2 Evoluzione storica del contratto collettivo

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Capitolo Generalità Soggetti Contratto collettivo Osservazioni 1 La contrattazione collettiva IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Rappresenta la maggiore espressione dell autonomia sindacale Costituisce il compito fondamentale dei sindacati È finalizzata al raggiungimento di un accordo, cd. contratto collettivo Sono di regola, le associazioni sindacali portatrici del potere negoziale Secondo la dottrina dominante è «l accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed una o più organizzazioni di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale» Lo scopo del contratto collettivo è quello di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori di una stessa categoria. Esso infatti, regola in modo uniforme i rapporti individuali di lavoro degli appartenenti ad una medesima categoria professionale, nonché vincola i datori di lavoro aderenti alle associazioni stipulanti ad applicare il trattamento economico e normativo previsto nel contratto stesso. Il contratto collettivo di diritto pubblico 3 2 Evoluzione storica del contratto collettivo Nel periodo fascista, la L. 563/1926 riconosceva una sola organizzazione professionale, per ciascuna categoria di lavoratori o datori di lavoro. Le associazioni sindacali avevano personalità giuridica di diritto pubblico dal lato dei datori di lavoro, i soggetti sindacali sono investiti del potere negoziale appartenente ai singoli datori di lavoro: di conseguenza essi operano sulla base di una rappresentanza di volontà dal lato dei lavoratori, non essendo questi titolari di un proprio potere negoziale, il sindacato trae tale potere direttamente dall ordinamento sindacale che è, al contempo autonomo e originario: di conseguenza il sindacato dei lavoratori agisce sulla base di una rappresentanza di interessi i contratti collettivi avevano valore di fonte di diritto obiettivo, con applicazione generalizzata a tutti gli appartenenti alla categoria professionale (cd. efficacia erga omnes) 29

Il contratto collettivo di diritto pubblico Art. 39 Cost. Stante la mancata attua- zione della norma costituzionale, fu emanata la L. 741/1959 recante «Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori», che delegava il Governo ad emanare decreti legislativi che determinassero le condizioni minime di lavoro per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria di lavoratori I contratti collettivi recepiti dalla L. 741/1959 Costituisce l unico tipo di contratto collettivo stipulabile attual- mente Il contratto collettivo di diritto comune 30 Con la caduta del fascismo, le norme corporative non furono abrogate La Costituzione repubblicana all art. 39, ultimo comma, sancisce che: «i sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce» Tale disposizione è rimasta, però, inattuata i decreti luogotenenziali del 1943 e del 1944 lasciarono in vigore i contratti collettivi stipulati dalle disciolte organizzazioni corporative, che potevano però essere derogati dai successivi contratti collettivi contenenti una disciplina più favorevole secondo la previsione della norma i sindacati avrebbero potuto acquisire, attraverso il meccanismo della registrazione, personalità giuridica di diritto pubblico i contratti collettivi stipulati dai sindicati così registrati, rappresentati unitariamente in proporzione al numero degli iscritti, avrebbero avuto efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale la L. 741/1959, pur attribuendo in sostanza efficacia generale ai contratti collettivi con modalità diverse da quelle previste dall art. 39 Cost., fu considerata legittima perché legge transitoria, provvisoria ed eccezionale successivamente fu però emanata la L. 1027/1960, che, conferendo al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi all entrata in vigore della L. 741/1959, faceva perdere a questa il suo carattere di transitorietà la Corte costituzionale dichiarò, pertanto, con sent. 106/1962, incostituzionale la legge di proroga n. 1027/ 1960, con la conseguente caducazione di tutti i decreti che, emanati in base ad essa, avevano recepito i suddetti contratti collettivi l effetto della sentenza della Corte è che non è consentita l emanazione di una legislazione a tappeto che recepisca il contenuto dei contratti collettivi rendendoli così vincolanti erga omnes

Generalità Natura giuridica Caratteri Causa Forma Efficacia spaziale Tipologia Scopo Contenuto 3 Il contratto collettivo di diritto comune È stipulato da sindacati che, non avendo personalità giuridica, operano come associazioni non riconosciute È così chiamato in quanto regolato dalle norme di diritto comune valide in materia contrattuale (art. 1322 ss. c.c.) Avendo natura privatistica, non è fonte di diritto obiettivo Vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali (di datori e lavoratori) che lo hanno stipulato Si colloca nella categoria dei negozi giuridici e, tra questi, è assimilabile ai contratti normativi, cioè a quei contratti che invece di regolare immediatamente gli interessi delle parti, determinano i contenuti di una futura produzione contrattuale Sono la generalità e l astrattezza, poiché tale contratto non costituisce la diretta disciplina dei singoli rapporti di lavoro, ma rappresenta la base ed il presupposto cui dovranno uniformarsi le regolamentazioni dei singoli rapporti individuali Consiste nella «realizzazione dell interesse collettivo professionale alla pattuizione di disposizioni vincolanti per coloro che hanno costituito o costituiranno rapporti di lavoro individuali compresi in quello che risulta essere il campo di applicazione della disciplina collettiva pattuita» In assenza di specifica previsione legislativa, si ritiene che il contratto collettivo debba essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da tutti gli stipulanti (forma scritta ad substantiam) Il contratto collettivo di categoria (es. metalmeccanici) trova applicazione su tutto il territorio nazionale Unilateralmente sindacale: il contratto collettivo è stipulato da un singolo datore di lavoro con l organizzazione collettiva dei lavoratori Bilateralmente sindacale: il contratto collettivo è stipulato da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro, da un lato, e prestatori di lavoro, dall altro Stabilire le condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i prestatori di una determinata categoria Normativo Obbligatorio attiene al complesso di clausole destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro (es. livelli retributivi, orario di lavoro etc.) e a disciplinare i rapporti individuali attiene ai diritti ed agli obblighi che le parti stipulanti reciprocamente si riconoscono e può avere un contenuto vario 31

Oggetto Esclusioni 32 È, di regola, la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato Sono esclusi dalla competenza negoziale collettiva i rapporti di lavoro disciplinati con atti della pubblica autorità, in conformità di legge 4 Disciplina del contratto collettivo di diritto comune 4.1 L efficacia soggettiva del contratto collettivo Gli effetti del contratto collettivo sono limitati ai soli iscritti alle asso- ciazioni sindacali stipulanti Principio dell iscrizione delle parti stipulanti Applicabilità di fatto del contratto Estensione del contratto collettivo ex art. 36 Cost. Quando solo il lavoratore o solo il datore sia iscritto all associazione sindacale stipulante il contratto collettivo, il rapporto di lavoro fra loro instaurato non ricade sotto la sua regolamentazione Tuttavia, dal lato dei lavoratori prevale l applicazione generalizzata, sia per motivi di carattere pratico (il datore dovrebbe tenere contabilità separate per i lavoratori iscritti cui si applica il CCNL e per quelli non iscritti), sia per motivi di opportunità (l applicazione del CCNL solo agli iscritti favorirebbe la sindacalizzazione) Una o entrambe le parti del rapporto di lavoro non sono iscritte alle associazioni sindacali stipulanti adesione esplicita, viene ad esempio indicato nel contratto individuale che verrà applicato al rapporto di lavoro un determinato CCNL adesione implicita, il datore di lavoro applica costantemente un determinato CCNL o i suoi aspetti più rilevanti, pur non essendovi in alcun modo obbligato In applicazione dell art. 36 Cost., la giurisprudenza estende l efficacia del contratto collettivo anche nei confronti di lavoratori non appartenenti ad associazioni stipulanti, al fine di garantire loro una retribuzione sufficiente e proporzionata L estensione viene realizzata attraverso l utilizzo, da parte del Giudice di merito, dei livelli retributivi previsti nel contratto collettivo di settore da applicare al caso concreto, costituendo parametri per stabilire se il trattamento economico corrisposto al lavoratore in concreto è sufficiente e proporzionato Ciò è possibile perché la norma costituzionale può essere direttamente richiamata dal lavoratore in sede di eventuale controversia con il datore di lavoro: sia perché la giurisprudenza ha normalmente considerato i livelli retributivi indicati nel contratto collettivo rispettosi dei criteri indicati dall art. 36 Cost. sia perché consentito al Giudice determinare la retribuzione ex art. 2099 c.c.

L applicazione dei livelli retributivi contenuti nel contratto collettivo da parte del Giudice, non determina l estensione erga omnes di tutto il contratto, ma soltanto della parte economica Il Giudice è comunque libero di modificare i livelli retributivi onde adattarli al caso concreto 4.2 L efficacia oggettiva del contratto collettivo e i rapporti con le altre fonti le norme della Costituzione, del diritto sovranazionale e le leggi nazionali prevalgono su quelle del contratto collettivo e quindi non possono essere da esso derogate La posizione del contratto collettivo nella Gerarchia delle fonti il contratto collettivo, a sua volta, pregerarchia delle fonti vale sugli usi (o sulla consuetudine) La derogabilità per condizioni più favore voli al lavoratore Principio del favor prestatoris Operatività della derogabilità in melius Eccezioni il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro, avendo entrambi natura privatistica, sono formalmente sullo stesso livello gerarchico si ritiene che rientri fra i principi generali del diritto comporta che tra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro, deve prevalere quella più favorevole per il lavoratore (anche se gerarchicamente inferiore) in particolare, la norma di legge può essere derogata dal contratto collettivo che prevede condizioni migliorative (derogabilità in melius) nei rapporti tra contratto individuale e collettivo di lavoro nell ambito degli stessi contratti collettivi in relazione alla materia ed al territorio nei rapporti tra contratto collettivo ed usi aziendali, regolamenti d impresa etc. in forza di esigenze contingenti (es.: difesa degli assetti occupazionali o contenimento del costo del lavoro), la legge può prevedere che il contratto collettivo disponga in senso peggiorativo 33

il contratto collettivo e il contratto individuale, entrambi espressione dell autonomia privata, si collocano nello stesso ordine all interno della gerarchia delle fonti dalla funzione di tutela che il primo svolge deriva che il contratto individuale non possa derogare alle disposizioni contenute nel contratto collettivo, a meno che non siano più favorevoli per il lavoratore da ciò deriva che le clausole del contratto individuale difformi da quelle del contratto collettivo sono nulle tale nullità parziale, comporta la so- stituzione delle clausole nulle del con- tratto individuale con le corrispondenti clausole generali previste dal contratto collettivo Rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale Se ad uno stesso rapporto di lavoro sono applicabili più contratti collet- tivi di livello diverso, può sorgere il problema di un contrasto tra le ri- spettive disposizioni Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello 34 Generalità Derogabilità in melius i contratti individuali possono derogare al contratto collettivo, prevedendo condizioni più favorevoli per il lavoratore per individuare la disciplina concretamente applicabile, in dottrina prevale la teoria della valutazione globale, in base alla quale bisogna esaminare complessivamente ciascuna fonte e, dopo aver determinato quale può considerarsi globalmente più favorevole, applicare quest ultima Preliminarmente, bisogna verificare se tale contrasto può risolversi in via interpretativa, attribuendo ad ogni disposizione un significato compatibile con le altre Se il ricorso all ermeneutica dà esiti negativi, è necessario individuare la disposizione prevalente attraverso l utilizzo del principio generale relativo alla successione dei contratti stipulati tra le stesse parti Pertanto, in base a tale criterio (cd. cronologico, fondato sull assenza di una gerarchia tra i contratti) il contratto collettivo sopravvenuto prevale in ogni caso

Disciplina applicabile D.Lgs. 40/2006 5 L interpretazione del contratto collettivo di diritto comune Dalla natura privatistica del contratto collettivo si desume che esso debba essere interpretato secondo le norme vigenti in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Il D.Lgs. 40/2006 ha introdotto con l art. 420bis c.p.c. la possibilità per il giudice di statuire in via pregiudiziale sulle questioni concernenti l efficacia, la validità o l interpretazione del contratto collettivo che siano rilevanti per la decisione della controversia oggetto di causa. Tale provvedimento normativo ha provveduto ad inserire la violazione o la falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro tra i motivi di ricorso in Cassazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 360 c.p.c. n. 3). 6 Il procedimento di stipulazione del contratto collettivo redazione della piattaforma rivendicativa, costituita da specifiche richieste, per lo più elaborate (da parte dei prestatori) attraverso assemblee sui luoghi di lavoro Preparazione ed elaborazione della proposta con- con la partecipazione di tutti i lavoratori trattuale presentazione della piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza del contratto per evitare vacatio di regolamentazione Le fasi della procedura di stipulazione del contratto collettivo secondo l accordo interconfederale del 23-7-1993 Negoziazione e mediazione (eventuale) dei pubblici poteri Accordo inizio delle trattative attraverso successivi incontri delle delegazioni delle parti interessate possibile attuazione di forme di azione diretta (es. scioperi) per indurre la controparte ad abbandonare posizioni intransigenti eventuale intervento di mediazione dello Stato attraverso il Ministero del lavoro o i suoi organi periferici (Direzioni regionali o provinciali del lavoro), in corso di mancato accordo tra le parti è sottoposto di regola all assemblea dei lavoratori, per la ratifica, tramite un referendum se approvato, si concreta nel testo definitivo, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali contiene le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario, le cui clausole non modificate sono da considerarsi tacitamente rinnovate 35

36 Osservazioni L accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali stipulato il 22-1-2009 (e siglato definitivamente il 15-4-2009), nell intento di rendere più veloce la stipula dei contratti collettivi e di evitare eccessivi ritardi dei negoziati tra le parti, prevede una ridefinizione delle modalità di rinnovo dei contratti collettivi. In particolare si affida a specifiche intese: la regolamentazione dei tempi per presentare la piattaforma sindacale e avviare lo svolgimento delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo; la fissazione di una copertura economica a favore dei lavoratori dalla data di scadenza del contratto precedente (cd. periodo di vacanza contrattuale) fino alla stipula del nuovo contratto; a garanzia del regolare svolgimento delle trattative, la definizione di modalità che rendano effettivo il periodo di tregua sindacale. 7 La struttura della contrattazione collettiva 7.1 L Accordo interconfederale del 23-7-1993 Livelli Livello interconfederale: negoziano le maggiori confederazioni dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL) e dei datori (Confindustria, Confcommercio etc.), talvolta con l intervento del Governo Livello nazionale di categoria: negoziano i sindacati nazionali dei lavoratori e dei datori in rappresentanza di una determinata categoria professionale (metalmeccanici, chimici etc.) Livello aziendale: negoziano le rappresentanze sindacali aziendali e il singolo datore di lavoro 7.2 L Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22-1-2009 Ambito di applicazione Struttura della contrattazione collettiva Si tratta di un nuovo modello contrattuale, comune al settore privato e pubblico, che si sostituisce al regime previsto dall accordo del 23-7-1993. Rimane articolata su due livelli a questo livello sono prodotti gli accordi interconfederali e protocolli d intesa sulle relazioni industriali che hanno ad oggetto materie di generale interesse e applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) rappresenta i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il territorio nazionale il contratto aziendale ha ad oggetto la disciplina dei rapporti di lavoro in una determinata impresa il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale il contratto collettivo di secondo livello è stipulato per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione

Struttura della contrattazione collettiva In sintesi È stabilita una diversa durata del contratto collettivo, fissata in 3 anni sia per la parte economica che normativa L aumento dei minimi salariali avverrà in base ad un nuovo parametro basato sull Indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti (IPCA) Prevede l introduzione di regole in materia di rappresentazione sindacale Nella disciplina del rapporto di lavoro, unitamente al contratto individuale di lavoro, opera un altra fonte, espressione dell autonomia negoziale, il contratto collettivo di lavoro. In tal caso, però, non sono le singole parti del rapporto di lavoro a determinare le regole ad esso applicabili, ma soggetti terzi che li rappresentano: i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. La contrattazione collettiva, che è la finalità prevalente del sindacato, ha il suo riconoscimento nella Costituzione, all art. 39, ove si prevede il potere dei sindacati registrati di stipulare contratti collettivi validi erga omnes (nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale) e, come tali, fonte di diritto obiettivo (cioè con lo stesso valore della legge). Tuttavia il meccanismo della registrazione non è mai stato regolamentato per cui, nell attuale ordinamento, costituiscono enti di fatto in grado di stipulare contratti collettivi vincolanti solo i sindacati aderenti alle associazioni stipulanti. La struttura della contrattazione collettiva è stata per lungo tempo regolamentata dal Protocollo del 23-7-1993 definito come «la costituzione materiale delle relazioni industriali» (CARINCI). Di recente è stato sottoscritto (ad eccezione della CGIL) l accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali (22-1-2009), che nell intento di rilanciare la crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l aumento della produttività, pone nuove regole e procedure per la negoziazione e la gestione della contrattazione collettiva. L accordo ha comunque carattere sperimentale per la durata di 4 anni e demanda ad ulteriori accordi interconfederali la definizione dei tempi, delle modalità, e dei criteri per dare attuazione ai principi in esso contenuti. 37