Cendon / Book DIRITTO INTERNAZIONALE PROFESSIONAL IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA COMMERCIALE Diego Comba Monica Rosano
Edizione MAGGIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-203-4 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book DIRITTO INTERNAZIONALE Professional IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA COMMERCIALE Diego Comba Monica Rosano
Gli autori Diego Comba avvocato specializzato in diritto comunitario, diritto commerciale internazionale, contrattualistica internazionale, controversie commerciali internazionali e arbitrati commerciali. Svolge attività di consulenza alle imprese italiane nella negoziazione con partners esteri e le assiste nel contenzioso commerciale. Da molti anni docente di diritto del commercio internazionale, di contrattualistica internazionale e di ADR (Alternative Dispute Resolution) presso numerose Università, Camere di Commercio e Associazioni Industriali. E presidente di Aequitas ADR, organismo di mediazione civile e commerciale riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Ha pubblicato: - I contratti internazionali: la vendita e i pagamenti, Giuffrè Editore, 2012. Comba D. (co-autore) - I contratti internazionali: l agenzia commerciale, Giuffrè Editore, 2012. Comba D. (co-autore) - La mediazione nelle liti civili e commerciali, Giuffrè Editore, 2011. Comba D. (co-autore) - Il commercio internazionale, in collaborazione con la CCIAA di Milano, Il Sole 24 Ore,2009, 2004, 2001, 1999, 1998, 1996, 1994, 1991.Comba D. (curatore e autore) - Trade& Export Finance, in collaborazione con Unicredit S.p.A., Il Sole 24 Ore, 2009. Comba D. (curatore e autore) - ADR: la negoziazione assistita nei conflitti economici, Il Sole 24 Ore, 2005. Comba D. (curatore e autore) - Modelli ed esempi di contratti internazionali, Il Sole 24 Ore, 2005. Comba D. (co-autore) - Il contratto di agenzia in Europa, Il Sole 24 Ore, 2004. Comba D. (co-autore) - I contratti internazionali, Il Sole 24 Ore, 2003, 1999. Comba D. (co-autore) - Guida ai pagamenti internazionali, Il Sole 24 Ore, 2003, 1997, 1994. Comba D. (curatore e co-autore) - Il contratto internazionale di agenzia, Il Sole 24 Ore, 2002, 1999, 1993. Comba D. (co-autore) - Vendere all estero, Il Sole 24 Ore, 2002. Comba D. (coautore) - Vendere all estero, Il Sole 24 Ore, 1997. Comba D. (coautore) - Cultura e investimenti in VietNam, C.C.I.A.A. Torino, 1996. Comba D. (co-autore) - Dall Unione Europea, C.C.I.A.A. Torino, Dal 1996 al 2005. Comba D. (curatore e autore) - Il prodotto sicuro nella CEE, Il Sole 24 Ore, 1993. Comba D. (co-autore)
Monica Rosano Avvocato e Mediatore, Dottore in diritto pubblico, socio dello Studio Comba e Associati specializzato in materia di contrattualistica internazionale, consulente e docente presso Camere di Commercio e Associazioni territoriali di Confindustria. Ha pubblicato: - I contratti internazionali: la vendita e i pagamenti, Giuffrè Editore, 2012. Rosano M. (co-autore) - Le autonomie territoriali e funzionali in contesti non metropolitani e transfrontalieri: riflessioni e prospettive, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011. Rosano M. (co-autore) Collabora in modo continuativo con la rivista Newsmercati e Mercatoglobale dell Unione delle Camere di Commercio lombarde. L Opera Si intende con questa opera affrontare gli aspetti giuridici e contrattualipratici più rilevanti del contratto internazionale di agenzia commerciale. Analizza la giurisprudenza in materia, commenta la normativa e suggerisce le soluzioni contrattuali più adeguate, anche con riferimento alle più importanti aree geografiche (Francia, Germania, USA, Paesi Arabi).
INDICE Capitolo Primo DEFINIZIONE DI AGENZIA COMMERCIALE 1.1. La nozione contenuta nella Direttiva europea 86/653/CEE recepita nel codice civile italiano e negli altri Paesi dell Unione Europea - 1.2. La differenza tra l agente e le altre figure di intermediari: procacciatore, distributore, trading company, filiale di vendita - 1.3. L elemento caratterizzante più significativo: l esclusiva del preponente (zona, marchio, prodotto), l obbligo di non concorrenza dell agente - 1.4. Una comparazione: Francia, Germania, USA, Paesi Arabi Capitolo Secondo OBBLIGHI DELL AGENTE 2.1. L obbligo di promozione: obiettivi e minimi di vendita, attività promozionale dell agente (fiere, visita clienti, pubblicità) - 2.2. L obbligo di non concorrenza: prodotti simili o identici, produttori concorrenti - 2.3. L obbligo di informazione/rendicontazione: condizioni di mercato, condizioni economiche e capacità di pagamento dei clienti - 2.4. L assistenza al preponente nella zona: assistenza tecnica post- vendita, assistenza doganale, assistenza logistica, recupero crediti Capitolo Terzo OBBLIGHI DEL PREPONENTE 3.1. I costi da sostenere I: provvigione, rimborso spese, pubblicità - 3.2. I costi da sostenere II: indennità di fine rapporto, indennità di preavviso - 3.3. L obbligo di esclusiva: zona territoriale, prodotti, marchi - 3.4. Il controllo sull attività dell agente: durata del rapporto e possibilità di interromperlo anticipatamente Capitolo Quarto SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, ARBITRATO INTERNAZIONALE 4.1. La causa davanti al giudice I: strategie difensive - 4.2. La causa davanti al giudice II: strategie d attacco - 4.3. L arbitrato commerciale internazionale: criteri di scelta - 4.4. I limiti di ordine pubblico alla scelta del giudice o dell arbitro
Capitolo Primo DEFINIZIONE DI AGENZIA COMMERCIALE SOMMARIO 1.1. La nozione contenuta nella Direttiva europea 86/653/CEE recepita nel codice civile italiano e negli altri Paesi dell Unione Europea - 1.2. La differenza tra l agente e le altre figure di intermediari: procacciatore, distributore, trading company, filiale di vendita - 1.3. L elemento caratterizzante più significativo: l esclusiva del preponente (zona, marchio, prodotto), l obbligo di non concorrenza dell agente - 1.4. Una comparazione: Francia, Germania, USA, Paesi Arabi 1.1. La nozione contenuta nella Direttiva europea 86/653/CEE recepita nel codice civile italiano e negli altri Paesi dell Unione Europea Disciplina La Direttiva europea 86/653/CEE definisce l agente come il soggetto che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato in maniera permanente di trattare o di concludere per conto di un altra persona (il preponente) la vendita o l acquisto di merci. L art. 13 della direttiva prevede il diritto irrinunciabile di ciascuna parte ad ottenere un documento scritto che riproduca il contenuto degli accordi: il contratto di agenzia può, dunque, essere stipulato in qualsiasi forma, lasciando ai singoli Paesi la facoltà di prevedere che il contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto. Le parti possono nel contratto stabilire una zona entro la quale l agente eserciterà la propria attività. In altri termini, la definizione della zona è un elemento dell autonomia contrattuale sia essa esercitata individualmente o (come in Italia) collettivamente, e il legislatore, tanto comunitario quanto nazionale, non ritiene di poterlo o di doverlo limitare, introducendo unicamente un vincolo di correlazione tra la zona e la retribuzione. La Direttiva non fornisce invece una definizione di zona, che rappresenta un elemento dell autonomia contrattuale sia essa esercitata individualmente o collettivamente, come in Italia. Il legislatore, tanto comunitario quanto nazionale, non ritiene di poterlo o di doverlo limitare e introduce unicamente un vincolo di correlazione tra la zona e la retribuzione. Nella prassi contrattuale la zona può essere rappresentata sia da un territorio geografico sia da uno o più prodotti sia da uno o più marchi. In Italia, il contratto di agenzia è regolato da fonti di rango e di natura diversa: 1. Il ruolo fondamentale è svolto dagli artt. 1742-1753 del codice civile; 9
2. Un ruolo integrativo viene demandato ad alcune leggi speciali: D.Lgs. 509/1994 istitutivo dell Enasarco e la L. 204/1985 istitutiva del Ruolo Professionale degli agenti di Commercio; 3. Un ruolo interpretativo e sussidiario è riservato agli Accordi Economici Collettivi; 4. Una funzione ausiliaria: art. 409, n. 3, c.p.c, nonché la Direttiva 86/653/CEE, per l effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza Costa c. Enel n 6/1964). Modalità di redazione del contratto Seppure la normativa non preveda l obbligo di una forma scritta, essendo ovviamente altra cosa il diritto di richiedere il testo scritto del contratto, si consiglia di regolamentare in modo chiaro e dettagliato i seguenti punti: - oggetto del contratto (zona, marchio, prodotto); - definizione chiara dell obbligo di esclusiva e del patto di non concorrenza; - obblighi dell agente: promozione e modalità secondo cui tale promozione deve avvenire; obbligo di rispettare, nella raccolta e negoziazione degli ordini di acquisto, le condizioni contrattuali fissate dal preponente; obbligo di informativa sull'attività dell'agente; obbligo di informazione sulle condizioni di mercato, sulle normative locali, sulla presenza di concorrenti, sulle condizioni economiche dei clienti; - previsione di incentivi o di sanzioni rispettivamente al raggiungimento o al mancato raggiungimento di un minimo di vendita - obblighi del preponente: obbligo di corrispondere la provvigione (misura, momento di maturazione e modalità di pagamento della provvigione; previsione di un rimborso delle spese supportate dall agente; obbligo di corresponsione dell 0.indennità di fine rapporto - durata e scioglimento del rapporto, termini di preavviso, clausola risolutiva espressa - clienti direzionali ; - tutela di marchi e segni distintivi del Preponente - cedibilità del contratto - legge applicabile e foro competente/arbitrato 1.2. La differenza tra l agente e le altre figure di intermediari: procacciatore, distributore, trading company, filiale di vendita La struttura del contratto appena descritta, e la relativa disciplina, non si riscontra in tutti i rapporti di intermediazione commerciale che sorgono tra un impresa e un soggetto indipendente che interviene soltanto nella negoziazione dell affare, anziché acquistare e 10