COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Provincia di Milano Repubblica italiana (schema tipo di) CONVENZIONE per lo sviluppo di edilizia convenzionata, in ambito di ATs1 e ATs2 in attuazione del PII degli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 del vigente PGT L'anno, (20 ) il giorno del mese di in nella residenza municipale sita in innanzi a me Dr., nato a il, Segretario Generale del Comune di Sesto San Giovanni e come tale abilitato a ricevere e rogare i contratti nella forma pubblicoamministrativa nell interesse del Comune ai sensi dell art. 97 comma 4 lett. C del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, senza l assistenza dei testimoni a cui le parti comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciano, sono presenti: 1., nella sua qualità di ***, legale rappresentante del Comune di Sesto San Giovanni (partita I.V.A. 00732210968), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20, ove per la carica domicilia, esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Ente che rappresenta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 comma 2 e 3 e 109, 2 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a questo atto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. *** del *** (di seguito, il Comune ); 2., nella sua qualità di legale rappresentante del Soggetto Attuatore del PII degli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 del vigente PGT (ovvero legale rappresentante dell, avente causa del Soggetto Attuatore del PII degli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 del vigente PGT) (di seguito, Attuatore dell Edilizia Convenzionata ed unitamente con il Comune, le Parti ); Premesso - che, con delibera n. del, è stata approvata la proposta di PII degli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 del vigente PGT (di seguito, PII ); - che, in data, è stata sottoscritta la convenzione allegata al sopra menzionato PII (di seguito Convenzione di PII ); - che l articolo 14 della Convenzione di PII prevede unità abitative di edilizia residenziale convenzionata da cedere in proprietà a prezzi convenzionati (di seguito, solo Edilizia Convenzionata ) per una SLP complessiva di mq. 120.331, unitamente ai relativi box di pertinenza, immobili e pertinenze, il tutto come meglio individuato nelle tavole del menzionato PII; - che l articolo 14 stabilisce le condizioni in base alla quale deve essere sviluppata l Edilizia 89
Convenzionata, stabilendo che le medesime devono essere sancite da una convenzione all uopo stipulata e di cui ne è allegato uno schema tipo; - che il predetto schema tipo di convenzione, allegato alla convenzione di PII, è stato approvato dal Comune, mediante - (eventuale: - che successivamente alla stipulazione della Convenzione di PII il Soggetto Attuatore, con rogito notarile, onde a consentire a lo sviluppo di mq di SLP di Edilizia Convenzionata, gli/le ha ceduto le aree, ricomprese nell ATs1 e nell ATs2, così come meglio individuate in colore e sigle nell estratto catastale in scale 1:1000 che si allega al presente atto sotto la lettera, e risultano censite nel Catasto Terreni del Comune di Sesto San Giovanni in forza di frazionamento approvato dall Ufficio del Territorio in data, come segue: foglio, mappale ; - che le aree alienate fanno parte dell UCP del ); - che il Soggetto attuatore intende sviluppare l Edilizia Convenzionata, all uopo rivestendo, nel contesto della presente convenzione, la posizione di attuatore dell Edilizia Convenziona ( Attuatore dell Edilizia Convenzionata ); [eventuale: che, avente causa del Soggetto attuatore, nella proprietà della aree sopra specificate dell UCP, intende sviluppare l Edilizia Convenzionata, all uopo rivestendo, nel contesto della presente convenzione, la posizione di attuatore dell Edilizia Convenziona ( Attuatore dell Edilizia Convenzionata )] - che, ai fini di procedere allo sviluppo dell Edilizia Convenzionata, tra l Attuatore dell Edilizia Convenzionata ed il Comune, è stata stipulata la presente convenzione (di seguito, Presente Convenzione ) sulla scorta dello schema tipo sopra menzionato. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. ART. 1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante della Presente Convenzione che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare. ART. 2 In attuazione del PII, l Attuatore dell Edilizia Convenzionata realizza sulle aree di proprietà indicate in premessa a seguito di rilascio di idoneo titolo abilitativo, interventi edilizi per complessivi mq di SLP, destinata, in conformità delle prescrizioni di PGT e di PII, a edilizia residenziale convenzionata. 90
E facoltà dell Attuatore della Convenzionata di realizzare nei piani terra e nei piani interrati dei fabbricati edificati in sviluppo delle predette SLP, oltre che alle cantine ed ai locali tecnici, box-auto e posti macchine rispettando le quantità minime previste dalla normativa vigente, tenuto conto della situazione strutturale degli edifici e della dimensione e conformazione delle aree di pertinenza. L Attuatore dell Edilizia Convenzionata si obbliga nei confronti del Comune, per tutta la durata del periodo di validità della Presente Convenzione, ad alienare le unità abitative realizzate in forza della Presente Convenzione medesima, al prezzo stabilito con le modalità indicate agli articoli successivi. ART. 3 L Attuatore della Convenzionata dovrà realizzare i fabbricati e le unità abitative in esse ricavate nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, nel rispetto delle prescrizioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi del vigente PGT e del PII. Le caratteristiche tipologiche e costruttive delle unità abitative dovranno essere non inferiori a quelle indicate nella descrizione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Direttivo del CIMEP n. 1374 del 23 ottobre 1991 e successive modifiche e integrazioni, e dovranno necessariamente rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia, e correlata normativa regionale di riferimento. Ogni unità abitativa dovrà essere dotata dei relativi box o posti-auto, che dovranno essere assegnati unitamente all unità abitativa di competenza con vincolo di pertinenzialità, non potendo essere oggetto di trasferimento e/o locazione separatamente dall unità abitativa medesima (salvo diverse prescrizioni disposte dalla intervenuta normativa in proposito). ART. 4 Il rilascio dei titoli occorrenti per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto della presente Convenzione, in ossequio a quanto previsto dall articolo 5 della Convenzione di PII e dalle NTA di PII, presuppone: - l avvenuta approvazione della progettazione unitaria dell UCP in cui sono ricomprese le aree di proprietà dell Attuatore della Convenzionata; - il relativo convenzionamento come previsto dal menzionato articolo 5 della Convezione di PII; - l attivazione della Fase a cui l UCP appartiene e la presentazione delle relative garanzie. ART. 5 91
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o altro idoneo titolo abilitativo relativo all intervento residenziale previsto dal presente atto è ridotto alla sola quota del 50% degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dall art. 17, comma 1, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Resta ferma la disciplina relativa alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e al relativo scomputo di cui alla Convenzione di PII, a cui le Parti rimandano. ART. 6 Le unità abitative realizzate in attuazione della Presente Convenzione saranno ceduti al prezzo base rispettivamente delle medesime e delle relative pertinenze, indicato nello schema finanziario ( mq di superficie commerciale), che si allega sotto la lettera, determinato con riferimento ai valori parametrici unitari di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia in data 27.07.1998, n. 6/37691 e alla successiva deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia in data 30.5.2003 n. 7/13177, aumentati del (N.B: all atto della definizione della convenzione verranno verificati eventuali aggiornamenti delle regolamentazioni regionali in materia o in alternativa verranno concordati tra le Parti atti diversi da quelli indicati a cui riferirsi), aggiornati con l applicazione dell indice ISTAT alla data del, fatta salva l effettiva incidenza del costo dell area, degli oneri di urbanizzazione, degli oneri finanziari e degli altri costi. I prezzi unitari (. /mq commerciale per le unità abitative e pertinenze;.. /cad per i box e/o posto auto) risultanti dallo schema finanziario sopra indicato sono da ritenersi quali valori medi. Per le singole unità abitative i prezzi unitari ( /mq commerciale), potranno variare in misura non superiore al 10% in funzione del piano, degli affacci, dell esposizione e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell intervento, il prezzo medio non potrà essere superato. Per la predetta finalità di differenziazione dei prezzi, alla presentazione dei progetti di cui al precedente art. 2.1, allo schema finanziario è allegata una tabella dimostrativa contenente, per ogni unità abitativa, i seguenti dati: a) la superficie in metri quadrati commerciali; b) il prezzo per metro quadrato commerciale; c) il prezzo di prima cessione; d) il prezzo del box o posto auto. Il prezzo indicato al primo comma del presente articolo potrà essere aggiornato per effetto della revisione prezzi, applicata alla incidenza del solo costo di costruzione risultante nel citato schema finanziario, sulla base delle variazioni dell indice ISTAT costo di costruzione di un fabbricato residenziale per il periodo intercorrente fra la data di riferimento dello stesso quale indicata nello schema finanziario (datato ) e alla data di ultimazione dei lavori, secondo 92
la seguente formula: Qf = Qi x 0,5 x [(If + Ii) / Ii] dove Qf = Valore finale della quota revisionata; Qi = Valore iniziale della quota revisionabile; If = indice ISTAT del costo di costruzione alla data di fine lavori; li = indice ISTAT del costo di costruzione alla data di inizio lavori; Il prezzo di vendita di cui al primo comma della presente norma potrà essere altresì adeguato per effetto di varianti, debitamente approvate dal Comune, le quali incidano sul dimensionamento della superficie delle unità abitative come indicata nello schema finanziario. Al momento della ultimazione dei lavori dovrà essere presentato al Comune uno schema finanziario finale, con l indicazione del prezzo definitivo delle singole unità abitative, in rapporto alla effettiva superficie commerciale realizzata, riservandosi il Comune di effettuare ogni eventuale necessaria forma di controllo. ART. 7 Il prezzo base, determinato ai sensi del precedente articolo 6, è suscettibile di variazioni, secondo le seguenti modalità. (NB: le modalità saranno concordate al momento della stipula della convenzione). L Attuatore dell Edilizia Convenzionata dovrà curare l apposizione di una clausola che dovrà garantire quanto stabilito dal primo comma della presente norma negli atti di assegnazione e nei successivi atti di trasferimento. Tale clausola dovrà essere specificatamente sottoscritta dall acquirente. Ogni contratto di vendita, relativo a ciascuna delle unità abitative indicate nello schema finanziario allegato sotto, dovrà contenere un espresso riferimento agli obblighi convenzionali assunti con la presente convenzione. Copia di ogni atto di vendita della singola unità abitativa dovrà essere trasmessa preferibilmente su adeguato supporto informatico, al Comune entro 30 giorni dalla richiesta di registrazione dell atto sottoscritto, corredata dalla registrazione dell atto nei registri immobiliari o della relativa richiesta di registrazione. ART. 8 Ai sensi dell ultimo comma dell art. 18 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione stabiliti con il presente atto è nulla per la parte eccedente e comporta l applicazione di una penale pari, rispettivamente, alla 93
differenza di prezzo nel caso di violazione degli obblighi convenzionali relativi ai prezzi di cessione e al doppio del canone, per ogni anno di inadempimento, nei casi di violazione degli obblighi convenzionali relativi ai canoni di locazione. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla verifica del rispetto delle pattuizioni convenzionali relative al prezzo di cessione e ai canoni di locazione. Nel caso in cui l Attuatore dell Edilizia Convenzionata venga meno all obbligo di trasmettere copia dell atto di trasferimento della proprietà delle unità abitative realizzati in forza della Presente Convenzione, il Comune, valutata la causa impeditiva e il tempo trascorso dalla mancata comunicazione, si riserva la facoltà di chiedere una somma commisurata all aggravio dell attività sostenuta. ART. 9 L Attuatore dell Edilizia Convenzionata si obbliga a trasferire ai successori o aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli obblighi derivanti dal presente atto. ART. 10 Tutte le spese per l istruttoria, i diritti di segreteria per la stipulazione dell atto in forma pubblica-amministrativa, le imposte e spese di registrazione e di trascrizione e gli oneri fiscali relativi e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dell Attuatore dell Edilizia Convenzionata ART. 11 Per quanto riguarda il trattamento fiscale del presente atto, l Attuatore dell Edilizia Convenzionata richiede l'applicazione dei benefici di cui alla Legge 666/1943 e successive modifiche, oltre alla applicazione di tutti gli altri eventuali benefici più favorevoli e con speciale riferimento al disposto degli artt. 74 e 75 della legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 12 La Presente Convenzione ha durata di vent anni. Allegato: A) schema finanziario 94