Con tale nuovo regime di tassazione il legislatore si pone un duplice obiettivo:

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L Imposta sul reddito d impresa I commi da 547 a 553 della Legge di bilancio 2017 introducono nel Tuir il nuovo articolo 55-bis, istituendo l Iiri, l imposta sul reddito d impresa, un nuovo regime di tassazione sostitutiva dell imposta dovuta sul reddito d impresa. Con l Iri si consente di sottoporre a tassazione il reddito d impresa conseguito dalle imprese individuali e dalle società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali. Il nuovo regime prevede che, in relazione a tali redditi, sia pagata al posto dell Irpef progressiva un imposta sostitutiva del 24%: la stessa aliquota prevista per l Ires delle società di capitali che, dal 2017, scende dal 27,5% al 24%. Non ogni reddito d impresa potrà però beneficiare del nuovo prelievo limitato al 24%: quando tale reddito viene prelevato dai soci della società di persone o dal titolare della ditta individuale, sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva per scaglioni Irpef. In sintesi, si tratta di una tassazione che prevede l applicazione di un aliquota flat del 24% sul reddito che l imprenditore (soggetto IRPEF) decide di lasciare in azienda, sottraendolo in questo modo alla formazione del suo reddito complessivo ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con tale nuovo regime di tassazione il legislatore si pone un duplice obiettivo: 1) incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive; 2) introdurre maggiore uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica adottata dai contribuenti (l aliquota del 24% corrisponde, infatti, all aliquota IRES in vigore dal 2017 per le società di capitali). Come nelle società di capitali vi è un prelievo proporzionale (Ires) in capo alla società e successivamente un prelievo Irpef al momento della distribuzione degli utili, così anche i soggetti Iri avranno la possibilità di introdurre un doppio step al prelievo: tassazione Iri sul reddito prodotto e non prelevato, tassazione Irpef sui redditi prelevati. Chi può adottare l IRI Premesso che, l IRI è un regime opzionale (e non obbligatorio), il nuovo art. 55 bis co.1 del TUIR stabilisce che possono optare per l applicazione dell IRI i seguenti soggetti: imprenditori individuali (compresa l impresa familiare) in contabilità ordinaria; società di persone (s.n.c. e s.a.s.) in contabilità ordinaria; s.r.l. trasparenti (in contabilità ordinaria) s.r.l. a ristretta base proprietaria non trasparente (in contabilità ordinaria) Nelle prime due categorie è possibile far confluire anche l'impresa familiare (impresa individuale), l'azienda coniugale (impresa individuale o società di persone), la società di armamento (società di persone) e la società tra professionisti (che possono essere costituite secondo i tipi di società previsti dal codice civile). 1

La condizione fondamentale per poter scegliere l IRI è che il contribuente operi in contabilità ordinaria (anche per scelta), al fine di monitorare i movimenti finanziari e le poste di Patrimonio netto, mentre non rileva il parametro dimensionale. Il tenore letterale del nuovo art. 55-bis del TUIR definisce un ambito soggettivo di applicazione tassativo che esclude dal regime IRI i lavoratori autonomi (quindi, i professionisti, gli studi associati e le società semplici. Si ricorda che, per i menzionati soggetti, la contabilità ordinaria, è obbligatoria se sono superati determinati limiti di ricavi, ossia: 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Qualora, i predetti limiti non siano superati, essi possono operare in contabilità semplificata. Tuttavia, nulla toglie che, anche se possibile stare in contabilità semplificati, si scelga, comunque, di operare in quella ordinaria. AMBITO SOGGETTIVO Chi può scegliere l IRI Imprenditore individuale; Società di persone (s.n.c. - s.a.s.) Srl trasparenti Srl a ristretta base proprietaria Condizione Purché si operi in contabilità ordinaria (anche per scelta) Modalità di esercizio e revocabilità dell'opzione I soggetti legittimati possono accedere al regime attraverso apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa alla prima annualità in cui si intende applicare il nuovo regime, quindi, le opzioni per l'applicazione dell'iri nel 2017 dovranno essere comunicate nel modello UNICO 2018 e vincola il contribuente per un quinquennio. L opzione per il regime in esame è rinnovabile ma, tale regime, non essendo stato menzionato nell'ambito del rinnovo automatico dei regimi opzionali previsti dal TUIR, introdotto dall'art. 7-quater co. 27 ss. del DL 22.10.2016 n. 193, non potrà beneficiare del rinnovo tacito e che ogni rinnovo dovrà essere espressamente comunicato all'interno del modello redditi allo scadere del quinquennio. L'art. 55-bis co. 4 del TUIR prevede l'applicazione dell'opzione per l'iri per 5 anni, ma non stabilisce espressamente l'irrevocabilità della medesima ne consegue che: - la scelta è vincolate per 5 anni (chi entra nel 2017 dovrà permanervi fino al periodo d imposta 2021); - chi opta per l IRI e si trova in contabilità ordinaria per scelta (e non per obbligo) si vincola a tenere tale contabilità per lo stesso periodo di permanenza nell IRI (durante l IRI non si può tornare alla contabilità semplificata). 2

Tabella di riepilogo. Scelta e durata Cosa Modalità di scelta Durata Scelta vincolante Rinnovabile al termine dei 5 periodi d imposta Regola Dichiarazione redditi riferita al periodo d imposta da cui si è deciso di accedervi 5 periodi d imposta SI SI (ma NON in automatico, ossia il rinnovo va espresso così come fu espressa la scelta di entrarvi) Meccanismo operativo Il regime di tassazione IRI prevede che: - reddito (utile) lasciato in azienda è tassato con aliquota unica pari a quella prevista (dal 2017) per l IRES ossa il 24%; - il reddito (utile) prelevato dall imprenditore o distribuito ai soci, è qualificato come reddito d impresa e concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell imprenditore/socio scontando l imposizione progressiva IRPEF in base alle ordinarie aliquote a scaglioni previste. Le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci sono deducibili; gli utili prelevati costituiscono un componente negativo di reddito, in quanto per evitare la doppia imposizione è prevista la deduzione degli stessi utili dal reddito d'impresa da assoggettare ad IRI nel periodo d'imposta in cui avviene il prelievo. La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa che applicano gli imprenditori individuali, le snc e le sas (Titolo I, capo VI del TUIR). Mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di IRI, il reddito di impresa non concorrerà più alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore e del socio, ma sarà assoggettato ad una tassazione separata con aliquota al 24%. Di conseguenza, lo stesso reddito non sarà più soggetto alle addizionali comunali e regionali. In particolare, la base imponibile IRI (su cui applicare l aliquota del 24%) è data da: Base imponibile IRI (+) d esercizio (+/-) Variazioni aumento/diminuzione come da TUIR (-) Somme erogate/prelevate ai soci/imprenditore per utili o riserve di utili (entro il limite della sommatoria degli imponibili IRI dell anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo). Le perdite in regime IRI In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR), nel caso in cui si scelga il regime di tassazione in commento, le perdite derivanti dall esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, maturate nei periodi d imposta di applicazione del regime sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi per l intero importo che trova capienza in essi senza limiti temporali (l articolo 8 prevede il limite temporale di cinque anni). 3

Nel caso in cui al momento della fuoriuscita dal regime IRI dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse IRI. Esempio: Il contribuente decide di entrare nell IRI nel 2018 e chiude il 2018 in perdita. Questi potrà utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c è vincolo quinquennale) ma se, ad esempio, dal 2023 (considerando come ultimo anno di permanenza nell IRI il 2022) dovesse uscire e tale perdita non è ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell art. 8 comma 3 TUIR, come se fosse maturata nel 2022 (e da tale periodo d imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata). Alcuni esempi operativi Di seguito alcuni esempi operativi così come da relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2017. Esempio 1. - La tassazione del reddito non prelevato Anno prodotto Importo prelevato soggetto a Perdite IRI nell anno nell anno IRI riportabili 2017 100 40 60 2018 100 60 40 2019 20 50 30 2020 170 40 100 Totale 390 190 200 ð Il reddito d impresa prodotto nell anno 2017 è pari a 100, con prelevamento di 40. ð Nell anno 2018 l impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60. ð Nell anno 2019, l impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50. ð Nell anno 2020 l impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40; il reddito soggetto a IRI sarà dato da 170 40 (prelevamenti) - 30 (perdita anno 2019). Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200, ossia l ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, è tassata ai fini IRPEF. Da quanto si dice nella relazione illustrativa, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare e collaboratori nei limiti del reddito d esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata; inoltre i redditi d impresa eccedenti la misura dell utile d esercizio in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, 4

Esempio 2. - Somme prelevate eccedenti il reddito di periodo Anno prodotto Importo prelevato soggetto ad IRI Perdite IRI riportabili prodotto (complessivo) Somme prelevate (complessive) Plafond IRI 2017 100 40 60 100 40 60 2018 100 60 40 200 100 100 2019 20 50 30 220 150 70 (100 30) 2020 170 40 100 360 190 170 Totale 390 190 200 ð Il reddito d impresa prodotto nell anno 2017 è pari a 100, con prelevamento di 40. ð Nell anno 2018 l impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60. ð Nell anno 2019, l impresa produce un reddito pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50. ð Nell anno 2020 l impresa produce un reddito di 170 e vengono effettuati prelevamenti per 40. Al periodo 2019 matura una perdita di periodo pari a 30, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita riduce a 70 il plafond di reddito tassato ai fini IRI. Nel periodo 2020, il reddito prodotto di 170 è ridotto di 40, per somme prelevate, e di 30 per effetto del riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all aliquota IRI è pari a 100. Il plafond IRI nel 2020 aumenta a 170. Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200 con un plafond residuo di 170, ossia l ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF. Come si evince dall esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo. Esempio 3. - Presenza di perdite di gestione Terzo ed ultimo esempio riportato nella relazione illustrativa. Anno prodotto Importo prelevato soggetto ad IRI Perdite IRI riportabili prodotto (complessivo) Somme prelevate (complessive) 2017 100 40 60 100 40 60 2018 100 60 40 200 100 100 Plafond IRI 2019 (-) 20 50 70 180 150 30(100 70) 2020 170 40 100 210 190 20 (30 10) Totale 210 190 100 5

ð Il reddito d impresa prodotto nell anno 2017 è pari a 100, con prelevamento di 40. ð Nell anno 2018 l impresa produce nuovamente un reddito di 100 e vengono effettuati prelevamenti per 60. ð Nell anno2019, l impresa produce una perdita pari a 20 e vengono effettuati prelevamenti di 50. ð Nell anno 2020 l impresa produce un reddito di 30 e vengono effettuati prelevamenti per 40. Nell anno 2019 matura una perdita complessiva pari a 70, dovuta a perdita ordinaria di gestione per 20 ed a perdita per utili prelevati in eccedenza per 50. La perdita complessiva riduce il plafond di reddito tassato IRI ai fini del prelievo di utili in futuro. Nel 2020 il prelievo di 40 sarà effettuato per 30 nei limiti del reddito di periodo e per i restanti 10 nel limite del plafond disponibile rappresentato dal reddito IRI che scende a 20. Di conseguenza, alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 100 con un plafond residuo di 20, ossia l ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF. Anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo. Considerazioni finali e conclusioni La scelta di accedere o meno al nuovo regime si basa su valutazioni di opportunità, prima di optare per la nuova IRI, sarà opportuno effettuare delle simulazioni per i futuri periodi d imposta in quanto come detto in precedenza, l opzione va esercitata nella dichiarazione cui si riferisce la prima annualità interessata e la scelta è vincolante per cinque annualità, e sarà importante valutare i possibili ambiti di convenienza che dipendono da differenti variabili quali: - il livello di reddito di impresa prodotto: più questo è elevato, più diventa interessante la tassazione proporzionale offerta dall Iri; - l ammontare dei prelevamenti usualmente effettuati dal titolare o dai soci e quindi, di converso, le somme che posso essere lasciate a titolo di autofinanziamento dell attività: se tutte le somme prodotte dall impresa/società dovessero essere prelevate, l opzione Iri sarebbe nei fatti neutralizzata (e rimarrebbero solo gli aggravi amministrativi legati al monitoraggio delle riserve e dei prelevamenti); - la presenza o meno di altri redditi oltre a quelli d impresa (ad esempio, redditi di fabbricati o redditi diversi) incidono sul calcolo in quanto sono soggetti a tassazione IRPEF e possono determinare (sulla quota prelevata) un incremento delle aliquote progressive Irpef; - la presenza o meno di oneri deducibili e spese detraibili, stando a quanto prevede la norma, in presenza di solo reddito d impresa soggetto a IRI non dovrebbe essere possibile dedurre e detrarre alcun onere per cui si potrebbe perdere il vantaggio di abbattere il reddito (in caso di oneri deducibili) o l imposta (in caso di spese detraibili); 6

Si riportano due esempi attraverso i quali si tenterà di evidenziare la convenienza o meno dell opzione per l IRI da parte di una impresa individuale; per la stessa situazione reddituale, si confronterà la tassazione con IRI e senza IRI. Ai fini del calcolo: - si applicano le aliquote IRPEF valide nel 2017; - per l addizionale regionale si applica l aliquota dello 0,8%; - per l addizionale comunale si applica l aliquota dell 1,23% Esempio 1. Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione (importi in euro): reddito d impresa: 50.000,00 di cui prelevato: 40.000,00 altri redditi: 25.000,00 oneri deducibili: 8.000,00 detrazioni d imposta: 1.500,00 Stesso esempio di prima ma con un importo di utili prelevati pari a 20.000,00 reddito d impresa: 50.000,00 di cui prelevato: 20.000,00 altri redditi: 25.000,00 oneri deducibili: 8.000,00 Tassazione con opzione IRI Tassazione senza opzione IRI IRI: 2.400,00 IRPEF: 16.539,99 IRPEF: 20.639,99 Addizionale regionale: 701,10 Addizionale regionale: 824,10 Addizionale comunale: 456,00 Addizionale comunale: 536,00 Totale imposte: 20.097,09 Totale imposte: 22.000,09 Anche In questo caso l opzione conviene, anche se il risparmio d imposta si riduce a 1.903,00 euro detrazioni d imposta: 1.500,00 Tassazione con opzione IRI Tassazione senza opzione IRI IRI: 7.200,00 IRPEF: 8.880,00 IRPEF: 20.639,99 Addizionale regionale: 455,10 Addizionale regionale: 824,10 Addizionale comunale: 296,00 Addizionale comunale: 536,00 Totale imposte: 16.831,10 Totale imposte: 22.000,09 In questo caso l opzione conviene: infatti, si ottiene un risparmio d imposta di 5.169,00 euro 7

Esempio n.2 Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione (importi in euro): reddito d impresa: 20.000,00 di cui prelevato: 5.000,00 altri redditi: 0,00 oneri deducibili: 5.000,00 detrazioni d imposta: 1.000,00 Tassazione con opzione IRI Tassazione senza opzione IRI IRI: 3.600,00 IRPEF: 0,00 IRPEF: 2.450,00 Addizionale regionale: 0,00 Addizionale regionale: 184,50 Addizionale comunale: 0,00 Addizionale comunale: 120,00 Totale imposte: 3.600,00 Totale imposte: 2.754,50 In questo caso l opzione NON conviene: infatti, si ottiene un aggravio d imposta di 845,50 euro Stesso esempio di prima ma con oneri deducibili pari a 10.000,00 reddito d impresa: 20.000,00 di cui prelevato: 5.000,00 altri redditi: 0,00 oneri deducibili: 10.000,00 detrazioni d imposta: 1.000,00 Tassazione con opzione IRI Tassazione senza opzione IRI IRI: 3.600,00 IRPEF: 0,00 IRPEF: 1.300,00 Addizionale regionale: 0,00 Addizionale regionale: 123,00 Addizionale comunale: 0,00 Addizionale comunale: 80,00 Totale imposte: 3.600,00 Totale imposte: 1.503,00 L opzione diventa ancora meno conveniente: infatti, l aggravio d imposta è di 2.097 euro Sulla base degli esempi sopra riportati si può concludere che : - a parità di reddito, la convenienza ad applicare l IRI diminuisce al crescere dell utile prelevato dall imprenditore; - a parità di utile prelevato, la convenienza ad applicare la tassazione IRPEF aumenta quanto più è basso il reddito complessivo e quanto più alti sono gli oneri deducibili e le spese detraibili. 8