CATALOGO CONSULENZA2014 È possibile farsi risarcire dalle banche per somme trattenute indebitamente? Ebbene Si! Nel 99% dei casi G.P. Consult S.r.l. via A. Dell isola, 2 06083 Bastia Umbra (PG) Tel 0758011335 fax 0758006547 mail: g.puglisi@gpconsult.it Lic. Questura PG 13B/06
MISSION Con competenza e professionalità la nostra missione è quella di supportare il cliente affiancandolo nella risoluzione di problematiche nel settore finanziarioamministrativo e per tutelarlo dalle irregolarità fiscali, finanziarie e bancarie, attraverso una PREANALISI GRATUITA. L obiettivo è di creare con il cliente un rapporto di fiducia sostenendolo anche in attività strategiche e innovative al fine di ottimizzare la gestione aziendale. Vogliamo offrire uno strumento sempre più affinato per la verifica ed il controllo del proprio rapporto bancario, affinché il cliente si possa tutelare in ambito lavorativo e/o professionale e nella sfera patrimoniale personale e della famiglia, inducendo gli istituti di credito ad applicare correttamente la vera trasparenza bancaria, secondo la legge dello Stato, attraverso un continuo aggiornamento sulle novità legislative emanate in materia finanziaria. G.P.Consult S.r.l. area Consulting Informations Line: g.puglisi@gpconsult.it G.P. Consult S.r.l. via A. Dell isola, 2 06083 Bastia Umbra (PG) Tel 0758011335 fax 0758006547 mail: g.puglisi@gpconsult.it Lic. Questura PG 13B/06
ANOMALIE BANCARIE In un sistema finanziario sempre più articolato e ricco di normative non del tutto recepite, può avvenire che Istituti bancari applichino delle condizioni che esulano da quanto previsto dalla norma. Esiste oggi la possibilità per il cliente di richiedere la restituzione di tali somme indebitamente trattenute, in sede extragiudiziale, recuperando in tal modo liquidità. L area Consulting di G.P. CONSULT SRL si avvale di professionisti al fine di garantire un livello altamente specializzato in linea con le esigenze della propria clientela: consulenti finanziari, avvocati, analisti, periti, tecnici. Tra i soggetti beneficiari del recupero liquidità da Istituti bancari, rientra qualsiasi realtà, sia essa persona fisica o giuridica, che ha o ha avuto rapporti con Istituti bancari. È possibile richiedere la restituzione di somme indebitamente trattenute in un determinato numero di anni. L Istituto di Credito non può in alcun modo, in base a specifici articoli di legge, rivalersi sul cliente attraverso modifiche in pejus dei contratti già in essere (affidamenti, anticipi su fatture, etc..). G.P.Consult Srl area Consulting Nella pratica comune, il cliente dell Istituto bancario acquisisce in realtà un maggior potere negoziale, visto che l Istituto non può far altro che acclarare la perizia econometrica e cercare di trattenere il cliente migliorando le condizioni già proposte. Questo aspetto va dunque ad aggiungersi ai vantaggi conseguenti al recupero di liquidità indebitamente trattenuta. G.P. Consult S.r.l. via A. Dell isola, 2 06083 Bastia Umbra (PG) Tel 0758011335 fax 0758006547 mail: g.puglisi@gpconsult.it Lic. Questura PG 13B/06
USURA BANCARIA L usura avviene nel momento in cui vengono applicati interessi, compensi o altri vantaggi, che superano il limite stabilito dalla legge, oppure anche allorquando le condizioni economiche praticate risultano sproporzionate rispetto alla prestazione di denaro concessa. Con la legge del 07/03/1996 n. 108, il legislatore emana la norma specifica per la rilevazione oggettiva dell eventuale usura applicata dagli operatori finanziari, modificando sia l art. 644 del Codice Penale che l art. 1815 del Codice Civile, definendo CHIARAMENTE che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. LA LEGGE, NON LA BANCA! Detto limite fino al secondo trimestre 2011, veniva stabilito nel tasso medio, risultante dall ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato della metà (dall art. 2 comma quarto Legge 108/96). Dal terzo trimestre 2011, il limite viene stabilito nel tasso medio, risultante dall ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,aumentato di un quarto più quattro punti percentuali (art. 2 comma quarto Legge 108/96 modificato da D. Leg. 70/2011 convertito con modifiche nella legge 106/2011). Questo tasso limite viene chiamato tasso soglia. Il corrispettivo è usuraio quando il tasso effettivo applicato dalla banca risulta superiore al tasso soglia. Per calcolare il tasso effettivo globale medio (TEGM) bisogna considerare gli interessi + le spese + la commissione di massimo scoperto. Dunque anche la CMS (commissione massimo scoperto) va inclusa nel computo finalizzato alla misurazione del tasso effettivo globale (TEG), viste anche le recenti sentenze della cassazione Penale. A decorrere dal 1997 anno del entrata in vigore della legge antiusura- il Sistema Bancario ha interpretato a suo favore il dettato della norma 108/96 facendo sua la tesi (avvallata in una circolare di Banca d Italia) che la CMS non andasse computata nella misurazione del TEGM. Il risultato conseguente a questa interpretazione è stato che le Banche hanno costantemente aumentato l importo della CMS a carico della clientela, raggiungendo per qualche banca oltre l 8% annuo così come si evince dalla rilevazione di Banca d Italia anno 2007. Nel trimestre in cui viene accertata l usura bancaria, devono essere restituiti all Azienda tutti gli interessi pagati, tutte le spese e le commissioni collegate all erogazione del credito, comprese anche le commissioni di massimo scoperto. G.P. Consult S.r.l. area Consulting G.P. Consult S.r.l. via A. Dell isola, 2 06083 Bastia Umbra (PG) Tel 0758011335 fax 0758006547 mail: g.puglisi@gpconsult.it Lic. Questura PG 13B/06
ANATOCISMO BANCARIO Con il termine anatocismo (dal greco anà di nuovo, e tokòs interesse) si indica la capitalizzazione degli interessi su un determinato capitale, affinchè essi siano a loro volta produttivi di altri interessi. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. La pratica dell anatocismo sul conto corrente è proibita da sempre, ovvero sin dall entrata in vigore del Codice Civile del 1942, mentre, la dichiarazione della sua illegittimità, è stata emessa, per la prima volta, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 2374 dell anno 1999. Successivamente altre importantissime sentenze ne hanno ribadito l assunto, e, tra quest ultime, quella del 2004, nella quale è indicata la valenza retroattiva del contenuto statuito in quella originaria. Sul tema resta solo da evidenziare il fatto che l anatocismo è ammesso solamente dopo che il prestito è scaduto da almeno sei mesi oppure successivamente alla domanda giudiziale. G.P.Consult Srl area Consulting
PERIZIE ECONOMETRICHE Nelle controversie aventi ad oggetto questioni prettamente tecniche, come il calcolo degli interessi (anatocismo, usura, interesse ultralegale), perdite derivanti da operazioni su strumenti derivati e molto altro, il supporto tecnico diviene determinante tanto quello di un bravo legale. In presenza di una pre-analisi positiva, la perizia econometrica è lo strumento essenziale per il buon esito del procedimento; attraverso essa e il supporto della parte legale si possono aumentare le probabilità di successo nell azione risarcitoria. La perizia può aiutare a trattare preventivamente con la Banca in situazioni critiche o facilitare una transazione o accedere a servizi bancari a condizioni migliori, garantendo una forza contrattuale nei confronti della Banca. In molti casi, verificare la possibilità di recupero degli interessi da anatocismo e stimarne il valore, può essere di vitale importanza soprattutto quando la Banca richiede un perentorio rientro sul fido o quando si è ricevuto un Decreto ingiuntivo. G.P. Consult Srl area Consulting
CONTI CORRENTI COME OPERIAMO PER ACCERTARE ANATOCISMO E USURA NEI CONTI CORRENTI BANCARI? Acquisiamo gli scalari trimestrali e gli estratti conto mensili Elaboriamo la preanalisi Certifichiamo l esito della preanalisi Premesso che per la determinazione del tasso di interesse usurario in ossequio alla legge 108/96, si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, anche la commissione di massimo scoperto, essendo una remunerazione a tutti gli effetti, incide nella determinazione del tasso applicato in conto corrente. In prima istanza è doveroso sottolineare come la CMS non trovi identificazione in nessuna norma giuridica ed economico/computistica e, in secondo luogo, come essa costituisca la seconda componente di costo per l utente bancario, dopo gli interessi. Quando il TAEG è superiore al tasso soglia (denominato TEGM Tasso Effettivo Globale Medio) esiste usura. A questo punto il comma 3 dell art. 644 del Codice Penale interviene ponendo un secondo limite. E cioè se il TAEG è superiore di una volta e mezza del TEGM allora l usura gli interessi sono sempre considerati usurai, aggravando quindi la posizione della banca che li ha applicati. La Giurisprudenza formatasi sull argomento ha stabilito che la cms scoperto è il compenso che la banca richiede a titolo di rimborso per il costo che essa sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, argomentazione condivisa anche dalla Banca d Italia. Tuttavia, gli istituti di credito la applicano con criteri diversi, ovvero secondo l importanza della clientela gestita, e forza contrattuale del singolo cliente, rendendola così più o meno onerosa, oppure, al contrario, per la migliore clientela, scelgono addirittura di annullarla. Nel trimestre dove è accertata l usura quanto corrisposto a titolo di interessi debitori e commissioni di massimo scoperto vengono rettificate. L impatto è quindi superiore anche all anatocismo. Anche in questo caso la verifica viene fatta dall elaborazione degli estratti conto mensili e dagli scalari trimestrali. G.P.Consult Srl area Consulting
SWAP E DERIVATI I prodotti derivati sono degli strumenti finanziari che derivano, appunto, dall andamento del valore di una attività di qualsiasi natura o genere, la quale viene chiamata sottostante. Il risultato economico che deriva dall acquisto del prodotto derivato è quindi legato alla relazione del valore del derivato stesso con quello del sottostante. Il derivato presenta le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore cambia in relazione al variare di un attività sottostante (underlying asset) che può essere di tipo finanziario (tasso d interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi) o reale (prezzo di una merce); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore rispetto ad altri tipi di contratti da cui ci si attende una variazione simile a quella dell attività sottostante (ad esempio, il premio di una opzione rispetto al prezzo dell attività sottostante); c) è regolato a data futura. La reale problematica che caratterizza tale tipologia di prodotti è quella di determinare il loro valore, non solo perché questo è subordinato all andamento del sottostante, ma anche perché bisogna essere in grado di determinare il valore del sottostante a distanza di tempo. Infatti, la tipologia del contratto che si andrà a stipulare per l acquisto di un prodotto derivato è un contratto a termine, vale a dire che i due soggetti (l acquirente e il venditore rispettivamente), si accordano per la consegna di un sottostante a un determinato prezzo e a una determinata data. È chiaro quindi che il fattore di rischio o di rendimento, corrispondono alle variazioni del valore del sottostante nel corso del tempo: per l acquirente il rischio è dato dal deprezzamento dell oggetto (poiché al momento della stipula del contratto ha definito un prezzo per un bene che alla sua consegna varrà meno), mentre per il venditore il rischio è dato dall apprezzamento del bene (poiché ha venduto un prodotto a un prezzo inferiore rispetto al suo valore al momento della consegna). La conclusione contrattuale può avvenire o attraverso l effettiva consegna del bene oggetto del contratto, oppure tramite il pagamento del differenziale in denaro, tra il prezzo del sottostante al momento della stipula del contratto e il prezzo dello stesso al momento della consegna (o scadenza del contratto). Si usa distinguere i derivati finanziari in: options: sono contratti che attribuiscono all acquirente, dietro pagamento di un premio al venditore, la facoltà (non l obbligo) di acquistare (opzione di tipo call ) o di vendere (opzione di tipo put ) una determinata attività sottostante ad un certo prezzo ( strike price ) e ad una certa data (opzione europea) ovvero entro la stessa data (opzione americana); future e forward: sono contratti a termine in cui le parti si scambiano un determinato bene ad una data futura e ad un prezzo prefissato al momento della stipula del contratto. Oggetto dei contratti possono essere, ad esempio, merci (commodities), strumenti finanziari, indici di borsa e valuta; swap: sono contratti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi, tra di loro, flussi di cassa secondo uno schema convenzionalmente prestabilito. G.P. Consult S.r.l. area Consulting
MUTUI E LEASING Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, impegnandosi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) con il pagamento di interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto. Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate: al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi; all indeterminatezza ed all indeterminabilità del tasso di interesse applicato; al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo; ai tassi di interesse usurai; alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine. Se è stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l integrale restituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata un azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non può continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base dell intera durata del mutuo inizialmente prevista che è venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine. G.P. Consult Srl area Consulting
CARTELLE ESATTORIALI ATTI ESECUTIVI ESECUZIONI IMMOBILIARI La CARTELLA DI PAGAMENTO é uno strumento esattoriale affidato ad enti preposti utilizzato per la riscossione dei tributi e contributi non pagati. Il mancato pagamento del debito iscritto a ruolo e indicato in detta cartella genera l esecuzione della cartella di pagamento attraverso azioni di garanzia (pignoramenti e ipoteche giudiziali) e l addebito di interessi di mora calcolati sull intera cartella. Attraverso l analisi e la conseguente perizia econometrica è possibile evidenziare la presenza di anatocismo nella cartella esattoriale che permetterà di contestare l eventuale pignoramento o messa all asta del bene pignorato. G.P. Consult Srl area Consulting
CONTATTI Dott. Giuseppe Puglisi G.P. Consult S.r.l. Via A. Dell Isola, 2 06083 Bastia Umbra (PG) Tel 075.8011335, fax 075.8006547 Mail : g.puglisi@gpconsult.it G.P. Consult Srl area Consulting