Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2012 In vigore dal 22 marzo 2012 ART. 10



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Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2012 In vigore dal 22 marzo 2012 ART. 10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE-ATTIVITA' LIBERA- Gli interventi di manutenzione sono interventi su immobili esistenti e loro pertinenze tesi a mantenerne l efficienza ed il decoro. Essi si articolano in opere di manutenzione ordinaria (R1) e di manutenzione straordinaria (R2). Vengono altresì considerate manutenzioni la realizzazione di alcuni manufatti aventi un rapporto giuridico di natura pertinenziale e funzionale con l'immobile principale. A) Manutenzione ordinaria (R1) L'intervento è definito dalla lett. a) dall'allegato della L.R. 31/02 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto costituiscono intervento di manutenzione ordinaria le opere di riparazione e sostituzione parti, anche strutturali, degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo e nel rispetto formale di cui al successivo art. 113, ed in particolar modo per le zone ed edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia, sono da considerarsi manutenzione ordinaria, ai sensi e per gli effetti della normativa edilizia, i seguenti interventi, fatte salve le ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto dei diritti dei terzi derivanti da atto pubblico o privato o da norma, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, ambientali, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: A1 Opere interne:

A1.1) messa in opera, rinnovo e sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti, impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie e relative opere accessorie o di posa, creazione di pareti divisorie componibili montate a secco assimilabili ad opere di arredo; A1.2) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, compresa la realizzazione di rampe esterne con pianerottolo d'arrivo fino a mt. 1,50, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio stesso; A2) Opere esterne: costruzione o installazione o sostituzione di: A2.1) griglie alle pareti non superiori a 0,15 mq con rapporto b/h 3, non reiterate nell ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno 1 m dagli incroci, dagli angoli murari e da un altra apertura esistente, per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti o per ventilazione di locali; A2.2) recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo anche con cordolo di fondazione completamente interrato; A2.3) cancelletti, inferriate, ringhiere, infissi esterni, installati su aperture esistenti; A2.4) antenne di piccole dimensioni e parabole ( diametro non superiore a cm.120) a servizio delle singole unità immobiliari o degli edifici, si vedano comunque le prescrizioni per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A2.5) pluviali, grondaie, frontalini di balconi, bandinelle fino a cm 30 di sporgenza da installare sopra porte o finestre, piccole pensiline con aggetto max di cm 80 e larghezza max cm 120 nel rispetto del successivo art. 113 per quanto riguarda l'uniformità dell'edificio, ad esclusione degli vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A2.6) trattamenti di risanamento alle murature senza indebolire le strutture portanti o la sicurezza statica degli edifici; A2.7) condotti di evacuazione fumi, di aspirazione, camini, si vedano comunque le prescrizioni di cui alle presenti norme per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A2.8) riparazione e sostituzione dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche tipologiche o posizionamento esteriori (sagoma, riduzioni delle porzioni apribili); applicazioni di zanzariere o tende da sole, modifica di

vetrine per inserimento di impianti o elementi tecnici, si vedano comunque le prescrizioni di cui alle presenti norme per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A2.9) sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa; A2.10) riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche tipologiche, automazione di cancelli o sbarre stradali esistenti nelle prescrizioni delle norme UNI; A2.11) riparazione localizzate di murature esistenti senza demolizioni; A2.12) insegne, targhe, cartelli, frecce direzionali, tende, tendoni, chiusure stagionali in materiale plastico, comprensive di supporti metallici ancorati alle pareti, si vedano comunque le prescrizioni per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia. In ogni caso insegne, targhe, cartelli e frecce direzionali, sono soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi del Regolamento per l'imposta Comunale sulla Pubblicità; A2.13) tende e tendoni comprensivi di supporti metallici aventi funzioni di pilastro non stabilmente infissi al suolo, eventualmente chiusi lateralmente con materiale plastico, si vedano comunque le prescrizioni di cui alle presenti norme per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A2.14) condizionatori di tipo a parete che servono ambienti di superficie complessiva a 200 mq così come definiti dal successivo art. 41, comprensivi degli appositi supporti, si vedano comunque le prescrizioni per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia (esempio particolare schermatura dell'impianto), il loro utilizzo non dovrà determinare in ogni caso alcuna variazione della temperatura dell'aria negli ambienti confinati limitrofi e/o prospicienti e nel rispetto della normativa sull inquinamento acustico. L installazione di tali impianti dovrà rispettare le prescrizioni riportate al successivo art. 41; A2.15) sondaggi relativi a verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche; A2.16) barbecue di altezza massima di ml. 2,00, esclusa la canna fumaria; A2.17) nuovi allacci/reti o modifica agli allacci/reti esistenti ai servizi quali elettricità, gas-matano, telefonia fissa, rete idrica, fognatura pubblica e privata, nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate preventivamente dall Ente competente e dell Ente proprietario della strada per quanto riguarda lo scasso e successivo ripristino della stessa; A2.18) installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti o simili per uso domestico di capacità complessiva non superiore a 13 mc., fermo restando il rispetto di altre norme relative alla sicurezza, comprese strutture di copertura; A2.19) installazione di arredi da giardino quali ombrelloni, dondoli, giochi, ecc.;

A2.20) installazione di depositi da giardino (tipo casetta), ricovero animali, quest'ultimi nel rispetto delle norme in materia veterinaria ed igienico-sanitaria dell'abitato, o locali simili, realizzati in legno o con materiale dall'aspetto equivalente, con altezza media non superiore a mt. 2.30 e superficie utile non superiore a mq.10, non strutturalmente collegati ad edifici esistenti. E' generalmente ammessa l installazione di una struttura per ogni unità abitativa, da non collocarsi preferibilmente sul fronte principale dell edificio o sul fronte prospiciente vie o parcheggi pubblici o parchi pubblici. Qualora sia impossibile la collocazione con i limiti suddetti, la stessa dovrà avvenire adottando misure di mitigazioni di impatto visivo quali siepi ecc. In ogni caso tali strutture dovranno essere realizzate con materiali idonei e non precari o in palese contrasto con l intorno; A2.21) costruzione o installazione di serragli di altezza massima non superiore a ml. 2,30 e superficie massima di mq 20, privi di fondazione, da utilizzare esclusivamente per il ricovero di animali domestici. E' ammessa l installazione di una struttura per ogni unità abitativa, da non collocarsi sul fronte principale dell edificio o sul fronte prospiciente vie, parcheggi pubblici o parchi pubblici. Qualora sia impossibile la collocazione con i limiti suddetti, la stessa dovrà avvenire adottando misure di mitigazioni di impatto visivo quali siepi ecc.. Sono in ogni caso fatte salve le norme in materia veterinaria ed igienico-sanitaria dell'abitato. In ogni caso tali strutture dovranno essere realizzate con materiali idonei e non in evidente stato precario o indecoroso; A2.22) strutture leggere quali gazebi, chioschi o simili o pergolati, quest'ultimi privi di strutture verticali di tamponamento e privi di copertura costituita da materiali quali laterizi, legno, lastre in fibrocemento, plexiglas, o similari. Tali strutture non dovranno essere utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini, ricovero automezzi e simili, installati anche a ridosso degli edifici, nel rispetto delle composizioni volumetriche degli stessi, ad esclusione di quelli vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia. In ogni caso la superficie di tali strutture non potrà superare i 20 mq. e non potranno essere superiori a mt. 3.00 di H max. E' generalmente ammessa l installazione di una struttura per ogni unità abitativa, da non collocarsi preferibilmente sul fronte principale dell edificio o sul fronte prospiciente vie o parcheggi pubblici o parchi pubblici. Qualora sia impossibile la collocazione con i limiti suddetti, la stessa dovrà avvenire adottando misure di mitigazioni di impatto visivo quali siepi ecc..in ogni caso tali strutture dovranno essere realizzate con materiali idonei e non precari o in palese contrasto con l intorno, preferibilmente in legno o struttura metallica leggera prefabbricata tipo alluminio o ferro battuto; A2.23) realizzazione di strutture con copertura e chiusure in teli di plastica, adibite a ricovero di materiali o mezzi e realizzate esclusivamente con strutture in elementi metallici leggeri prefabbricati quali alluminio di altezza fuori terra 2,40 m e superficie max 10 mq. E' generalmente ammessa l installazione di una struttura per ogni unità abitativa, da non collocarsi preferibilmente sul fronte principale dell edificio o sul fronte prospiciente vie o parcheggi pubblici o parchi pubblici. Qualora sia impossibile la collocazione con i limiti suddetti, la stessa dovrà avvenire adottando misure di mitigazioni di impatto visivo quali siepi ecc..in ogni caso tali strutture dovranno essere realizzate con materiali idonei e non precari o in palese contrasto con l intorno.

A2.24) piccole piscine fuori terra, comunque non superiori a 25 mq., non stabilmente infisse nel terreno e di facile rimozione; A2.25) tinteggiature con colore conforme ai colori tipici definiti dal successivo art. 113. Per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia la tonalità di colore dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Edilizia; A2.26) opere di manutenzione in generale effettuate per preservare l usura del tempo senza creazione di volumetrie o di strutture, ad esclusione di quelle strutture definite manutenzioni ordinarie dal presente articolo; A2.27) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; A2.28) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; A2.29) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; A2.30) realizzazione di rampe e modifica di percorsi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici per l'abbattimento di barriere architettoniche; A3) Rifacimento di: A3.1) manti di copertura anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti senza modifica delle sottostanti quote di gronda, con materiali anche diversi, nel rispetto del successivo art. 113 per quanto riguarda l'uniformità dell'edificio, ad esclusione degli vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia che dovranno mantenere le caratteristiche dei materiali esistenti. Sono in ogni caso fatte salve le norme e i relativi procedimenti di tutela ambientale (es. rimozione di coperture in cemento-amianto); A3.2) intonaci esterni sia totale che parziale, compresa la demolizione di intonaci esistenti senza successivo rifacimento per ottenere murature a faccia-vista o la realizzazione di intonaci su pareti che ne siano prive, nel rispetto del successivo art. 113 per quanto riguarda l'uniformità dell'edificio, ad esclusione degli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia che dovranno mantenere le caratteristiche esistenti nei muri esterni (es. vietata la trasformazione di parete a faccia-vista in parete intonacata o viceversa);

A3.3) pavimentazioni esterne esistenti, sulla medesima area con materiali anche diversi purchè aventi le medesime caratteristiche tipologiche ad esclusione degli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; A3.4) tinteggiature con il colore esistente o con diverso colore purché conforme ai colori tipici definiti dal successivo art. 113. Per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia la tonalità di colore dovrà essere preventivamente concordata il Servizio Edilizia; A4) Opere in immobili produttivi, fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e ambientali: A4.1) strutture leggere con coperture e tamponamenti amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media 3 m aventi superficie coperta 20 mq, senza presenza di persone e manodopera, se non occasionale, atte a proteggere apparecchiature ed impianti esistenti; A4.2) sistemi di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso senza modifica del punto di scarico nella linea fognaria comunale; A4.3) opere eseguite all'interno di locali tecnici per adeguamenti tecnologici; A4.4) installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato armato; A4.5) passerelle in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni; A4.6) basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti; A4.7) macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari; A4.8) condotti per evacuazione fumi ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento; A4.9) le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio o particolari normative; A4.10) installazione temporanea, max 6 mesi, di strutture leggere e non fisse al suolo con coperture con teli cerati, per lo stoccaggio temporaneo di materiali e prodotti all'interno dello stabilimento;

A4.11) installazione con elementi premontati o realizzazione in opera di scaffalature per lo stoccaggio di materiali e prodotti all'interno dello stabilimento, svincolate dalla struttura principale; A5) Opere relative al verde, nel rispetto anche delle norme contenute nello Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia: A5.1) manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi, lo spostamento di specie arboree non ad alto fusto, collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere, appositi sostegni o contenitori di terra con grigliati o similari, per fiori e piante posti su logge, finestre, balconi e sporgenze in genere; A5.2) abbattimento di alberi non vincolati ed esterni alle zone vincolate dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia. PRESCRIZIONI Sono considerati manutenzioni ordinarie altri interventi di cui sia dimostrata l assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali nelle voci prese a riferimento; Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo o comunicazione ai sensi dell art. 4 della L.R. 31/02 e s.m.ed i. e art. 6 comma 1 D.P.R. 380/01 e s.m.ed i.; Qualora vengano installate strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo, definite manutenzioni ordinarie, realizzati con materiali non idonei, in evidente stato di precarietà e privi di decoro, o in contrasto con le prescrizioni/condizioni contenute nei commi precedenti, o in contrasto con norme o autorizzazioni/concessioni di competenza di altri Enti, essi dovranno essere rimossi ai sensi del presente articolo e dei successivi artt. 62 e 63; Le strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo o interventi, definite come sopra manutenzioni ordinarie, sono escluse dal rispetto dei parametri contenuti negli Strumenti di Pianificazione Urbanistica-Edilizia, relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. B) Attività libera (AL) soggetta a comunicazione inizio lavori (CIL)

I seguenti interventi, ai sensi e con le modalità dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.ed i., sono considerati attività libera soggetti a comunicazione di inizio lavori, stampato CIL, nel rispetto formale di cui al successivo art. 113, ed in particolar modo per le zone ed edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica- Edilizia, fatte salve le ulteriori prescrizioni in esso contenute, e comunque nel rispetto dei diritti dei terzi derivanti da atto pubblico o privato o da norma, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, ambientali, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: B1) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; B2) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; B3) installazione di impianto fotovoltaico aderente o integrato nel tetto dell edificio esistente con la stessa inclinazione e orientamento della falda ed i cui componenti non ne modificano la sagoma e non superano la superficie del coperto su cui viene realizzato (non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04); (art.11 comma 3, DLgs 30/05/2008 n. 115); B4) installazione di impianto solare termico aderente o integrato nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda ed i cui componenti non ne modificano la sagoma e non superano la superficie del coperto su cui viene realizzato (immobile non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04); (art.7 comma 1, DLgs 03/03/2011 n. 28; art.11 comma 3, DLgs 30/05/2008 n. 115); B5) installazione di impianto fotovoltaico su edificio esistente o sua pertinenza (incluse le corti) non integrato nel tetto e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici, con P < 200 kw compatibile con il regime di scambio sul posto (non ricadente in zone A di cui al DM LL.PP. 02/04/1968 n. 1444); ( art. 6 comma 1, lettera d, D.P.R. 380/01); B6) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; PRESCRIZIONI

Per quanto riguarda unicamente gli interventi di attività libera sopraelencati, sono eseguibili con le seguenti procedure: preventiva comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 6 DPR 380/01, stampato CIL, con allegata eventuale asseverazione sismica redatta da tecnico abilitato per lavori individuati come privi di rilevanza pubblica ai fini sismici e contraddistinte dal codice L1 e L2 dalla DGR 687/11; Qualora vengano installate strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo, definite manutenzioni ordinarie, realizzati con materiali non idonei, in evidente stato di precarietà e privi di decoro, o in contrasto con le prescrizioni/condizioni contenute nei commi precedenti, o in contrasto con norme o autorizzazioni/concessioni di competenza di altri Enti, essi dovranno essere rimossi ai sensi del presente articolo e dei successivi artt. 62 e 63, fermi restando ulteriori procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 23/04 e altre particolari norme in materia; Le strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo o interventi, definite come sopra attività libera soggetta a comunicazione, sono escluse dal rispetto dei parametri contenuti negli Strumenti di Pianificazione Urbanistica-Edilizia, relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. C) Manutenzione straordinaria (R2) L'intervento è definito dalla lett. b) dall'allegato della L.R. 31/02 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche per realizzare nuovi servizi igienico-sanitari e tecnologici, qualora non esistenti, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unitá immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. A titolo esemplificativo e nel rispetto formale di cui al successivo art. 113, ed in particolar modo per le zone ed edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia, sono da considerarsi manutenzione straordinaria, ai sensi e per gli effetti della normativa edilizia, i seguenti interventi, fatte salve le ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto dei diritti dei terzi derivanti da atto pubblico o privato o da norma, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, ambientali, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

C1) Opere interne senza modifiche esterne all edificio: C1.1) apertura e chiusura di porte, senza cambio di destinazione d'uso dei vani, senza creazione di nuova Su e/o Snr, senza suddivisioni o fusioni di unità immobiliari e senza aumento di carico urbanistico così come definito da normativa regionale; C1.2) demolizione, sostituzione e costruzione di murature interne, di qualsiasi materiale e spessore senza cambio di destinazione d'uso dei vani, senza creazione di nuova Su e/o Snr, senza suddivisioni o fusioni di unità immobiliari e senza aumento di carico urbanistico così come definito da normativa regionale; C1.3) realizzazioni di controsoffitti, botole interne di accesso ai locali interrati; C1.4) creazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari senza creazione di nuova Su e/o Snr senza cambio di destinazione d'uso dei vani, senza suddivisioni o fusioni di unità immobiliari e senza aumento di carico urbanistico così come definito da normativa regionale; C1.5) demolizione e/o sostituzione anche con traslazione dei solai senza aumento di Su e/o Snr senza cambio di destinazione d'uso dei vani, nel rispetto delle altezze minime di norma secondo l uso dei locali interessati senza suddivisioni o fusioni di unità immobiliari e senza aumento di carico urbanistico così come definito da normativa regionale; C1.6) installazione di scale in legno o metallo; C1.7) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all edificio; C1.8) adeguamento dello spessore delle murature perimetrali e dei solai, all'interno dell'immobile; C1.9) creazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile (per superficie utile si intende una superficie della zona soppalcata avente un altezza media libera superiore a m 1,80), fermo restando che le superfici sottostanti alla zona soppalcata devono mantenere le altezze minime previste da regolamento. Non sono considerati aumento di Su negli edifici produttivi, indipendentemente dall altezza delle zona soppalcata, le strutture metalliche auto portanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di m.2,50 e le strutture grigliate per l appoggio degli impianti tecnologici; C1.10) esecuzione di solai a tamponamento di vani scala o altre bucature interni alle unità immobiliari; C2) Opere esterne ad edifici o realizzazione strutture:

C2.1) costruzione di muri di sostegno e di contenimento, interventi nel sottosuolo non rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria; C2.2) consolidamento di fondazioni sia con resine che con palificazioni o altre tecniche costruttive; C2.3) chiusura di logge, porticati, (ad esclusione delle tettoie realizzate con le modalità del successivo art. 114), balconi, eseguita con infissi o altri elementi di chiusura non in muratura, nel rispetto formale di cui al successivo art. 113, ed in particolar modo per le zone ed edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia. Sono ammessi parziali tamponamenti laterali in muratura fino ad un max del 20% del perimetro della struttura interessata al tamponamento. In ogni caso non è ammessa la trasformazione di SNR in SU; C2.4) chiusura di nicchie, tamponamento di scale esterne con ricavo di nicchie, copertura di scale esterne con struttura leggera (soggetto a CILA) o in muratura (soggetto a SCIA), modifica di parapetti in balconi esistenti, nel rispetto formale di cui al successivo art. 113, ed in particolar modo per le zone ed edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; C2.5) modifiche di muri di cinta, recinzioni, passi carrai e pedonali esistenti; C2.6) realizzazione di strutture leggere di cui al precedente punto A2.22) che eccedono le dimensioni in esso stabilite ( superficie max 20 mq, altezza max 3,00 mt), ferme restando le altre prescrizioni, comunque fino ad un max di mq. 40 di superficie e mt. 4,00 di altezza max. La realizzazione di strutture oltre tali dimensioni viene considerato intervento di nuova costruzione ai sensi del punto g6) dell'allegato alla L.R. 31/02; C2.7) realizzazione di strutture con copertura e chiusure in teli di plastica, adibite a ricovero di materiali o mezzi e realizzate esclusivamente con strutture in elementi metallici leggeri prefabbricati quali alluminio di altezza fuori terra 4 m e superficie lorda 30 mq. E' generalmente ammessa l installazione di una struttura per ogni unità abitativa, da non collocarsi preferibilmente sul fronte principale dell edificio o sul fronte prospiciente vie o parcheggi pubblici o parchi pubblici. Qualora sia impossibile la collocazione con i limiti suddetti, la stessa dovrà avvenire adottando misure di mitigazioni di impatto visivo quali siepi ecc..in ogni caso tali strutture dovranno essere realizzate con materiali idonei e non precari o in palese contrasto con l intorno. La realizzazione di strutture oltre tali dimensioni viene considerato intervento di nuova costruzione ai sensi del punto g5) dell'allegato alla L.R. 31/02; C2.8) realizzazione di nuove canne fumarie, condotte di esalazione e aerazione, qualora siano esterne e realizzate in muratura. Installazione di condizionatori di tipo a parete che servono ambienti di superficie complessiva superiore a 200 mq così come definiti dal successivo art. 41, comprensivi degli appositi supporti, si vedano comunque le prescrizioni per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia (esempio particolare schermatura dell'impianto), il loro utilizzo non dovrà determinare in ogni caso alcuna variazione della temperatura dell'aria negli ambienti confinati limitrofi e/o prospicienti e nel

rispetto della normativa sull inquinamento acustico. L installazione di tali impianti dovrà rispettare le prescrizioni riportate al successivo art. 41 C2.9) realizzazione di rivestimenti delle pareti esterne di edifici esistenti compresa la coibentazione qualora comporti un ispessimento delle murature non superiore comunque a cm 20, la realizzazione di tali spessori non sono conteggiati al fine del calcolo delle distanze; C2.10) realizzazione di scale esterne di sicurezza scoperte in ferro o materiali simili; C2.11) realizzazione di nuove pensiline, sostituzione o modifica di pensiline esistenti, con aggetto complessivo non superiore a mt 1,40 nel rispetto del successivo art. 113 per quanto riguarda l'uniformità dell'edificio, ad esclusione degli vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia. Qualora si realizzino nuove pensiline con aggetto complessivo superiore a mt. 1,40, o si intervenga su pensiline esistenti sempre con aggetto complessivo superiore a mt. 1,40, gli interventi medesimi verranno considerati come ristrutturazione dell'immobile; C2.12) consolidamento e rifacimento parziale delle murature previa parziale demolizione, comprese le strutture portanti perimetrali fino a un massimo del 20% dell'intero edificio, e senza alcuna variazione di volume, superficie, sagoma. L'intervento oltre al 20% dell'edificio si configura come ristrutturazione edilizia; C2.13) rifacimento parziale o totale degli elementi strutturali delle coperture, ferma restando la quota di gronda, anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti. E ammesso ai fini della coibentazione l'ispessimento del coperto con modifica della quota di colmo mediante inserimento di elementi di struttura secondaria per un'altezza massima di 25 cm., fermi restando la posizione del solaio/soffitto interno e la quota di gronda; C2.14) realizzazione di impianti tecnologici e volumi tecnici o assimilati (es. forni) con volume non superiore al 10% del volume dell'edificio principale e comunque in ogni caso non superiori a 30 mc e altezza max 3 m, privi di accesso ed utilizzo interno alle persone, se non occasionale. La realizzazione di manufatti oltre i limiti suddetti verrà considerata intervento di nuova costruzione; C2.15) modifiche di aperture esistenti sugli edifici, compresa la trasformazione di finestre esistenti in porte e viceversa, non connesse con altre modifiche interne di murature portanti o tramezzature, ne cambi d uso o di utilizzo di vani, ne fusioni o suddivisioni di unità immobiliari. Tali modifiche dovranno in ogni caso rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti. Qualora la modifica di aperture esistenti sia connessa con altre trasformazioni interne dei vani interessati sia con opere che senza opere, l intervento è da classificarsi come restauro o ristrutturazione di cui alla L.R. 31/02; C2.16) realizzazione di nuove aperture o totali chiusure di aperture esistenti non connesse con altre modifiche interne di murature portanti o tramezzature, ne cambi d uso o di utilizzo di vani, ne fusioni o suddivisioni di unità immobiliari. Tali modifiche dovranno in ogni caso rispettare le norme igienico-sanitarie

vigenti. Qualora la realizzazione di aperture o totale chiusura di aperture esistenti sia connessa con altre trasformazioni interne dei vani interessati sia con opere che senza opere, l intervento è da classificarsi come restauro o ristrutturazione di cui alla L.R. 31/02; C2.17) installazione di piscine private scoperte in lotti edificati con strutture completamente fuori terra prive di qualsiasi struttura di copertura e fondazione quindi non stabilmente infisse nel terreno e di facile rimozione, non rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria quale arredo da giardino. Le piscine non rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria o straordinaria sono classificate come opere pertinenziali soggette a SCIA; C2.18) creazione di griglie per aerazione di ambienti di dimensione superiore 0,15 mq., realizzazione di aperture sulla falda di copertura, quali finestre e abbaini, fermo restando il rispetto di specifica normativa per gli edifici vincolati dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; C2.19) realizzazione di laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra 2 m e volume < 5.000 m3; C2.20) realizzazione di strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, pannelli pubblicitari, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza superiori a ml 3; C2.21) realizzazione di serre fisse ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture in legno o elementi metallici, etc, nel rispetto dei parametri previsti dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia; C2.22) copertura con palloni pressostatici prive di strutture intermedie di impianti sportivi esistenti; C2.23) interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo II del D.Lgs n 42/2004 (previo ottenimento dell Autorizzazione Paesaggistica), nonché gli immobili aventi valore storico-architettonici individuati dagli strumenti comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell edificio o alterino anche la sagoma dell edificio; C2.24) abbattimento di alberi (ad esclusione di quelli sottoposti a tutela dalla Regione e definiti alberi monumentali) ubicati all'interno di zone vincolate dallo Strumento di Pianificazione Urbanistica-Edilizia e nel rispetto delle norme contenute nello Strumento stesso; C3) Opere in immobili produttivi, fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e ambientali:

C3.1) Locali ad uso esclusivo per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie 30 m2 e altezza 3 ml; C3.2) realizzazione di strutture leggere ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, realizzate con strutture in elementi metallici di altezza fuori terra 4 ml e superficie lorda 100 mq, senza presenza di persone e manodopera, se non occasionale, atte a proteggere apparecchiature ed impianti esistenti. La realizzazione di strutture oltre tale dimensione viene considerata intervento di nuova costruzione ai sensi del punto g5) dell'allegato alla L.R. 31/02; C3.3) realizzazione di serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, e se fuori terra, con altezza massima 3 m e volume 15 m3; C3.4) celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo; PRESCRIZIONI Sono considerati manutenzioni straordinarie altri interventi di cui sia dimostrata l assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali nelle voci prese a riferimento; Per quanto riguarda gli interventi manutenzione straordinaria, sono eseguibili con le seguenti procedure: A. preventiva comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6 DPR 380/01, stampato CILA, per la realizzazione di lavori su edifici esistenti le cui opere sono individuate come non strutturali e quindi privi di rilevanza pubblica ai fini sismici e contraddistinte dal codice L0 dalla DGR 687/11; B. preventiva comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6 DPR 380/01, stampato CILA, per la realizzazione di opere o installazione di manufatti da eseguirsi non su edifici esistenti (non fisicamente attaccati ad edifici esistenti), individuate come opere non strutturali o prive di rilevanza pubblica ai fini sismici, di norma contraddistinte dal codice L1 e L2 dalla DGR 687/11; C. preventiva segnalazione certificata di inizio attività, stampato SCIA, per la realizzazione di lavori su edifici esistenti le cui opere sono individuate come strutturali, sia se individuate prive di rilevanza pubblica ai fini sismici, ma contraddistinte dal codice L1 e L2 dalla DGR 687/11, che soggette a deposito di progetto strutturale sismico ai sensi della L.R. 19/08;

D. preventiva segnalazione certificata di inizio attività, stampato SCIA, per la realizzazione di opere o installazione di manufatti da eseguirsi non su edifici esistenti (non fisicamente attaccati ad edifici esistenti) soggette a deposito di progetto strutturale sismico ai sensi della L.R. 19/08. Qualora l esecuzione di opere interne di manutenzione straordinaria di cui al precedente punto C1) sia connessa con altre trasformazioni esterne, o comporti cambio di destinazione d'uso dei vani, suddivisioni o fusioni di unità immobiliari e aumento di carico urbanistico così come definito da normativa regionale, l intervento è da classificarsi come restauro o ristrutturazione di cui alla L.R. 31/02; (es. è da intendersi intervento di risanamento conservativo R4 la realizzazione di un servizio igienico con l'apertura di una finestra nel fronte non principale, è da ritenersi ristrutturazione R5-R6 la fusione o suddivisione di unità immobiliari sia con opere che senza); Qualora vengano installate strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo, definite manutenzioni ordinarie, realizzati con materiali non idonei, in evidente stato di precarietà e privi di decoro, o in contrasto con le prescrizioni/condizioni contenute nei commi precedenti, o in contrasto con norme o autorizzazioni/concessioni di competenza di altri Enti, essi dovranno essere rimossi ai sensi del presente articolo e dei successivi artt. 62 e 63, fermi restando ulteriori procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 23/04 e altre particolari norme in materia; Le strutture o accessori o impianti di qualsiasi tipo o interventi, definite come sopra manutenzione straordinaria, sono escluse dal rispetto dei parametri contenuti negli Strumenti di Pianificazione Urbanistica- Edilizia, relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili.