Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale In progress rev.03 15/06/2007 Ing. MG Papuccio
Norme in materia ambientale entrato in vigore 29 Aprile 2006 pubblicato come Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 14 Aprile 2006 emanato ai sensi della legge 15/12/2004 n. 308
Legge delega n. 308/2004 riordino coordinamento Integrazione
I principi ispiratori del diritto ambientale Il principio di precauzione Il principio di prevenzione Il principio del chi inquina paga Il principio della migliore tecnica disponibile Il principio della responsabilità condivisa Il principio dello sviluppo sostenibile
Il principio di precauzione Comporta l adozione delle misure più protettive nel caso in cui sussista il pericolo di danno grave ed irreversibile all ambiente anche qualora vi sia certezza scientifica del rischio ed i risultati siano proporzionati ai costi imposti
Il principio di prevenzione Comporta l applicazione del regime autorizzatorio alle principali attività a rilevanza ambientale
Il principio del chi inquina paga Impone non solo l obbligo di risarcire i danni ambientali a carico del responsabile dell inquinamento, ma giustifica anche l applicazione di sanzioni e di eco-tasse ai produttori, al fine di sollecitarli a ridurre l inquinamento. Questo principio trova la sua codificazione nell art. 174 del Trattato di Roma.
Il principio della migliore tecnica disponibile Comporta l adozione da parte delle imprese delle tecnologie e delle prassi di gestione più avanzate ai fini della tutela ambientale quando esse siano disponibili sul mercato a costi sopportabili per la categoria di aziende di riferimento
Il principio della responsabilità condivisa Tutti i soggetti che concorrono ad un processo di produzione o di consumo, devono partecipare agli oneri relativi alla corretta gestione ambientale
Il principio dello sviluppo sostenibile Impone la considerazione del diritto allo sviluppo economico delle generazioni future e dei paesi attuali meno favoriti, da contemperarsi con la protezione delle risorse ambientali e della loro capacità di rigenerarsi.
D.lgs 152/2006 Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI 318 Articoli 45 Allegati
PARTE I Disposizioni comuni stabilisce le disposizioni comuni applicabili a tutto il decreto specifica l ampiezza del suo ambito di applicazione
PARTE II Quattro Titoli VIA VAS IPPC artt. 4-52
PARTE III PRIMA SEZIONE Difesa del suolo Lotta alla desertificazione artt. 53-72
PARTE III SECONDA SEZIONE Tutela delle acque dall inquinamento Artt. 73-169
PARTE IV Sei Titoli Gestione dei rifiuti Bonifica dei siti inquinati artt. 177-266
PARTE V Tre Titoli Tutela dell aria Riduzione delle emissioni in atmosfera artt. 267-298
PARTE VI Tre Titoli Tutela risarcitoria contro i danni all ambiente artt. 299-318
NOVITÀ 26 giugno 2006: Comunicato del Ministero dell Ambiente che ha congelato i 17 decreti emanati in attuazione del D.lgs 152/2006; 3 ottobre 2006: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.2, c.9, di sostituzione dell art.156, comma 3, d. lgs. 152/06, sulle modalità di riscossione della tariffa del SII; 13 luglio 2006: D.L. 12 maggio 2006, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228, art.1 septies, che ha prorogato l entrata in vigore della Parte II del codice dell ambiente al 31 gennaio 2007 È in corso l emanazione del d. lgs. di modifica del codice dell ambiente
RIFIUTI Il D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV^, abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 22/1997, che dava attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
RIFIUTI ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179) - sviluppo tecnologie pulite per uso più razionale e risparmio di risorse naturali - immissione sul mercato di prodotti che contribuiscano il meno possibile ad aumentare rifiuti e inquinamento - promozione tecniche per eliminazione di sostanze pericolose nei rifiuti per favorirne il recupero
RIFIUTI Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell Allegato A alla Parte IV^ del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183)
RIFIUTI Corte di Giustizia sent. 25.06.1997, C 304/94: una normativa nazionale che adotti una definizione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE
RIFIUTI Circolare Ministero dell Ambiente: con il termine disfarsi il legislatore comunitario intende qualificare la destinazione, potenziale o in atto o obbligata, di un materiale, sostanza o oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento