Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 30 24.04.2014 La società trasferita all estero non si estingue La cancellazione dal Registro per il trasferimento della sede oltralpe non interrompe la continuità giuridica dell ente Categoria: Società Sottocategoria: Varie La cancellazione dal registro delle imprese per il trasferimento della sede sociale all estero non comporta l estinzione della SRL, che resta pertanto sanzionabile per le irregolarità fiscali commesse in precedenza. È quanto emerge dalla sentenza 19 marzo 2014 n. 6388 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria. Cassazione Tributaria sentenza del 19 marzo 2014 La cancellazione dal registro delle imprese per il trasferimento della sede all estero sociale non comporta l estinzione della SRL, che resta pertanto sanzionabile per le irregolarità fiscali commesse in precedenza. È quanto emerge dalla sentenza 19 marzo 2014 n. 6388 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria. La vicenda L Agenzia delle Entrate contestava a una SRL l omessa dichiarazione IVA, la mancata tenuta dei registri e l omessa fatturazione di operazioni imponibili, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni. Da qui il ricorso proposto dai due legali rappresentanti di fatto della società - nel frattempo cancellatasi dal registro delle imprese, in ragione del trasferimento della sede a Parigi - i quali hanno sollevato una serie di eccezioni, tra cui: o la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri soci; o l applicabilità delle sanzioni unicamente alla società. 1
L eccezione pregiudiziale riguardante l integrazione del contraddittorio è stata dichiarata infondata dai supremi giudici, mentre per le sanzioni il giudizio di legittimità si è chiuso a favore dei ricorrenti. Effetti costitutivi della cancellazione Com è noto, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva, determinando l immediata estinzione dell ente, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo. Precisamente, a mente dell art. 2495 del Codice civile (così formulato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e in vigore dal 1 gennaio 2004): 1. approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese; 2. ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. L ente resta in vita Ebbene, secondo la sentenza n. 6388/14 in esame, qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiane sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società, non può considerarsi verificata l'estinzione dell'ente, ai sensi dell articolo 2495 c.c. La norma codicistica, infatti, ricollega inequivocabilmente l'estinzione della società alla cancellazione avvenuta all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, a norma del primo comma della medesima disposizione. Di contro, il trasferimento della sede all'estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività. Il che si desume, peraltro, del tutto agevolmente dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c), e 2473, comma 1, c.c., laddove prevedono, rispettivamente in relazione alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la possibilità di recesso dall'ente - logicamente inconcepibile nei confronti di un soggetto estinto - dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti il trasferimento della sede sociale all'estero. 2
Nel caso esaminato, pertanto, la Suprema Corte ha escluso che si sia realizzato il fenomeno estintivo di cui alla norma codicistica e, dunque, l insorgenza del fenomeno successorio ex art. 110 c.p.p., da cui sarebbe conseguita la necessità di assicurare la presenza in giudizio di tutti i soci, quali litisconsorti necessari, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, da ultimo, con le sentenze n. 6070 e n. 6071 del 12 marzo 2013. Delle obbligazioni rispondono i soci Diritti sopravvenuti o residui. Soci contitolari Con le richiamate pronunce n. 6070/13 e n. 6071/13, il massimo consesso del Palazzaccio ha chiarito, infatti, che qualora all estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendete societate, essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (extragiudiziale o giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Per le Sezioni Unite, il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro certi limiti, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Infatti, se l esistenza dell ente collettivo e l autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, quando la società è ancora in vita, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. E ancora: Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni (ap)partengano, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. 3
Sulla legittimazione processuale Valutando le conseguenze dell estinzione della società sul piano processuale, le Sezioni Unite hanno invece escluso che una società non più esistente: a) possa essere validamente evocata in giudizio (vedi anche Cass. n. 22878/2010, sull inammissibilità dell impugnazione proposta nei confronti di società estinta); b) possa lei stessa intraprenderne uno (vedi anche Cass. n. 9032/2010 e n. 208878/2010, sull inammissibilità dell impugnazione proposta da una società estinta). Se poi l estinzione della società interviene in pendenza del giudizio di cui essa è parte, si determina un evento interruttivo del processo a mente dell articolo 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. Se l evento estintivo non sia stato fatto constatare nei modi e nei termini previsti dal codice di rito civile (artt. 299 e ss. c.p.c.) o si sia verificato quando il farlo constatare in quei modi non sia più stato possibile, l impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere rivolta, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti all ente estinto. CANCELLAZIONE dal Registro delle imprese, in esito al procedimento di liquidazione dell ente o per cessazione dell attività d impresa Ha EFFICACIA COSTITUTIVA Determina l immediata estinzione della società SUL PIANO PROCESSUALE Una società estinta, non risultando più esistente sul piano giuridico, diviene priva della capacità di stare e di resistere in giudizio. Fenomeno SUCCESSORIO società soci (EX ART. 110 C.P.C.) OBBLIGAZIONI Delle OBBLIGAZIONI SOCIALI rispondono i soci, limitatamente o illimitatamente, a seconda della forma societaria dell ente cessato. 4
I creditori sociali rimasti insoddisfatti possono rivalersi nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti degli articoli: 2495 C.c. (società di capitali); 2312 C.c. (società in nome collettivo); 2324 C.c. (società in accomandita semplice). I SOCI subentrano anche nei rapporti ATTIVI (PER ESEMPIO, i crediti d imposta non ancora rimborsati) Cassazione, sentenza n. 6388/14 CANCELLAZIONE dal Registro delle imprese, per trasferimento della sede sociale fuori dall Italia Il trasferimento oltre confine della sede non interrompe la continuità giuridica dell ente (la società non si estingue). I soci non ereditano la qualità di litisconsorti necessari ex art. 110 c.p.c. (successione nel processo: Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto ). Sulle sanzioni Risolta la questione pregiudiziale degli effetti sostanziali e, soprattutto, processuali derivanti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese per il trasferimento delle sede all estero, gli Ermellini esaminano il merito del ricorso, accogliendo, per quanto qui interessa, il quarto motivo. Gli ex amministratori (di fatto) hanno evidenziato che le sanzioni irrogate si riferivano a condotte antecedenti il 1997, anno di entrata in vigore del D.Lgs. 472, e che quindi erano imputabili solo alla società e non anche agli amministratori. Nella sentenza 6388/14 a tal proposito si legge: non v è dubbio alcuno che, nel caso di specie, le violazioni contestate dall Ufficio ( ) siano direttamente imputabili all ente, quale soggetto passivo del rapporto tributario, e non alle persone fisiche dei suoi rappresentanti, come sarebbe accaduto nel caso in cui fossero stati imputati omessi o tardivi versamenti. Come pure è indubbio che si tratti di violazioni commesse tutte nell anno 1997, ovverosia prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 472/97, sicché esse sono sottratte al regime di cui alla normativa sopravvenuta. - Riproduzione riservata - 5