Pacchetto assicurativo per personale in servizio ex Cassamarca



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Pacchetto assicurativo per personale in servizio ex Cassamarca PREMIO : Dipendenti: pari al contributo azienda + dipendente pagato nel 2006, con un massimo di 1.400,00; Pensionati: pari al contributo pagato nel 2006, con un massimo di 1.400,00. DURATA: annuale (1.1.2007 31.12.2007). ASSICURATI: Dipendenti e Pensionati, con i familiari già assistiti da FAPSER. ART. 1 - PRESTAZIONI Le prestazioni hanno carattere integrativo e/o sostitutivo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e vengono erogate in dipendenza di malattia (in atto o sospetta) o infortunio salvo quanto diversamente di seguito stabilito. Sono escluse: 1. Visite e cure mediche effettuate/prescritte da medico generico o con specializzazione non attinente alla patologia che ha motivato la prestazione 2. Visite e accertamenti per il rilascio/rinnovo di patenti, del certificato di sana e robusta costituzione, del certificato di idoneità alla pratica sportiva 3. Visite, accertamenti e/o perizie per assicurazioni 4. Visite, interventi e cure a carattere estetico 5. Esami effettuati presso le farmacie 6. Controlli medici a carattere aspecifico e check-up 7. Controllo medico di referti di esami clinici 8. Materiale sanitario in genere, acqua termale per inalazioni 9. Spese sostenute per il rilascio di documentazione sanitaria (cartella clinica, certificati e atti medici in genere) e per il pagamento di diritti sanitari (assoggettabili o meno a IVA) 10. Medicinali 11. Vaccini (salvo quanto previsto all art. 1.9) 12. Protesi dentarie provvisorie. 13. Cure fango-balneo-termali Condizioni e limiti di erogazione delle prestazioni sono stabiliti dai successivi articoli. ART. 1.1 RICOVERI In caso di ricovero ospedaliero, sia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che in case di cura private (convenzionate o meno con detto Servizio), viene corrisposta una diaria giornaliera. La diaria è esclusa per i ricoveri in casa di riposo, medical hotel e consimili. RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO: 50,00 al giorno, max. 30 giorni per ricovero RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 50,00 al giorno, a partire dal terzo giorno, max. 30 giorni per ricovero RICOVERO IN DAY HOSPITAL: 25,00.

ART. 1.2 - INTERVENTI CHIRURGICI IN RICOVERO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE MEDICA Per gli interventi chirurgici effettuati in regime di libera professione medica in ricovero presso una struttura pubblica e per tutte le spese ad essi connesse (anestesia, uso di sala operatoria, onorario del chirurgo assistente ecc.) è previsto un rimborso in caso di certificata gravità o urgenza o nel caso in cui i tempi di attesa previsti per effettuarli gratuitamente presso l ospedale o la casa di cura privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale siano considerati inaccettabili in rapporto allo stato patologico del paziente. certificazione del medico specialista attestante la gravità o urgenza ovvero l impossibilità di attendere la data fissata, in relazione allo stato patologico del paziente dichiarazione del della struttura pubblica o privata convenzionata attestante la data prevista per l intervento ricevute/fatture con il dettaglio del costo dell intervento e delle altre eventuali spese ad esso connesse. L imiti: 80% della spesa documentata, max. 5.165,00. ART. 1.3 - INTERVENTI AMBULATORIALI - MEDICAZIONI SUCCESSIVE Sono ammesse a rimborso le fatture/ricevute rilasciate da medico di base o specialista, accompagnate dalla relativa prescrizione. Non è necessaria la prescrizione del medico di base per gli interventi ambulatoriali effettuati nel corso di visite specialistiche. INTERVENTI AMBULATORIALI: 80% della spesa documentata, max. 500,00 per intervento MEDICAZIONI SUCCESSIVE: 80% della spesa documentata, max. 52,00 per medicazione. ART. 1.4 INTERVENTI OCULISTICI AMBULATORIALI Sono ammesse a rimborso le fatture/ricevute rilasciate da medico di base o specialista, accompagnate dalla relativa prescrizione, che contengano l indicazione dell occhio operato e del tipo di intervento effettuato. L imiti: 80% della spesa documentata, max. 1.500,00 per occhio. ART. 1.5 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN RICOVERO O DOMICILIARE certificazione medica attestante lo stato patologico e la necessità dell assistenza infermieristica fattura/ricevuta rilasciata da personale infermieristico o da Centri/Società specializzate per l assistenza dei malati. L imiti: 80% della spesa documentata, max. 2.000,00 per anno solare. ART. 1.6 - TRASPORTO IN AMBULANZA Sono ammesse a rimborso le domande corredate di fattura/ricevuta in cui venga precisato il percorso effettuato. L imiti: 80% della spesa documentata, max. 104,00 per ogni tragitto.

ART. 1.7 VISITE SPECIALISTICHE (INCLUSE PEDIATRICHE, OMEOPATICHE E OSTEOPATICHE) Sono ammesse a rimborso le ricevute/fatture rilasciate da medici specializzati (o abilitati, per le VISITE OMEOPATICHE E OSTEOPATICHE) operanti in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, accompagnate da diagnosi e prescrizione. Le VISITE PEDIATRICHE sono ammesse a rimborso se effettuate su compiuti (escluse quelle periodiche per il controllo della crescita). bambini fino a 15 anni non Le prestazioni fruite all'estero sono rimborsate con i criteri e le misure previste per quelle fruite in Italia; la relativa documentazione di spesa deve essere accompagnata dalla traduzione integrale in lingua italiana, compresa l intestazione della ricevuta/fattura. 80% della spesa documentata, max. 100,00 per visita ( 85,00 per le VISITE PEDIATRICHE) ART. 1.8 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO IN FORMA INDIRETTA (STRUTTURE PRIVATE O INTRA MOENIA ) Sono ammesse a rimborso le fatture/ricevute rilasciate da medico di base o specialista, accompagnate dalla relativa prescrizione. Non è necessaria la prescrizione del medico di base per la diagnostica strumentale attivata nel corso di visite specialistiche. DIAGNOSTICA STRUMENTALE: 80% della spesa documentata, max. 500,00 DIAGNOSTICA DI LABORATORIO: 80% della spesa documentata, max. 175,00 (nessun limite per i test di citogenetica: amniocentesi, villi coriali ecc.) ART. 1.9 TICKETS SANITARI Sono ammessi a rimborso i documenti attestanti la compartecipazione di spesa sulle prestazioni sanitarie effettuate da strutture pubbliche e private convenzionate (tickets), con esclusione di quelli relativi a medicinali, vaccini o altro materiale sanitario, in cui siano indicati: la dicitura ticket nome e cognome del dipendente o del familiare assistito denominazione della struttura erogante le prestazioni. Le ricevute/fatture che non riportino la dicitura ticket verranno considerate come prestazioni effettuate in libera professione (per il cui rimborso dovrà essere presentata anche la prescrizione medica). È previsto il rimborso anche dei tickets per TEST e VACCINI ANTIALLERGICI. L imiti: 80% dell'importo pagato. ART. 1.11 CURE FISICHE E AGOPUNTURA È previsto un rimborso per le spese sostenute per cure fisiche (massoterapia, laserterapia, correnti diadinamiche, terapia antalgica, terapia sclerosante per varici, terapia osteopatica, ginnastica correttiva, ecc.) e per agopuntura prescrizione del medico di base o specialista dalla quale risulti lo stato patologico in atto, il tipo di cura e il numero di sedute da effettuare o il periodo di cura

fattura/ricevuta rilasciata da: - personale medico in possesso di idonea specializzazione, relativa alla patologia trattata, la cui indicazione deve apparire nel documento attestante la spesa - personale paramedico (fisioterapisti, chiropratici, podologi, osteopati, ortottisti, logopedisti, massaggiatori o massofisioterapisti diplomati) in possesso di idonea abilitazione, la cui indicazione deve apparire nel documento attestante la spesa (o in dichiarazione a latere) - Palestre, Centri o Studi kinesiologici (solo per la ginnastica correttiva). Le fatture/ ricevute rilasciate da Centri o Istituti privati devono indicare il nome del Direttore Sanitario. 80% della spesa documentata, max. 500,00 per tipo e per ciclo di cura. Il limite non si applica in caso di cure fisiche post-traumatiche, post-operatorie, post-infartuali, oncologiche, da ictus ecc.. ART. 1.12 CURE PSICOTERAPICHE E PSICANALITICHE prescrizione del medico specialista (neurologo, psichiatra, neuropsichiatra) o del medico di base dalla quale emerge la necessità delle cure e la loro durata presunta fattura/ricevuta rilasciata da psichiatra, neurologo, psicologo/psicoterapeuta, psicanalista attestante il periodo di cura pagato. L imiti: 80% della spesa documentata, max. 1.000,00 per anno solare. ART. 1.13 OCCHIALI - LENTI A CONTATTO È ammesso il rimborso delle spese per acquisto di occhiali (compreso il costo delle montature) o di lenti a contatto in caso di modifica del visus. nuova prescrizione lenti (completa di nome e cognome dell'assicurato e graduazione delle lenti) rilasciata da un medico oculista; fattura/ricevuta dell ottico con l indicazione dell importo della montatura distinto da quello delle lenti. 500 per anno e per nucleo familiare assicurato scoperto 20% sulle spese sostenute e documentate. ART. 1.14 PROTESI E PRESIDI È previsto un rimborso per le spese sostenute per l acquisto di protesi oculari, protesi acustiche, protesi e presidi ortopedici. prescrizione del medico specialista o del medico di base fattura del centro o stabilimento fornitore. L imiti: 80% della spesa documentata, max.. 2.200,00 per protesi.

ART. 1.15 CURE E PROTESI DENTARIE - CURE ORTODONTICHE A) CURE E PROTESI DENTARIE Sono ammesse a rimborso le domande corredate di fatture, rilasciate da medici od odontotecnici che esercitano presso studi medico-dentistici, attestanti le spese sostenute per prestazioni dentistiche (odontoiatriche, protesiche ecc.). Si possono presentare a rimborso fatture di laboratori odontotecnici solo per protesi complete superiori e/o inferiori (14 o 28 elementi) o per riparazioni/ribasatura di protesi mobili. Le prestazioni dovranno essere sempre specificate per tipo, numero ed importo unitario di spesa; dovranno inoltre essere indicati i denti sui quali tali prestazioni sono state effettuate, utilizzando un modulo all'uopo predisposto, che dovrà essere compilato e sottoscritto dal medico dentista. Nell'ambito di una stessa cura dentaria verranno rimborsate al massimo 2 visite odontoiatriche. Per il rimborso degli interventi di parodontologia è necessario produrre una certificazione attestante la patologia e il tipo di intervento che si è reso necessario. CLINICA E CHIRURGIA - Visita (max. 2 visite per ogni cura dentaria): 80% della spesa documentata, max. 42,00 - Radiografia indorale: 80% della spesa documentata, max. 21,00 - Medicazione dentaria: 80% della spesa documentata, max. 21,00 - Ortopantomografia: 80% della spesa documentata, max. 63,00 - Estrazione dentale: 80% della spesa documentata, max. 63,00 - Estrazione di un dente in inclusione ossea completa o parziale: 80% della spesa documentata, max. 145,00 - Intervento di parodontologia (ogni intervento): 80% della spesa documentata, max. 414,00 - Rimozione di protesi fissa (per ogni pilastro): 80% della spesa documentata, max. 42,00. ODONTOIATRICA CONSERVATRICE - Ablazione tartaro (per ogni seduta): 80% della spesa documentata, max. 63,00 - Cura e otturazione carie non penetrante: 80% della spesa documentata, max. 104,00 - Cura e otturazione carie penetrante: 80% della spesa documentata, max. 124,00 - Cura scanalare: 80% della spesa documentata, max. 208,00 - Ricostruzione di dente devitalizzato: 80% della spesa documentata, max. 124,00 - Terapie della paradentosi (ionoforesi, gengivectomia, molaggio selettivo, infiltrazioni intergengivali, legatura interdentale, ecc.): 80% della spesa documentata, max. 414,00 - Prevenzione dentaria (fluorizzazione, sigillatura, ecc.): 80% della spesa documentata, max. 310,00. PROTESI FISSE - Elemento di protesi o capsula o corona: 80% della spesa documentata, max. 414,00 - Perno moncone: 80% della spesa documentata, max. 166,00 - Pernini parapulpari: 80% della spesa documentata, max. 63,00 - Intarsio: 80% della spesa documentata, max. 208,00 - Restauro e/o riparazione elemento di protesi (faccetta): 80% della spesa documentata, max. 124,00.

PROTESI MOBILI - Scheletrato con 3 o più elementi (comprensivo di ganci): 80% della spesa documentata, max. 1.240,00 - Scheletrato con 3 o più elementi (comprensivo di attacchi): 80% della spesa documentata, max. 1.860,00 - Protesi completa superiore o inferiore (14 elementi): 80% della spesa documentata, max. 1.450,00 - Protesi completa superiore e inferiore (28 elementi): 80% della spesa documentata, max. 2.900,00 - Elemento di scheletrato o di protesi completa superiore e/o inferiore ovvero di protesi mobile: 80% della spesa documentata, max. 124,00 - Gancio e/o attacco: 80% della spesa documentata, max. 166,00 - Riparazione o ribasatura protesi: 80% della spesa documentata, max. 208,00. IMPLANTOLOGIA - Intervento chirurgico (per emiarcata): 80% della spesa documentata, max. 414,00 - Impianto e/o perno: 80% della spesa documentata, max. 414,00. B) CURE ORTODONTICHE - prescrizione medico specialistica dalla quale risulti il tipo di malformazione, la probabile durata delle cure ed il tipo di apparecchio - fisso, mobile o misto - da applicare - fattura/ricevuta attestante la spesa sostenuta. CH ECK-UP - Ortopantomografia, teleradiografia, tracciato e analisi cefalometrica, serie fotografica, esame elettromiografico, modelli di studio ecc.:80% della spesa documentata, max. 332,00 TERAPIA Per ogni anno di cura con apparecchiature rimovibili e funzionali (comprese visite di controllo): 80% della spesa documentata, max. 1.300,00 Per ogni anno di cura con apparecchiature fisse o miste (comprese le visite di controllo): 80% della spesa documentata, max. 1.500,00. ART. 1.16 CURE PER IL RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE Eventuali domande di rimborso per spese sanitarie sostenute per il recupero saranno di volta in volta esaminate dal Comitato Amministrativo di Uni.C.A. purché le terapie siano effettuate in strutture pubbliche, convenzionate o riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. ART. 2 - MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Ogni domanda di rimborso deve essere presentata utilizzando l'apposito stampato, debitamente compilato e sottoscritto, corredato da tutta la documentazione prevista. Ogni modulo dovrà riguardare un solo assistito e un unico tipo di prestazione. Le domande di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 120 giorni dalla data della fattura/ricevuta a saldo della prestazione.

E facoltà di Uni.C.A., a fronte di valide motivazioni, derogare da tale termine (comunque il termine di presentazione non potrà mai superare i 12 mesi dalla data in cui si è verificato l evento per il quale viene presentata domanda di rimborso). Le domande di rimborso pervenute dal 1 al 31 del mese saranno liquidate, di norma, il mese successivo. ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA Uni.C.A. effettua i rimborsi nei limiti previsti dalla presente polizza a presentazione della documentazione attestante la spesa complessivamente sostenuta per l evento relativamente al quale si chiede il rimborso, al netto dell'imposta di bollo, del contributo previdenziale ex art. 8 DLGS 103 del 10/2/96, del contributo ex D.L. 166 del 28/3/96 e di eventuali altri contributi. Tali rimborsi saranno effettuati a fronte di regolari fatture o ricevute fiscali, complete di bollo, per quanto necessario, debitamente quietanzate e corredate - ove previsto dalla polizza - della relativa prescrizione medica. Le fatture/ricevute devono contenere, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, le seguenti indicazioni: - numero e data di emissione; - cognome e nome, specializzazione, domicilio e numero di codice fiscale del medico; - cognome e nome dell'assistito (iscritto o familiare); - per le donne coniugate deve essere indicato il cognome da nubile; - tipo, numero e costo delle prestazioni. Nelle fatture/ricevute che comprendono più visite specialistiche deve essere indicata la data di ciascuna visita o il periodo in cui le stesse sono state effettuate. Nelle fatture/ricevute rilasciate da strutture sanitarie private dovrà essere indicato - nell intestazione - il nome del Direttore Sanitario. Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale. Le domande di rimborso che risultassero incomplete verranno tenute in sospeso, in attesa che l'assicurato provveda alla loro regolarizzazione, per un periodo massimo di 120 giorni, trascorso il quale saranno restituite all'interessato e considerate definitivamente evase. ART. 4 - COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA: INCOMBENZE DEGLI ASSICURATI È prevista la restituzione della documentazione originale prodotta a corredo delle domande di rimborso, in caso che necessiti all assicurato. È incombenza dell'assicurato fotocopiare tale documentazione prima di trasmetterla a Uni.C.A. nonché determinare la quota di spesa rimasta a proprio carico ai fini della deducibilità nella denuncia dei redditi conservando la documentazione del rimborso (contabile del bonifico).