Unico 2012: attenzione alle compensazioni

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Unico 2012: attenzione alle compensazioni Celeste Vivenzi in F24 telematico, IVA, Modello UNICO Premessa generale Nella compilazione del modello Unico 2012 ci si imbatte frequentemente con la problematica della presenza della contemporanea presenza di crediti e debiti di imposte dovute a vario titolo. In questo particolare momento di crisi finanziaria assume pertanto maggior rilievo l'istituto della compensazione (che permette al contribuente di sommare in modo algebrico i crediti e i debiti che lo stesso può avere nei confronti dei vari Enti: Stato,Regioni, Inps, Inail...) e quindi la necessità di un ripasso delle norme che regolano il meccanismo delle compensazioni fiscali con lo scopo di evitare possibili errori. La Compensazione può essere di tipo: - verticale : esempio Iva da Iva ovvero compensazione interna; - orizzontale: esempio Iva con Irpef ovvero compensazione esterna. ULTIME NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI COMPENSAZIONI IVA In un primo momento il decreto 78/2009 ha introdotto specifiche regole per la compensazione dei crediti IVA (annuali e trimestrali) di importo superiore a 10.000 euro; in effetti fino a 10.000 euro la compensazione era libera e poteva essere eseguita anche con la presentazione del modello F24 da parte del contribuente con sistema home-banking. In seguito, col Decreto n. 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo 2012, il limite previsto in euro 10.000 è stato ridotto ad euro 5.000. Oggi pertanto oltre i 5.000 euro il contribuente non può usare il sistema home-banking ma solo il canale abilitato messo a disposizione dell'agenzia delle Entrate (Entratel). 1 di 5

N.B. La disciplina di cui sopra riguarda solo le compensazioni in materia di crediti iva annuali e trimestrali e non riguarda gli altri crediti fiscali (Irpef, Ires, Irap...). CASI PARTICOLARI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 1) Credito IVA maggiore di 5.000 euro (fino all'1 marzo 2012 il limite era di euro 10.000): possibilità di utilizzo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA o istanza di rimborso trimestrale. La compensazione, in questo caso, deve essere fatta attraverso l'apposito canale telematico dell'agenzia delle Entrate. 2) Credito IVA maggiore di 15.000 euro: possibilità di utilizzo in compensazione del credito in presenza del visto di conformità sulla Dichiarazione. Il Visto è richiesto per i crediti Iva annuali risultanti dalla dichiarazione e non è necessario per i rimborsi Iva trimestrali (modello iva TR).Si ricorda che il visto di conformità può essere apposto dalle categorie professionali previste dalla Legge e che, nel caso delle società di capitali, la dichiarazione annuale può essere vistata anche dal responsabile della revisione contabile. IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI Il Legislatore, al fine di limitare le compensazioni, ha introdotto con il D.L. 78/2010 un ulteriore limite alla possibilità di utilizzare i crediti in compensazione ovvero: a decorrere dall'1 gennaio 2011 non è possibile utilizzare i crediti in compensazione tramite F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore ai 1.500 euro compreso interessi e sanzioni (cartelle scadute ovvero notificate da almeno 60 giorni). La norma precisa debiti erariali e non contempla pertanto i contributi previdenziali, le imposte locali... PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON LA COMPENSAZIONE Come confermato dalla circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 il contribuente, in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore ai 1.500 euro, è 2 di 5

sottoposto al blocco delle compensazioni anche se titolare di un credito elevato. Il ruolo non preclude la compensazione verticale, anche se esposta nel modello F24, e non è previsto in caso di rateazione di una cartella esattoriale. Al fine di rendere disponibili i crediti il Contribuente può provvedere al pagamento della cartella anche attraverso la compensazione e tale pagamento può riguardare sia le somme dovute a titolo di imposte e sia quelle dovute a titolo di interessi e di sanzioni. Il versamento può anche essere effettuato in modo parziale al fine di abbassare il debito con l'erario al di sotto dei limite dei 1.500 euro previsti dalla normativa. Il pagamento deve avvenire con il modello F24 accise Sezione accise/monopoli indicando: -codice ente R ; -sigla della Provincia dell'agente di riscossione; -codice tributo RUOL ; il codice identificativo, il mese e l'anno non sono invece da indicare. ESEMPIO PRATICO Si ipotizzi il caso di un contribuente che è debitore di una cartella di pagamento per euro 3.000 a titolo di IRPEF (importo comprensivo di sanzioni, interessi e aggi); il soggetto vanta un credito Iva pari ad euro 4.000 non utilizzabile fino al momento in cui avverrà il pagamento del ruolo. Il contribuente decide di sanare la propria posizione utilizzando il credito Iva. COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ACCISE sezione imposte dirette -iva -ritenute alla fonte CODICE 6099 - ANNO 2011 IMPORTO A CREDITO EURO 3.000; sezione accise-monopoli codice R - sigla Provincia BS - codice RUOL - IMPORTO A 3 di 5

DEBITO EURO 3.000. Il contribuente potrà in seguito utilizzare il residuo credito Iva di euro 1.000 in compensazione di altri debiti. IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE La legge stabilisce in euro 516.456,90 l'importo massimo annuo compensabile ovvero per ciascun anno solare (non si considerano le compensazioni verticali ma tiene conto delle compensazioni dei crediti trimestrali IVA). Tuttavia il decreto 78/2009 aveva previsto l'innalzamento di tale importo ad euro 700.000 annui ma ad oggi il Decreto attuativo non è stato ancora emanato. DIVIETO DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPORTO MINIMO La Legge Finanziaria del 2008 ha disposto che i crediti IRPEF e IRES di importo fino ai 12 euro non possono essere rimborsati e utilizzati in compensazione; analogo discorso per le imposte IVA e IRAP CON UN LIMITE DI EURO 10,33. PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO Al fine di provare l'avvenuta operazione di compensazione vi è l'obbligo della presentazione del relativo modello F24 con saldo zero. Si ricorda che l'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a zero può essere regolarizzata attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso. RAVVEDIMENTO PER LA RITARDATA PRESENTAZIONE DI MODELLI F24 A ZERO L'Agenzia delle Entrate non considera l'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a zero una mera formalità ma un vero e proprio ostacolo all'attività di accertamento (circolare n. 54/2002). 4 di 5

Il ravvedimento deve essere eseguito in questo modo: 1. si presenta l' F24 a zero omesso e si paga la sanzione; 2. la sanzione è 1/8 di 51 euro ovvero 6 euro in caso di presentazione dell'f24 entro 5 gg. dalla regolare scadenza; 3. la sanzione è di 1/8 di 154 euro ovvero 19 euro in caso di presentazione dell'f24 oltre i 5 giorni seguenti. 6 agosto 2012 Celeste Vivenzi 5 di 5