di accettare specificamente: art. 7 (limiti di prelevamento in contanti); art. 8 (interessi); art. 11 (variazione delle condizioni contrattuali ed economiche del rapporto); art. 12, comma 2 (Foro competente). Secondo quanto previsto dall art. 11 (Condizioni contrattuali ed economiche e relative variazioni) delle Condizioni generali di contratto che regolano il collocamento dei libretti di risparmio postale: 2. La CDP si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche praticate sul libretto. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato sono comunicate agli intestatari mediante pubblicazione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti internet www.cassaddpp.it e www.poste.it.. Tali variazioni sono inoltre rese note alla prima occasione utile presso qualsiasi ufficio postale. Secondo la convenuta, in base a tale articolo, ai libretti sottoscritti e regolati dalle suddette disposizioni non si applicherebbe il disposto di cui all art. 118 T.U.B.. Dall esame della documentazione ricevuta dopo la sospensione del procedimento, risulta apposta la firma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e 1469-bis c.c., in calce all art. 12 (Variazione delle condizioni economiche del rapporto). Tra la documentazione inoltrata risulta anche il Foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Libretti di Risparmio Postale sottoscritto dal cliente, documento dal quale si evince che il deposito è disciplinato dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002. Tale decreto prevede, all art. 3 (Interessi) che: 1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di risparmio postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284. 6. Le variazioni dei tassi di interesse sono stabilite con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo e producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di variazione. Inoltre, all art. 11 (Tassi di interesse) del suddetto decreto, si legge che: 2. I tassi di interesse possono essere modificati con la procedura di cui al precedente art. 3, comma 6. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, pare potersi convenire con quanto affermato dall intermediario resistente in ordine alle modalità di comunicazione della variazione del tasso di interesse applicato alla tipologia di rapporto in essere con il ricorrente. Infatti, secondo quanto disposto nel Decreto Ministro Economia 6.10.2004 ( Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti ), Pag. 4/6
all art. 9 (Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale): 3. Le comunicazioni della CDP S.p.a. ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP S.p.a. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. 4. Se nei contratti e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile [ ]. Disposizione dal tenore analogo è anche sancita dal D.M.E.F. del 3 febbraio 2011 n. 117 (Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla Deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), ove, all art. 14 (Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003), si è previsto che: h) l'articolo 11 è cosi sostituito: «Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali nei rapporti al portatore) l. Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 118 del TUB sono comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario e sul sito internet di quest'ultimo, ove esistente". Tuttavia, nel caso che ne occupa, aspetto determinante per la soluzione della controversia appare non tanto quello delle modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali profilo in merito al quale, come appena chiarito, può convenirsi con quanto affermato dall intermediario resistente quanto, piuttosto, quello dell esistenza stessa del potere di apportare tali variazioni. Com è noto, lo ius variandi riconosciuto agli intermediari seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto (ai sensi dell art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993) è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell altra parte, indipendentemente dall accettazione o del rifiuto di quest ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali. Nel caso di specie, è stata prodotta la copia del contratto stipulato inter partes, cosicché risultano elementi sufficienti a supporto della convenzione pattizia inerente la ricorrenza dello ius variandi in capo all intermediario. Ciò rileva sia che si ritenga che alla convenuta si applichino gli artt. 115 ss. T.U.B., sia che, al contrario, la si ritenga assoggettata al regime speciale previsto dall art. 11 del Contratto di collocamento del Libretto di Risparmio Postale. Infatti, sia nel regime ordinario sia in quello speciale, presupposto imprescindibile è che il cliente abbia espressamente approvato la clausola che contiene la disciplina dello ius variandi. Pag. 5/6
La circostanza de qua è stata, infine, dimostrata nel presente procedimento, con la necessaria conseguenza che le doglianze del ricorrente non possono, per questo motivo, essere accolte. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6