CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano Approvato con delibera n. 56/2010 del Consiglio dell Università del 22 ottobre 2010 1
Indice Art. 1 Corsi per Master universitario... 3 Art. 2 Istituzione ed attivazione... 3 Art. 3 Consiglio del Master e Direttore... 4 Art. 4 Docenti... 4 Art. 5 Valutazione... 5 Art. 6 Requisiti di ammissione... 5 Art. 7 Attività formative... 6 Art. 8 Durata... 6 Art. 9 Conseguimento del titolo... 6 Art. 10 - Finanziamenti... 7 Art. 11 Decorrenza e deroghe... 7 2
Art. 1 Corsi per Master universitario L Università promuove, in attuazione dell art. 3, comma 9, del DM 270 del 22 ottobre 2004, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente per il conseguimento di diplomi di Master di primo e secondo livello aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale. I corsi per Master universitario, di seguito definiti Master, costituiscono percorsi formativi diretti ad offrire competenze in ambito professionalizzante. Art. 2 Istituzione ed attivazione La proposta relativa ad un Master di primo o secondo livello viene presentata da una o più Facoltà e viene approvata dal Senato accademico. La sua istituzione e attivazione vengono deliberate dal Consiglio dell Università, compatibilmente con la disponibilità di risorse. La presentazione di tale proposta va effettuata, di norma, contestualmente alla programmazione didattica delle facoltà per il successivo anno accademico. La proposta relativa all istituzione di un Master di primo o secondo livello, redatta secondo lo schema tipo, deve essere trasmessa all Ufficio Sviluppo per un parere di conformità prima dell approvazione nei Consigli di facoltà interessati e deve contenere i seguenti elementi: a) un analisi dettagliata ed oggettiva del fabbisogno; b) la denominazione del Master in italiano, tedesco ed inglese, nonché ove opportuno in ladino; c) obiettivi formativi e funzioni del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce, nonché i potenziali sbocchi occupazionali; d) contenuti, struttura e organizzazione temporale del corso con l attribuzione dei relativi crediti; e) requisiti di ammissione, numero programmato e numero minimo; f) piano finanziario, come da schema tipo predisposto dall Ufficio competente, fatte salve specifiche esigenze (ad esempio modulistica per corsi FSE); g) enti e società che si impegnano a sostenere l iniziativa e relative modalità di intervento; h) eventuali borse di studio, agevolazioni e iniziative per studenti meritevoli; i) un riferimento al questionario AlmaLaurea riguardante la valutazione del Master. L Ateneo può istituire, in base ad appositi accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi interuniversitari per Master universitario. Tali corsi potranno essere altresì attivati in collaborazione con Enti e soggetti esterni, pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. I Master universitari sono corsi di studio a numero programmato; il numero massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono indicati dai singoli bandi. Non è possibile 3
prevedere un numero minimo di iscritti inferiore a 5. Nel caso in cui il Master non raggiunga il numero minimo di iscritti previsti nel bando, esso non potrà essere attivato dall Ateneo. Art. 3 Consiglio del Master e Direttore Il Consiglio di Facoltà nomina, contestualmente all approvazione della proposta di Master, un Consiglio del Master che è responsabile degli aspetti organizzativi, scientifici, didattici e finanziari del Master, compatibilmente con il budget assegnato. Il Consiglio del Master è composto da almeno tre membri. La maggioranza è composta da professori e ricercatori di ruolo della Libera Università di Bolzano. Del Consiglio del Master possono far parte anche professori e ricercatori di altre università nazionali o estere. Al fine di consentire il raccordo con il mondo del lavoro possono inoltre essere nominati esperti esterni quali membri del Consiglio del Master. Eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza per i membri del Consiglio del Master devono essere previsti nel piano finanziario. Il Direttore del Master è nominato dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo dell Ateneo che fanno parte del Consiglio del Master contestualmente all approvazione della proposta di Master. Il Direttore è responsabile del budget del Master. Il Direttore del Master, concluso il corso, redige una relazione sulle attività svolte, un consuntivo delle entrate e delle uscite, da trasmettere al preside della facoltà o delle facoltà interessate, a eventuali soggetti esterni coinvolti e all Ufficio sviluppo, il quale provvede alla diffusione interna (rettore, presidente, Direzione generale, Nucleo di Valutazione). Il Direttore del Master può nominare un vicedirettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza. Art. 4 Docenti Il corpo docente comprende, oltre a professori di ruolo e ricercatori dell Ateneo o docenti di altre Università, esperti esterni di alta e documentata qualificazione nelle materie previste dal piano formativo. Tali esperti sono volti a garantire il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l aggiornamento professionale. I professori di ruolo e i ricercatori dell Ateneo possono svolgere attività didattica e organizzativa nei Master, una volta adempiuti i loro compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca stabiliti dai Consigli di Facoltà. Il Consiglio del Master provvede all assegnazione degli insegnamenti e al coordinamento delle attività didattiche e pratiche. 4
Gli insegnamenti coperti dagli esperti esterni di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere direttamente affidati dal Consiglio, qualora gli incarichi si esauriscono in una prestazione episodica e occasionale non riconducibile ad una attività didattica strutturata e il compenso non superi l importo di 3000 euro annui lordi. Tutti gli altri insegnamenti affidati ad esterni vengono attribuiti in base ad un procedimento di selezione. Per i master finanziati integralmente con fondi esterni gli insegnamenti sono direttamente affidati dal Consiglio del Master. Per i master finanziati integralmente con fondi esterni, i compensi per l attività didattica ed organizzativa vengono stabiliti dal piano finanziario del Master stesso. In tutti gli altri casi i compensi sono stabiliti secondo i tariffari vigenti per la docenza. Eventuali rimborsi spese forfettari sono stabiliti dal Consiglio del Master nei limiti della dotazione prevista dal budget del Master e come da piano finanziario. Art. 5 Valutazione Il Nucleo di Valutazione predispone questionari per rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti. Il Nucleo redige un parere finale in base all esito dei questionari e alla relazione del Direttore del Master (art. 3 comma 4). Art. 6 Requisiti di ammissione Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso almeno della laurea triennale, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equipollente; per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equivalente. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un altro Master universitario ed a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di dottorato, di specializzazione. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione. Il Consiglio del Master può procedere all eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti o maturati, in misura non superiore a 20. 5
Il bando può prevedere l ammissione come uditori anche di professionisti del settore che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso. In tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione o di frequenza. In caso di accordi internazionali, i requisiti d ammissione saranno concordati con le università partner. Art. 7 Attività formative Per i Master è prevista un attività didattica e formativa compresa tra un minimo di 60 (1500 ore) e un massimo di 70 crediti (1750 ore). I Master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e a distanza, di esercitazioni, di laboratorio, di stage, di escursioni e di missioni. Alle attività di laboratorio e di stage deve essere riservato un adeguato numero di crediti. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del Master universitario è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto. Le attività di stage sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Enti e con le società interessate. Art. 8 Durata Il Master ha di norma una durata annuale. Tuttavia il Master può prevedere un organizzazione part-time della didattica e avere conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico. In caso di accordi internazionali, è possibile adeguare l organizzazione didattica alle esigenze dei corsi degli Atenei partner ed eventualmente aumentare il numero dei crediti e la durata. Art. 9 Conseguimento del titolo Il conseguimento del Master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel regolamento didattico. Il Consiglio del Master può altresì prevedere verifiche intermedie. La prova finale e le eventuali verifiche intermedie possono dar luogo a votazioni, oppure a giudizio positivo, eventualmente con merito, oppure negativo. 6
A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale viene rilasciato il diploma di Master universitario di primo o di secondo livello. Art. 10 - Finanziamenti La copertura finanziaria dei Master universitari è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni. Il Master universitario dispone di un budget autonomo all interno del budget di facoltà. Il Consiglio dell Università può approvare l attivazione di Master anche non autofinanziati solo in casi eccezionali e qualora si tratti di Master d importanza strategica per l Ateneo. La quota da destinare alle spese generali d Ateneo è fissata nel 3 per cento del budget complessivo del Master a titolo di rimborso forfettario. Un eventuale utile del Master viene destinato all edizione successiva dello stesso. Qualora il Master non venga riproposto, la destinazione dell importo residuo viene destinato alla/e rispettive Facoltà per le proprie attività di didattica e di ricerca. Art. 11 Decorrenza e deroghe Il presente Regolamento si applica ai Master universitari attivati a decorrere dall approvazione. Le deroghe al presente regolamento relative ai Master in convenzione con altre università italiane o straniere sono soggette all approvazione del Consiglio dell Università. 7