Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente detenute all estero, la circolare n. 43/E/2009 precisa che quest ultima può avere ad oggetto anche attività site in Paesi extra-ue che permettono un adeguato scambio di informazioni. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, di cui all art. 13-bis del D.L. n. 7872009, possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009. Nello specifico, secondo quanto precisato dall Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 43/E/2009 entro la data del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati devono: presentare la dichiarazione riservata, conferendo l incarico all intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall estero; fornire la necessaria provvista di denaro per il versamento dell imposta straordinaria, con il pagamento della quale il rimpatrio e la regolarizzazione di perfezionano; ricevere copia della dichiarazione riservata. Date le difficoltà tecniche che si possono riscontrare nel rimpatrio o nella regolarizzazione di alcune attività finanziarie, l Amministrazione fa presente che qualora alla
data del 15 dicembre 2009, le suddette operazioni non siano ancora state concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le suddette operazioni si siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso, l'imposta sostitutiva deve essere versata entro e non oltre il 15 dicembre 2009, ovvero con la fornitura all intermediario della provvista necessaria per il pagamento della stessa, e non rileva, quindi, la data del versamento della stessa all erario da parte dell intermediario. Il rimpatrio L emersione delle attività detenute irregolarmente all estero può avvenire tramite rimpatrio per quel che concerne il denaro e le altre attività di qualsiasi natura detenute in qualsiasi Paese europeo o extraeuropeo a partire da data non successiva al 31 dicembre 2008. Rimpatrio di attività finanziarie Con riferimento al denaro e alle altre attività finanziarie, i soggetti interessati devono presentare agli intermediari una dichiarazione riservata delle disponibilità detenute all estero alla data del 31 dicembre 2008, delle quali si dispone l ingresso nel territorio dello Stato, conferendo agli stessi l incarico ricevere in deposito le attività provenienti dall estero. L operazione di rimpatrio può avvenire anche mediante il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie; in tal caso il soggetto interessato deve dichiarare l operazione all Agenzia delle Dogane operazione se il valore di quanto trasportato è superiore ad 10.000. L Agenzia ha, inoltre, precisato che le attività detenute all estero alla data del 31 dicembre 2008 possono anche
differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ad indicate nella dichiarazione riservata. Il rimpatrio si perfeziona nel momento in cui l intermediario abilitato assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro o le attività finanziarie detenute all estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato (c.d. rimpatrio giuridico ). Rimpatrio di attività patrimoniali Il rimpatrio può avere ad oggetto anche attività patrimoniali che, per loro natura sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. Rimane, anche in questo caso, ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il rimpatrio dei beni patrimoniali attraverso il trasporto al seguito, ove la loro natura lo consenta. In tutte le ipotesi di rimpatrio materiale delle attività patrimoniali, vanno assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente esistenti. Alternativo al rimpatrio materiale delle attività patrimoniali è il rimpatrio giuridico, consistente nel conferimento delle stesse in una società costituita nello stesso Paese ove le attività conferite si trovavano alla data del 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009) e, nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, è necessario, però, che il soggetto che effettua l operazione di rimpatrio sia proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. Dette considerazioni valgono in particolar modo con riferimento agli immobili che si trovano in Paesi non
collaborativi, per i quali la regolarizzazione non è ammessa. Pertanto, laddove si voglia per esempio necessariamente sanare la situazione in un immobile sito in Svizzera, si possono verificare le seguenti vie alternative: alienare il bene e procedere poi allo scudo del denaro ricavato dalla vendita; conferire l immobile in una società estera così da rimpatriare le quote o le azioni della società, avendo l avvertenza che il socio che effettua il rimpatrio della partecipazione deve essere lo stesso che era proprietario dell immobile e che il patrimonio della società sia composto unicamente dal predetto immobile. La regolarizzazione L operazione di regolarizzazione è condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese dell UE o in un Paese aderente allo SEE, i quali garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali. Stante un interpretazione letterale della norma, il suddetto requisito dello scambio di informazioni sussiste: con riferimento ai Paesi dell UE; e solamente relativamente alla Norvegia e all Islanda per quel che concerne i Paesi aderenti allo SEE. Tuttavia, in applicazione del principio della libera circolazione dei capitali, di cui all art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea, si ritiene, secondo l Agenzia, possibile regolarizzare anche le attività detenute ai Paesi extra UE con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni secondo il recente standard ONU/OCSE, quali, l Australia, il Canada, la Corea del Sud, il Giappone, il
Messico, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e la Turchia. La regolarizzazione non è però consentita per le attività detenute in Svizzera, a Montecarlo o a San Marino per le quali è prevista esclusivamente la possibilità del rimpatrio. Quanto all ambito oggettivo della regolarizzazione, la stessa può riguardare oltre che a denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di natura diversa, quali immobili, yacht, oggetti preziosi ed opere d arte. Relativamente alla possibilità di regolarizzare immobili detenuti in Paesi collaborativi, occorre innanzitutto verificare se siano o meno state violate le norme relative al c.d. monitoraggio fiscale, in quanto solo se le stesse sono state violate è si può accedere allo scudo fiscale. I casi più frequenti sono quelli di immobili non locali e tenuti a disposizione del contribuenti in Paesi (come la Francia) nei quali non sono assoggettati a tassazione. In tali casi, l obbligo di indicazione dell immobili del quadro RW del modello UNICO non sussiste, dal momento che esso non è suscettibile di produrre reddito in Italia. Il ragionamento è il medesimo anche nel caso in cui l immobile sia stato acquistato con bonifici effettuati regolarmente da una banca italiana. Discorso diverso va fatto nel caso il cui l immobile sia stato acquistato, con denaro esportato non producendo alcuna dichiarazione doganale; in tal caso, è violata la normativa sul c.d. monitoraggio fiscale e pertanto è possibile accedere alla regolarizzazione dello stesso. Nel caso in cui oggetto della regolarizzazione siano le attività finanziarie, il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata:
una certificazione o altra documentazione analoga rilasciata dall intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all estero. La responsabilità e la veridicità di tale certificazione ricade esclusivamente sull interessato e sul soggetto che l ha rilasciata, i quali ne rispondono a tutti gli effetti di legge; l estratto conto bancario nel caso di conti correnti. L operazione di regolarizzazione, a differenza di quella di rimpatrio, determina la perdita dell anonimato, nonché l impossibilità di richiedere all intermediario la tassazione dei cosiddetti redditi intermedi, mediante il metodo analitico o forfetario. La stessa al pari del rimpatrio inibisce ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d imposta fino al 2008 ancora aperti, limitatamente agli importi rappresentati dalle somme a dalle altre attività regolarizzate, sempreché esista in astratto, una riconducibilità degli importi accertati all attività oggetto di regolarizzazione. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato da OS3 srl