Voluntary disclosure



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Voluntary disclosure La procedura di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all estero Proposte operative Bolzano, 17 aprile 2015 Via Monte di Pietà, 15 20121 MILANO TEL.(+39) 02 30305.1 FAX (+39) 02 30305.333 Italia Corso Marconi, 10 10125 TORINO TEL.(+39) 011 22777.1 FAX (+39) 011 22777.33 Italia

Cos è la voluntary disclosure Procedura di collaborazione volontaria finalizzata a regolarizzare la detenzione di Attività Estere Rilevanti (i.e. investimenti all estero ovvero attività di natura finanziaria detenute all estero, detenute direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti interposti, in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ex DL n. 167/1990) e l eventuale conseguimento di redditi correlati. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata sino al 30 settembre 2015. 2

Gli steps della fase istruttoria Steps 1. Verifica del presupposto soggettivo 2. Mappatura delle attività estere rilevanti 3. Individuazione delle tipologie di violazioni commesse 4. Identificazione dei periodi d imposta accertabili 5. Acquisizione della documentazione e informazioni 6. Identificazione di soggetti terzi interessati 3

Step 1 Verifica del presupposto soggettivo Destinatari: i soggetti che hanno violato gli obblighi di compilazione del modulo RW sino alla data del 31 dicembre 2013 (i.e. Unico 2014, anno 2013) Soggetti obbligati: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici; soggetti equiparati; residenti fiscalmente in Italia in almeno uno dei periodi di imposta per i quali è attivabile la procedura. 4

Step 1 Verifica del presupposto soggettivo Disposizione antielusiva: la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è prestata dopo che l autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività d accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, anche nel caso in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidamente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. 5

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti La mappatura delle attività estere rilevanti consiste: nell individuazione di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona; nella determinazione dell origine delle attività (i.e. redditi evasi o non); nell identificazioni dei paesi interessati; individuazione del c.d. titolare effettivo. 6

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti Nota bene: (i) per l identificazione e la valorizzazione delle attività estere rilevanti bisogna fare riferimento alle disposizioni applicabili ai singoli periodi d imposta (e.g. immobili non locati e non tassabili all estero non in RW sino al 2008 compreso); (ii) non è ammessa disclosure parziale (in tal caso, inefficacia della procedure e rilievi penali). 7

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti I soggetti interposti C.M. 10/E del 13 marzo 2015 È estremamente rilevante, sia per gli investimenti che per le attività finanziarie, determinare con esattezza, anche ai fini degli effetti premiali conseguenti al perfezionamento della procedura, il paese nel quale questi erano illecitamente detenuti (fino al periodo d imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d imposta). 8

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti I soggetti interposti C.M. 10/E del 13 marzo 2015 Il principio generale valorizza la localizzazione dell attività ove e ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest ultimo che determina il paese di detenzione dell attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto. Tale criterio generale non opera però in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell attività sia stata già idonea a garantire l occultamento al fisco italiano della reale detenzione. 9

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti I soggetti interposti Lo schermo societario appare meramente formale ESEMPIO Attività finanziaria detenuta in Svizzera fittiziamente intestata ad un soggetto (interposto) residente in un paese black list: l attività finanziaria si considera detenuta in Svizzera (es. polizze "mantello") 10

Step 2 Mappatura delle attività estere rilevanti Attività cointestate Dalle istruzioni della C.M. 10/E del 13 marzo 2015 sono arrivate indicazioni su come trattare conti correnti e altre attività intestati a più soggetti. A tale fine, si evidenzia che l articolo 5-quinquies, comma 9, del decreto legge prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. 11

Step 3 Individuazione delle tipologie di violazioni commesse L individuazione delle tipologie di violazioni commesse è propedeutica alla corretta e completa acquisizione della documentazione e informazioni necessarie per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione. Oltre al monitoraggio fiscale, le violazioni più ricorrenti potrebbero riguardare: nella costituzione dell attività estera: corrispettivi ovvero lasciti non dichiarati; nel possesso dell attività estera: interessi attivi, cedole, dividendi, capital gain, canoni di locazione non dichiarati; nella dismissione dell attività: corrispettivi non dichiarati. 12

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili I periodi d imposta accertabili sono quelli per i quali, alla data della presentazione della richiesta da parte del contribuente, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione degli obblighi relativi alla compilazione del modulo RW. Ambito applicativo Violazioni in materia di: - Imposte sui redditi e relative addizionali - Imposte sostitutive delle precedenti - Imposta regionale sulle attività produttive - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dichiarazione del sostituto d imposta - Monitoraggio fiscale (c.d. "modulo RW"). 13

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Ambito applicativo Sono escluse, tra le altre, l imposta sulle successioni e donazioni, l imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) e l imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). Tali tributi potranno essere oggetto di regolarizzazione attraverso ravvedimento operoso. 14

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Imposte sui redditi Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno in caso di omessa presentazione) Raddoppio dei termini per i periodi d imposta in cui è avvenuta una violazione rilevante ai fini penal-tributari ex D.lgs. n. 74/2000 Raddoppio dei termini per i periodi d imposta nel corso di cui le Attività Estere Rilevanti siano state detenute in paesi black list ex art. 12 del DL n. 78/2009 (identificazione paesi black list: Decreto Min. Fin. 4/5/1999 e Decreto Min. Econ. e Fin. 21/11/2011) Entro il 31/12/2015, i periodi d imposta accertabili sono: dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione) al 2013, in assenza di raddoppio dei termini; dal 2006 (2004 in caso di omessa presentazione) al 2013, con raddoppio dei termini. 15

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Imposta sulle successioni e donazioni Entro due anni dalla pagamento dell imposta principale relativa alla dichiarazione infedele o incompleta presentata Entro cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (i.e. cinque anni e dodici mesi dall apertura della successione) Entro il 31/12/2015, in caso di omessa presentazione i periodi d imposta accertabili sono: dal 2009. 16

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Monitoraggio fiscale (modulo RW) Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (contra Cassazione n. 24009/2013, per la quale i termini coincidono con quelli dell'accertamento delle imposte sui redditi); Raddoppio dei termini per i periodi d imposta nel corso di cui le Attività Estere Rilevanti siano state detenute in paesi black list ex art. 12 del DL n. 78/2009. Entro il 31/12/2015, i periodi d imposta accertabili sono: dal 2009 al 2013, in assenza di raddoppio dei termini; dal 2004 al 2013, con raddoppio dei termini. 17

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Monitoraggio fiscale (modulo RW) Il raddoppio dei termini per i periodi d imposta nel corso di cui all art. 12 del DL n. 78/2009 non si applica per le attività detenute in paesi black list che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni con l Italia entro il 2 marzo 2015 (emendamento Sanga al decreto Milleproroghe). Hanno sottoscritto l accordo: Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. 18

Step 4 Identificazione dei periodi d imposta accertabili Termini di accertamento: confronto tra accertamento ordinario e voluntary disclosure nell ipotesi di investimenti detenuti in uno dei Paesi della black list che ha stipulato un accordo con l Italia entro il 2 marzo 2015 ACC.TO ORDINARIO Omessa dichiarazione ACC.TO ORDINARIO Infedele dichiarazione VOLUNTARY DISCLOSURE Omessa dichiarazione VOLUNTARY DISCLOSURE Infedele dichiarazione Redditi (la violazione non costituisce reato) Redditi (la violazione costituisce reato) Obblighi di monitoraggio Dal 2004 Dal 2006 Dal 2009 Dal 2010 Dal 2004 Dal 2006 Dal 2004 Dal 2006 Dal 2004 Dal 2004 Dal 2009 Dal 2009 19

Step 5 Acquisizione della documentazione e informazioni Finalità: (i) ricostruzione dell origine e della modalità di formazione delle attività; (ii) individuazione delle movimentazioni delle Attività Estere Rilevanti nei periodi accertabili, della loro natura, provenienza e/o destinazione; (iii) determinazione dei redditi non dichiarati e delle violazioni commesse. 20

Step 5 Acquisizione della documentazione e informazioni A titolo esemplificativo e non esaustivo Conti correnti: estratti conto bancari; causali movimentazioni di addebito e di accredito; pezze giustificative per gli utilizzi dei prelevamenti. Depositi titoli: rendicontazione di gestione, documentazione per identificazione degli strumenti finanziarti e causali movimentazioni Partecipazioni in società (non interposte): documentazione relativa a compravendite, sottoscrizioni, versamenti, distribuzioni di dividendi, riscatti, liquidazioni; documentazione bancaria relativa alle movimentazioni; visure camerali, bilanci e verbali societari Polizze assicurative: contatto della polizza; documentazione relativa alle attività sottostanti la polizza; documentazione bancaria relativa alle movimentazioni Immobili e imbarcazioni: documentazione relativa a compravendite, origine delle somme utilizzate per acquisti e manutenzioni, destinazione delle somme ritratte da locazioni e vendite 21

Step 5 Acquisizione della documentazione e informazioni Opere d arte, gioielli e metalli preziosi: documentazione relativa a compravendite, origine delle somme utilizzate per acquisti, destinazione delle somme ritratte da locazioni e vendite; documentazione bancaria relativa alle movimentazioni Soggetti interposti: visure camerali, bilanci, documentazione sociale per la determinazione denominazione, ruolo, sede o domicilio; documentazione relativa alle attività possedute; documentazione bancaria relativa alle movimentazioni Nota bene: l autore della violazione è punito con la reclusione da uno a sei anni nel caso esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero. Il professionista dovrà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità dei documenti e delle notizie fornite 22

Step 6 Identificazione di soggetti terzi coinvolti Identificazione di eventuali soggetti terzi interessati dalla procedura (i) I cc.dd. soggetti coinvolti, che presentano un obbligo di monitoraggio fiscale - collegamento - rispetto all Attività Estera Rilevante (ii) I soggetti interessati nella costituzione, negli apporti e nei prelevanti relativi all Attività Estera Rilevante (iii) I soggetti per i quali i prelevamenti hanno assunto rilevanza reddituale 23

Regime sanzionatorio Benefici accordati Fronte penale In caso di voluntary disclosure si hanno i seguenti rilevanti benefici: Esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA; Esclusione della punibilità per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio se commessi in relazione ai reati fiscali di cui al precedente punto. Non sono "coperti" i seguenti reati: l emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) l occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11) 24

Regime sanzionatorio Benefici accordati Monitoraggio fiscale (mod. RW) Riduzione della metà del minimo edittale delle sanzioni per violazioni in tema di monitoraggio fiscale se alternativamente: a) le attività vengono trasferite in Italia o in uno Stato comunitario (c.d. con rimpatrio); b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; c) l autore delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (c.d. autorizzazione controfirmata). Negli altri casi, riduzione di un quarto. 25

Regime sanzionatorio Benefici accordati Monitoraggio fiscale (mod. RW) Per investimenti BL con Accordo per effettivo scambio d informazioni dall entrata in vigore della VD: - sanzione minima edittale pari al 3% Sanzione minima ordinaria: - per BL, 5% sino al 2007 e 6% dal 2008 - per non BL, 3% In caso adesione dell atto di irrogazione delle sanzioni, riduzione della sanzione a un terzo 26

Regime sanzionatorio Benefici accordati Monitoraggio fiscale (mod. RW) Investimenti BL con rimpatrio ma senza Accordo - 5% / 2 / 3 = 0,83%, sino al 2007-6% / 2 / 3 = 1%, dal 2008 Investimenti BL con rimpatrio e con Accordo ovvero investimenti WL - 3% / 2 / 3 = 0,5% 27

Regime sanzionatorio Benefici accordati Imposte Per imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, IVA e ritenute: - sanzione minima edittale ridotta di un quarto Disapplicazione raddoppio della sanzione ex art. 12 del DL n. 78/2009 in caso di investimenti in BL con Accordo Disapplicazione raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12 del DL n. 78/2009 in caso di investimenti BL con autorizzazione controfirmata e con Accordo In caso adesione all invito al contraddittorio, riduzione della sanzione a un sesto NB: sempre applicabile aumento di un terzo delle sanzioni ex art. 1, c. 3, del Dlgs n. 471/2007 in caso di redditi prodotti all estero 28

Regime sanzionatorio Benefici accordati Imposte Infedele dichiarazione con riferimento a proventi da investimenti BL: (i) senza autorizzazione controfirmata e/o senza Accordo - (100% + 1/3 di 100%) x 2 x 75% / 6 = 33,33% - Periodi da sanare: dal 2006 al 2013 (ii) con autorizzazione controfirmata e con Accordo - (100% + 1/3 di 100%) x 75% / 6 = 16,67% - Periodi da sanare: dal 2010 al 2013 (iii) senza autorizzazione controfirmata ma con Accordo - (100% + 1/3 di 100%) x 75% / 6 = 16,67% - Periodi da sanare: dal 2006 al 2013 29

Regime sanzionatorio Benefici accordati Imposte Infedele dichiarazione del periodo di formazione dell investimento estero, con riferimento a investimenti BL derivanti da redditi prodotti in Italia: (i) senza autorizzazione controfirmata e/o senza Accordo - 100% x 2 x 75% / 6 = 25% - Periodi da sanare: dal 2006 al 2013 (ii) con autorizzazione controfirmata e con Accordo - 100% x 75% / 6 = 12,5% - Periodi da sanare: dal 2010 al 2013 30 (iii) senza autorizzazione controfirmata ma con Accordo - 100% x 75% / 6 = 12,5% - Periodi da sanare: dal 2006 al 2013

Esempio 1 Investimento BL pari a 100, detenuto da prima del 2004, con rendimento annuale del 3% Assunzioni - Infedele dichiarazione - Rimpatrio - No superamento soglie penali - Autorizzazione controfirmata - Accordo NB: imposta sostitutiva del 27% sino al 2011, del 20% dal 2012 al 2013 31

Esempio 1 Anno Investimento BL 2004 100,00 2005 103,00 2006 106,09 2007 109,27 2008 112,55 Sanzione RW Reddito BL Imposta sostitutiva Totale costo VD 2009 115,93 3,48 2010 119,41 3,58 3,48 0,94 2011 122,99 3,69 3,58 0,97 2012 126,68 3,80 3,69 0,74 2013 130,48 3,91 3,80 0,76 Sub totale 18,46 Totale imposte 3,40 Totale (/2/3) 3,07 Totale sanzioni (x133%x75%/6) Totale imposte e sanzioni 0,57 3,97 7,04 5,4% 32

Esempio 2 Investimento BL pari a 100, detenuto da prima del 2004, con rendimento annuale del 3% Assunzioni - Infedele dichiarazione - Rimpatrio - Autorizzazione controfirmata - No Accordo NB: irrilevante l eventuale superamento o meno delle soglie penali 33

Esempio 2 Anno Investimento BL 2004 100,00 5 2005 103,00 5,15 Sanzione RW Reddito BL Imposta sostitutiva 2006 106,09 5,30 3,09 0,83 2007 109,27 5,46 3,18 0,86 2008 112,55 6,75 3,28 0,89 Totale costo VD 2009 115,93 6,96 3,38 0,91 2010 119,41 7,16 3,48 0,94 2011 122,99 7,38 3,58 0,97 2012 126,68 7,60 3,69 0,74 2013 130,48 7,83 3,80 0,76 Sub totale 64,60 Totale imposte 6,90 Totale (/2/3) 10,77 Totale sanzioni (x266%x75%/6) Totale imposte e sanzioni 2,29 9,19 19,96 15,3% 34

Esempio 3 Investimento BL pari a 100, formatosi nel 2010 con redditi italiani, con rendimento annuale del 3% Assunzioni - Infedele dichiarazione - Rimpatrio - Autorizzazione controfirmata - No Accordo 35

Esempio 3 Anno Investiment o BL Sanzione RW Reddito BL Imposte Sanzione imposte 2010 100,00 6 45,00 11,25 (x200%x75%/6) 2011 103,00 6,18 3 0,81 0,27 (x266%x75%/6) 2012 106,09 6,37 3,09 0,62 0,21 (x266%x75%/6) 2013 109,27 6,56 3,18 0,64 0,21 (x266%x75%/6) Sub totale 25,11 Totale imposte 47,07 Totale costo VD Totale (/2/3) 4,19 Totale sanzioni 11,94 Totale imposte e sanzioni 59,01 63,20 57,84% 36

Esempio 4 Metodo forfettario: su base opzionale e a condizione che la media delle consistenze delle attività finanziarie alla fine di ciascun periodo d imposta non ecceda 2 mio, rendimento nozionale del 5% e imposta sostitutiva del 27% Assunzione: Accordo Anno Investimento BL Rendimento 5% Imposta sostitutiva 27% 2010 2.000.000 100.000 27.000 2011 2.000.000 100.000 27.000 2012 2.000.000 100.000 27.000 2013 2.000.000 100.000 27.000 Totale imposte 108.000 Totale Totale sanzioni (x133%x75%/6) 17.955 125.955 6,30% 37 NB: da aggiungere costo per sanatoria RW

Criticità nella determinazione del costo della VD Periodi d imposta accertabili Raddoppio dei termini per violazione penale ex D.lgs. n. 74/2000 Poiché la VD «copre» dette violazioni, si potrebbe sostenere la non applicazione dell effetto del raddoppio dei termini di accertamento in caso di superamento delle soglie penali Consolidata giurisprudenza di merito vorrebbe che, se il reato nel frattempo si è prescritto penalmente, il raddoppio dei termini non operi (principio che pare troverà conferma nel decreto attuativo della delega fiscale al riordino delle sanzioni) 38

Criticità nella determinazione del costo della VD Periodi d imposta accertabili Raddoppio dei termini in caso di attività in paesi black list ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 tema decorrenza: trattandosi di disposizione afferente l apparato sanzionatorio, non dovrebbe operare retroattivamente alla luce del divieto di applicazione retroattiva previsto dall art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 ( Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ) Esimente VD in caso di Accordo e autorizzazione controfirmata: quest ultima non dovrebbe essere richiesta in caso di rimpatrio (vedi audizione del direttore dell AdE al Senato) e, peraltro, difficilmente ottenibile dall intermediario estero 39

Criticità nella determinazione del costo della VD Calcolo degli imponibili Presunzione di costituzione di attività in paesi black list mediante redditi sottratti a tassazione ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 tema decorrenza: trattandosi di disposizione afferente l apparato sanzionatorio, non dovrebbe operare retroattivamente criticità nell identificazione delle categorie di reddito relative ai redditi sottratti a tassazione (ed eventuale rilevanza ai fini IVA, IRAP e contributivi) 40

Criticità nella determinazione del costo della VD Determinazione della misura delle imposte Possibilità di scomputo del credito per imposte assolte all estero Possibilità di compensazione delle minusvalenze Possibilità di scomputo dell euroritenuta Trattamento delle società interposte per evitare l euroritenuta La posizione, non ancora ufficiale, dell Amministrazione finanziaria è orientata al disconoscimento del credito per le imposte assolte all estero e delle minusvalenze. 41

Criticità nella determinazione del costo della VD Criteri di valorizzazione ed effetti su altre imposte Rilevanza degli immobili ai fini del monitoraggio fiscale a partire dal 2009 Modifica dei criteri di valorizzazione delle attività detenute all estero ai fini del monitoraggio fiscale a partire dal 2013 (una maggiore movimentazione comporta un maggiore importo su cui calcolare la sanzione; rilevanza del valore iniziale delle attività) Possibile applicazione delle imposte di successione e donazione (se ancora accertabili) Applicabilità di IVIE e IVAFE a partire dal 2012. Applicabilità dell'aumento di un terzo per i redditi prodotti anche se imposte di natura patrimoniale. 42

Ulteriori indicazioni della C.M. 10/E Determinazione della misura delle sanzioni Concorrenza oppure alternatività dell applicazione del raddoppio delle sanzioni ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 ovvero del aumento del terzo ex art. 1, comma 3, D.lgs. n. 471/1997 43 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette riguardanti i redditi prodotti all estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi; pertanto, nell ambito della procedura di collaborazione volontaria, per tali violazioni la riduzione prevista dal citato articolo 5-quinquies, comma 4, terzo periodo, dovrà applicarsi al minimo edittale, aumentato di un terzo per effetto di detto articolo 1, comma 3. Le sanzioni di cui al periodo precedente sono raddoppiate ai sensi dell articolo 12, comma 2, secondo periodo del decreto legge n. 78 del 2009.

Ulteriori indicazioni della C.M. 10/E Determinazione della misura delle sanzioni Applicazione del cumulo giuridico, in casi di concorso e di continuazione In caso di regolarizzazione di violazioni relative a più tributi e a più periodi d imposta il trattamento sanzionatorio sarà applicato a norma dell articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevede che nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 del medesimo articolo, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d imposta. Tale regime sanzionatorio risulta applicabile anche nel caso in cui la regolarizzazione si perfezioni mediante adesione all invito al contraddittorio, considerato che, come peraltro ha già chiarito l Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009, anche per tale istituto definitorio il cumulo giuridico delle sanzioni trova applicazione limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d imposta, così come previsto per l ordinario accertamento con adesione. 44

Determinazione del costo della VD Il «metodo forfetario» Art.5-quinquies, comma 8, L. 186/2014 Per i contribuenti che detengono attività finanziarie estere rilevanti la cui consistenza media risultante al termine di ciascun periodo d imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro Possibilità di determinare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all estero non maniera analitica ma applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell anno. Su tali rendimenti figurativi trova poi applicazione l aliquota del 27%. 45

Determinazione del costo della VD Il «metodo forfetario» C.M. 10/E del 13 marzo 2015 Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione. Rileva [ ] esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d anno anche con riferimento al periodo d imposta 2013, allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d anno. 46

Determinazione del costo della VD Il «metodo forfetario» C.M. 10/E del 13 marzo 2015 Ai fini del calcolo della citata media aritmetica, si tiene conto dei soli periodi d imposta e delle sole attività finanziarie per i quali il contribuente ha commesso violazioni relative alla compilazione del modulo RW. La suddetta media, quindi, dovrà essere calcolata ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di collaborazione volontaria in cui sussistono attività finanziarie detenute all estero in violazione del decreto e al denominatore il numero di tali periodi d imposta. L opzione [ ] è vincolante per tutti i periodi d imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. 47

L accesso alla procedura di collaborazione volontaria: i passaggi Presentazione della richiesta (telematica) di accesso entro il 30 settembre 2015 Versamenti (in un unica soluzione o tre rate mensili senza compensazioni): - entro 15 giorni dalla data fissata per l invito a comparire - entro 20 giorni dall atto di adesione - entro la proposizione di ricorso in caso di atto d irrogazione di sanzioni (RW) Chiusura penale: entro 30 giorni dal versamento l AdE comunica alla procura la conclusione della procedura 48

L accesso alla procedura di collaborazione volontaria: la relazione accompagnatoria L istanza deve essere accompagnata da relazione accompagnatoria redatta secondo le modalità indicate dal Provvedimento 2015/13193 del Direttore dell Agenzia delle Entrate. INTRODUZIONE: in tale sezione il professionista che assiste il richiedente (o il richiedente stesso) fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse SOGGETTI COLLEGATI 49

L accesso alla procedura di collaborazione volontaria: la relazione accompagnatoria ATTIVITA ESTERE REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA ESTERE ATTIVITA ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL ARTICOLO 13- bis DEL DL 78/09 (scudo fiscale) 50

La voluntary disclosure domestica Possono accedere alla voluntary disclosure anche i contribuenti non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (es. società di capitali) e quelli che, pur tenuti a tali obblighi, non li hanno violati (es. persona fisica che non detiene investimenti all estero), con riferimento alle medesime imposte oggetto della voluntary disclosure. Tale procedura è rilevante nel caso in cui gli investimenti esteri del contribuente tenuto agli obblighi di monitoraggio siano originati mediante il coinvolgimento di altri soggetti (es. società controllate) che abbiano a loro volta commesso violazioni connesse a tali investimenti. 51

La voluntary disclosure domestica Possibilità di regolarizzare estesa anche alle società e con riferimento ad attivi anche italiani Benefici e termini della procedura di rinvio a quelli della VD «estera» Riduzione delle sanzioni del 25% ed esclusione punibilità per gli illeciti penal-tributari (ma con le eccezioni evidenziate) Non si applica il regime forfetario dei rendimenti previsto per la VD internazionale Presentazione dell istanza entro il 30 settembre 2015 per le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014, salvo cause ostative 52

La voluntary disclosure domestica ITA pf BL c/c sottofatturazione ITA Srl BL Co Cliente 53

VD domestica e VD Internazionale Cause ostative: devono essere verificate separatamente con riferimento alle due diverse procedure Onnicomprensività della procedura: in caso di VD internazionale devono essere sempre indicate anche le violazioni domestiche, sia pure limitatamente ai periodi d imposta in cui sono state commesse le violazioni oggetto di VD internazionale. 54

Contatti Pedersoli e Associati Studio Legale Milano Torino Via Monte di Pietà, 15 Corso Marconi, 10 20121 10125 Tel. +39 02 30 30 51 Tel. +39 011 22 77 71 Fax +39 02 30 30 53 33 Fax +39 011 22 77 733 www.pedersoli.it 55