Il FINANZIAMENTO DEI SOCI



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Il FINANZIAMENTO DEI SOCI di Mauro Tortorelli Il capitale utilizzato dall impresa per il raggiungimento dei propri fini si suddivide in due macro-categorie a cui corrispondono diversi effetti giuridici ed economici: il capitale di rischio (o capitale proprio o capitale di conferimento); il capitale di credito. Il capitale di rischio comprende il capitale di conferimento e l autofinanziamento (l autofinanziamento ha origine dagli utili prodotti, non distribuiti ai soci, ma destinati alla formazione delle riserve). Il primo è costituito dagli apporti dei soci destinati ad essere vincolati in modo permanente nel patrimonio dell azienda. In capo al socio, i conferimenti a tale fine eseguiti comportano il diritto: a partecipare alla ripartizione degli utili prodotti dall impresa; al rimborso del capitale conferito in sede di riduzione del capitale sociale ovvero di recesso o di sua esclusione; al rimborso del capitale conferito, in sede di liquidazione della società, previo soddisfo dei creditori sociali. Il capitale di credito è invece costituito dalle erogazioni effettuate a favore dell impresa, di norma, da soggetti estranei alla compagine sociale. A fronte del capitale ricevuto, la società riconosce ai suoi creditori il diritto alla: remunerazione del capitale nell entità e nei modi concordati; restituzione del capitale con priorità rispetto al rimborso ai soci del capitale di rischio. Nella prassi è in uso, soprattutto nelle società di piccole e medie dimensioni, sopperire al fabbisogno finanziario oltre che con il ricorso a terzi (banche, fornitori) anche con l acquisizione della disponibilità direttamente dai soci, sia sotto forma di finanziamento e sia sotto forma di versamenti atipici. Il finanziamento dei soci, come osservato, è una operazione distinta da quella del conferimento di capitale di rischio. Invero, a differenza di quest ultimo, con il finanziamento la società si obbliga, di norma, a remunerare il capitale ricevuto pattuendone il rimborso 1. I VERSAMENTI DEI SOCI TRA CONFERIMENTI DI CAPITALE, VERSAMENTI ATIPICI E FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ In termini generali i versamenti dei soci rappresentano somme di denaro, (raramente sono costituiti da diritti di credito o beni in natura) erogate a vantaggio della società partecipata per accrescerne la dotazione finanziaria necessaria per l equilibrato svolgimento della gestione. Tra i versamenti dei soci distinguiamo (Figura 1): i conferimenti del capitale sociale, iniziale e successivi alla costituzione; i versamenti atipici; i finanziamenti. (Figura 1) I CONFERIMENTI DI CAPITALE I conferimenti di capitale sociale assolvono alla funzione di: dotazione dei mezzi necessari per il conseguimento dell oggetto sociale; garanzia per i creditori del soddisfacimento delle obbligazioni assunte dalla società. PRATICA FORMULARIO 1) L operazione è assimilabile al contratto di mutuo di cui ne apprende la disciplina dettata dall art. 1813 e seguenti del Codice Civile. 45

FIGURA 1 Versamenti dei soci Conferimenti di capitale Versamenti atipici Finanziamenti FORMULARIO PRATICA I VERSAMENTI ATIPICI I versamenti atipici, al pari dei conferimenti, hanno lo scopo di dotare la società dei mezzi necessari per lo svolgimento dell attività, distinguendosi dai conferimenti per i minori formalismi che presiedono all operazione. Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, tra la concessione a favore della società di un mutuo da parte dei soci e l aumento del capitale sociale sottoscritto la prassi ha elaborato una terza via, costituita da versamenti, variamente denominati, la cui comune caratteristica è di incrementare il patrimonio della società senza riflettersi sul capitale nominale e quindi senza assoggettarsi ai vincoli di legge propri del capitale sociale in senso stretto (si veda Cassazione, Sentenza 19 marzo 1996, n. 2314). I FINANZIAMENTI I finanziamenti sono tesi a: dotare la società di ulteriori mezzi, sotto forma di prestiti, per il conseguimento dell oggetto sociale; garantire ai soci una pretesa creditoria sul patrimonio sociale concorrente con quella dei terzi (creditori). La giurisprudenza e la dottrina considerano legittima una tale forma di finanziamento (contratto di mutuo tra socio e società), in forza: dell assenza di una disposizione di legge che impone alla società l iniziale conferimento di un adeguato capitale sociale rispetto all attività indicata nell oggetto sociale (si veda Trib. Milano, 5.12.1988); dell autonomia contrattuale di cui all art. 1322, Codice Civile che consente alla società ed ai soci di effettuare apporti diversi rispetto a quello del capitale nominale. In merito la Corte di Cassazione con Sentenza 04.08.1995, n. 8587 ed anche 19.03.1996, n. 2314 precisa che: alla autonomia privata sono consentiti, nelle società di capitali, conferimenti atipici e ciò sia nel senso che si tratta di conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti per la costituzione delle società e per l aumento del capitale sociale, sia perché sono conferimenti destinati ad incrementare il patrimonio della società fuori dal capitale Seppure sotto il profilo giuridico l apporto del capitale di credito rappresenti un negozio legittimo, nella prassi l uso di una terminologia impropria, atecnica da parte dei soggetti interessati (società e soci) in sede di redazione di bilanci, note integrative e delibere assembleari, rende difficoltosa la (reale) qualificazione dell operazione compiuta. In merito la Fondazione ARISTEIA, del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, nel Documento. n. 62, La disciplina dei finanziamenti dei soci rileva l uso generico di denominazioni quali soci conto anticipi, soci conto finanziamento, soci conto finanziamenti infruttiferi, versamenti in conto capitali, versamenti in conto futuro aumento capitale. LA NATURA DEI VERSAMENTI DEI SOCI Sotto il profilo contabile la giurisprudenza di legittimità e la dottrina concordano nel ritenere che la rilevazione dei versamenti ricevuti: in conto futuro aumento di capitale, in conto aumento di capitale nel bilancio della società partecipata ; ed a fondo perduto, al pari di tutti i versamenti effettuati a titolo di capitale di rischio, non possono transitare nel conto economico perché rappresentano apporti destinati a confluire in riserve del patrimonio netto della società (Cass. 19 mar- 46

zo 1996, n. 2314), da indicare separatamente dalle altre voci del patrimonio netto (riserva legale e/o statutaria) al fine di poter essere agevolmente riconoscibili da terzi. In passato, erano sorti dubbi riguardo la loro collocazione contabile nel patrimonio netto a causa, essenzialmente, della normativa fiscale che riteneva di non considerare sopravvenienza attiva (e quindi ricavo) i versamenti in denaro o in natura effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale. La circostanza che i versamenti in questione non fossero considerati sopravvenienze attive induceva il lettore a considerare gli stessi componenti attivi del reddito e, quindi, di natura non patrimoniale. Sul punto, la dottrina non ha mancato di precisare che la norma tributaria tendeva non a riconoscere la natura di componente positivo del reddito dei versamenti in questione, ma semplicemente a puntualizzarne la natura fiscalmente non rilevante laddove fosse stato fatto (comunque) transitare nel conto economico, con necessità di operare una diminuzione dell utile di esercizio nella dichiarazione dei redditi. Di contro, sotto il profilo squisitamente contabile, la dottrina ed i principi contabili, che sono l espressione della migliore prassi, hanno precisato che i versamenti dei soci non rappresentano componenti positivi del reddito. Da un lato, perché i ricavi derivano da cessioni a terzi di beni o servizi e, al limite, sotto tale profilo i versamenti in conto capitale dei soci costituirebbero dei costi (e non dei ricavi) quali operazioni riconducibili alla provvista (e non all impiego) dei fattori produttivi. Dall altro lato, perché la provvista da terzi di fattori produttivi comporta per l azienda il pagamento di un corrispettivo. All opposto, ciò non accade nei conferimenti di patrimonio, come i versamenti dei soci, che non prevedono né la corresponsione di una remunerazione a loro favore né, tanto meno, la restituzione del capitale di rischio conferito. Per concludere, per la migliore prassi contabile, i versamenti atipici dei soci esprimono dei valori monetari conferiti a tempo indeterminato a vantaggio della società, al pari del capitale sociale, sicché essi non rappresentano componenti attivi di reddito, ma apporto di patrimonio. (Figura 2) IL VERSAMENTO A FONDO PERDUTO Il versamento a fondo perduto rappresenta un generico conferimento che i soci eseguono a favore della società per dotarla di nuovo capitale di rischio, senza procedere ad un formale aumento di capitale sociale ed a prescindere da qualsiasi eventuale successivo intervento sul capitale sociale. In tal senso anche la giurisprudenza: Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315; App. di Milano, 13 febbraio 982, Trib. di Torino, 19 giugno 1981, Trib. di Milano, 25 luglio 1988, App. di Bologna, 16 febbraio 1992. Esso si caratterizza per l assenza di una specifica pattuizione che preveda l obbligo di restituzione ai soci del versamento effettuato e per essere un operazione snella e meno onerosa di quella dell aumento del capitale sociale, perché non richiede l adozione obbligatoria di una delibera di assemblea o di un altro atto formale. In merito la Giurisprudenza (Trib. Genova, 12 febbraio 2002 e in tal senso Trib. Roma, 11 febbraio 1995) ha precisato che Né certamente è necessario adottare, per la validità del contratto (atipico conferimento di capitale) in esame una delibera assembleare o porre in essere altro atto formale da cui risulti il versamento dei soci. PRATICA FIGURA 2 Versamenti atipici dei soci FORMULARIO Non rappresentano componenti positivi di reddito Apporto di patrimonio 47

La dottrina maggioritaria considera disponibili le riserve costituite con i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci. Ne consegue che l assemblea dei soci può deliberarne un particolare utilizzo o disporre per la loro restituzione 1. In tal caso, la restituzione ai soci dei versamenti a fondo perduto (nelle more della vita sociale o al termine della fase della liquidazione), avviene in misura proporzionale al capitale sociale sottoscritto dai soci e non con riferimento all ammontare delle somme effettivamente versate da ciascuno di essi 2. Dal lato contabile, il versamento a fondo perduto si configura come una riserva di capitale. In bilancio si colloca all interno del patrimonio netto, al punto VII altre riserve in una apposita voce di solito denominata versamento soci in conto capitale. FORMULARIO PRATICA SP C.IV.1 SP A.VII Banca c/c a Riserva v.to soci a fondo perduto Per versamento dei soci a fondo perduto. Può verificarsi l ipotesi che il conferimento a fondo perduto sia finalizzato alla copertura di perdite, correnti o pregresse. In tal caso, nella prassi contabile, la voce assume la denominazione di versamento soci per copertura perdite di esercizio. Sotto il profilo contabile il versamento dei soci, effettuato a copertura perdite, rappresenta una riserva di capitale da iscriversi nel patrimonio netto sotto la voce altre riserve 3. SP C.IV.1 SP A.VII Banca c/c a Riserva v.to per copertura perdite Per versamento dei soci in conto copertura perdite. IL VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE Rappresenta il versamento effettuato dai soci, in via anticipata, in previsione di un futuro aumento di capitale sociale, non ancora deliberato dall assemblea, ma progettato dall organo amministrativo. Si caratterizza per il conferimento di mezzi finanziari alla società, da parte di uno o più soci, con l intendimento che, una volta perfezionata l operazione di aumento, le somme siano imputate al nuovo capitale sociale. Costituisce, quindi, una riserva di capitale dotata dello specifico vincolo di destinazione: il futuro aumento del capitale sociale. Nella sostanza si tratta di operazioni tese a dotare la società delle disponibilità finanziarie necessarie al suo sviluppo, senza attendere l inizio della formale procedura dell aumento del capitale sociale. Il versamento non è da intendersi come sostitutivo di quello dell aumento del capitale sociale, ma anticipativo degli effetti sostanziali. Quella del versamento in conto futuro aumento di capitale sociale è una prassi largamente in uso nelle società commerciali a ristretta compagine sociale, per i noti problemi della endemica sottocapitalizzazione delle società. In passato, la dottrina ha ritenuto i versamenti dei soci in questione dei debiti della società, da collocare nel passivo del bilancio e non nel patrimonio netto. Ciò, in ragione del fatto che essi si caratterizzano, essenzialmente, per la possibilità di essere sottoposti a limiti temporali per l adempimento, diversi da quello dello scioglimento della società, e per la possibilità di essere restituiti ai soci e di non essere destinati a circolare con la partecipazione del socio che ha effettuato il versamento 4. Di contro, la più recente dottrina ritiene che i versamenti in conto futuro aumento di capitale (come quelli in conto aumento di capitale) devono collocarsi a pieno 1. F. GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell economia, 1988, pag. 375 e ss. 2. G.B. PORTALE, Appunti in tema di versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale eseguiti da un solo socio, in Banca, borsa e titoli di credito, n. 1/95. 3. M. CARATTOZZOLO, Il bilancio di esercizio negli aspetti contabili e civilistico, GUFFRE, 2006. 4. Per il profilo fiscale della rinuncia al credito si rinvia all apposito capitolo. 48

titolo tra le voci rientranti nel patrimonio netto della società perché se: è vero che non possono considerarsi definitivamente acquisiti dalla società fintanto che non si siano tradotti in capitale sociale, è altrettanto vero che resta in capo all organo di governo della società porre le condizioni per la realizzazione dello scopo. Sotto tale profilo, una eventuale inerzia non potrebbe che ascriversi alla negligenza dell organo amministrativo, con le conseguenze che ne deriverebbero, e non alla natura dell operazione voluta e posta in essere dai soci. SP C.IV.1 SP A.VII Banca c/c a Riserva da vers. soci c/fut. aum. Cap. Soc. Per versamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale come da delibera. 50.000 SP A SP A.I Soci c/sott. a Capitale sociale 50.000 Per aumento del capitale sociale come da assemblea straordinaria del. SP A.VII SP A Riserva da vers. soci c/fut. aum. Cap. Soc. a Soci c/sott. 50.000 Per giroconto. Nell ipotesi in cui al versamento in conto futuro aumento di capitale sociale non seguisse la relativa delibera, la dottrina ritiene che la società non abbia alcun titolo per trattenere oltre le somme ricevute e che compete al socio il diritto di chiedere la ripetizione delle somme versate. SP A.VII SP C.IV.1 Riserva da vers. soci c/fut. aum. Cap. Soc. a Banca c/c 50.000 Per restituzione ai soci del versamento operato. Sempre nel caso in cui al versamento dei soci non seguisse alcun aumento del capitale sociale, i soci potrebbero deliberare la mutazione dell apporto (da versamento in conto aumento capitale sociale) in versamento a fondo perduto. Sul punto, è utile sottolineare che, se alla mancata deliberazione dell aumento non seguisse da parte dei soci la richiesta di rimborso delle somme versate, potrebbe presumersi la volontà dei soci di lasciare le somme versate nella disponibilità della società, tramutando l originaria operazione in un versamento c.d. a fondo perduto (Cass. n. 6315/1980) anche in assenza di una apposita delibera dell assemblea. SP A.VII SP A.VII Riserva da vers. soci c/fut. aum. Cap. Soc. Per nuova destinazione dei versamenti effettuati come da delibera del a Ris. da vers. a f.do perduto 50.000 IL VERSAMENTO IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE Deliberato formalmente l aumento del capitale sociale, e nelle more dell iscrizione nel Registro delle imprese dell attestazione degli amministratori dell avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell art. 2444 del codice civile, può accadere che i soci effettuino i versamenti dovuti. PRATICA FORMULARIO 49

FORMULARIO PRATICA In tal caso, poiché dell aumento del capitale sociale non può essere fatta menzione negli atti della società sino ad avvenuta iscrizione nel suddetto Registro, i versamenti dei soci, contabilmente, sono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale denominata versamento in conto aumento capitale sociale. Ottenuta l iscrizione della delibera, la riserva è imputata a capitale sociale. Nell ipotesi di mancato perfezionamento dell operazione, poiché il Versamento in conto aumento capitale sociale è subordinato, per volontà dei soci conferenti, al perseguimento di uno scopo specifico (l aumento del capitale sociale), le somme versate dovrebbero essere rimesse nuovamente ai soci, salvo l assunzione di una successiva e diversa volontà dei soci. Il versamento in conto aumento di capitale sociale si differenzia da quello in conto futuro aumento perché non precede, ma segue la delibera assembleare di aumento del capitale sociale. Qui, l aumento del capitale sociale non è solo progettato, ma già deliberato nelle forme di legge, seppure la sua omologazione, all atto del materiale versamento da parte dei soci, è ancora in corso. 20.12.2010 SP C.IV.1 SP A.VII Banca c/c a V.to soci c/aum. Capitale sociale Per versamento dei soci relativo all aumento di capitale sociale giusta delibera assemblea straordinaria del.. 100.000 Alla chiusura del Bilancio di esercizio dell anno 2010 il versamento di 100.000 in conto aumento del capitale sociale figurerà nel Patrimonio netto alla voce VII altre riserve. SP A.VII SP A.I V.to soci c/aum. Capitale sociale Per avvenuta omologazione della delibera di aumento del capitale sociale. 15.01.2011 a Capitale sociale 100.000 Alla chiusura del Bilancio di esercizio dell anno 2011 l importo di 100.000 transiterà dalla voce VII altre riserve del patrimonio netto alla voce I capitale sociale. IL VERSAMENTO A TITOLO DI FINANZIAMENTO Come meglio si vedrà in seguito, trattasi dei versamenti effettuati dai soci per i quali la società assume l obbligo di restituzione (conferimento di capitale di credito). L obbligo prescinde dalla natura fruttifera o meno del finanziamento e dalla (eventuale) proporzionalità dei versamenti effettuati in forza delle quote di partecipazione possedute dai soci. Quello che rileva è l obbligo di restituzione ai soci, nei termini concordati, dei versamenti effettuati. Sotto il profilo contabile, il versamento alla società trova allocazione in bilancio tra le passività. Segnatamente alla lettera D), punto 3) debiti verso soci per finanziamenti. 31.1.2010 SP C.IV.1 SP D)3 Banca c/c a Soci c/finanziamenti fruttiferi Ricevuto finanziamento dei soci giusta delibera assembleare del 31.1.2010 CE C)17 SP D)3 Interessi passivi a Soci c/finanziamenti fruttiferi Determinati interessi passivi verso soci per il loro fi nanziamento come da delibera del. 50

SP D)3 CE C)17 SP D)12 SP C.IV.1 30/01/2011 Diversi a Diversi Soci c/finanziam. fruttiferi Interessi passivi Erario c.to ritenute fiscali Banca c/c Per avvenuta estinzione del fi nanziamento concesso dai soci come delibera del... Può accadere che con un atto di remissione del debito (art. 1236 del c.c. dichiarazione di remissione del debito) 1, i soci rinuncino al credito vantato nei confronti della società. In merito il Tribunale di Monza, con Sentenza n. 6/2001 ha precisato che: non v è dubbio che se il creditore è libero di rinunciare al suo diritto (art. 1236 del c.c.) a fortiori possa rinunciare a una qualità naturale del credito. Non può invece ritenersi legittimo che il debitore, senza il consenso del creditore modifi chi unilateralmente la natura del rapporto obbligatorio, trasformando la situazione soggettiva dell altra parte da soggetto titolare di una posizione di credito(sia pure in capo a persona che rivesta in pari tempo qualità di socio) in quella di detentore di una partecipazione societaria. In tal caso, i versamenti effettuati acquisiscono la natura di riserva di capitale e confluiscono nel patrimonio netto sotto la voce che rispecchia la volontà dei soci espressa nell atto di rinuncia. SP D)3 Soci c/finanz. infrutt. a Diversi 100.000 SP A.VII Ris. Vers. c/fut. aumenti c.s. 50.000 SP A.VII Ris. Vers. a Fondo perduto 30.000 SP A.VII Ris. Vers. copertura perdite 20.000 Per rinuncia al credito da parte dei soci fi nanziatori, e contestuale riparto e assegnazione alle indicate riserve come da delibera... Sul punto, la dottrina concorda nel ritenere che i valori rivenienti dalla rinuncia del credito a favore della società possano destinarsi ad aumento gratuito di capitale sociale o alla copertura di perdite di esercizio sofferte o attese. In tal caso, ovviamente, dovranno assumersi le relative delibere che formalizzino la volontà dei soci di modificare la qualificazione del proprio credito. Se, ad esempio, la rinuncia si risolve a favore della copertura delle perdite già sofferte, alla deliberazione è deputata l assemblea ordinaria dei soci. Nella diversa ipotesi di rinuncia a fronte di un aumento del capitale sociale, occorrerà la delibera di assemblea generale dei soci convocata in via straordinaria. In tal caso, dell aumento gratuito del capitale sociale beneficeranno tutti i soci, compresi quelli che non hanno effettuato alcun finanziamento, ovvero lo hanno effettuato in misura non proporzionale alla quota di partecipazione nella società. L UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLA PERDITA Nel caso di utilizzo del finanziamento per la copertura della perdita la scrittura contabile risulteranno le seguenti: 15/01/2010 SP C.IV.1 SP D)3 Banca c/c a Soci c/finanziamenti fruttiferi Ricevuto finanziamento dei soci giusta delibera assembleare del. 1 Per il profilo fiscale della rinuncia al credito si rinvia all apposito capitolo. PRATICA FORMULARIO 51

31.12.2010 A) IX CE Perdita di esercizio a Conto economico Determinato risultato economico dell esercizio. SP D)3 A) VIII Soci c.to finanziamenti fruttiferi 30/04/2011 a Perdita di esercizio 2010 Per copertura perdita di esercizio 2010 con rinuncia al credito dei soci giusta delibera assemblea del 30.03.2011. L UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PER L AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE Nel caso di utilizzo del finanziamento per l aumento del Capitale sociale le scritture contabili risulteranno le seguenti: 15/01/2010 SP C.IV.1 SP D)3 Banca c/c a Soci c/finanziamenti fruttiferi Ricevuto finanziamento dei soci giusta delibera dell assemblea ordinaria del.../../... SP A SP A.I Soci c/sott. a Capitale sociale Deliberato aumento del capitale sociale, giusta assemblea ordinaria del... SP D)3 SP A Soci c.to finanziamenti fruttiferi 30/04/2010 a Soci c\sottoscrizioni Per aumento del capitale sociale con rinuncia al credito dei soci giusta delibera dell assemblea straordinaria del. CONFERIMENTI DEI SOCI: SCHEMA RIASSUNTIVO Il seguente schema sintetizza quanto analizzato nel presente articolo. (Figura 3) FORMULARIO PRATICA FIGURA 3 Versamento a fondo perduto Versamento in conto futuro aumento di capitale Conferimenti dei soci Versamento in conto aumento capitale Versamento a titolo di fi nanziamento della società Conferimento dei soci a favore della società, senza procedere ad un formale aumento di capitale Effettuato dai soci in previsione di un futuro aumento di capitale Effettuato dopo la delibera dell aumento e nelle more dell iscrizione nel Registro Imprese Effettuato dai soci ma con l obbligo per la società di restituzione 52