Oggetto: Precisazione interpretative relativamente al cambio di destinazione d uso e al frazionamento o fusione di unità immobiliari

Documenti analoghi
COMUNE DI MARCELLINA (Prov. di Roma)

ZONE OMOGENEE "A" "B"

Specifiche Operative

Borgo Santa Caterina - SCHEDA

Legge 23 agosto 1985, n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Circolare informativa 20/2014. ( a cura di Sara Razzi)

Al Responsabile del Settore III GESTIONE TERRITORIO del Comune di Scanzorosciate (BG)

Domande poste frequentemente ( FAQ - Frequently Asked Questions )

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Attività edilizie Ristrutturazione urbanistica

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

Specifiche Operative

ESTRATTI CARTOGRAFICI E ESTRATTO NORME TECNICHE E TABELLE TECNICHE PARAMETRICHE TAVOLA 02

Domande poste frequentemente ( FAQ - Frequently Asked Questions)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Disposizioni generali.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il tel. e- mail residente a in DICHIARA SEZIONE FOGLIO MAPP./PART. SUB. CATEGORIA RENDITA

Interventi di ristrutturazione edilizia. D.P.R. n. 380, Testo unico per l edilizia Norme tecniche per le costruzioni

COMUNE DI COMANO - Provincia di Massa Carrara

Disposizioni provinciali in materia di distanze. Art. 1 Disposizioni generali

Città di Pescara. Medaglia d oro al Merito Civile ALLEGATO A INDIRIZZI OPERATIVI LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19 AGOSTO 2009

1. PREMESSA STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE...

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

La presente relazione di stima è stata redatta per determinare il più probabile valore di

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI

Legge provinciale per il governo del territorio 2015 novellata. Regolamento urbanistico- edilizio provinciale II PARTE

REGIONE TOSCANA. Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.

T A B E L L A A L L E G A T O A

VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.C ex art. 17bis comma 6 L.R. 56/77 s.m.i. e art. 19 d.p.r. 327/2001

COMUNE DI PISTOIA Area SERVIZIO AL TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO Servizio GOVERNO DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA

Relazione Programmatica estratti normativi estratti cartografici

Piano Regolatore Generale

Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Pari Opportunità. Oggetto: interrogazione n "Modalità di applicazione della L.R.

Nuovo Piano Casa Regionale

proposta di legge n. 106

Comune di Giba. (C.A.P ) Tel. (0781) Fax REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI

COMUNE DI ARONA (Provincia di Novara)

Volume esistente. Schema altezze

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4.2 Il vetro Caratteristiche tecnico-prestazionali Possibilità di impiego: tecnologie solari passive... 53

S c h e d a t e c n i c a

COMUNE DI SCARPERIA Provincia di Firenze

N.T.A. STATO ATTUALE. Art. 57 bis - Tabella riassuntiva della disciplina del patrimonio edilizio esistente

Piano Casa Regione Lazio

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Città di Lecce. Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL COMUNE

COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI PROVINCIA DI MILANO

, n Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL

Legge Regionale n. 22/2009. Piano Casa. 30 ottobre ore Jesi - Sala Consiliare del Comune

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 11 febbraio 2011

Garante della Comunicazione Artt. 19 e 20 L.R.T. n. 1/2005

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE BASILICATA

Interventi di recupero edilizio per cui è già a regime l Iva del 10%

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 2 B TABELLE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

ONERI CONCESSORI DA APPLICARE NELL ANNO DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 06/12/2012

Disponibilità di spazi minimi

VARIANTE EX ART. 44 L.U.R.

Il riordino della disciplina urbanistica per il rilancio dell economia regionale

Comune di Rapolano Terme

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Provincia di Livorno) Area 4 Territorio e Ambiente

COMUNE DI ACQUI TERME Provincia di Alessandria AREA CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE EX CASEIFICIO MERLO

1. TERMINI, GRANDEZZE E PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale. Vigente al:

Regolamento Urbanistico di Capoliveri SCHEDA DI FATTIBILITA N 15 TAV. 3bCAPOLIVERI-3cCALAMITA

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ

COMUNE DI VIAREGGIO Provincia di Lucca

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL ATTIVITA DEL SERVIZIO U.E.A. LA GIUNTA COMUNALE

Regolamento Regionale 18/02/2015 n. 2, Art. 141

Unità locale dei servizi n... c. altitudine: capoluogo. max min

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n._20 del _ _ PIANO CASA

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Ing. Andrea Dessi SOMMARIO

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA S.C.I.A.

D I R E Z I O N E T E R R I T O R I O E D AM B I E N T E

COMUNE di SAURIS PROVINCIA DI UDINE

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio AI COMUNI LORO SEDI ALLE COMUNITA LORO SEDI

PARAMETRI FUNZIONALI: UNITA DI MISURA stanze DESTINAZIONE RESIDENZIALE DESTINAZIONE DI SERVIZIO DESTINAZIONE RICETTIVA

DISCIPLINA PER L OTTENIMENTO DI DEROGA S.U.A.P. AI SENSI DELL ART. 3 L.R. 25/2014 E DELL ART. 3 L.R

Fiscal News N Semplificazioni: ristrutturazione senza rispetto della sagoma. La circolare di aggiornamento professionale

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DELIBERA C.C. N. 22 DEL 03/11/2009. Piano delle Regole

OGGETTO: Quesiti sull applicazione della L.R. n. 22/09 (Piano Casa).

COMUNE DI TREVISO. Variante n. 48 al P.R.G.

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2009

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE in attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

oneri di urbanizzazione primaria (residenziale e servizi) 40,00 oneri di urbanizzazione secondaria (residenziale)

-1- IN BASE ALL ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 1/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO:

LOTTO EDIFICABILE - Padova Mortise

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI E DA COOPERATIVE EDILIZIE

Comune di Arcevia - Comune di Barbara - Comune di Serra de' Conti. Provincia di Ancona ufficio unico urbanistica Servizio edilizia privata

NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO. Legge 11 agosto 2009 n. 21, Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014

DATO ATTO che le tabelle di cui sopra sono determinate applicando la variazione ISTAT degli indici dei prezzi al consumo Dicembre 2004/2007 ;

di cui all'art. 11 del D.L. 28/04/2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n.77

Relazione Tecnica di valutazione

PERIMETRAZIONE AMBITO - PIANO DI RECUPERO PER DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI FABBRICATO RESIDENZIALE - COMMERCIALE DITTA: BOSCARO EZIO

Transcript:

Oggetto: Precisazione interpretative relativamente al cambio di destinazione d uso e al frazionamento o fusione di unità immobiliari QUESITO Viene posta da più cittadini la seguente richiesta: è possibile effettuare un interevento di frazionamento e contestuale cambio di destinazione ai vani posti al piano terra di un edificio ricadente all interno del perimetro del centro storico e il cui intervento massimo consentito e la ristrutturazione edilizia D1? SITUAZIONE NORMATIVA NTA del Piano del Centro Storico: Art. 4 UNITA MINIMA DI INTERVENTO L unità minima di intervento (U.M.I.) è riferita alla singola unità immobiliare o parte di essa per gli interventi di: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) art. 26 L. n. 47/1985; c) interventi D1 di cui alla L.R. n. 59/1980. Per gli interventi di cui alle lettere C D2 D3 E di cui alla L.R. n. 59/1980, l U.M.I. dovrà interessare l intero edificio così come indicato nelle tavole progettuali della presente Variante. Art. 5 CATEGORIE DI INTERVENTO (omissis) d) ristrutturazione edilizia Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante l insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, la eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi e impianti. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie: D1) opere che comportino anche la riorganizzazione interna delle singole U.M.I. senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano. D2) le opere che anche in deroga degli articoli n. 7-8 e 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole U.M.I. ed il loro adeguamento igienicosanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi strutturali verticali per: - costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente, per una superficie max di 8,00 mq al netto delle murature; - rialzamento dell ultimo piano (max 0,80 m) nel caso che questo risulti abitato; - ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi. D2*) Sono consentiti tutti gli interventi di cui alla precedente categoria D2, ad esclusione della sopraelevazione. D3) Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi orizzontali dell edificio, fino allo svuotamento dell involucro edilizio.

D3*) Sono consentiti gli interventi di cui alla precedente categoria D3, ad esclusione della sopraelevazione. Art. 7 DESTINAZIONE D USO 1) Nelle zone di cui alla presente variante sono consentite le seguenti destinazioni: a) Residenza; b) Servizi sociali di proprietà pubblica; c) Istituzioni pubbliche e rappresentative; d) Associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, etc...; e) Ristoranti, bar, locali di divertimento, etc...; f) Attività artigianali escluse le lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; g) Attrezzature a carattere religioso; h) Commercio al dettaglio; i) Teatri e cinematografi; j) Alberghi e pensioni; m) Garages di uso pubblico; n) Uffici; o) Banche (limitatamente a quelle esistenti). 2) La destinazione d uso limitatamente ai vani ubicati al piano terreno è indicativa e non prescrittiva. E sempre consentito il cambio della destinazione d uso ad artigianale ed a commerciale dei vani ubicati al piano terreno, qualsiasi destinazione essi abbiano, anche se in contrasto con quanto riportato nelle tavole dello stato attuale e dello stato di progetto del Piano, ad eccezione dei fondi prospicienti la Via Mazzini, la Via Garibaldi, e la Piazza Duomo, per i quali è consentita esclusivamente la destinazione d uso artigianale e commerciale limitatamente alle seguenti attività: parrucchieri, pizzerie, gelaterie, centri estetici, pasticcerie, creperie, calzolai e simili. E consentito il cambio di destinazione ad uso attività turistico-ricettiva da utilizzarsi esclusivamente per le strutture di tipo albergo come definite dall art.26 della L.R. 42/2000. E inoltre consentito il cambio di destinazione delle unità ai piani superiori ad uso residenziale nel rispetto della superficie minima degli alloggi. Il cambio di destinazione d uso è consentito nel rispetto della classificazione degli edifici esistenti in base alla loro qualità architettonica e ambientale e deve, ove tale cambio di destinazione d uso sia contestuale a frazionamento in più unità immobiliari, comunque consentire di lasciare alla residua parte a destinazione residenziale, un ingresso di larghezza sufficiente per il comodo accesso alle unità situate ai piani superiori dell edificio, rispettando il più possibile i caratteri tipologici e distributivi preesistenti. E consentita la destinazione d uso commerciale di vani situati al primo piano purchè collegati funzionalmente al fondo sottostante. Definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all allegato alla legge regione toscana 21 maggio 1980 n.59: D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o 1a sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, 1a modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie: D1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano. Legge Regionale Toscana n. 52 del 14.10.1999 : Art. 4 Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità.(omissis).. 2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: (omissis) a. interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì: i. le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ii. la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; iii. le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; Art. 44 Norme transitorie 1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione. 2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonché nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, prevalgono su di esse. 3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale. 4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici del Genio Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge regionale 88/1982 CONSIDERAZIONI Viene posta da più cittadinila seguente richiesta: è possibile effettuare un interevento di frazionamento e contestuale cambio di destinazione ai vani posti al piano terra di un edificio ricadente all interno del perimetro del centro storico e il cui intervento massimo consentito e la ristrutturazione edilizia D1 Considerato che uno dei pricipali obiettivi del Piano Particolareggiato del Centro Storico, redatto secondo i principi di tutela e valorizzazione recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dalla LR 59/80, è quello di incentivare e valorizzare i servizi e le attività commerciali presenti nell ambito della parte storica del capoluogo. Infatti, le nta all art 7 prevedono E sempre consentito il cambio della destinazione d uso ad artigianale ed a commerciale dei vani ubicati al piano terreno, qualsiasi destinazione essi abbiano, anche se in contrasto con quanto riportato nelle tavole dello stato attuale e dello stato di progetto del Piano Il cambio di destinazione d uso è consentito nel rispetto della classificazione degli edifici esistenti in base alla loro qualità architettonica e ambientale e deve....comunque consentire di lasciare alla residua parte a destinazione residenziale, un ingresso di larghezza sufficiente per il comodo accesso alle unità situate ai piani superiori dell edificio, rispettando il più possibile i caratteri tipologici e distributivi preesistenti. Quindi il Piano sempre nel rispetto dei principi di tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente, pur consentendo sempre il cambio di destinazione d uso a commerciale precisa come tale intervento sia ammesso nel rispetto della classificazione degli edifici esistenti in base alla loro qualità architettonica ambientale e non alla tipologia di intervento ammessa La classificazione degli edifici è desumibile della cartografia del piano eprecisamente dallo stato attuale in cui il patrimonio edilizio esistente è stato suddiviso in sei tipologie. Le tipologie di intervento, suddivise in otto diverse categorie, invece, sono state attribuite certamente tenendo conto della classificazione degli edifici, ma non in modo direttamente corrispondente alle carratteristiche del fabbricato e tenedo conto del contesto in cui ogni unità immobiliare o edificio era inserito. Nell applicazione della norma si deve inoltre tener conto delle novità apportate con la LRT n.52/99 che ha sostituito la LRT n.59/80, con particolare riferimento alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia. Le norme di attuazione del Piano sono conseguenti alla elaborazione di un quadro conoscitivo dettagliato e approfondito per cui limitazioni e prescrizioni dovranno essere il più possibile conservate. CONCLUSIONI Edifici la cui tipologia consenta l intervento D1 Cambio di destinazione E sempre possibile effettuare il cambio di destinazione ai locali posti al piano terreno nel rispetto delle destinazioni consentite dalle nta del Piano del Centro Storico.

Frazionamento/fusione unità E consentito al piano terreno se in funzione del contestuale cambio di destinazione e a condizione che: - nel caso in cui la parte residua sia a destinazione residenziale, sia lasciato un ingresso di larghezza sufficiente per il comodo accesso alle unità situate ai piani superiori dell edificio; - siano rispettati il più possibile i caratteri tipologici e distributivi preesistenti, con modifiche agli elementi verticali non strutturali; - la somma dei volumi e delle superfici totali delle nuove unità così formate, non vadano ad alterare i volumi e le superfici totali della/e unità immobiliare di partenza.