TRACCIABILITA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. Rita Marcianò



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TRACCIABILITA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Rita Marcianò

Introduzione Regolamento CE no.178/2002 definisce la tracciabilità (art.3) ed alcuni suoi requisiti (art.18(1)) La tracciabilità serve a : Operatori per tracciare e seguire i SOA/prodotti derivati e prendere eventuali misure in caso di non conformità. Autorità competenti per svolgere l attivtà di controllo ufficiale

Introduzione Principali obbiettivi Prevenire contaminazione degli alimenti Prevenire contaminazione dei mangimi con materiali di categoria 1 & 2

Principi Generali Principio n 1 : La tracciabilità si applica allo starting point Starting point (R.1069/2009, art.4(1), considerando (21)) Rappresenta il momento in cui il SOA viene prodotto e pertanto entra nel campo di applicazione del Reg. 1069/09 Una volta classificato SOA (starting point), il produttore di detto materiale deve applicare le regole della tracciabilità dei SOA.

Campo di applicazione Pacchetto igiene Prodotti di origine animale o materia prima idonea al consumo umano Decisione dell operatore Irreversibile Campo di applicazione Reg. 1069/09 SOA «per legge» SOA «per scelta» Starting point Tracciabilità normativa alimenti Tracciabilità normativa SOA

Principi generali Principio n 2 : La tracciabilità si applica fino allo smaltimento o uso del sottoprodotto, a meno che non esista un end point End point (R.1069/2009, art.5, considerando (22)) È il momento in cui i prodotti derivati non sono più assoggettati al Reg. 1069/09 Dopo l end point non sono più richiesti tracciabilità e controllo ufficiale ai sensi del Reg. 1069/09 L End point è specificato per i prodotti derivati di cui agli artt.33, 35 e 36

Produzione SOA Raccolta Trasporto Stoccaggio Trattamento Lavorazione Trasformazione Stoccaggio PD Distribuzione Vendita Uso Step 0 Step 1 Step 2 Step 3 Step n Nel campo di applicazione del Reg. SOA SOA TRACCIABILITA PD destinati alla distruzione, all alimentazione di animali da reddito e FO/AMM STARTING POINT SOA Norme tracciabilità SOA TRACCIABILITA END POINT PD destinati al pet food, all alimentazione di animali da pelliccia ed usi tecnici diversi da FO/AMM

Esempio di filera con end point Intestini suini mucose End point Eparina Produttore di SOA (mattatoio) manipolazione / Trattamento SOA Riconosciuto Industria farmaceutica Stoccaggio Immissione in commercio Registrato Tracciabilità normativa SOA Tracciabilità normativa farmaco

Principi generali Principio n 3 : Assicurare la separazione fra le 3 categorie di SOA ad ogni step della filiera Principio n 4 : Assicurare la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli operatori (R.1069/2009, Art. 4(2))

Principi generali Principio n 5 : Assicurare un efficace sistema di controllo per garantire la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli Stati Membri (R.1069/2009, Art. 4(3)(4))

Obblighi degli operatori lungo la filiera raccolta, identificazione per categorie, trasporto e tracciabilità dei SOA (R.1069/2009, Art 21(1) and (2), Art 22(1) and (2))

1. Produzione di SOA (Starting point) Allevamento Mattatoio Alimenti - separazione per categoria Cat 1 Cat 1 PRODUZIONE DI SOA Cat 2 Cat 2 CONTENITORI DEDICATI Cat 3 Cat 3

Produzione di SOA: Mattatoio Identificazione SOA (obbligatorio per MSR Allegato V, punto 3 Reg. CE no.999/2001) Stoccaggio temporaneo di SOA in containers dedicati e identificazione dei containers per ogni categoria. I produttori di SOA devono avere una procedura che assicuri la corretta destinazione dei SOA (es: liste nazionali degli impianti 1069/09)

2. Raccolta e trasporto di SOA (Art.4(2), Art.21(1) and (2), Art.22(2)) allevamento mattaoio SOA liquidi (sangue)

2. Raccolta e trasporto di SOA Raccolta senza indebito ritardo Trasportatori registrati Identificazione dei mezzi di trasporto/contenitori/imballaggi Trasporto di SOA/PD in mezzi/contenitori dedicati link con il Reg. CE no.999/2001 (All. IV, part II e III) Proteine Animali Processate (PAP) devono essere trasportate in impianti dedicati e non insieme a mangimi per ruminanti link con Reg. CE no. 852/2004 (All. II, Capitolo IV) Requisiti di igiene e prova di tenuta Temperatura controllata per categoria 3 destinata al feed se trasformata oltre le 24 ore

Identificazione dei containers Simile alla precedente norma Categoria 1 Codice Colore : nero CAT. 1 Destinato allo smaltimento scritta : «Destinati solo allo smaltimento» Categoria 2 Codice Colore : giallo scritta: «non destinati al consumo animale» o, se destinato al consumo animale, «per l alimentazione di + nome della specie di destinazione» CAT. 2 non destinati al consumo animale Categoria 3 Codice Colore : verde scritta: «non destinato al consumo umano». CAT. 3 Non destinato al consumo umano

Identificazion dei containers Altre indicazioni specifiche per alcuni SOA o PD (R. 142/2011, All. VIII, Capo II) C1 usato per produrre prodotti derivati latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro gelatina, collagene Alimenti grezzi per animali da compagnia pesce e prodotti derivati dal pesce destinati a mangimi per pesci prodotti sanguigni ottenuti da equidi a fini diversi dall'alimentazione animale Corna e zoccoli per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti Stallatico e contenuto del tubo digerente Prodotti intermedi Materiali per mangimi campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici articoli da esposizione

3. Stabilimenti (R.1069/2009, considerando (26), Art. 22(2), 23, 24) - Riconoscimento: gli Operatori devono assicurare che i propri impianti siano riconosciuti per una specifica categioria prima di poter iniziare la propria attività - Registrazione: gli Operatori devono notificare all autorità competente, prima di iniziare l attività, la presenza del proprio impianto sul territorio, specificandone la categoria del materiale trattato PERCHE ad ogni stadio della filiera (dallo starting point fino alla distruzione o uso finale o all end point se esiste), gli stabilimenti/impianti/strutture che generano SOA o manipolano/trattano SOA/PD devono disporre di una procedura per assicurare la corretta destinazione del proprio sottoprodotto/pd (elenchi stabilimenti)

4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura delle farine PERCHE? - Differenziare le farine cat 1&2 dalle PAP cat 3 - Per evidenziare qualsiasi cross contaminazione of farine cat 1&2 con PAP cat 3 - COME? Con il trieptanoato di glicerina (GHT) - DOVE? Negli impianti di trasformazione di materiali di cat 1&2

4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII Capo V Requisito : i prodotti derivati marcati devono contenere in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso. Verifica : sistema di monitoraggio e di registrazioni di parametri adatti a dimostrare all'autorità competente il raggiungimento della concentrazione minima omogenea prescritta di GTH

4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII Capo V La marcatura con GTH non è prescritta per: a) i prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di biogas o di compostaggio; b) i prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da pelliccia; c) il biodiesel; d) i prodotti derivati se destinati all incenerimento o coincenerimento diretto immediato o usati in loco come combustibile o se destinati alla ricerca o a altri impieghi specifici di cui all'articolo 17 del Reg. 1069/09, autorizzati dall'autorità competente.

4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - PERCHE? Pre prevenire qualsiasi cross contaminazione fra FO/AMM e mangimi. Per rendere la miscela non appetibile agli animali o impedirne l abuso come mangime - DOVE? negli impianti dove vengono prodotti i FO/AMM che sono impianti tecnici riconosciuti

4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - COME? Mescolato con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l uso della miscela come mangime : - Es. calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas - I componenti sono determinati in base ad una valutazione delle condizioni climatiche e del suolo - L autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su richiesta, agli altri Stati membri l elenco dei componenti autorizzati.

5. Registri, documento commerciale e certificato sanitario (R.1069/2009, Art.21, Art. 22) Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD devono: - Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e relativi documenti commerciali/certificati sanitari - Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano scortati da documento di trasporto e quando necessario certificato sanitario raggiunto l end point, non c è più obbligo delle registrazioni e della documentazione di cui al Regolamento CE n.1069/2009

Modello di documento commerciale - Modello europeo Reg. 142/2011 Allegato VIII, Capo III - Per alcune tipologie di trasporti (cat 3) in Italia sarà possibile utilizzare il modello semplificato.

6. DEROGHE ALLA TRACCIABILITA (R. 1069/2009, Art.21, Art.22) - l autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario - Per il trasporto di alcuni PD (vedi R. 142/11)

DEROGHE PER I MANGIMI I mangimi completi prodotti a partire da SOA/PD, come definiti nell art. 3(h)* del Regolamento n. 767/2009 non necessitano di : identificazione ed etichettatura, nè documenti commerciali e registrazioni ai sensi del Reg. 1069/09 *miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

DEROGHE per fertilizzanti organici ed ammendanti Nessun obbligo di etichetatura per : FO/AMM in confezioni pronte per la vendita di non più di 50 kg di peso FO/AMM in big bags di non più di 1000 kg di peso se autorizzato dall autorità competente in base alla valutazione circa la possibilità che il prodotto giunga in allevamento e possano accedervi bovini se indicato sui sacchi che il prodotto non è destinato ad allevamenti o a terreni adibiti al pascolo

Controlli ufficiali tracciabilità (R. 1069/2009, Art.45, Art.47 and Art.48) L Autorità competente esegue controli ufficiali ad intervalli regolari (frequenza) lungo tutta la filiera : 1. separazione ed identificazione di SOA e mezzi di trasporto 2. corretta destinazione dei SOA/PD 3. registri/documenti commerciali/certificati sanitari 4. Invio di SOA/PD verso altri Stati membri e Paesi terzi

Autorità Competente Controlli ufficiali A livello di produzione (starting point) e lungo tutta la filiera categorizzazione, separazione, identificazione, destinazione registri/documenti commerciali, check list e controlli crociati Rapporto di ispezione Identificazione di non conformità Operatore Azioni correttive - Procedure per assicurare la corretta categorizzazione dei materiali -Procedure per assicurare la corretta identificazione e separazione dei materiali -Procedure per assicurare la corretta destinanazione - Training del personale

Controllo ufficiale sulla corretta identificazione dei SOA/PD Controllare sempre le liste degli impianti riconosciuti/registrati disponibili sulla pagina web dell Autorità Competente Centrale ed UE Link of European Commission web page List of approved ABP establishments http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm Nuove specifiche tecniche per la codifica delle liste

3. Controlli Ufficiali invio SOA/PD ad altri Stati membri L autorità competente verifica se: - L impianto di destinazione è riconosciuto : per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 (modello nel R.142/2011) Non più richiesto per le PAP - È avvenuta la notifica attraverso il sistema TRACES per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 e PAP - I tranportatori devono essere registrati ed i mezzi di trasporto/containers identificati (codice colore)

Grazie per l attenzione!