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13 In tal caso, alla citata dichiarazione (richiamata, come noto, all art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) deve essere unita l autocertificazione redatta su modello conforme all allegato C al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 26 luglio 2012, oltre ad una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità. Al fine di fornire un contributo concreto per l applicazione di tali disposizioni, si veda l allegato tecnico, Immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici: esempi di rappresentazione in mappa e casi particolari di intestazione. 3 Profili fiscali relativi agli impianti fotovoltaici Atteso che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali, per ragioni di semplificazione, si ritiene opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, dette installazioni sono da considerarsi immobili quando: a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che, come riportato al paragrafo 2.1, sussiste l obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma

14 determina l incremento della rendita catastale dell immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione. A titolo di esempio, se l impianto fotovoltaico è installato su un immobile ad uso laboratori per arti e mestieri, classificato nella categoria catastale C/3, ricorrendo le citate condizioni si determinerà un incremento della rendita dell unità immobiliare (con il sovrastante impianto fotovoltaico), che rimarrà classificata nella medesima categoria C/3. Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) la potenza nominale dell impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall impianto stesso; b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall intera area destinata all intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall altezza relativa all asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. Al riguardo, si fa presente che sono fatti salvi, ai sensi dell articolo 10 dello Statuto del Contribuente ( Tutela dell affidamento e della buona fede ), i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi (cfr. circolari nn. 46/E del 2007, n. 38/E del 2008 e n. 38/E del 2010).

15 Di seguito, si passa in rassegna il diverso trattamento fiscale ai fini delle Imposte dirette, dell Iva e delle Imposte di registro degli impianti in parola, a seconda che gli stessi si qualifichino come bene mobile o immobile. 3.1 Impianti fotovoltaici beni mobili o immobili imposte dirette 3.1.1 Bene mobile Con circolare n. 46 del 2007 è stato precisato che il costo sostenuto per la realizzazione dell impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento, quando l impianto stesso è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d impresa che impiegano tale bene nell ambito dell attività d impresa, e ai sensi dell articolo 54 del medesimo TUIR quando l impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività. Nel predetto documento è stato inoltre chiarito che il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9 % corrispondente a quello applicabile alle centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII Industrie dell energia elettrica del gas e dell acqua Specie 1/b Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica). Si ricorda che la predetta aliquota del 9 per cento, applicabile nel caso in cui l impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, è stata determinata tenendo conto del fatto che, non contemplando il citato decreto ministeriale tale categoria di impianti, ai fini dell individuazione dell aliquota si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Resta fermo che, in ossequio al principio di derivazione, i titolari di reddito d impresa possono dedurre la predetta quota nei limiti della previa imputazione a conto economico ai sensi dell articolo 109, comma 4, del TUIR.

16 3.1.2 Bene immobile In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell investimento realizzato è deducibile ai sensi: - dell articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento per le persone fisiche e per le persone giuridiche titolari di reddito d impresa; - dell articolo 54 dello stesso TUIR per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l impianto nel periodo 1 gennaio 2007 31 dicembre 2009 e lo impieghino nell ambito della loro attività. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell articolo 1, comma 335, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell ammortamento, se l atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009. Per quanto concerne l aliquota applicabile al valore fiscalmente riconosciuto, analogamente a quanto già precisato nel caso in cui tali beni hanno natura mobiliare, è necessario far riferimento al coefficiente previsto per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentino caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Si ritiene, pertanto, di poter fare riferimento al settore dell energia termoelettrica e in particolare all aliquota di ammortamento prevista per fabbricati destinati all industria corrispondente al 4%. Al riguardo si precisa che, nel caso in cui l impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati. Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono

17 ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante. L aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell immobile cui l impianto risulta integrato. Anche per la deduzione della quota d ammortamento dei beni immobili, resta fermo l obbligo di rispettare il criterio di previa imputazione. 3.2 IVA Trattamento degli impianti fotovoltaici La qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto fotovoltaico comporta, ai fini IVA, l applicazione di disposizioni diverse per la determinazione del regime d imposizione, del momento di effettuazione dell operazione e del luogo di effettuazione dell operazione. 3.2.1 Bene mobile La cessione di un impianto fotovoltaico, qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell esercizio di imprese o nell esercizio di arti e professioni, costituisce operazione imponibile da assoggettare ad Iva. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell operazione, la cessione dell impianto si considera effettuata, ai sensi dell articolo 6, commi primo e quarto, del DPR n. 633 del 1972, nel momento della consegna o spedizione o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all importo fatturato o pagato. Sotto il profilo territoriale rilevano, ai sensi dell articolo 7-bis del DPR n. 633 del 1972, le cessioni di impianti fotovoltaici esistenti nel territorio dello Stato ovvero spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Le prestazioni di servizi relative all impianto fotovoltaico (comprese quelle aventi ad oggetto la costruzione dello stesso) si considerano effettuate, ai

18 sensi dell articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, all atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura. Le prestazioni di servizi transfrontaliere, ai sensi dell articolo 6, comma 6, si considerano effettuate in linea generale al momento in cui sono ultimate. Sotto il profilo territoriale, rilevano ai sensi dell articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (cfr. Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011). 3.2.2 Bene immobile Con riguardo alle cessioni degli impianti qualificabili come beni immobili, torna applicabile, sotto il profilo del regime di assoggettamento ad imposta, la disciplina di cui all articolo 10, primo comma, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633 del 1972. Tale disciplina recentemente oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, cui si rinvia per quanto di interesse - prevede un generalizzato regime di esenzione per i trasferimenti e le locazioni dei beni immobili, sia pure con qualche eccezione. In particolare, l impianto fotovoltaico classificato o classificabile nella categoria catastale D/1 o D/10 costituisce un bene immobile strumentale per natura per il quale torna applicabile l articolo 10, primo comma, n. 8-ter) del DPR n. 633 del 1972. La predetta disposizione stabilisce che sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o

19 dell intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell operazione, la cessione dell impianto si considera effettuata, ai sensi dell articolo 6, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, nel momento della stipulazione del relativo atto di trasferimento. Sotto il profilo procedurale, si rammenta che nell ipotesi di cessioni imponibili su opzione, torna applicabile l art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633 del 1972, che prevede l obbligo dell inversione contabile per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione. Per effetto del predetto obbligo di reverse charge, per le operazioni di cessione il debitore dell imposta, in luogo del cedente, è il cessionario, se soggetto passivo d imposta, il quale è tenuto ad integrare la fattura del cedente ovvero ad emettere autofattura, con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta. Con riguardo alle prestazioni di servizi relative ad impianti fotovoltaici, qualificabili come beni immobili, le stesse si considerano effettuate ai sensi dell articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 all atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, al momento in cui è emessa fattura, limitatamente all importo fatturato. Sotto il profilo territoriale, le prestazioni relative all impianto fotovoltaico, qualificabile come bene immobile, si considerano effettuate nel territorio dello stato, ai sensi dell articolo 7-quater del DPR n. 633 del 1972, quando l immobile è situato nel territorio dello Stato. Anche per le prestazioni di servizi relative ad impianto fotovoltaico torna applicabile l obbligo di inversione contabile previsto dall art. 17, sesto comma, lettera a) del DPR n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione

20 o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Al riguardo giova richiamare la Risoluzione n. 474/E del 5 dicembre 2008 con la quale è stato chiarito come operi l applicazione dell inversione contabile alle prestazioni di servizi relative all installazione dell impianto fotovoltaico, a condizione che: - esistano un appaltatore e un subappaltatore; - entrambi svolgano un attività edile riconducibile ad una delle attività elencate nella sezione Costruzioni della tabella ATECO 2007; - oggetto del contratto sia una prestazione di servizi, ossia l installazione presso il cliente dell impianto fotovoltaico richiesto. 3.2.3 Impianto realizzato su lastrico solare Il lastrico solare, se censito in catasto, è classificato nella categoria F/5. Si tratta, quindi, di immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali, al quale è applicabile il regime IVA previsto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del DPR n. 633 del 1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni di fabbricato diverse da quelle strumentali. Il lastrico solare privo di autonomia catastale andrà, invece, considerato come parte del fabbricato al quale appartiene e alla relativa cessione o locazione si rende applicabile il regime proprio di tale fabbricato. Una volta realizzata la centrale fotovoltaica, se censibile in categoria D/1, ovvero D/10, dovrà essere predisposta apposita dichiarazione con le modalità richiamate al citato DM n. 701 del 1994, sopprimendo l identificativo del lastrico solare per consentire l iscrizione in catasto dell unità immobiliare costituita. Qualora invece, l impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare abbia natura mobiliare, alle cessioni dell impianto tornerà applicabile il relativo regime Iva per i beni mobili.

21 3.2.4 Impianto di pertinenza di immobile abitativo. Ai fini della determinazione del regime Iva applicabile agli impianti fotovoltaici che costituiscono pertinenza, ai sensi dell articolo 817 del codice civile, di unità immobiliari, occorre tener conto della circostanza che il vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. La sussistenza di tale nesso, alla luce dei criteri previsti dal codice civile, consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione, sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati (cfr. circolare n. 12/E del 1 marzo 2007). Tale qualificazione tipologica, tuttavia, non comporta che venga meno la autonoma rilevanza fiscale dell'operazione avente ad oggetto la pertinenza, rispetto alla quale, pertanto, devono essere verificati i presupposti oggettivi e soggettivi che determinano il trattamento fiscale in concreto applicabile alla operazione (quali, per l imponibilità ad IVA, la cessione dell impianto da parte dell'impresa costruttrice entro un determinato termine dalla ultimazione). In tali casi, pertanto, alla cessione degli impianti fotovoltaici, qualificati come immobili, è applicabile, ai fini Iva, la disciplina dettata per le cessioni dei fabbricati cui accedono. 3.2.5 Aliquota IVA Fermo restando quanto precisato nei paragrafi precedenti in merito al regime di esenzione applicabile alle cessioni di impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, occorre individuare l aliquota applicabile alle cessioni dei predetti impianti nell ipotesi in cui si configurino le fattispecie di esclusione dell esenzione disciplinate dall articolo 10, n. 8-bis) e n. 8-ter) del DPR n. 633 del 1972. Bene immobile

22 La menzionata circolare n. 46/E del 2007 ha chiarito che All acquisto o alla realizzazione dell impianto è applicabile l aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l applicazione di detta aliquota, fra l altro, per impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Ciò posto, si ritiene necessario precisare cosa debba intendersi per impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica tenendo conto del parere fornito dal Ministero dello sviluppo economico competente per materia. Tale Amministrazione ha preliminarmente osservato che non esiste una definizione tecnica di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica che possa avere un applicazione univoca, che sia cioè valida in ogni contesto ed in ogni caso. Premesso ciò, lo stesso Ministero ha fatto presente che la normativa sull incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, contenuta nel DM 6 agosto 2010, definisce, all articolo 2, comma 1, lettera c) della stesso, l impianto fotovoltaico come uno o più gruppi di conversione e altri componenti elettrici minori (analoga definizione è contenuta, ora, all articolo 2, comma 1 lettera e), del DM 5 luglio 2012). A maggior chiarimento, il Ministero fa presente che in base all allegato 1 del citato decreto ministeriale, gli impianti fotovoltaici ed i relativi componenti devono rispettare le prescrizioni dettate da specifiche norme tecniche, tra le quali assume rilievo la disposizione CEI 82-25. Tale norma stabilisce che l impianto fotovoltaico è un insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell effetto fotovoltaico. Esso è composto dall insieme di moduli fotovoltaici (campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettrica e/o di immetterla nella rete del

23 distributore. Il BOS (Balance of System o Resto del sistema) è l insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici e inclusi interruttori, sistemi di controllo, strumenti di misura, sistemi di condizionamento della potenza, strutture meccaniche di supporto e sistemi di accumulo, se presenti. In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica indicati nel n. 127-quinquies, alle cessioni dei quali è applicabile l aliquota IVA ridotta del 10%, debbano essere considerati come quegli impianti che siano in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, siano composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati nella norma CEI 82-25. Con riguardo, invece, alle cessioni delle singole parti componenti dei citati impianti, purché si tratti di beni finiti destinati alla costruzione dell impianto, torna applicabile l aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l applicazione di detta aliquota alle cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies). Con riguardo alla portata della predetta disposizione con la Risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007 - in riferimento alla cessione dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) è stato ritenuto applicabile il beneficio fiscale dell aliquota ridotta ai cosiddetti beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell impianto di cui al predetto n. 127- quinquies). Ovvero, a beni: a. per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell ultima fase di commercializzazione; b. acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell impianto.

24 Con la successiva Risoluzione n. 469/E del 3 dicembre 2008, è stata, altresì, ritenuta applicabile l aliquota agevolata del 10 per cento di cui al citato n. 127-sexies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento alla cessione delle singole parti componenti di impianti ad energia solare quali moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto; tali beni, infatti, possono essere considerati finiti in quanto, pur incorporandosi strutturalmente e funzionalmente nella costruzione, non perdono la loro specifica individualità. Anche con tale documento di prassi è stato ribadito che l agevolazione è rivolta unicamente ai cessionari che si configurino come soggetti dediti all installazione o costruzione di impianti fotovoltaici nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies (cfr. risoluzione del 30 marzo 1998, n. 22). Circostanze, queste, che ai fini dell applicazione delle aliquota agevolata devono sussistere al momento cui l acquisto dei componenti è effettuato. Tanto premesso si ritiene che l aliquota agevolata ai sensi del n. 127- sexies in argomento risulterà applicabile alle predette condizioni alle cessioni dei componenti parti di impianti fotovoltaici. L aliquota agevolata del 10 per cento si rende applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione degli impianti fotovoltaici (cfr. n. 127-septies), della Tabella A, Parte III). Bene mobile Le considerazioni svolte sopra in merito all aliquota applicabile devono ritenersi valide anche per le cessioni e per le prestazioni di realizzazione di impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili, nonché per le cessioni delle loro componenti.

25 3.3 Imposte di Registro e ipocatastali 3.3.1 Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni mobili In base al principio di alternatività IVA registro, di cui all articolo 40 del Testo Unico dell imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131, (TUR), per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto, l imposta si applica in misura fissa. In linea generale, pertanto, la cessione dell impianto fotovoltaico soggetta ad IVA sconta l imposta di registro in misura fissa. In particolare, nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici, soggetti ad IVA, qualificati come beni mobili: - la registrazione deve essere effettuata solo in caso d uso se la cessione del bene mobile viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata; - la registrazione deve essere, invece, effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Nel caso in cui non trovi applicazione l imposta sul valore aggiunto (ad es. laddove il cedente sia un soggetto che non eserciti attività d impresa, ed in capo al quale, pertanto, non viene integrato il presupposto soggettivo per l applicazione del tributo) il contratto di cessione deve comunque essere assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione del contratto, con applicazione dell imposta di registro in misura pari al 3 per cento, prevista, per i trasferimenti di dall articolo 2 dalla Tariffa, parte prima, allegata al TUR. beni mobili, 3.3.2 Cessione di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili Nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili la disciplina fiscale applicabile, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale risulta diversificata in ragione del trattamento applicabile, ai fini dell IVA, alle disposizioni contenute nell atto.

26 L atto di cessione di detti immobili strumentali, se soggetto ad IVA (tanto in regime di imponibilità quanto in regime di esenzione), deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell imposta di registro, in misura fissa, mentre le imposte ipotecaria e catastale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1- bis dalla Tariffa, allegata al Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale (TUIC) e 10 del medesimo TUIC sono dovute rispettivamente nella misura del 3 per cento e dell 1 per cento. Nelle ipotesi in cui le cessioni non siano soggette ad IVA l imposta di registro è dovuta in misura proporzionale: - con aliquota del 7 per cento come previsto dall articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di fabbricati e relative pertinenze e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. Le imposte ipotecaria e catastale sono, invece, dovute rispettivamente nella misura del 2 per cento e dell 1 per cento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 dalla Tariffa, allegata al Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale (TUIC) e 10 del medesimo TUIC. Al riguardo, appare opportuno segnalare che l articolo 10 del D. LGS. 14 marzo 2011, n. 23, ha apportato modifiche alla tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti immobiliari. In particolare, il richiamato articolo 10, comma 1, ha modificato l articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che disciplina la misura dell imposta di registro applicabile gli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Per effetto di tali modifiche, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2014, le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano nel campo di applicazione dell IVA, sono soggette ad imposta di

27 registro nella misura proporzionale del 9%. Per tali trasferimenti, l imposta proporzionale di registro da corrispondere non può essere inferiore a 1000 euro. Si rammenta, inoltre, che l articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede che Gli atti assoggettati all imposta di cui ai commi 1 e 2 (dell articolo 10) e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50. Pertanto, gli atti di cessione in argomento, stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, devono essere assoggettate alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro. 3.3.3 Impianto realizzato su lastrico solare Ai fini dell imposta di registro, la disciplina applicabile alla cessione e locazione del lastrico solare deve essere definita in considerazione del già richiamato principio di alternatività IVA Registro, secondo cui gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto, scontano l imposta di registro in misura fissa. Costituiscono eccezione a tale principio, le operazioni esenti dall IVA di cui all articolo 10, nn. 8 e 8-bis del DPR n. 633 del 1972, per le quali l imposta di registro trova applicazione nella misura proporzionale. Pertanto, la cessione del lastrico solare, esente ai fini IVA ai sensi dell articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura proporzionale del 7 per cento, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di fabbricati e relative pertinenze dall articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.