CCNL Tds Confcommercio - QUADRO SINOTTICO

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FERIE. Si tratta di un DIRITTO indisponibile vale a dire che il lavoratore non può rinunziarvi e il datore di lavoro deve concederle COSA ASPETTA?

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RICHIESTE INIZIALI DI CONFCOMMERCIO IPOTESI DI ACCORDO CCNL TDS del 26 febbraio 2011 sottoscritta da Confcommercio FISASCAT e UILTUCS Malattia e abuso della malattia: possibilità, per le aziende, di uscire dal sistema INPS (risparmiando il versamento contributivo del 2,44%) e farsi carico completamente del pagamento della malattia. Per contrastare l abuso pagamento dei primi tre giorni di malattia al 100% per due eventi di malattia, al 50% dal terzo evento e cessare il pagamento per i successivi eventi. Copertura economica per ulteriori 30 giorni di malattia per gravi patologie. Part Time: introduzione del Part time week end 16 ore (sabato e domenica). Part time 8 ore settimanali per studenti e part time con altro rapporto di lavoro da collocare alternativamente di sabato o di domenica. Riconoscimento maggiorazione del 40% per lavoro supplementare svolto in coincidenza a ipotesi di lavoro in cui si sommano doppie maggiorazioni Periodo di prova: ampliamento della durata pari a 30 giorni per tutti i livelli contrattuali a partire dal VII fino al II livello. Malattia e abuso della malattia: possibilità, per le aziende, di corrispondere direttamente, in sostituzione dell INPS, il trattamento economico di malattia (risparmiando il versamento contributivo del 2,44%). Le parti affidano ad una commissione il compito di valutare, entro 12 mesi dall accordo, ulteriori facoltà connesse all esonero del pagamento del contributo INPS (cioè la possibilità anche di istituire un fondo di supporto). Per contrastare l abuso pagamento dei primi tre giorni di malattia (carenza) al 100% per i primi due eventi di malattia, al 50% per il terzo e quarto evento e cessazione del pagamento dal quinto evento. Non si computano, gli eventi morbosi dovuti a: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, evento malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 gg, sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che necessitano di terapie salvavita. Si prevede la copertura economica per ulteriori 60 giorni per le patologie sopra indicate. Part Time: Part time 8 ore settimanali per studenti e part time con altro rapporto di lavoro da collocare alternativamente di sabato o di domenica. Periodo di prova: Ampliamento della durata dagli attuali 45 a 60 giorni per IV e V livello, da 30 a 45 giorni per VI e VII livello Dimissioni il lavoratore che rassegna le proprie dimissioni avrà un periodo di preavviso più breve in base all anzianità aziendale e al livello di inquadramento. Lavoro domenicale: sostituire, all art 141 del vigente CCNL, la percentuale (30%) con un numero fisso di 25 domeniche. Superamento della transitorietà del modello previsto dall art 141. Lavoro domenicale: Si riconosce la validità di tutti gli accordi di livello territoriale o aziendale effettuati dopo il CCNL 18 luglio 2008. In attesa di realizzare la contrattazione di II livello in materia, le domeniche che 1

possono essere richieste a ciascun lavoratore che ha il riposo settimanale coincidente con la domenica è complessivamente pari alla somma delle domeniche originariamente previste dal D. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dal 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Ferie: riduzione a 4 settimane (24 giorni annui). Ferie: resta l attuale condizione. Quadri a partire dal 1 gennaio 2013 aumento di 10,00 per 14 mensilità dell indennità di funzione. Contrattazione di secondo livello introduzione di alcuni indicatori di coerenza che ribadiscano il concetto della non ripetitività e dell alternatività delle materie della contrattazione di II livello. L impianto proposto prevede che il contratto nazionale mantenga, in maniera inderogabile, una serie di diritti indisponibili: i minimi tabellari (distribuzione in 14 mensilità della retribuzione, il divisore orario, ecc), la base di calcolo, il numero delle ferie, i Rol per 32 ore annue (ex festività), ecc. Dalla contrattazione di II livello devono essere esclusi, e quindi non possono essere trattati: permessi retribuiti, premi fissi, quote Covelco, costi bilateralità, monte ferie, indennità fisse limitatamente a quelle già disciplinate dal CCNL. Sulle restanti materie è possibile discutere con ogni modalità anche quella derogatoria. Contrattazione di secondo livello vengono indicati i criteri guida di questo livello di confronto: materie demandate al II livello aziendale e territoriale - in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e che comunque non devono essere già trattate al livello nazionale; non sovrapponibilità e alternatività della contrattazione territoriale e aziendale; determinazione di incrementi economici di natura variabile che hanno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di competitività; impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. I contenuti della contrattazione aziendale o territoriale saranno quelli demandati espressamente dal CCNL (da un esame del testo e degli istituti che non hanno subito modifiche, a titolo solo indicativo, le materie sono quelle dei permessi per dirigenti sindacali, il diritto di precedenza per i contratti a termine, il part time per la parte relativa alla durata dell orario di lavoro, il riposo giornaliero, il lavoro domenicale, le deroghe sull utilizzo dei contratti a termine per avvio di nuove attività). Nell ambito del secondo livello aziendale o territoriale potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. La contrattazione territoriale, o in alternativa, l elemento economico di garanzia si applica ad aziende che anche nell ambito di una provincia hanno più unità produttive fino a 30 dipendenti. La contrattazione aziendale, o in alternativa, l elemento economico di garanzia, si applica alle aziende che, anche nell ambito della stessa provincia, hanno più unità produttive superando i 30 dipendenti. Le due tipologie indicate sopra, che hanno unità produttive distribuite in più province, in assenza di contrattazione aziendale, possono avvalersi della contrattazione territoriale delle singole province dove sono ubicate le unità produttive o applicare a tutte le unità produttive il contratto 2

territoriale della provincia dove è presente la sede legale e, comunque, in alternativa a queste ipotesi, potranno applicare l elemento economico di garanzia. Deroghe al Contratto Nazionale in caso di crisi aziendale (fallimento, concordato, ricorso ad ammortizzatori, ecc) e di sviluppo (acquisizioni, nuove aperture, ecc) sospensione automatica da parte dell azienda per 24 mesi di alcuni istituti del CCNL: (maturazione scatti di anzianità, maturazione permessi retribuiti sopra le 32 ore annue, la maturazione del passaggio dal V al IV livello per le figure previste dal ccnl, elementi retributivi e/o delle maggiorazioni derivanti dalla contrattazione aziendale o territoriale, riconoscimento nella misura del solo 10% di tutte le maggiorazioni previste dal CCNL cioè lavoro domenicale, lavoro supplementare, festivo, notturno, ecc. Diritti Sindacali completare il percorso per arrivare alle composizione delle RSU in luogo delle RSA prevedendo un termine entro cui le RSA decadono dalla funzione. Razionalizzazione dei permessi sindacali attraverso la individuazione di un monte ore di fruizione. Collegato Lavoro: adeguamento e integrazione delle norme su conciliazione, certificazione dei contratti, clausole compromissorie, l attribuzione all arbitrato delle competenze sulle clausole compromissorie. Revisione del codice disciplinare e implementazione delle tipizzazioni dei licenziamenti. Deroghe al Contratto Nazionale: nella contrattazione di II livello possono essere raggiunte intese in deroga al ccnl finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività, ed efficienza delle imprese su: tutto il mercato del lavoro (escluso l apprendistato); classificazione del personale, passaggio di qualifica, assunzione, periodo di prova; tutte le regole relative allo svolgimento del rapporto di lavoro cioè orario (escluso la fissazione dell orario normale settimanale e l'orario di lavoro dei minori), riposo giornaliero, flessibilità dell orario, banca ore, lavoro straordinario, riposo settimanale, festività, permessi retribuiti sopra le 32 ore, ferie (escluso la determinazione del periodo annuale, loro retribuzione e registro ferie), congedi, aspettative, diritto allo studio, missioni e trasferimento. A questo si aggiunge la possibilità, nei casi di crisi, sviluppo, occupazione, situazioni legate al Mezzogiorno, di fare intese di II livello che possono derogare o sospendere istituti del CCNL con esclusione solo di alcune materie: la retribuzione nazionale, 13^ e 14^, i permessi derivanti dalle 4 ex festività (32 ore annue),i diritti di informazione e consultazione, le norme sulla contrattazione, gli strumenti paritetici nazionali, la bilateralità, le materie legate alla salute e sicurezza della dignità della persona, il sistema delle procedure per la composizione di controversie, i contributi da erogare agli enti e fondi nazionali, la fissazione dell orario normale settimanale (40 ore) e l orario di lavoro dei minori. Diritti Sindacali: resta l attuale condizione ma la materia rientra tra quelle per cui è possibile effettuare intese derogatorie o di sospensione nel II livello di contrattazione. Collegato Lavoro: Adeguamento e integrazione delle norme del Collegato Lavoro. Sarà costituita presso gli Enti Bilaterali la commissione di certificazione. Possono essere pattuite, nell ambito dei contratti individuali di lavoro, clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro. Sono escluse da tale previsione:i licenziamenti, gli 3

Scatti di anzianità: passare dagli attuali 10 scatti triennali a 8 scatti quadriennali. infortuni e le malattie professionali, il mobbing, le molestie sessuali, maternità e paternità. Le clausole devono essere certificate. A quanto previsto dal l. 183/2010 si aggiunge l esclusione, dalla stipula delle clausole compromissorie, per le lavoratrici dall inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il collegio arbitrale si pronuncia secondo equità. Scatti di anzianità: resta l attuale condizione ma rientra tra le materie su cui è possibile effettuare intese derogatorie o di sospensione nel II livello di contrattazione. Bilateralità e Welfare contrattuale: è stata introdotta la penalità per le aziende che omettono il versamento delle quote a Enti e Fondi. Nel caso di Fondo EST e QUAS, le aziende che omettono il versamento devono alternativamente o erogare mensilmente al lavoratore un elemento di distinto della retribuzione per 14 mensilità (rispettivamente 10,00 e 30,00) o assicurare le medesime prestazioni sanitarie garantite dai rispettivi Fondi sulla base del nomenclatore. Fondo EST: eliminare il pagamento da parte delle aziende della quota una tantum (euro 30,00) per iscrizione dei lavoratori al fondo. Fondo EST: il pagamento della quota una tantum ( 30,00) per l iscrizione dei lavoratori non è più dovuta e resta solo per le aziende che iscrivono per la prima volta i propri dipendenti al fondo. Dal 1 gennaio 2014 viene equiparato il contributo tra part time e full time a carico delle aziende (da 7,00 a 10,00). Dal 1 giugno 2011 il lavoratore inizierà a versare un contributo al fondo pari ad 1,00 mensile che sarà incrementato di 1,00 dal 1 gennaio 2012. Cassa sanitaria QuA.S da giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è di 350,00 a carico del datore di lavoro e di 56,00 a carico del lavoratore. Sfera di applicazione classificazione nuove figure richiesta di introduzione del livello v per allestitore di commissioni nei magazzini d ingrosso medicinali con l ausilio di supporti informatici; introdurre alcune figure del settore informatico; normare per il settore ICT la reperibilità rinviando però il riconoscimento economico della reperibilità stessa e del servizio di assistenza. Sfera di applicazione classificazione nuove figure la sfera di applicazione si divide tra aziende del settore commercio e aziende del settore servizi. Vengono messi in evidenza nel primo blocco la vendita dei veicoli e nel secondo il settore ICT. Il lavoro sulle nuove figure professionali e di revisione dell attuale classificazione viene demandata ad una commissione che deve svolgere la propria attività durante la vigenza del contratto. Alla commissione viene demandato anche l approfondimento sull istituto della reperibilità per il settore ICT. 4

Permessi retribuiti (P.I.R) applicare a tutti i nuovi assunti la stessa disciplina dell apprendistato per la maturazione graduale dei permessi retribuiti (48 mesi) Permessi retribuiti (P.I.R): a tutti i nuovi assunti saranno mantenute le ore di permesso derivanti dalle 4 ex festività (32 ore annue) e le restanti ore annue di permesso saranno riconosciute al 50% dopo due anni dall assunzione e il 100% dopo 4 anni di assunzione. Si specifica che per le trasformazioni di contratti di inserimento, apprendisti e contratti a termine l anzianità dei 48 mesi decorre dalla prima assunzione. PARTE ECONOMICA Aumenti retributivi: applicato l indicatore IPCA che comporta una aumento retributivo a regime (nei tre anni di vigenza del ccnl) di 86,00 al IV livello. Gli importi saranno scaglionati in: 1/01/11 10,00 1/09/11 13,00 1/04/12 15,00 1/10/12 16,00 1/04/13 16,00 1/10/13 16,00 Gli aumenti retributivi sono riparametrati per gli altri livelli e gli arretrati saranno erogati nel mese di marzo 2011. Elemento economico di garanzia: sarà riconosciuto per le aziende che non sviluppano la contrattazione di II livello. L importo è una tantum a copertura di tutta la vigenza contrattuale (1/1/2011-31/12/13) e sarà erogato a novembre 2013. Gli importi sono diversificati per dimensione aziendale e raggruppati per classificazione: Aziende fino a 10 dipendenti Quadri, I e II liv. 115,00 III e IV liv. 100,00 V e VI liv. 85,00 Aziende a partire da 11 dipendenti Quadri, I e II liv. 140,00 III e IV liv. 125,00 V e VI liv. 110,00 Gli importi devono essere riproporzionati per i part time 5