Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il quadro istituzionale (2)
Organo di individui. LA COMMISSIONE Art. 17 TUE: Fino al 31 ottobre la Commissione è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro compreso il Presidente e l Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri. A decorrere dal 1 novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l Alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. Consiglio europeo dell 11-12 dicembre 2008 Viene deciso che la Commissione continuerà ad essere composta
Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. I membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. Per la durata del loro mandato i membri della Commissione non esercitano alcuna attività professionale, remunerata o non.
La procedura di nomina Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. Il presidente, l Alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
CONSIGLIO Propone il Presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Elegge il Presidente della Commissione CONSIGLIO Adotta l elenco dei membri della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Voto di approvazione per il Presidente, l Alto rappresentante e i membri CONSIGLIO EUROPEO Nomina della Commissione
La mozione di censura La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
La Commissione promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine (potere di iniziativa legislativa). Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati (potere di controllo). Vigila sull applicazione del diritto dell Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'unione europea (potere di controllo). Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.
Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati (potere di esecuzione). Assicura la rappresentanza esterna dell'unione, fatta eccezione per la PESC (potere di rappresentanza). Dispone di un autonomo potere normativo in alcuni casi previsti dai Trattati (potere normativo). Libera circolazione dei lavoratori Concorrenza
La Commissione promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine (potere di iniziativa legislativa). La Commissione non dispone di un autonomo potere decisionale, salvo casi del tutto eccezionali. Per contro, la Commissione è investita in modo esclusivo del potere di proporre l adozione di un atto legislativo. Art. 17, 2 TUE: un atto legislativo dell Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati dispongano diversamente. Per contro, gli altri atti (gli atti non legislativi) sono adottati su proposta della Commissione soltanto se così è previsto dai trattati.
Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati sotto il controllo della Corte di giustizia dell'unione europea oltre che sull applicazione del diritto dell Unione (potere di controllo). Controllo diretto: nei confronti di soggetti individuati (es. concorrenza). Controllo indiretto: potere di presentare ricorsi alla Corte di giustizia nei confronti degli SM e delle istituzioni che abbiano violato i Trattati.
Assicura la rappresentanza esterna dell'unione, fatta eccezione per la PESC (potere di rappresentanza). Art. 27, 2 TUE: la rappresentanza dell Unione nelle materie che rientrano nella PESC spetta all Alto rappresentante. Art. 220, 2 TFUE: spetta alla Commissione e all Alto rappresentante il compito di attuare ogni forma di cooperazione con l ONU e di assicurare i necessari collegamenti con le altre organizzazioni internazionali. Sul piano INTERNO la Commissione detiene il potere esclusivo di rappresentare l Unione e in ciascuno SM l Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.
IL PARLAMENTO EUROPEO Originariamente era composto dai membri dei parlamenti nazionali (c.d. doppio mandato). Dal 1979 i membri del Parlamento europeo sono eletti direttamente dai cittadini europei per la durata di 5 anni. Le elezioni parlamentari si tengono ogni cinque anni e ogni cittadino dell UE iscritto alle liste elettorali ha il diritto di voto. Il Parlamento esprime pertanto la volontà democratica dei cittadini dell Unione e ne rappresenta gli interessi interagendo con le altre istituzioni dell UE. L attuale Parlamento europeo, eletto nel giugno 2014, è composto da 751 membri provenienti da tutti i 28 paesi dell UE. Art. 14 TUE: Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente.
Art. 223, 1 TFUE: Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
I membri del Parlamento europeo non sono riuniti in base a schieramenti nazionali, ma secondo sette gruppi politici paneuropei, che rappresentano, fra tutti, i diversi punti di vista sull integrazione europea, da quello più fortemente federalista a quello apertamente euroscettico. Gruppo del partito popolare europeo Gruppo dell alleanza progressista dei socialisti e democratici Gruppo dei conservatori e riformisti europei Gruppo dell alleanza dei democratici e dei liberali per l Europa Gruppo della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea Gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta
LE SEDI DEL PARLAMENTO EUROPEO Strasburgo: 12 sessioni plenarie mensili Bruxelles: riunioni delle Commissioni e dei gruppi politici + eventuali sedute plenarie supplementari Lussemburgo: Segretariato
Il Parlamento svolge principalmente due tipi di funzioni: Il Parlamento europeo svolge, altresì, funzioni consultive ed elegge il Presidente della Commissione.
La funzione di controllo Presuppone che il Parlamento europeo sia informato di ciò che fanno le altre istituzioni. Relazione generale annuale della Commissione Relazioni settoriali della Commissione Interrogazioni del Parlamento europeo alle altre istituzioni Petizioni dei singoli individui al Parlamento europeo Relazione annuale del Mediatore europeo Commissioni di inchiesta Sanzioni: Soltanto nei confronti della Commissione attraverso la mozione di censura con la quale il Parlamento europeo può costringere l intera Commissione a dimettersi. Molto rara. Mai approvata.
Nei confronti delle altre istituzioni la funzione di controllo del Parlamento europeo si svolge attraverso lo strumento del ricorso alla Corte di giustizia. Originariamente il trattato non prevedeva la possibilità per il Parlamento europeo di contestare davanti alla Corte di giustizia un atto delle altre istituzioni, mentre queste ultime potevano chiedere alla Corte di giustizia l annullamento di un atto del Parlamento europeo.
Corte di giustizia, 22 maggio 1990, causa C-70/88, Chernobyl Il rispetto dell equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni ed impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di tale regola. L assenza nel Trattato di un apposita norma che abiliti il Parlamento europeo ad impugnare un atto del Consiglio lesivo delle sue prerogative costituisce una mera lacuna procedurale che non può prevalere sull interesse fondamentale alla conservazione e al rispetto dell equilibrio istituzionale voluto dal Trattato. Ora questa possibilità è espressamente prevista dall art. 263 TFUE.
La funzione legislativa (rinvio) Art. 14 TUE: Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.