Studio Associato di Consulenza Aziendale Dottori Commercialisti Dott. Gianpiero Perissinotto Dott.ssa Monica Lacedelli Via degli Agricoltori n. 11 32100 Belluno tel: 0437/932080 fax: 0437/932095 E-mail: info@scacommercialisti.it Belluno, 22 novembre 2013 Spettabili Clienti dello Studio Associato di Consulenza Aziendale Loro sedi Circolare n. 30/2013 Oggetto: comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e finanziamenti soci entro il 12 dicembre 2013. Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla della scadenza del prossimo 12 dicembre 2013 per l invio della comunicazione dei beni dell impresa (autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili) concessi in godimento ai soci della società o ai familiari dell imprenditore, nonché la comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle Società partecipate. Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti. In particolare, i provvedimenti approvati sono i seguenti: provvedimento n. 94902/2013 relativo alla comunicazione dei beni in uso ai soci; provvedimento n. 94904/2013 relativo alla comunicazione dei finanziamenti. La comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari La comunicazione che dovrà essere tramessa interessa tutti i soggetti che esercitano attività d impresa in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile. Sono, esclusi dall obbligo i professionisti (anche in forma associata), le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un attività d impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari. L obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell imprenditore. A tale riguardo precisiamo che: risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella Società; la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella Società concedente solo indirettamente; 1
la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell imprenditore); la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall impresa concedente, dal socio o dal familiare dell imprenditore. Secondo quanto chiarito dalla C.M. n. 24/E/12 rientrano nella nozione di familiare: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore); gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore. Per le società fiduciarie ed i trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente. Beni oggetto della comunicazione In linea generale, si deve comunicare l utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell imprenditore individuale nel corso del periodo d imposta 2012; da notare che il bene può essere stato concesso in uso anche prima del 2012, in questo caso se perdura il godimento nel 2012 scatta l obbligo di comunicazione. La comunicazione è obbligatoria quando il socio/familiare utilizza il bene dell impresa senza pagare un congruo corrispettivo, realizzandosi un reddito diverso ex art 67 TUIR in capo all utilizzatore; nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato all utilizzatore, la comunicazione non dovrà essere effettuata. Se concessi in godimento, rientrano nell ambito applicativo della disposizione: i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società); i beni strumentali; i beni meramente patrimoniali (ad esempio gli immobili abitativi non utilizzati direttamente dall impresa). Rileva tanto l uso esclusivo quanto l uso non esclusivo. Beni oggetto della comunicazione Autovetture Altri veicoli Unità da diporto aeromobili Unità da diporto Immobili Altri beni (ad esempio telefoni, computer Solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00 portatili, tablet) Sono esclusi dalla predetta comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit; i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale; i beni concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del modello, di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'iva; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo un identica modulistica, è disciplinata da un provvedimento distinto, stante la ricordata autonomia dei due obblighi. 2
Diversamente da quanto avviene per la comunicazione dei beni in godimento, non è prevista la possibilità che l adempimento possa essere effettuato dal socio che effettua il finanziamento o la capitalizzazione ma solo dall impresa, che è tenuta alla presentazione telematica del modello. Non sono oggetto di comunicazione: i finanziamenti eseguiti dalla Società al socio; i finanziamenti eseguiti dal socio alla Società quando il socio non è persona fisica; i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale). Al fine di semplificare l adempimento, è stato previsto che l obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nel corso dell anno 2012 l ammontare complessivo dei versamenti effettuati sia pari o superiore ad 3.600, distintamente assunti. Per finanziamenti si intendono le somme prestate alla Società a qualsiasi titolo, sia fruttifere che infruttifere. Per capitalizzazioni si intendono le somme versate alla Società per rafforzare il patrimonio (ad esempio versamenti in conto copertura perdite, in conto futuro aumento capitale, rinunce alla restituzione di finanziamenti erogati in precedenza). Le operazioni già in possesso dell Amministrazione finanziaria, quali gli atti di finanziamento o capitalizzazione sottoposti a registrazione, sono esclusi dall obbligo di comunicazione telematica. Trattasi, ad esempio, di versamenti in conto capitale ovvero di contratti di finanziamento registrati presso l Agenzia delle Entrate. Sanzioni Le sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano in caso di omessa comunicazione ovvero di trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. In particolare l art.2, co.36-sexiesdecies del D.L. n.138/11 stabilisce che: per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36- quinquiesdecies (ossia il reddito che l utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale); qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di 258; per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di 258 prevista dall art.11 del D.Lgs. n.471/97. Si invitano, pertanto, i gentili Clienti a voler segnalare allo scrivente Studio le informazioni necessarie, ovvero l intenzione di provvedere in proprio all adempimento in esame. Al riguardo, riportiamo: q una lettera da rinviare allo Studio, debitamente compilata, nel caso siate tenuti alla comunicazione; q una lettera da rinviare allo Studio, debitamente compilata, nel caso NON siate tenuti alla comunicazione. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento fossero necessari. L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Studio Associato Perissinotto - Lacedelli 3
LETTERA DA RINVIARE ALLO STUDIO PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE Intestazione Società/socio......... Spett.le Studio Associato di Consulenza Dott. Gianpiero Perissinotto, Dott. Monica Lacedelli Via degli Agricoltori n. 11 32100 Belluno (BL) OGGETTO: Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti alla Società In relazione alla comunicazione all Anagrafe tributaria di cui all art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai beni dell impresa concessi in uso a soci o familiari dell imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate nel periodo d imposta 2012. Denominazione sociale impresa concedente Identità del socio ( o familiare del socio) utilizzatore del bene (1) Descrizione del Contratto e Identificativo corrispettivo Valore di Tassazione bene (2) utilizzo (3) del bene (4) mercato in dichiarazione come reddito diverso (5) 4
Descrizione del finanziamento/capitalizzazione (6) Data dell erogazione Importo 1) Compilare una Scheda per ogni socio. 2) Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA. 3) Indicare se si tratta di comodato, caso d uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l utilizzo esclusivo o non esclusivo. 4) Indicare: a. per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio; b. per le unità da diporto, i metri; c. per gli aeromobili, la potenza motore in kw; d. per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella. Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in uso. 5) Indicare se a fronte dell utilizzo del bene è stato indicato in dichiarazione (Modello Unico 2013) il reddito diverso nel caso in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. 6) In via prudenziale, indicare sia gli apporti verso la società che gli apporti dalla società al socio Firma... 5
LETTERA DA INVIARE AL STUDIO PER NON EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE Intestazione Società/socio Spett.le Studio Associato di Consulenza Dott. Gianpiero Perissinotto, Dott. Monica Lacedelli Via degli Agricoltori n. 11 32100 Belluno (BL) OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni della società ai soci In relazione alla comunicazione all Anagrafe tributaria di cui all art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, informo che nel corso del 2012 alcun bene di proprietà della società è stato in uso a soci o a familiari degli stessi. Firma... 6