Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi



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Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi Art. 1 co. 637-640 L.1902014 (legge di ) D.M. 11122014 variazione tasso legale a cura di Francesco Zuech Ragioniere commercialista e revisore contabile Ufficio fiscale Apindustria Vicenza e coordinamento fiscale Confimi Impresa 1 Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs 47297 (post novità Legge ) Rimozione situazioni ostative al ravvedimento (costatazioni, accessi ispezioni, verifiche, ecc) per i tributi amministrati dall Agenzia delle entrate. Nuovo co.1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Nel caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 60073 o 54-bis del DPR 63372, la ricezione della comunicazione (da parte del contribuente o dell intermediario) preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento con riferimento alle irregolarità riscontrabili con l'attività di controllo automatizzato (ad esempio l'errato riporto di un'eccedenza d'imposta) mentre non rimane preclusa la possibilità di ravvedere altre violazioni (ad es. l'omessa dichiarazione di un reddito percepito), salvo non siano iniziati gli accertamenti e controlli retro citati. Non è invece preclusiva la notifica del PVC salvo per SCRF (vedi nuovo co.1b-quater) Atti di liquidazione, accertamento e avvisi bonari C.M. 28E2011 Vale ancora? Nuovo co. 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. 2 1

Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 8.1.3 D: È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 siano già state constatate dall ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180E del 1998 ispirata al favor rei. R: Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1 gennaio 2015 siano già state constatate d all ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. 3 Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 8.2.1 D: Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali sulle imposte dirette e l Iva precludono il ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni, come ad esempio una omessa fatturazione? R: Già prima della modifica introdotta con la Legge di stabilità 2015 al ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell istituto. Con la circolare n. 18E del 10 maggio 2011 è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell ambito di questi controlli. E stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato eo di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso. 4 2

Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 8.2.2 D: Gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non menzionate espressamente? Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria. 5 Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs 47297 (post novità Legge ) Allungamento periodo ravvedibile Regolarizzazione omessi versamenti entro 30 giorni Art. 13 co.1a Regolarizzazione dell omessa dichiarazione entro 90 Art. 13 co.1c Regolarizzazione entro 90 giorni Art. 13 co.1a-bis Ante legge di 110 del minimo (omesso versamento 30% x 1 10 = 3%) (*) 110 del minimo (Es.: omessa pres. dich. Irap 258 x 1 10 = 25) Post legge di 19 del minimo (Es.: omesso versamento 30% x 1 9 = 3,33%) (*) Ravvedimento sprint: la sanzione per omesso versamento è ridotta ad 115 per giorno di ritardo fino al 15 6 3

Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs 47297 (post novità Legge ) Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, entro 1 anno Art. 13 co.1b Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, entro 2 anni Art. 13 co.1b-bis Ante legge di 18 del minimo (Es.: omesso versamento 30% x 1 8 = 3,75%) Post legge di 17 del minimo (Es.: omesso versamento 30% x 1 7 = 4,29%) N.B. solo per tributi amministrati dall AE Si ritiene che per il principio del favor rei (C.M.180E98), le nuove misure di favore siano applicabili anche alle violazioni ante 2015 (in mancanza di atti di liquidazione o accertamento). Confermato forum Italia oggi 2212015 e Esempio: Violazione Ires2012 commessa nel 2013 ravvedibilecon riduzione 17 entro 30092015 7 Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs 47297 (post novità Legge ) Regolarizzazione oltre i termini di cui sopra (e prima dell eventuale Pvc di cui sotto) Art. 13 co.1b-ter Regolarizzazione dopo la constatazione della violazione (art. 24 L.41929), eccetto per le violazioni in materia di scontrinirf Art. 13 co.1b-quater Ante legge di Post legge di 16 del minimo (Es.: omesso versamento 30% x 1 6 = 5%) N.B. solo per tributi amministrati dall AE 15 del minimo (Es.: omesso versamento 30% x 1 5 = 6%) Si ritiene che per il principio del favor rei (C.M.180E98) le nuove Confermato forum misure di favore siano applicabili anche alle violazioni ante 2015 (in Italia oggi 2212015 e mancanza di atti di liquidazione o accertamento). Esempio: Violazione Ires 2011 (commessa nel 2012) o 2010 (commessa nel 2011) ravvedibile con riduzione 16 (in mancanza di PVC) o di 15 (con PVC) 8 4

Esempio violazione non riscontrabile in via automatizzata Il caso: omessa fatturazione nel 2012 - Iva omessa 10.000 Se non ho ancora consegna PVC (art. 13 co.1b-ter) posso ravvedere come segue: - sanzione omessa fatturazione 100%6 = 1666,67 - sanzione omesso versamento Iva 30% 6 = 500 Totale sanzioni - sanzione dichiarazione annuale infedele 100%6 = 1666,67 3833,34 - imposta 10.000 + interessi Se ho consegna PVC (art. 13 co.1b-quater), prima dell atto di accertamento, posso ravvedere come segue: - sanzione omessa fatturazione 100%5 = 2000 - sanzione omesso versamento Iva 30% 5 = 600 - sanzione dichiarazione annuale infedele 100%5 = 2000 - imposta 10.000 + interessi Totale sanzioni 4.600 Se l eventuale PVC mi viene consegnato entro il 31122015 posso definirlo alla vecchia maniera e cioè: - sanzione (ipotizzando sanzioni minime con cumulo giuridico) 12500 6 = 2083 - imposta 10.000 + interessi 9 Variazione tasso legale Dal 16121990 01011997 01011999 01012001 01012002 01012003 01012008 01012010 01012011 01012012 01012014 01012015 Fino al 15121990 31121996 31121998 31122000 31122001 31122003 31122007 31122009 31122010 21122011 31122013 31122014 Tasso 5% 10% 5% 2,5% 3,5% 3% 2,5% 3% 1% 1,5% 2,5% 1% 0,5% Riferimento Art. 1284 C.c. L. 35390 L. 66296 D,M.10121998 D.M.11122000 D.M.11122001 D.M.01122003 D.M.12122007 D.M. 04122009 D.M. 07122010 D.M. 12122011 D.M. 12122013 D.M. 11122014 10 5

Ravvedimento e dichiarazione integrativa a favore dell Erario Introdotta possibilità di presentare dichiarazione ex art. 8 co. 2 DPR 32298 con applicazione ravvedimento operoso (co. 637a L. 1902014) No per integrativa a favore contribuente (art. 8 co.2-bis) che rimane circoscritta al termine della dichiarazione successiva Allungamento termini accertamento nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa e ravvedimento (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore), limitatamente agli elementi oggetto di integrazioneregolarizzazione (co. 640 L. 1902014): a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (ex art. 25, comma 1, lettere a) e b), DPR 60273) decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa; b) i termini per l'accertamento ex art. 43 DPR 60073 e 57 DPR 63372 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa c) i termini di cui all art.76 del TU imposta registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; d) i termini di cui all art. 27 del TU imposte successioni e donazioni decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. 11 Novità per gli altri istituti deflattivi minori (novità Legge ) Abrogazione riduzione premiale adesione inviti al contraddittorio ex art. 5 cc. da 1-bis a 1-quinquies e 11 co.1-bis D.Lgs 21898 Rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva notificati entro il 31122015. Abrogazione adesione integrale al PVC ex art. 5-bis D.Lgs 21898 Rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva consegnati entro il 31122015 Valgono regole del nuovo ravvedimento Esempio: i rilievi del PVC possono essere ravveduti con la riduzione ad 15 (invece della riduzione ad un 16 prevista per l adesione) N.B. No rateazione (però dovrebbero valere i chiarimenti sul ravvedimento frazionato R.M.67E2012 e C.M. 27E2013 fino a quando non è notificato l atto di accertamento) Abrogazione riduzione maggiorata sanzioni per acquiescenza atti AE non preceduti da invito a comparire (art. 15 co.2-bis D.Lgs 21897) Dimezzamento abrogato con effetto atti definibili notificati AE dal 112016 12 6

Altri istituti deflattivi Tavola sinottica post legge Caratteristica Riduzione della sanzione Note Accertamento con adesione Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 21897 eventuale definizione concordata sull entità della pretesa tributaria 13 del minimo Definizioni agli inviti al contradditorio Art. 5 D.Lgs. n. 21897 accettazione integrale dei rilievi 16 del minimo ABROGATO, ma rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva notificati entro il 31122015 Definizione dei PVC Art. 5-bis D.Lgs. n.21897 accettazione integrale dei rilievi 16 del minimo ABROGATO, ma rimane applicabile agli atti IIDD ed Iva consegnati entro il 31122015 Definizione agevolata delle sanzioni Art. 16 e 17 D.Lgs. n. 47297 possibilità di ricorso limitatamente alle sole imposte 13 dell irrogato Acquiescenza su avvisi di accertamento preceduti da altri atti Art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 21897 rinuncia all impugnazione 13 dell irrogato Acquiescenza su avvisi di accertamento non preceduti da altri atti Art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 21897 rinuncia all impugnazione (dimezzamento sanzione del co.1) 16 dell irrogato Dimezzamento ABROGATO con effetto atti definibili notificati AE dal 112016 Conciliazione giudiziale Art. 48 D.Lgs n. 54692 estinzione parziale o totale del giudizio 40% delle sanzioni dovute sul tributo oggetto della conciliazione 13 7