Infortuni sul lavoro Responsabilità del datore: negligenza del lavoratore Lavoratore subordinato Malfunzionamento di mezzo meccanico ed infortunio Precetto antinfortunistico violato dal datore e nesso causale con l evento dannoso Insussistenza Conferenza del danno a rischio elettivo (colpa) del lavoratore Lavoro e previdenza (Controversie) Prova civile Infortunio Colpa generica o specifica del datore Onere della prova del lavoratore Difetto di allegazione della cautela violata Inammissibilità della domanda Esclusione Attinenza al merito Rif.Leg. artt.1218, 2087 cc; artt.419, 420 cpc; Sentenza n. 135/06 Pronunziata il 22/03/2006 Depositata il 27/03/2006 REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MODENA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 22.3.06 il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro di primo grado ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da: XX, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atto di nomina di nuovo difensore dalla dott.ssa Mariagrazia de Gennaro, presso lo studio della quale in Modena, Via Rainusso, 100 è elettivamente domiciliata parte attrice CONTRO YY s.r.l., con sede in Fiorano di Modena, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Roberto De Robertis, presso il cui studio in Modena, via Nazario Sauro, 54 è elettivamente domiciliata parte convenuta E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI Assicurazioni Generali s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difese in forza di procura speciale in calce all'atto di evocazione dall'avv. Francesco Seidenari, presso lo studio del quale in Modena,via Canalino,59 e' elettivamente domiciliata E CON L'INTERVENTO DI Assitalia Le Assicurazioni d'italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv Riccardo Pelliciardi in forza di procura speciale a margine della memoria d'intervento, presso la persona e lo studio del quale in Modena, Corso Canalgrande, 49 è elettivamente domiciliata parte interveniente Conclusioni di parte attrice: accertare la responsabilità datoriale per l'infortunio de quo e condannarsi parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, così come meglio specificati nel ricorso, spese rifuse
Conclusioni di parte convenuta: rigettarsi le domande o in subordine condannare la terza evocata a tenere indenne la convenuta, spese rifuse Conclusioni della terza chiamata: dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda, o in via gradata contenersi l'indennizzo, spese rifuse Conclusioni di parte interveniente: dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda, spese rifuse SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato, parte attrice, premesso il rapporto di lavoro subordinato che lo aveva astretto alla società di capitali convenuta, si doleva di infortunio sul lavoro subito in data 4.1.00, quando, "cercando di spostare un carrello elevatore, che si trovava all'interno dello stabilimento, veniva investito dal carrello stesso". Evidente, secondo parte ricorrente, la responsabilità della s.r.l. convenuta, nei confronti della quale rassegnava le domande risarcitorie, di cui alle conclusioni in epigrafe (conclusioni rassegnate anche nei confronti di Assitalia Assicurazioni s.p.a.), posto che la luce lampeggiante sul tetto del carrello non era funzionante e che il predetto carrello "inizia la sua marcia con la sola salita dell'operatore sullo stesso". Per contro, la convenuta chiedeva la reiezione delle domande, dovendosi ritenere l'infortunio ascrivibile a rischio elettivo dell'infortunato, che del tutto maldestramente era salito sul carrello (funzionante in ogni suo accessorio) e lo aveva avviato a mezzo di apposito pedale con l'unico piede con cui era salito. In via gradata, eccepiva la datrice convenuta, la stessa doveva essere manlevata dall'assicuratore della responsabilità civile, del quale chiedeva la chiamata in causa; autorizzata la stessa, l'assicuratore si associava alle difese del garantito sia in punto di an debeatur, che di quantum debeatur, richiamata, comunque, in via gradata la dovuta franchigia ed il massimale di polizza, non senza eccepire in via preliminare la nullità del libello. Assitalia s.p.a., dedotta la accidentale conoscenza della lite e, segnatamente, del ricorso introduttivo nel quale erano rassegnate conclusioni anche nei suoi confronti, interveniva tardivamente, eccependo la nullità del ricorso, l'inesistenza di un contratto di assicurazione e l'inesistenza di un rapporto giuridico diretto con l'infortunato. Nel merito si associava alle difese di cui sopra. La causa era definita come da separato dispositivo sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, interrogato, alla precedente udienza, il legale rappresentante della pregressa
datrice ed escussi in data odierna quattro testi, e previa riduzione ex art 245 c.p.c. delle rispettive liste a due testi per parte, nell'assenza del difensore di parte ricorrente MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare il tribunale, usando le parole della Corte Suprema, osserva che: "nel rito del lavoro nessuna norma impone al giudice di rinviare la decisione della causa in assenza del difensore di una delle parti, ove tale difensore risulti aver avuto legale conoscenza della data dell'udienza e non abbia addotto alcun legittimo impedimento, essendo, anzi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., vietate le udienze di mero rinvio, onde è da ritenersi che la mancata partecipazione all'udienza di discussione si risolva nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa." Cassazione civile, sez. lav., 24 aprile 2004, n. 7866 Garzia e altro c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, f. 4 e che nel rito del lavoro ex art 420 c.p.c. qualsiasi udienza è anche udienza di discussione e decisione, e ciò ancora di più all'esito della novella di cui il precetto superprimario sancito all'art 111 della Costituzione è stato oggetto (Corte Cost., n. 2/99). Ciò premesso, anche in subiecta materia, osserva il tribunale, si ritiene pur sempre necessario (anche al di fuori dell'azione di danno differenziale, e quindi in relazione al danno biologico o morale ) che sussista una responsabilità o una corresponsabilità del datore (o di una persona del cui reato, in riferimento ai danni morali, o del cui illecito contrattuale o extracontrattuale, in riferimento al danno patrimoniale biologico lo stesso debba rispondere), giacché, ove si versasse in fattispecie di colpa esclusiva (c.d. rischio elettivo) del prestatore (o di caso fortuito o di forza maggiore), nessun illecito parte convenuta avrebbe commesso e a nessun risarcimento sarebbe di conseguenza tenuta, mentre, al ricorrente, in presenza dei presupposti di legge (ed in particolare il superamento della soglia del 10% di riduzione della capacità di lavoro, trattandosi di infortunio anteriore all'entrata in vigore della novella del 2000), competerebbero esclusivamente la prestazioni assicurative a carico dell' Inail. I principi devono poi coordinarsi con quelli propri del processo civile, e segnatamente di quello, nella fattispecie di lavoro dipendente, che fissa nella allegazioni iniziali (come eventualmente emendate in seguito alle altrui difese) la causa petendi, con correlativo divieto, in particolare nel rito del lavoro, di nuove allegazioni in itinere (le quali non potrebbero dar luogo se non ad inammissibilità rilevabile anche ex officio). Quanto alla eventuale colpa specifica, ricade sulla parte ricorrente l'onere della prova, o quanto meno un onere di tempestiva allegazione, come suole insegnare la Corte Suprema, non solo in punto a ricorrenza della omissione, ma anche sull'esistenza del nesso di causalità tra omissione e infortunio. Si veda il seguente arresto: "Nel giudizio civile promosso dal lavoratore per il risarcimento del danno derivante da un infortunio subito per responsabilità del datore di lavoro (nell'ipotesi di estinzione del reato) spetta allo stesso lavoratore provare la colpa dell'imprenditore ed in particolare quali norme sulla prevenzione degli infortuni siano state in concreto violate.
Cassazione civile sez. lav., 15 febbraio 1992 n. 1844, Centazzo c. Società Ponteggi, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2. Stesse conclusioni vengono in genere attinte sul versante della colpa generica, posto che l'onere della prova della inimputabilità, che grava, ex art 1218 cod. civ., sul debitore della obbligazione di sicurezza, postula che sia previamente dedotto e provato l'inadempimento e, quindi, di nuovo il precetto generico o specifico violato e eziologicamente riferibile all'evento. Si veda il seguente arresto: "in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art 2087 cod civ, la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che subisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto,in essere un comportamento contrario o alle clausole le contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatore di lavoro. (..)" Cassazione sez. lavoro n. 14469/00. Tutto ciò premesso, già le allegazioni in fatto nel ricorso sono scarsamente significative (ed in parte francamente non plausibili), senza che però si configuri la eccepita nullità, posto che il difetto di allegazione o di prova di una specifica cautela vuoi generica vuoi specifica violata, conduce alla reiezione nel merito e non alla inammissibilità della azione, essendo di per sé individuati (anche se, eventualmente, senza giuridico rilievo, o senza assolvimento dell'onere probatorio circa le modalità rilevanti nella fattispecie) una causa petendi storica (l'infortunio del 4.1.00) ed il petitum, (il risarcimento delle componenti di danno dedotte). Dalle deposizioni raccolte all'odierna udienza, e senza che si sia verificata una inversione convenzionale dell'onere della prova, non è risultata violata né una cautela specifica, né una generica, onde l'evento deve essere effettivamente ascritto ad una condotta abnorme del ricorrente, che, salito con un solo piede, ha azionato il pedale del carrello ed il piede rimasto a terra è stato schiacciato dal carrello medesimo. Dal ché la reiezioni delle pretese, con assorbimento della domanda di garanzia e quindi delle eccezioni della dalla terza evocata, anche considerato il disinteresse processuale del ricorrente, che, senza addurre un legittimo impedimento, non si è presentato all'udienza del 12.4.05, fissata anche per raccogliere il suo interpello libero, nonché il suo interrogatorio formale. Quanto alle domande di Assitalia s.p.a. da ritenersi interveniente sua sponte, in quanto non notificata e quindi non astretta da alcun rapporto processuale che non sia quello conseguente al suo volontario intervento, ed anche ritenendo ammissibile lo stesso, ché sarebbe rilevabile ex officio il mancato rispetto del termine di cui all'art 419 c.p.c. (Cass. n.
11442/03) sia il difetto di un contratto di assicurazione con il datore, sia, comunque, il difetto di un qualsiasi rapporto obbligatorio diretto con l'infortunato, fanno sì che la azione in cui quelle domande convergono attiene non tanto alla legittimazione passiva della parte (essendo questa sussistente, in quanto dall'attore affermata), ma alla titolarità passiva dell'obbligazione dedotta, e quindi a profili di merito i quali, ad avviso del tribunale, risultano del pari assorbiti. La particolarità della fattispecie, unitamente alla sussistenza di ragioni di indole equitativa, inducono alla integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite. PQM definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta: respinge le domande attoree. Compensate le spese di lite. Modena, 22/3/06 IL G.D.L. Dott. Claudio Bisi Depositata in Cancelleria il 27 MAR 2006