REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MODENA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Documenti analoghi
Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MODENA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Art. 54 decreto legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

LA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Medico (assi)cura te stesso. Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Indagini bancarie aperte a tutti.

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Editrice PROPRETARIO EX ART BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Sentenza. del 23 ottobre e. coniugi e consumati

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RISOLUZIONE N. 90 /E

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Mobbing e tutela delle condizioni di lavoro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

ha pronunciato la presente

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino:

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

angelo buonfrate LTC Avvocati & Dottori Commercialisti

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

2. La responsabilità dell amministratore è solo verso i condomini o si riverbera anche nei confronti dei terzi?

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MODENA-SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

Transcript:

Infortuni sul lavoro Responsabilità del datore: negligenza del lavoratore Lavoratore subordinato Malfunzionamento di mezzo meccanico ed infortunio Precetto antinfortunistico violato dal datore e nesso causale con l evento dannoso Insussistenza Conferenza del danno a rischio elettivo (colpa) del lavoratore Lavoro e previdenza (Controversie) Prova civile Infortunio Colpa generica o specifica del datore Onere della prova del lavoratore Difetto di allegazione della cautela violata Inammissibilità della domanda Esclusione Attinenza al merito Rif.Leg. artt.1218, 2087 cc; artt.419, 420 cpc; Sentenza n. 135/06 Pronunziata il 22/03/2006 Depositata il 27/03/2006 REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MODENA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 22.3.06 il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro di primo grado ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da: XX, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atto di nomina di nuovo difensore dalla dott.ssa Mariagrazia de Gennaro, presso lo studio della quale in Modena, Via Rainusso, 100 è elettivamente domiciliata parte attrice CONTRO YY s.r.l., con sede in Fiorano di Modena, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Roberto De Robertis, presso il cui studio in Modena, via Nazario Sauro, 54 è elettivamente domiciliata parte convenuta E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI Assicurazioni Generali s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difese in forza di procura speciale in calce all'atto di evocazione dall'avv. Francesco Seidenari, presso lo studio del quale in Modena,via Canalino,59 e' elettivamente domiciliata E CON L'INTERVENTO DI Assitalia Le Assicurazioni d'italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv Riccardo Pelliciardi in forza di procura speciale a margine della memoria d'intervento, presso la persona e lo studio del quale in Modena, Corso Canalgrande, 49 è elettivamente domiciliata parte interveniente Conclusioni di parte attrice: accertare la responsabilità datoriale per l'infortunio de quo e condannarsi parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, così come meglio specificati nel ricorso, spese rifuse

Conclusioni di parte convenuta: rigettarsi le domande o in subordine condannare la terza evocata a tenere indenne la convenuta, spese rifuse Conclusioni della terza chiamata: dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda, o in via gradata contenersi l'indennizzo, spese rifuse Conclusioni di parte interveniente: dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda, spese rifuse SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato, parte attrice, premesso il rapporto di lavoro subordinato che lo aveva astretto alla società di capitali convenuta, si doleva di infortunio sul lavoro subito in data 4.1.00, quando, "cercando di spostare un carrello elevatore, che si trovava all'interno dello stabilimento, veniva investito dal carrello stesso". Evidente, secondo parte ricorrente, la responsabilità della s.r.l. convenuta, nei confronti della quale rassegnava le domande risarcitorie, di cui alle conclusioni in epigrafe (conclusioni rassegnate anche nei confronti di Assitalia Assicurazioni s.p.a.), posto che la luce lampeggiante sul tetto del carrello non era funzionante e che il predetto carrello "inizia la sua marcia con la sola salita dell'operatore sullo stesso". Per contro, la convenuta chiedeva la reiezione delle domande, dovendosi ritenere l'infortunio ascrivibile a rischio elettivo dell'infortunato, che del tutto maldestramente era salito sul carrello (funzionante in ogni suo accessorio) e lo aveva avviato a mezzo di apposito pedale con l'unico piede con cui era salito. In via gradata, eccepiva la datrice convenuta, la stessa doveva essere manlevata dall'assicuratore della responsabilità civile, del quale chiedeva la chiamata in causa; autorizzata la stessa, l'assicuratore si associava alle difese del garantito sia in punto di an debeatur, che di quantum debeatur, richiamata, comunque, in via gradata la dovuta franchigia ed il massimale di polizza, non senza eccepire in via preliminare la nullità del libello. Assitalia s.p.a., dedotta la accidentale conoscenza della lite e, segnatamente, del ricorso introduttivo nel quale erano rassegnate conclusioni anche nei suoi confronti, interveniva tardivamente, eccependo la nullità del ricorso, l'inesistenza di un contratto di assicurazione e l'inesistenza di un rapporto giuridico diretto con l'infortunato. Nel merito si associava alle difese di cui sopra. La causa era definita come da separato dispositivo sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, interrogato, alla precedente udienza, il legale rappresentante della pregressa

datrice ed escussi in data odierna quattro testi, e previa riduzione ex art 245 c.p.c. delle rispettive liste a due testi per parte, nell'assenza del difensore di parte ricorrente MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare il tribunale, usando le parole della Corte Suprema, osserva che: "nel rito del lavoro nessuna norma impone al giudice di rinviare la decisione della causa in assenza del difensore di una delle parti, ove tale difensore risulti aver avuto legale conoscenza della data dell'udienza e non abbia addotto alcun legittimo impedimento, essendo, anzi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., vietate le udienze di mero rinvio, onde è da ritenersi che la mancata partecipazione all'udienza di discussione si risolva nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa." Cassazione civile, sez. lav., 24 aprile 2004, n. 7866 Garzia e altro c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, f. 4 e che nel rito del lavoro ex art 420 c.p.c. qualsiasi udienza è anche udienza di discussione e decisione, e ciò ancora di più all'esito della novella di cui il precetto superprimario sancito all'art 111 della Costituzione è stato oggetto (Corte Cost., n. 2/99). Ciò premesso, anche in subiecta materia, osserva il tribunale, si ritiene pur sempre necessario (anche al di fuori dell'azione di danno differenziale, e quindi in relazione al danno biologico o morale ) che sussista una responsabilità o una corresponsabilità del datore (o di una persona del cui reato, in riferimento ai danni morali, o del cui illecito contrattuale o extracontrattuale, in riferimento al danno patrimoniale biologico lo stesso debba rispondere), giacché, ove si versasse in fattispecie di colpa esclusiva (c.d. rischio elettivo) del prestatore (o di caso fortuito o di forza maggiore), nessun illecito parte convenuta avrebbe commesso e a nessun risarcimento sarebbe di conseguenza tenuta, mentre, al ricorrente, in presenza dei presupposti di legge (ed in particolare il superamento della soglia del 10% di riduzione della capacità di lavoro, trattandosi di infortunio anteriore all'entrata in vigore della novella del 2000), competerebbero esclusivamente la prestazioni assicurative a carico dell' Inail. I principi devono poi coordinarsi con quelli propri del processo civile, e segnatamente di quello, nella fattispecie di lavoro dipendente, che fissa nella allegazioni iniziali (come eventualmente emendate in seguito alle altrui difese) la causa petendi, con correlativo divieto, in particolare nel rito del lavoro, di nuove allegazioni in itinere (le quali non potrebbero dar luogo se non ad inammissibilità rilevabile anche ex officio). Quanto alla eventuale colpa specifica, ricade sulla parte ricorrente l'onere della prova, o quanto meno un onere di tempestiva allegazione, come suole insegnare la Corte Suprema, non solo in punto a ricorrenza della omissione, ma anche sull'esistenza del nesso di causalità tra omissione e infortunio. Si veda il seguente arresto: "Nel giudizio civile promosso dal lavoratore per il risarcimento del danno derivante da un infortunio subito per responsabilità del datore di lavoro (nell'ipotesi di estinzione del reato) spetta allo stesso lavoratore provare la colpa dell'imprenditore ed in particolare quali norme sulla prevenzione degli infortuni siano state in concreto violate.

Cassazione civile sez. lav., 15 febbraio 1992 n. 1844, Centazzo c. Società Ponteggi, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2. Stesse conclusioni vengono in genere attinte sul versante della colpa generica, posto che l'onere della prova della inimputabilità, che grava, ex art 1218 cod. civ., sul debitore della obbligazione di sicurezza, postula che sia previamente dedotto e provato l'inadempimento e, quindi, di nuovo il precetto generico o specifico violato e eziologicamente riferibile all'evento. Si veda il seguente arresto: "in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art 2087 cod civ, la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che subisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto,in essere un comportamento contrario o alle clausole le contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatore di lavoro. (..)" Cassazione sez. lavoro n. 14469/00. Tutto ciò premesso, già le allegazioni in fatto nel ricorso sono scarsamente significative (ed in parte francamente non plausibili), senza che però si configuri la eccepita nullità, posto che il difetto di allegazione o di prova di una specifica cautela vuoi generica vuoi specifica violata, conduce alla reiezione nel merito e non alla inammissibilità della azione, essendo di per sé individuati (anche se, eventualmente, senza giuridico rilievo, o senza assolvimento dell'onere probatorio circa le modalità rilevanti nella fattispecie) una causa petendi storica (l'infortunio del 4.1.00) ed il petitum, (il risarcimento delle componenti di danno dedotte). Dalle deposizioni raccolte all'odierna udienza, e senza che si sia verificata una inversione convenzionale dell'onere della prova, non è risultata violata né una cautela specifica, né una generica, onde l'evento deve essere effettivamente ascritto ad una condotta abnorme del ricorrente, che, salito con un solo piede, ha azionato il pedale del carrello ed il piede rimasto a terra è stato schiacciato dal carrello medesimo. Dal ché la reiezioni delle pretese, con assorbimento della domanda di garanzia e quindi delle eccezioni della dalla terza evocata, anche considerato il disinteresse processuale del ricorrente, che, senza addurre un legittimo impedimento, non si è presentato all'udienza del 12.4.05, fissata anche per raccogliere il suo interpello libero, nonché il suo interrogatorio formale. Quanto alle domande di Assitalia s.p.a. da ritenersi interveniente sua sponte, in quanto non notificata e quindi non astretta da alcun rapporto processuale che non sia quello conseguente al suo volontario intervento, ed anche ritenendo ammissibile lo stesso, ché sarebbe rilevabile ex officio il mancato rispetto del termine di cui all'art 419 c.p.c. (Cass. n.

11442/03) sia il difetto di un contratto di assicurazione con il datore, sia, comunque, il difetto di un qualsiasi rapporto obbligatorio diretto con l'infortunato, fanno sì che la azione in cui quelle domande convergono attiene non tanto alla legittimazione passiva della parte (essendo questa sussistente, in quanto dall'attore affermata), ma alla titolarità passiva dell'obbligazione dedotta, e quindi a profili di merito i quali, ad avviso del tribunale, risultano del pari assorbiti. La particolarità della fattispecie, unitamente alla sussistenza di ragioni di indole equitativa, inducono alla integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite. PQM definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta: respinge le domande attoree. Compensate le spese di lite. Modena, 22/3/06 IL G.D.L. Dott. Claudio Bisi Depositata in Cancelleria il 27 MAR 2006