Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 68 13.04.2015 TFR in busta paga: il focus dei CdL Dal 3 aprile 2015 i lavoratori dipendenti possono chiedere la Qu.I.R. Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps La Fondazione Studi CdL, con la Circolare n. 7 del 3 aprile 2015, ha fornito un attenta analisi sulla liquidazione del Tfr in busta paga, indicando: beneficiari, modalità di richiesta, possibilità di finanziamento, misure fiscali e contributive, calcoli di raffronto sui vari redditi e agevolazioni. In particolare, è stato precisato che i periodi di lavoro precedenti al c.d. stop&go (ossia il periodo temporale che va dalla cessazione all inizio di un nuovo rapporto di lavoro) non dovrebbero essere considerati utili per raggiungere il requisito minimo dei 6 mesi presso il datore di lavoro per poter vantare il diritto alla liquidazione in busta paga. Quindi, i periodi di anzianità anteriori al c.d. stop&go dovrebbero decorrere da zero. Premessa La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all art. 1, co. 26-35 ha introdotto una deroga ai principi generali previsti dall art. 2120 c.c. che sin dal 1982 regola la principale retribuzione differita spettante ai lavoratori. La regola generale prevede che la corresponsione del TFR sia effettuata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero mediante anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro se richieste dai lavoratori, nei casi previsti e con le relative modalità e limiti. Successivamente, la L. n. 296/2006 ha introdotto con decorrenza prevista dal 1 gennaio 2007 - la possibilità del lavoratore di disporre del proprio TFR maturato, ma esclusivamente allo scopo di scegliere se mantenere il regime di erogazione a fine rapporto ovvero, anche in forma silente, di destinarne il relativo importo al finanziamento della previdenza complementare. 1
Ora la norma introdotta dall ultima Manovra Finanziaria va nella direzione di consentire al lavoratore di ottenere subito ed a carattere mensile, l importo maturato. Il lavoratore entro 6 mesi dall assunzione può: Destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare. Lasciare il TFR in azienda. Anticipare il TFR in busta paga. Sul punto, i CdL tengono a precisare che la suddetta novità non modifica in via definitiva la disciplina vigente ma si limita esclusivamente a sospenderne gli effetti, in quanto si tratta di una deroga limitata al periodo transitorio individuato marzo 2015 - giugno 2018. La scelta La scelta del lavoratore riveste grande importanza in quanto determina effetti sulle preferenze effettuate in precedenza, seppure nel periodo previsto, ma soprattutto perché essa è irreversibile (fino a giugno 2018) e dunque il lavoratore non potrà decidere di revocarla una volta che l abbia manifestata. Sul punto, si precisa che il TFR maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il TFR maturato ante 1 marzo 2015, il quale non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare. Una volta effettuata la scelta, il lavoratore dovrà necessariamente attendere il mese di giugno 2018 data in cui, cessato il periodo transitorio, torneranno ad applicarsi le precedenti scelte. CARATTERISTICHE GENERALI La misura scatta dalle retribuzioni di marzo 2015 fino al 30 giugno 2018. La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Non può essere monetizzato il TFR ante 1 marzo 2015. 2
La decorrenza Particolare attenzione è stata dedicata sulla decorrenza della Qu.I.R., ossia il momento a partire dal quale i lavoratori vedranno corrispondersi l importo direttamente sulla busta paga. Il Dpcm n. 29/2015, che disciplina le modalità di erogazione della Qu.I.R., ha previsto espressamente che i lavoratori i quali intendono manifestare la scelta procedono attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta Inoltre, a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente. Quindi, tenuto conto che il su citato decreto è entrato in vigore dal 3 aprile 2015 data a partire dalla quale i CdL ritengono utile per considerare efficaci le domande il datore di lavoro potrebbe procedere alla liquidazione dal mese di maggio (se la richiesta è stata effettuata nel mese di aprile). PARERE CDL Tuttavia i CdL sostengono che, in una fase di prima applicazione, verrà consentita per ragioni di opportunità politica, l applicazione della misura in esame anche con riferimento alle quote maturate a partire da marzo, a prescindere dalla circostanza che la richiesta sia stata presentata dopo l entrata in vigore del Dpcm (ovvero dopo il 3 aprile). Sul punto, però, è assolutamente necessario attendere chiarimenti da parte dell INPS, prima di poter adottare una linea operativa univoca e corretta. I destinatari Possono aderire alla Qu.I.R. in busta paga: tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, con l esclusione di quelli domestici, del settore agricolo, dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali. La facoltà riguarda esclusivamente: i lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro; i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere il TFR in busta paga. 3
Con riferimento a quest ultimo punto, per i CdL non è ancora chiaro se l azienda sia tenuta o meno ad effettuare le comunicazioni ai fondi di quei dipendenti che chiedono la Qu.I.R. Una soluzione avanzata dai CdL potrebbe essere rappresentata in futuro dall adeguamento da parte dei fondi dei tracciati mensili/trimestrali con cui sono comunicate le liste di contribuzione. Restano esclusi dalla novità: i lavoratori dipendenti domestici; i lavoratori dipendenti del settore agricolo; i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi; ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Un ulteriore ipotesi di esclusione è stata individuata nel caso di eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento: in questo caso l opzione potrà decorrere dalla notifica del mutuante della estinzione del finanziamento garantito. LAVORATO RI INCLUSI: LAVORATO RI ESCLUSI: lavoratori del settore privato; lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza integrativa. lavoratori pubblici; lavoratori domestici; lavoratori agricoli. 4
DATORI DI LAVORO ESCLUSI: datori di lavoro in crisi o soggetti a procedure concorsuali; datori di lavoro in CIGS o CIG in deroga; datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato; datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. La richiesta Per far confluire mensilmente il Tfr in busta paga, i lavoratori dovranno presentare apposita istanza ai datori di lavoro. La scelta, come più volte detto, è irrevocabile fino a giugno 2018, periodo in cui cesserà il regime sperimentale. Sul punto, i CdL tengono a precisare che l opzione riguarda l intera quota maturanda dal mese successivo alla presentazione dell istanza e prevale anche sulle precedenti scelte effettuate relative alla destinazione ad un fondo di previdenza complementare. Il finanziamento Il 20 marzo scorso è stato firmato l Accordo quadro tra il MEF, il MLPS e l ABI per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all'anticipazione del TFR in busta paga. Grazie a tale accordo, le imprese che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell'importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato. Tali aziende, che non sono tenute al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza. Quindi se il lavoratore avrà fatto richiesta ad aprile, la decorrenza sarà maggio ma il datore di lavoro inserirà la Qu.I.R nel mese di agosto. EROGAZIONE DELLA QUIR Imprese con almeno 50 dipendenti Imprese fino a 49 dipendenti La liquidazione della Qu.I.R. è La liquidazione della Qu.I.R. è operativa operativa a partire dal mese a partire dal terzo mese successivo a successivo a quello di quello di formalizzazione dell istanza. formalizzazione dell istanza. 5
Per accedere ai finanziamento, i datori di lavoro dovranno versare al Fondo di garanzia istituito presso l INPS, un contributo dello 0,2% al da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di Tfr maturanda liquidata quale parte integrativa della retribuzione. Mancata restituzione del finanziamento Particolari sono le modalità di recupero di cui potrà avvalersi l INPS per riscuotere dal datore di lavoro i crediti connessi al finanziamento assistito da garanzia. Infatti, il contratto di finanziamento sottoscritto con l intermediario dovrà prevedere la costituzione di un privilegio speciale, ossia una forma particolare di garanzia che può avere ad oggetto alcuni beni destinati all esercizio dell impresa, quali ad esempio le materie prime. Ciò, porta a due conseguenze: 1. l INPS in caso di inadempimento si sostituirà all intermediario attraverso l istituto civilistico della surroga, per fruire di tale garanzia; 2. è possibile avvalersi dell avviso di addebito con titolo esecutivo, nonché di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge. Misure fiscali Uno dei punti più discussi della novità in questione, è la tassazione che si applica sulla Qu.I.R.: ossia l aliquota marginale IRPEF ordinaria, anziché la tassazione separata. Infatti, il meccanismo di prelievo introdotto dall art. 1, co. 26 della Legge in commento obbliga i lavoratori a valutarne la convenienza, che si differenzia in base ai redditi in capo a questi ultimi. In pratica, all aumentare del reddito, automaticamente diventa anche più onerosa la Qu.I.R. rispetto al TFR considerato come buonauscita o a quello investito nella previdenza integrativa. Test di convenienza L aumento di livello della retribuzione fa crescere lo svantaggio fiscale per chi opta per la liquidazione in busta paga. Certo è che la scelta di anticipare la Qu.I.R. in busta paga, produce sostanzialmente una duplice conseguenza sotto due aspetti: 1. il TFR che verrà erogato mensilmente in busta paga sarà tassato con un aliquota maggiore (l aliquota marginale IRPEF ordinaria); 2. il TFR perde la sua vera natura - che da sempre è stato chiamato a svolgere - ossia quella di accantonare mensilmente una quota, che veniva corrisposta al lavoratore al momento in cui si verificava la cessazione del rapporto di lavoro. 6
La Qu.I.R. è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro). Inoltre, non sarà imponibile ai fini previdenziali. Sulla Qu.I.R. si applica la tassazione ordinaria. IL REGIME FISCALE La Qu.I.R. è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro. La Qu.I.R. è esclusa da contribuzione. Ma vediamo in grosso modo nella tabella sottostante quali sono i punti a favore ed a sfavore che tale scelta comporta in capo al lavoratore. PUNTI A FAVORE PUNTI A SFAVORE Più liquidità nel breve termine. Non imponibilità della retribuzione ai fini previdenziali. Tassazione ordinaria. Riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico. Maggiore aliquota marginale di tassazione IRPEF e addizionale. Aumento del reddito ai fini ISEE e per il calcolo dell ANF. Tuttavia, al contrario di quanto si pensa, i CdL affermano che esistono dei casi in cui la tassazione ordinaria potrebbe essere vantaggiosa. I casi sono quelli in cui il lavoratore avesse diritto a detrazioni fiscali che eccedono l imposta lorda e che quindi non possono essere interamente godute. Di conseguenza, la Qu.I.R porterebbe ad una maggiore imposta lorda e di conseguenza al ripescaggio delle detrazioni di imposta che altrimenti sarebbero andate perdute. Calcoli di raffronto Nel prosieguo della circolare, i CdL mettono a confronto la tassazione che si applica in caso di TFR in busta paga ovvero con erogazione annuale. Dalla comparazione emerge che il sistema di tassazione, che considera la quota di TFR erogato mensilmente quale elemento aggiuntivo di reddito, porterebbe ad applicare su tali somme sia l Irpef depurata delle detrazioni per lavoro dipendente ma risentirebbe anche delle addizionali regionali e comunali. Situazione, questa, che non accadrebbe con la liquidazione annuale laddove si applicherebbe esclusivamente l imposta sostitutiva del 23% senza l'aggiunta degli addizionali. 7
Agevolazioni Ai datori di lavoro che corrispondono la Qu.I.R. si applicano le agevolazioni previste all articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2005, tra cui rientra l esonero contributivo verso il Fondo di Garanzia presso l INPS. Le ulteriori misure compensative sono rappresentate da una deduzione dal reddito d impresa di un importo pari: al 6% del tfr corrisposto in busta paga ai lavoratori per coloro che occupano fino a 49 addetti; al 4% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore; allo 0,28%, consistente in una riduzione contributiva connessa al gettito di Tfr conferito in misura pari allo 0,28%. Gli ultimi due benefici indicati non spettano ai datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, in caso di accesso al finanziamento agevolato, che potrà essere richiesto alle banche ed altri intermediari finanziari che aderiranno all apposito accordo quadro stipulato dal ministro dell economia e delle finanze e da quello del lavoro con l ABI. D altro canto, la ratio del riconoscimento di quest ultime due agevolazioni anche ai datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, qualora non accedano al finanziamento assistito, va senz altro ricercata nella volontà del legislatore di compensare il pregiudizio relativo alla riduzione della capacità di autofinanziamento per effetto dell erogazione della Q.u.I.R. - Riproduzione riservata - 8