COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) ORLANDI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ROSSI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ROSSI SERENELLA Nella seduta del 17/03/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente, titolare di un negozio di gioielleria, espone che, nel mese di maggio 2015, veniva contattata da una persona fisica interessata all acquisto di orologi di pregio, con la quale, conclusasi positivamente la trattativa, concordava che la consegna della merce sarebbe avvenuta a fronte del pagamento del prezzo a mezzo di assegno circolare. Precisa inoltre di aver contattato il personale dell intermediario resistente chiedendo informazioni in merito alle verifiche da effettuarsi sull assegno prima della consegna della merce, ricevendo rassicurazioni sull efficacia dei controlli in essere. Aggiunge che, in data 11/05/2015, il compratore si presentava presso la gioielleria per acquistare due orologi, consegnando un assegno circolare dell importo di 60.500,00, emesso su richiesta ( ) del cognato, dal quale era stato ( ) delegato a concludere l acquisto e il ritiro della merce, nonché copia dei documenti intestati a tale soggetto (patente e tessera sanitaria). Dopodiché, prima di procedere alla consegna della merce, presentava l assegno de quo presso la propria Banca al fine di verificare la genuinità del titolo, circostanza che veniva confermata mediante verifica di bene emissione, eseguita dall operatore allo sportello mediante una telefonata alla Banca emittente, la quale confermava che l assegno Pag. 2/6
dove[sse] ritenersi genuino e non rappresentava la necessità di compiere alcuna verifica ulteriore. Quindi, seguiva la consegna degli orologi al compratore. Riferisce che, successivamente, dopo essere stata contattata nuovamente dal medesimo compratore per l acquisto di altri orologi, in data 14/05/2015 riceveva, presso la gioielleria, una signora la quale, rifacendosi alle stesse modalità della precedente compravendita, consegnava un assegno circolare (intestato alla venditrice) dell importo di 39.000,00 apparentemente emesso dallo stesso istituto di credito, datato 13 maggio 2015. A quel punto, osservando il medesimo modus operandi, la ricorrente sottoponeva a previa verifica la regolarità del titolo, ottenendo dall intermediario resistente piena conferma di benestare all operazione, sicché seguiva la consegna di altri quattro orologi. La ricorrente segnala che, in data 15/05/2015, un funzionario dell intermediario resistente si recava presso il negozio di gioielleria per riferire che entrambi gli assegni circolari erano risultati falsi, con conseguente storno degli accrediti effettuati. A quel punto, il difensore della società ricorrente contattava sia la Banca corrispondente, sia la Banca emittente. A detta della ricorrente, la prima riferiva che gli assegni in questione risultavano palesemente falsi in quanto redatti su carta semplice non filigranata ed alterati negli elementi essenziali, presentando un avvalorabilità diversa a parità di serie, elemento, quest ultimo, da considerare un evidente [segno] di contraddizione e falsificazione, mentre la Banca emittente, confermando di non aver mai emesso i titoli in oggetto, precisava di non aver ricevuto alcuna telefonata finalizzata a valutare la bene emissione del titolo, prospettando l ipotesi che ignoti si fossero abusivamente inseriti sulle linee deviando la chiamata effettuata dalla filiale della Banca resistente, aggiungendo che una richiesta tramite PEC avrebbe fatto accertare la truffa in atto. Tutto ciò premesso, la ricorrente contesta all intermediario resistente un comportamento superficiale e negligente, essendosi quest ultimo limitato a richiedere una conferma di bene-emissione di assegni per importi nominali rilevanti, attraverso una semplice chiamata telefonica. Osserva inoltre che l intermediario resistente, in sede di riscontro al reclamo, aveva precisato che i propri funzionari avrebbero avvertito la clientela di alcune truffe aventi ad oggetto suoi assegni circolari. Ritiene quindi che si configuri un ipotesi di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell intermediario resistente, segnalando alcuni precedenti giurisprudenziali che avrebbero accertato la negligenza del comportamento dell intermediario in circostanze analoghe. Infine, sostiene che la responsabilità della Banca negoziatrice risulti ancora più evidente alla luce della palese falsità degli assegni, dovendo invece escludersi l esistenza di una colpa della prenditrice, trattandosi di soggetto non addetto ai lavori. Segnala poi di aver presentato reclamo all intermediario in data 27/05/2015 e di non essere rimasta soddisfatta del riscontro ottenuto. Pertanto, la ricorrente si rivolge all ABF chiedendo il risarcimento del danno subito, per l importo di euro 99.500,00 corrispondente alla somma degli importi nominali di assegni circolari rimasti impagati. Nelle proprie controdeduzioni l intermediario afferma che, in data 12/05/2015, un addetto della società ricorrente si rivolgeva a una filiale dell intermediario resistente chiedendo la cortesia di domandare una bene emissione per un assegno circolare di euro 60.500,00 emesso da altro intermediario e che, successivamente, in data 14/05/2015, si verificava il medesimo evento in relazione ad altro assegno circolare (prodotto in copia) di euro 39.000,00. Precisa che, in entrambi i casi, la Filiale interpellata informava l addetto che la bene emissione era priva di valore giuridico e che gli assegni sarebbero comunque stati Pag. 3/6
accreditati salvo buon fine. Inoltre, suggeriva all incaricato della parte ricorrente di attendere l effettivo pagamento e solo dopo ( ) consegnare la merce, ricorrendo ad esempio allo strumento del bonifico e, comunque, in occasione della presentazione del secondo assegno, di attendere almeno l effettivo accredito del primo assegno. Aggiunge che, ciò nonostante, l addetto della società ricorrente insisteva nella richiesta di bene emissione sostenendo di non voler rischiare di perdere l opportunità commerciale, e che tale verifica veniva effettuata mediante contatto telefonico con l intermediario emittente. Rilevato il mancato pagamento degli assegni in questione, l intermediario resistente chiedeva spiegazioni alla Banca emittente che le riferiva di una truffa riguardante almeno una ventina di assegni contraffatti negoziati in varie parti d Italia, segnalando di aver sporto denuncia, ma che, tuttavia, nessuna comunicazione era stata fatta al sistema bancario. Precisa comunque di non aver fornito alcuna rassicurazione alla società ricorrente sull efficacia dei controlli, sulla genuinità degli assegni o sul valore di garanzia della bene emissione, avendola peraltro messa in guardia dai rischi connessi agli assegni circolari. Inoltre, nega che la richiesta di bene emissione costituisca un mandato, avendo ad oggetto una mera attività informativa incompatibile con tale fattispecie contrattuale, così come contesta la ricorrenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità aquiliana, non presentando gli assegni in questione alcun segno di contraffazione rilevabile ictu oculi [in quanto] i numeri di serie dei propri assegni sono conoscibili solo dalla Banca emittente e la filigrana non è fra i requisiti necessari secondo le indicazioni di Banca d Italia. Evidenzia, infine, che la condotta della ricorrente sarebbe stata connotata da grave negligenza avendo: i) accettato assegni circolari in luogo di bonifici a fronte di un cliente sconosciuto e di lontana provenienza geografica, che aveva condotto la trattativa per l acquisto solo telefonicamente e non si era presentato di persona neppure per il ritiro degli orologi; ii) consegnato la merce prima dell effettivo pagamento; iii) accettato, da soggetti terzi non identificati, solamente una copia di asseriti documenti (patente e tessera sanitaria), uno dei quali (la patente) peraltro privo dell indispensabile sottoscrizione del titolare e dunque invalido. Chiede quindi il rigetto del ricorso, dovendosi riconoscere la responsabilità sia della banca emittente che non ha allertato il sistema bancario delle truffe riferibili ai propri titoli sia della ricorrente. In subordine, chiede che il Collegio contenga la liquidazione del danno ai sensi dell art. 1227 c.c. Con successive repliche, la ricorrente contesta: a) l esistenza di anomalie che, secondo parte resistente, avrebbero connotato la trattativa commerciale; b) le considerazioni espresse dall intermediario resistente in merito al valore giuridico della bene emissione nonché all accredito salvo buon fine; c) l affermazione secondo cui, in occasione della seconda vendita, un addetto dalla società ricorrente si sarebbe presentato con la fotocopia dell assegno circolare, essendo stato invece mostrato l assegno originale, come confermato da dichiarazione testimoniale scritta della propria dipendente versata in atti. Quindi, nega che la prestazione resa dalla parte resistente, soggetto professionale qualificato, possa qualificarsi in termini di mera cortesia e richiama il peculiare rigore con cui va valutata la diligenza dell accorto banchiere. Pertanto, insiste per l accoglimento del ricorso. Con successive controrepliche, l intermediario resistente conferma di aver realizzato una semplice attività di trasmissione di informazione ricevute da un soggetto terzo e che, in occasione del secondo accesso, l addetto della ricorrente avrebbe presentato una mera copia dell assegno. Inoltre, osserva che la carta filigranata non risulta fra i requisiti necessari degli assegni. Pag. 4/6
Pertanto, insiste per il rigetto del ricorso. Con ulteriori repliche, la ricorrente rileva, tra l altro, che, di norma, gli assegni circolari vengono emessi su carta filigranata, insistendo per l accoglimento del ricorso. DIRITTO Al centro della controversia, si pone in primis l'accertamento del diligente comportamento dell intermediario resistente in seguito alla richiesta di bene emissione degli assegni de quibus. Questo Arbitro ha già avuto modo di evidenziare come la richiesta di bene emissione rappresenti una prassi interna tra istituti di credito che, nel caso dell assegno circolare - che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma indicata nel titolo permette di garantire che quest ultima eseguirà l obbligazione di pagamento dedotta nel titolo, creando un giustificato affidamento per l intermediario richiedente e per il prenditore (cfr. Coll. Nord, n. 6399/2015; n. 7934/2014; n. 3009/2012; n. 2965/2012). In tal caso, qualora successivamente il titolo si riveli falso o, comunque, irregolare, l intermediario che abbia richiesto ed ottenuto la conferma di bene emissione dall intermediario emittente non potrà essere ritenuto colpevole di negligenza (cfr. Coll. Nord, n. 3009/2012). Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia richiesto una bene emissione all intermediario incaricato dell incasso degli assegni circolari in questione e che quest ultimo lo abbia eseguito alla presenza degli incaricati della ricorrente - contattando telefonicamente la Banca emittente, la quale ha confermato la validità dei titoli. Non essendo stato convenuto in questa sede l intermediario emittente, l indagine del Collegio deve essere esclusivamente limitata alla verifica della correttezza del comportamento dell intermediario resistente. Conseguentemente, alla luce dei fatti narrati dalle parti, non si ravvisa un difetto di diligenza nella condotta di quest ultimo che, in sostanza, ha interpellato l intermediario emittente venendo rassicurato sulla validità dei titoli. Diversamente, il Collegio non può esimersi dal rilevare che la condotta della ricorrentevenditrice è stata improntata a scarsa cautela, avendo la stessa provveduto a trasferire la merce prima di avere ottenuto conferma del buon fine del versamento degli assegni de quibus, nonostante la presenza di molteplici circostanze che avrebbero dovuto rendere particolarmente anomale le operazioni d acquisto in questione. In particolare, non poteva non destare sospetti la circostanza che la trattativa fosse stata condotta telefonicamente da un cliente sconosciuto e di lontana provenienza geografica e che il ritiro della merce sia avvenuto tramite altre persone fisiche, peraltro non identificate tramite documenti. D altra parte, non risultano fondate neppure le ulteriori censure sul comportamento dell intermediario negoziatore, posto che, dalla documentazione in atti, l emittente non risulta aver fatto alcuna comunicazione al sistema bancario della denunciata truffa perpetrata tramite suoi assegni contraffatti e, pertanto, l intermediario resistente oltretutto rassicurato dall esito positivo della bene emissione - non poteva essere indotto ad effettuare maggiori approfondimenti sulla genuinità dei titoli. Pertanto, esclusa la responsabilità della Banca negoziatrice, il ricorso non può essere accolto. Pag. 5/6
Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6