LA RETE NATURA 2000 E PIANI DI GESTIONE

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Servizio conservazione della natura e degli habitat, tutela della fauna selvatica LA RETE NATURA 2000 E PIANI DI GESTIONE 1. LE DIRETTIVE COMUNITARIE A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E LA RETE NATURA 2000. Direttiva Habitat Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: Scopo della direttiva: contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dell Unione europea. Direttiva Uccelli Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Rete Natura 2000 È una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, in cui si trovano i tipi di habitat naturali e le specie elencati negli allegati della direttiva stessa. 2. LE AREE DELLA RETE NATURA 2000. La rete comprende: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva Uccelli 79/409/CEE Zone Speciali di Conservazione (ZSC), evoluzione dei SIC individuati. La rete di tali aree deve garantire il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. 3. PROCEDURE PER L INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 L individuazione delle aree Natura 2000 secondo la direttiva Habitat deve essere fatta con criteri scientifici secondo la seguente procedura: In base ai criteri previsti nell allegato III della direttiva e alle informazioni scientifiche pertinenti, gli stati membri devono proporre un elenco di aree in cui si riscontrino gli habitat e le specie di cui agli allegati I e II della direttiva stessa, che vengono denominati proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.sic). L elenco viene trasmesso alla Commissione Europea Via Roma 80 09125 Cagliari - tel +39 070 606 6623 fax +39 070 606 6705 amb.cons.natura@regione.sardegna.it 1/5

La Commissione Europea elabora un elenco definitivo dei SIC dopo una serie di riscontri, effettuati nell ambito dei cosiddetti seminari biogeografici Entro sei anni dalla pubblicazione del suddetto elenco lo stato, d intesa con le regioni, designa i SIC come Zone Speciali di Conservazione Le ZPS fanno già parte della rete Natura 2000 (art.6 Direttiva Habitat); anche queste sono individuate con criteri scientifici. 4. LE AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN SARDEGNA 92 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 15 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 5. I PIANI DI GESTIONE (Art.6 comma 1 direttiva habitat): Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) gli stati membri (e quindi le regioni) stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all occorrenza degli appositi piani di gestione. Il piano di gestione è previsto quale misura di conservazione allo scopo di disciplinare le attività del territorio e proporre interventi di gestione attiva dei siti, per consentire di mantenerli in un buono stato di conservazione, e stabilire regole mirate alla tutela della singola emergenza da proteggere. 6.STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE Il piano di gestione comprende: 1) Una fase di studio generale del territorio interessato dall area Natura 2000, con riferimento alle emergenze naturalistiche e culturali presenti, agli aspetti pianificatori e programmatici, nonchè alla caratterizzazione socio-economica dell area. 2) Una fase di valutazione generale ed identificazione delle minacce per gli habitat e le specie presenti nell area. 3) Individuazione di obiettivi, strategie e interventi prioritari per la gestione attiva, nonché per la valorizzazione dell area. 4) Indicazioni per il monitoraggio e valutazione della sua attuazione 5) Indicazioni di carattere gestionale (necessità di individuare un soggetto, in genere identificabile con l ente locale, responsabile della gestione del sito). 2/5

7. COGENZA DELLE NORME Allo stato attuale, ai SIC non si applicano le misure di conservazione di cui al comma 1 dell art. 6 della direttiva Habitat e, di conseguenza, non è obbligatorio avere un piano di gestione. Sin dalla loro individuazione, sono invece previste le opportune misure per evitare il degrado delle valenze botaniche e/o zoologiche che lo caratterizzano, richiamate negli allegati delle direttive. Quando i SIC diventeranno ZSC sarà invece necessario conservare in buono stato gli habitat e le specie esistenti: misure di conservazione mirate o piani di gestione diventeranno quindi obbligatori. 8. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI GESTIONE: Le regole più opportune vengono stabilite a seguito di uno studio approfondito del territorio, da cui si può verificare la necessità o meno di imporre un qualunque divieto: ad esempio non è necessario vietare la caccia o limitare l attività agricola; potrebbe anzi essere necessario mantenere le attività economiche tradizionali proprio per garantire una buona conservazione degli habitat e delle specie presenti. Nel piano di gestione si realizza uno degli obiettivi principali della direttiva Habitat : la necessità di tener conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione. Al piano di gestione deve essere data la più ampia diffusione consentendo a tutti gli interessati di formulare osservazioni e suggerimenti per giungere a strategie di sviluppo del territorio compatibili con l ambiente e con le esigenze locali. Un SIC che si doti di un piano di gestione non può essere in alcun modo equiparabile ad un area protetta ai sensi della L.N. 394/91, in quanto il piano non applica divieti assoluti ma è uno strumento flessibile, in cui le regole possono essere calibrate a seconda degli habitat e specie da proteggere e, soprattutto, condivise e concordate. UN APPOSITO PIANO DI GESTIONE ESCLUDERÀ IN OGNI CASO CHE IN FUTURO SI APPLICHINO I VINCOLI GENERALIZZATI DELLA L.N. 394/91 ALLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 9. CHIARIMENTI SULL APPLICAZIONE DELLA L.N.394/91 Come noto, la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996 ha integrato la classificazione delle aree naturali protette operata dall art.11 della L.394/91, includendo tra le altre le Zone di protezione speciale (ZPS) e le Zone speciali di conservazione (ZSC), estendendo pertanto alle medesime il regime di salvaguardia previsto per le altre aree protette dalla stessa L. 394/91. Secondo il TAR e il Consiglio di Stato tale deliberazione ha carattere meramente provvisorio, da applicarsi solo ed esclusivamente ferme restando le competenze delle 3/5

Regioni : ciò significa che se le Regioni adottano proprie misure o i piani di gestione la deliberazione del 2 dicembre 1996 non si applica più. Occorre inoltre distinguere tra le diverse aree cui la stessa si applica: La citata deliberazione non riguarda i SIC, che non vi sono inclusi: nei SIC non è vigente pertanto nessun divieto ai sensi della L.N. 394/91. Le Zone Speciali di Conservazione allo stato attuale ancora non esistono, ma dovranno essere designate entro i prossimi sei anni (entro settembre 2012) mediante intesa stato-regione: se per le stesse si adottano misure ad hoc o piani di gestione non si applicherà la deliberazione del 2 dicembre 1996 e quindi neanche i vincoli della L.N. 394/91. Le uniche aree in cui si dovrebbe applicare sono le Zone di Protezione Speciale, in via provvisoria finchè le regioni non provvedono con proprio atto: se anche in queste aree si adottano misure ad hoc o piani di gestione non si applicherà la L.N. 394/91 Nella Regione Sarda le ZPS attualmente sono 15, di cui 6 coincidenti con i parchi nazionali e regionali istituiti e le aree marine protette, 9 coincidenti con oasi di protezione faunistica e, perciò, il regime di tutela esistente è già sufficiente a garantirne il mantenimento in buono stato. Non occorre pertanto che la Regione emani un apposito atto in cui vengano indicati ulteriori misure di salvaguardia. 10. IL SOGGETTO GESTORE Per quanto riguarda il soggetto responsabile della gestione di tali aree, la normativa non individua un particolare ente cui affidare la gestione, come invece accade per la normativa nazionale e regionale sulle aree protette. La gestione può pertanto essere affidata agli enti locali e in questo sta la principale differenza rispetto ai parchi, nonché il principale elemento di novità: la possibilità per gli enti locali di continuare ad avere il governo del territorio. Su questo punto, con il bando del POR Misura 1.5 Rete ecologica regionale la Regione Sarda ha fatto la precisa scelta di avere i Comuni quali interlocutori privilegiati, demandando ad essi la possibilità di redazione del piano di gestione e di conseguenza l individuazione di criteri di gestione delle aree il più possibile aderenti alla realtà del territorio stesso. Pertanto, pur se la competenza normativa in materia è in capo in capo alle regioni, questa amministrazione ha ritagliato per sè il ruolo di indirizzo demandando al territorio la gestione nella convinzione che il coinvolgimento diretto e partecipato sia la maggiore garanzia di successo per la costituenda rete natura 2000, alla cui realizzazione si è chiamati a contribuire quali soggetti membri dell Unione europea. 11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Un aspetto fondamentale richiesto per il Piano di Gestione è la partecipazione della popolazione alla predisposizione dello stesso. Tenendo conto della necessità di rendere il Piano di Gestione uno strumento condiviso e partecipato da parte dei gruppi di interesse che intervengono nel sito, è essenziale che 4/5

l elaborazione del piano, a partire dalla identificazione delle sue linee generali e fino alla approvazione della stesura finale, venga realizzata con un continuo confronto con i gruppi di interesse. La partecipazione delle parti interessate potrà essere garantita facendo ricorso a vari canali: Assemblee comunali; Incontri con i diversi attori coinvolti; Comunicazione mediante sito internet che consente, per sua natura, un approccio diretto e altamente indifferenziato ad ogni categoria di interessati; Comunicazione mediante mass media locali, che permettono di raggiungere la popolazione insistente sul territorio in modo ampio. Gli attori coinvolti nel processo sono sostanzialmente i seguenti: - Amministrazioni comunali, nel cui territorio ricadono le aree della rete Natura 2000 in qualità di soggetti principali a cui è demandata la gestione delle aree stesse. - Enti gestori dei siti, (laddove i siti ricadano in aree protette istituite o laddove le Amministrazioni comunali decidano di costituire un apposito organismo di gestione). Questi soggetti dovranno gestire tutti gli aspetti finanziari, tecnici e di comunicazione relativamente al piano, dovranno stabilire un contatto diretto con tutti gli attori sociali coinvolti, preparare, convocare e moderare gli incontri con tutte le parti interessate; - Comunità locale, costituita dai vari rappresentanti della comunità locale che possono essere interessati dal piano di gestione: associazioni di categoria, associazioni culturali, sportive, ambientaliste, di caccia, etc. Cagliari, 27.11.2006 5/5